Législation

Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente l'istruzione premilitare (OISP)

OISPRS 512.15In vigoreStato 01.01.202010 articoli

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  • RU 2019 4307in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 2, 3, 4, 5, 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:

Art. 1Scopo

L’istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.

Art. 2Settori specialistici1

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono svolti corsi d’istruzione premilitare.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307).

Art. 3Corsi d’istruzione1

1

 Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute.

2

 Per i singoli corsi d’istruzione possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307).

Art. 4Corsi d’istruzione per monitori1

1

 Il DDPS può svolgere corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare.

2

 Ai corsi d’istruzione per monitori possono essere ammessi militari, ex militari e terzi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307).

Art. 5Prestazioni della Confederazione

1

 Il materiale necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.1

2

 Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:

  1. a.

    per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi;

  2. b.

    per i partecipanti e i funzionari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307).

Art. 6Assicurazione militare1

Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi d’istruzione per monitori o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4307).

Art. 7Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8Diritto previgente: abrogazione

[RU 1960 348, 1962 872 art. 11 cpv. e lett. e, 1965 881, 1970 23 art. 1 lett. c, 1975 2318, 1985 685 n. I 9].

L’ordinanza del 29 marzo 1960 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.

Art. 9Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 4599.

...

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).