Législation

Ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM)

OAMMRS 511.12In vigoreStato 01.04.202319 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 133in vigore il 01.04.2023
    modificato: art. 12
  • RU 2017 7397in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 9
  • RU 2012 6493in vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 2, 6, 7, 9, 14 · abrogato: art. 3 · introdotto: art. 6a
  • RU 2009 6667in vigore il 01.01.2010
    abrogato: art. 13

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Autorità e competenze3–5
  3. Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria6–9
  4. Sezione 4: Protezione della personalità10–13
  5. Sezione 5: Rimedi giuridici14–15
  6. Sezione 6: Disposizioni finali16–18

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); visto l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare1.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare1

1

 È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.

2

 È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Sezione 2: Autorità e competenze

Art. 31

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 4Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare

1

 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, il medico in capo dell’esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).

2

 Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall’esercito.

3

 Alle CVS è assegnato un segretariato per l’esecuzione dei lavori amministrativi.

Art. 5Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare

1

 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare sono competenti:

  1. a.

    durante il servizio: i medici incaricati dell’assistenza medica della truppa;

  2. b.

    fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs) assunti a tale fine;

  3. c.

    per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l’IMA.

2

 I medici incaricati dell’assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.

Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria

Art. 6Data1

Le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte all’apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 6aApprezzamento dopo il reclutamento1

1

 Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all’apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM).

2

 Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell’esercito designa la CVS competente.

3

 Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all’apprezzamento medico:

  1. a.

    dall’entrata in servizio per un servizio d’istruzione;

  2. b.

    dall’entrata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo;

  3. c.

    dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.

4

 Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

  1. Introdotto n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 7Domanda1

Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 8Accertamenti supplementari

Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull’esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.

Art. 9Decisione

1

 Le decisioni delle CVS sull’idoneità al servizio militare si fondano sulle direttive figuranti nell’allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.1

2

 Il membro della CVS che non è d’accordo con la decisione può chiedere l’iscrizione delle sue obiezioni negli atti.

3

 La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). Correzione del 16 gen. 2018 (RU 2018 85).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Sezione 4: Protezione della personalità

Art. 10Tutela della sfera privata

1

 Nell’ambito dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.

2

 La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.

Art. 11Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale

Tutte le constatazioni fatte in occasione dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.

Art. 12Elaborazione di dati1

La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 20092 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
  2. RS 510.911

Art. 131

  1. Abrogato dall’all. 36 n. 4 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 14Ricorso1

1

 Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil.

2

 Sempre che l’articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
  2. RS 172.021

Art. 15Spese

La procedura di ricorso è gratuita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16Esecuzione

1

 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione delle presente ordinanza.

2

 Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell’esercito è autorizzato a emanare istruzioni.

Art. 17Abrogazione e modifica del diritto vigente

1

 L’ordinanza del 9 settembre 19981 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio è abrogata.

2

 L’ordinanza del 10 aprile 20022 sul reclutamento è modificata secondo la versione dell’allegato 3.

  1. [RU 1998 2656, 2002 723 all. 2 n.3]
  2. [RU 2002 723; 2003 4599 art. 9 n. 1, 5179 art. 24; 2004 4357 art. 7, 4955 all. 3, 5299 art. 44; 2005 5099 n. III 2; 2006 4705 n. II 35; 2007 389 n. I II; 2009 6667 all. 36 n. 3; 2010 5971; 2011 5227 n. I 4.5; 2017 487 n. I 2. RU 2018 7405 all. 7 n. I 1]

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Allegati

  • Persone soggette all’obbligo di leva e militari

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).