Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); visto l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare1.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare1
1 È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.
2 È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Sezione 2: Autorità e competenze
- Abrogato dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Art. 4Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare
1 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, il medico in capo dell’esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).
2 Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall’esercito.
3 Alle CVS è assegnato un segretariato per l’esecuzione dei lavori amministrativi.
Art. 5Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare
1 Per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare sono competenti:
- a.
durante il servizio: i medici incaricati dell’assistenza medica della truppa;
- b.
fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs) assunti a tale fine;
- c.
per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l’IMA.
2 I medici incaricati dell’assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.
Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria
Le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte all’apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Art. 6aApprezzamento dopo il reclutamento1
1 Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all’apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM).
2 Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell’esercito designa la CVS competente.
3 Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all’apprezzamento medico:
- a.
dall’entrata in servizio per un servizio d’istruzione;
- b.
dall’entrata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo;
- c.
dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.
4 Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.
- Introdotto n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Art. 8Accertamenti supplementari
Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull’esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.
1 Le decisioni delle CVS sull’idoneità al servizio militare si fondano sulle direttive figuranti nell’allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.1
2 Il membro della CVS che non è d’accordo con la decisione può chiedere l’iscrizione delle sue obiezioni negli atti.
3 La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7397). Correzione del 16 gen. 2018 (RU 2018 85).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
Sezione 4: Protezione della personalità
Art. 10Tutela della sfera privata
1 Nell’ambito dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.
2 La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.
Art. 11Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale
Tutte le constatazioni fatte in occasione dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.
Art. 12Elaborazione di dati1
La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 20092 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- RS 510.911
- Abrogato dall’all. 36 n. 4 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6667).
Sezione 5: Rimedi giuridici
1 Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil.
2 Sempre che l’articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).
- RS 172.021
La procedura di ricorso è gratuita.
Sezione 6: Disposizioni finali
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione delle presente ordinanza.
2 Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell’esercito è autorizzato a emanare istruzioni.
Art. 17Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’ordinanza del 9 settembre 19981 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio è abrogata.
2 L’ordinanza del 10 aprile 20022 sul reclutamento è modificata secondo la versione dell’allegato 3.
- [RU 1998 2656, 2002 723 all. 2 n.3]
- [RU 2002 723; 2003 4599 art. 9 n. 1, 5179 art. 24; 2004 4357 art. 7, 4955 all. 3, 5299 art. 44; 2005 5099 n. III 2; 2006 4705 n. II 35; 2007 389 n. I II; 2009 6667 all. 36 n. 3; 2010 5971; 2011 5227 n. I 4.5; 2017 487 n. I 2. RU 2018 7405 all. 7 n. I 1]
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Allegati
- Persone soggette all’obbligo di leva e militari
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.