Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina le tariffe degli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale di topografia.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 46a dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI), ordina:
La presente ordinanza disciplina le tariffe degli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale di topografia.
Le aliquote per il calcolo degli emolumenti sono stabilite nell’allegato.
L’Ufficio federale di topografia può rinunciare in generale o per un determinato periodo di tempo alla riscossione degli emolumenti per determinate prestazioni ufficiali o per determinate modalità di prestazioni ufficiali. Ciò è applicabile in particolare alle prestazioni ufficiali per:
scopi promozionali dell’Ufficio federale di topografia;
scopi di test;
progetti comuni dell’Ufficio federale di topografia con terzi.
Per determinate prestazioni ufficiali l’Ufficio federale di topografia può inoltre rinunciare nel singolo caso alla riscossione degli emolumenti se le prestazioni sono impiegate per l’elaborazione o la pubblicazione di lavori puramente scientifici, segnatamente di rapporti di ricerca e di lavori qualificati (lavori di diploma, tesi di master, dottorati e simili).
L’ordinanza del DDPS del 20 novembre 2009 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).