Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 150 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina la protezione, nella misura in cui è necessaria nell’interesse del Paese, delle informazioni della Confederazione e dell’esercito. Essa stabilisce segnatamente la classificazione e il trattamento di dette informazioni.
2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica:
- a.
all’Amministrazione federale giusta l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- b.
- c.
alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale o sia stato appositamente convenuto;
- d.
ai tribunali federali e cantonali che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale.
- RS 172.010.1
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
informazioni:
registrazioni su supporti di informazioni e comunicazioni verbali;
- b.
supporti di informazioni:
supporti di informazioni di qualsivoglia genere, segnatamente documenti e supporti di dati testuali, di immagini, di dati sonori o di altri dati; sono parimenti considerati supporti di informazioni i materiali intermedi, segnatamente le bozze;
- c.
trattamento:
qualsivoglia operazione avente come oggetto delle informazioni, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati; segnatamente la produzione, l’utilizzazione, l’elaborazione, la copiatura, il conferimento di possibilità di accesso, la comunicazione, la trasmissione, il prendere atto, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione;
- d.
autore:
persona, unità amministrativa, comando o mandatario che produce informazioni classificate;
- e.
detentore di segreti:
persona cui sono confidate informazioni classificate;
- f.
classificare:
valutare un’informazione concreta sulla base del catalogo di classificazione (art. 8), contrassegnandola formalmente con una menzione di classificazione;
- g.
declassificare:
sopprimere la menzione di classificazione dopo che l’informazione ha cessato di essere degna di protezione;
- h.
sistemi informatici e di telecomunicazione:
i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi;
- i.
sicurezza informatica:
la sicurezza informatica garantisce la confidenzialità, la disponibilità, l’integrità e la verificabilità nell’ambito del trattamento elettronico di informazioni;
- j.
codificazione:
impiego di trasposizioni e di nomi di copertura;
- k.
crittaggio:
trasformazione tecnica di testi in chiaro, di qualità conforme allo stato della tecnica.
Sezione 2: Classificazione
Art. 4Livelli di classificazione
1 Chiunque redige o pubblica informazioni degne di protezione le assegna a uno dei livelli di classificazione seguenti, conformemente al livello di protezione che occorre loro accordare:
- a.
- b.
- c.
2 Se singoli supporti di informazioni sono riuniti fisicamente in una collezione, occorre verificare se quest’ultima deve essere classificata o assegnata a un livello di classificazione più elevato.
Art. 5Informazioni SEGRETE
1 Sono classificate SEGRETO le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può esporre a grave pericolo:
- a.
la capacità d’azione dell’Assemblea federale o del Consiglio federale;
- b.
la sicurezza della popolazione;
- c.
l’approvvigionamento economico del Paese oppure la sicurezza di impianti di condotta o di infrastrutture di importanza nazionale;
- d.
l’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’esercito oppure di parti essenziali dell’Amministrazione federale o dell’esercito;
- e.
gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- f.
la protezione delle fonti o delle persone oppure la tutela del segreto riguardo ai mezzi e ai metodi operativi dei servizi di informazione.
2 I supporti di informazioni con informazioni classificate SEGRETO devono essere numerati.
Art. 6Informazioni CONFIDENZIALI
1 Sono classificate CONFIDENZIALE le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può pregiudicare:
- a.
la libera formazione dell’opinione e della volontà dell’Assemblea federale o del Consiglio federale;
- b.
l’esecuzione conforme agli obiettivi di misure concrete delle autorità;
- c.
la sicurezza della popolazione;
- d.
l’approvvigionamento economico del Paese o la sicurezza di infrastrutture importanti;
- e.
l’adempimento dei compiti di parti dell’Amministrazione federale o di parti dell’esercito;
- f.
gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- g.
le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- h.
gli interessi economici, monetari o valutari della Svizzera.
2 I supporti di informazioni con informazioni classificate CONFIDENZIALE possono essere numerati.
Art. 7Informazioni AD USO INTERNO
1 Sono classificate AD USO INTERNO le informazioni:
- a.
la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gli interessi nazionali; e
- b.
che non devono essere classificate né SEGRETO né CONFIDENZIALE.1
2 Le informazioni provenienti dall’estero classificate «RESTRICTED» o con classificazione equivalente sono trattate come informazioni classificate AD USO INTERNO.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).
Art. 8Catalogo di classificazione1
La Conferenza dei segretari generali stabilisce in un catalogo di classificazione le modalità di classificazione di determinate informazioni frequenti della Confederazione degne di protezione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).
Art. 9Classificazione a tempo determinato
La classificazione deve essere limitata nel tempo se è possibile prevedere quando l’informazione cesserà di essere degna di protezione.
Sezione 3: Detentori di segreti
1 Le persone che a causa dei propri compiti devono ottenere l’accesso a informazioni classificate devono:
- a.
- b.
essere tenute alla tutela del segreto; e
- c.
beneficiare di una formazione e di un aggiornamento adeguati.
2 La decisione se i detentori di segreti ai quali si prevede di conferire l’accesso a informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE debbano o meno sottoporsi a un controllo di sicurezza relativo alle persone si fonda sull’ordinanza del 19 dicembre 20011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
- [RU 2002 377, 2005 4571 n. II, 2006 4177 art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937 all. 4 n. II 2. RU 2011 1031 art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 4 mar. 2011 (RS 120.4).
Art. 11Formazione e aggiornamento
Le conoscenze specialistiche dei detentori di segreti relative alla protezione delle informazioni e alla sicurezza informatica devono essere assicurate e periodicamente aggiornate.
1 Chiunque tratta informazioni classificate è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.
2 I superiori verificano regolarmente il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.
Sezione 4: Trattamento di informazioni classificate
1 La produzione e la comunicazione di informazioni classificate come pure il conferimento di possibilità di accesso a tali informazioni devono essere limitati al minimo indispensabile; al riguardo occorre tenere conto della situazione, del mandato, dello scopo e del momento.
2 È consentito comunicare o rendere accessibili informazioni classificate unicamente a persone che devono averne conoscenza.
3 In caso di domanda di accesso a documenti ufficiali, l’organo competente verifica, indipendentemente da eventuali menzioni di classificazione, se, conformemente alla legge federale del 17 dicembre 20041 sul principio di trasparenza dell’amministrazione, l’accesso va accordato, limitato, negato o prorogato.
4 Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall’estero si fonda sui pertinenti accordi in materia di protezione delle informazioni. In assenza di un simile accordo, il trattamento si fonda sulle prescrizioni in materia di trattamento applicabili al livello di classificazione svizzero equivalente a quello estero.
- RS 152.3
Art. 14Verifica del livello di protezione e dell’elenco dei destinatari
L’autore di un’informazione classificata CONFIDENZIALE e numerata o di un’informazione classificata SEGRETO ne verifica il livello di protezione e l’elenco dei destinatari almeno ogni cinque anni e sempre nel quadro dell’obbligo di offerta all’Archivio federale.
Art. 15Protezione in caso di errata o mancata classificazione
1 Chiunque presume o constata che informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, ne assicura la protezione fino al momento della modifica della classificazione.
2 Egli avvisa senza indugio l’autore. Quest’ultimo adotta immediatamente le misure necessarie.
Art. 16Comunicazione in caso di perdita, abuso o pericolo
1 Chiunque constata che informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state oggetto di abuso, adotta misure di protezione e informa senza indugio il superiore, l’autore e gli organi di sicurezza competenti.
2 L’autore adotta immediatamente le misure necessarie d’intesa con gli organi di sicurezza competenti.
L’archiviazione di informazioni classificate si fonda sulle prescrizioni della legislazione in materia di archiviazione.
Art. 18Prescrizioni in materia di trattamento
1 Il trattamento di informazioni classificate e le operazioni con pertinenti supporti di informazioni sono disciplinati nell’allegato.
2 La Conferenza dei segretari generali emana prescrizioni in materia di trattamento.1
3 Essa disciplina le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia conformemente alle loro esigenze; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni ai sensi della presente ordinanza.2
4 La Cancelleria federale disciplina il trattamento di informazioni classificate SEGRETO nel quadro della procedura di corapporto secondo l’articolo 15 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni secondo la presente ordinanza.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).
- RS 172.010
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3543).
Sezione 5: Organi di sicurezza
Art. 19Incaricati della protezione delle informazioni
1 Ciascun dipartimento e la Cancelleria federale designano un proprio incaricato della protezione delle informazioni.
2 Gli incaricati della protezione delle informazioni adempiono segnatamente i compiti seguenti:
- a.
provvedono alla concretizzazione della protezione delle informazioni nel proprio settore di competenza;
- b.
controllano periodicamente la presenza e la completezza dei supporti di informazioni classificati SEGRETO.
Art. 20Comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione1
1 Gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria formano il comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (comitato di coordinamento).
2 Il comitato di coordinamento ha i compiti seguenti:
- a.
prepara, all’attenzione della Conferenza dei segretari generali, il catalogo di classificazione, le prescrizioni in materia di trattamento e il disciplinamento per le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia;
- b.
provvede a un’esecuzione uniforme della protezione delle informazioni in seno alla Confederazione;
- c.
coordina le sue attività con il Comitato per la sicurezza informatica;
- d.
assicura l’informazione della Conferenza dei segretari generali;
- e.
presenta ogni due anni alla Conferenza dei segretari generali un rapporto su questioni strategiche della protezione delle informazioni;
- f.
può far capo ad altri servizi.
3 D’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale, il comitato di coordinamento emana un proprio regolamento interno e un regolamento interno per l’organo di coordinamento.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).
Art. 20aOrgano di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione1
1 L’organo di coordinamento assiste il comitato di coordinamento. Esso ha i compiti seguenti:
- a.
gestisce il segretariato del comitato di coordinamento;
- b.
funge da interlocutore centrale per i contatti con gli organi nazionali, esteri e internazionali nel settore della protezione delle informazioni;
- c.
assiste gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria federale nel rispettivo ambito;
- d.
allestisce i necessari mezzi didattici;
- e.
può eseguire le ispezioni di sicurezza previste in accordi internazionali e altri controlli d’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale.
2 L’organo di coordinamento è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.2
- Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).
Sezione 6: Disposizioni finali
I dipartimenti e la Cancelleria federale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 22Abrogazione e modifica del diritto previgente
1 Sono abrogate:
- a.
l’ordinanza del 10 dicembre 19901 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell’amministrazione;
- b.
l’ordinanza del 1° maggio 19902 sulla protezione d’informazioni militari (Ordinanza sulla protezione d’informazioni).
- [RU 1991 44, 1999 2424 art. 27 n. 1]
- [RU 1990 887, 1999 2424 art. 27 n. 3]
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 3401.
Art. 23Disposizioni transitorie
1 La menzione di classificazione AD USO INTERNO va apposta unicamente sui supporti di informazioni allestiti dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Gli adeguamenti tecnici volti a garantire la protezione delle informazioni, in particolare la loro classificazione e il loro trattamento, devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009.
Art. 24Entrata in vigore
1La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e ha effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2011.
2La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2014.1
3La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2017.2
4La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2020.3
5 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2023.4
- Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3543).
- Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7391).
- Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6011).