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Ordinanza del 27 aprile 2005 sul servizio sanitario coordinato (OSSC)

OSSCRS 501.31Non più in vigoreStato 01.04.202316 articoli

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  • RU 2023 133in vigore il 01.04.2023
    modificato: art. 6
  • RU 2022 570in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 3, 4, 11 · abrogato: art. 5
  • RU 2016 103in vigore il 01.02.2016
    introdotto: art. 9

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato1–2
  2. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato3–11
  3. Sezione 3Istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe12–13
  4. Sezione 4: Disposizioni finali14–16

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato

Art. 1Servizio sanitario coordinato

1

 Il servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare, in funzione dei livelli, l’impiego e l’utilizzazione dei mezzi, nell’ambito del personale, del materiale e delle installazioni, degli organi civili e militari incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario (partner SSC).

2

 Sono fatte salve le competenze dei singoli partner SSC.

3

 Il coordinamento ha lo scopo di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni.

Art. 2Pianificazione dell’impiego dei mezzi

I partner SSC pianificano e preparano l’impiego dei mezzi disponibili in vista di tutte le situazioni.

Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Art. 3Direzione del SSC1

La direzione del SSC compete all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

Art. 4Compiti dell’UFPP in relazione al SSC1

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

L’UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:

  1. a.

    allestisce un’analisi consolidata dei rischi, informa le autorità competenti e raccomanda misure appropriate per la prevenzione, la gestione e la limitazione dei rischi;

  2. b.

    dirige la Conferenza direttiva SSC e l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN);

  3. c.

    elabora la concezione del SSC e altre concezioni per settori sanitari particolari, adeguandole quando necessario;

  4. d.

    può allestire un compendio attualizzato delle risorse disponibili nel settore della sanità pubblica svizzera e metterlo a disposizione dei partner SSC per la preparazione e l’impiego;

  5. e.

    promuove e coordina la formazione, la formazione permanente e il perfezionamento dei quadri e degli specialisti dei partner SSC nei settori sanitari nonché nel settore della lotta contro le epizoozie;

  6. f.

    propone alle autorità federali e cantonali misure giuridiche e organizzative per determinati settori sanitari;

  7. g.

    informa periodicamente il Consiglio federale sullo stato di preparazione del SSC;

  8. h.

    provvede all’impiego economico delle risorse del SSC;

  9. i.

    coordina le misure degli organi militari per la prevenzione e la lotta contro la diffusione di epizoozie con le misure degli organi civili.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

Art. 51

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 23 set. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

Art. 6Elaborazione dei dati1

L’UFPP elabora dati personali per il SCC secondo l’articolo 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20092 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
  2. RS 510.911

Art. 7Istituzioni interessate

Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

A livello federale l’UFPP è appoggiato dalle istituzioni seguenti:

  1. a.

    la Conferenza direttiva SSC;

  2. b.

    l’OCSAN;

  3. c.

    i gruppi specialistici.

Art. 8Conferenza direttiva SSC

1

 La Conferenza direttiva SSC offre consulenza all’UFPP in tutte le questioni relative al coordinamento in ambito sanitario e lo appoggia nell’attuazione del coordinamento.

2

 L’UFPP nomina i membri della Conferenza direttiva SSC su proposta di tutti i partner SSC. I membri sono scelti tra le fila di tutti i partner SSC importanti.

Art. 9OCSAN

1

 L’OCSAN appoggia l’UFPP in tutte le questioni e tutti gli affari sanitari e gli offre consulenza in occasione di compiti d’importanza strategica.

2

 Sono membri d’ufficio dell’OCSAN:

  1. a.

    il segretario centrale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità;

  2. b.

    un rappresentante di ciascuna delle quattro Conferenze regionali dei direttori cantonali della sanità o i rappresentanti dei Cantoni in esse rappresentati;

  3. c.

    un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica;

  4. d.

    un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione;

  5. e.

    un rappresentante dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

  6. f.

    un rappresentante dello Stato maggiore di condotta dell’esercito;

  7. g.

    il capo dell’Ufficio SSC.1

2bis

 Gli altri membri dell’OCSAN sono designati dall’UFPP, su proposta e d’intesa con la Conferenza direttiva SSC, tra i rappresentanti dei partner SSC.2

3

 L’OCSAN assume, per ordine del Consiglio federale, il coordinamento a livello federale in situazioni particolari e straordinarie nonché nel caso di un conflitto armato. Per tale scopo dispone di uno stato maggiore ridotto permanente.

4

 Se necessario, l’UFPP può invitare degli esperti a collaborare nell’ambito dell’OCSAN.

  1. Novo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).

Art. 10Gruppi specialistici

Se necessario, per l’elaborazione di determinate questioni relative ai differenti settori specialistici, l’UFPP può istituire gruppi specialistici permanenti o non permanenti che lo appoggiano nelle sue attività.

Art. 11Ufficio SSC1

1

 L’UFPP dirige l’Ufficio SSC.

2

 L’Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell’OCSAN e dei gruppi specialistici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

Sezione 3 Istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe

Art. 12

1

 L’UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe.

2

 Per la cooperazione con organi esterni all’Amministrazione federale l’UFPP può concludere contratti di prestazione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

  1. 1.

    l’ordinanza del 1° settembre 19761 concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato;

  2. 2.

    l’ordinanza del 18 giugno 19842 sull’organo federale di coordinamento sanitario.

  1. [RU 1976 1837, 1994 135]
  2. [RU 1984 689]

Art. 15Modifica del diritto vigente

La mod. può essere consultata alla RU 2005 2119.

...

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).