Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:
Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato
Art. 1Servizio sanitario coordinato
1 Il servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare, in funzione dei livelli, l’impiego e l’utilizzazione dei mezzi, nell’ambito del personale, del materiale e delle installazioni, degli organi civili e militari incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario (partner SSC).
2 Sono fatte salve le competenze dei singoli partner SSC.
3 Il coordinamento ha lo scopo di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni.
Art. 2Pianificazione dell’impiego dei mezzi
I partner SSC pianificano e preparano l’impiego dei mezzi disponibili in vista di tutte le situazioni.
Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Art. 3Direzione del SSC1
La direzione del SSC compete all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).
Art. 4Compiti dell’UFPP in relazione al SSC1
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).L’UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:
- a.
allestisce un’analisi consolidata dei rischi, informa le autorità competenti e raccomanda misure appropriate per la prevenzione, la gestione e la limitazione dei rischi;
- b.
dirige la Conferenza direttiva SSC e l’Organo di coordinamento sanitario (OCSAN);
- c.
elabora la concezione del SSC e altre concezioni per settori sanitari particolari, adeguandole quando necessario;
- d.
può allestire un compendio attualizzato delle risorse disponibili nel settore della sanità pubblica svizzera e metterlo a disposizione dei partner SSC per la preparazione e l’impiego;
- e.
promuove e coordina la formazione, la formazione permanente e il perfezionamento dei quadri e degli specialisti dei partner SSC nei settori sanitari nonché nel settore della lotta contro le epizoozie;
- f.
propone alle autorità federali e cantonali misure giuridiche e organizzative per determinati settori sanitari;
- g.
informa periodicamente il Consiglio federale sullo stato di preparazione del SSC;
- h.
provvede all’impiego economico delle risorse del SSC;
- i.
coordina le misure degli organi militari per la prevenzione e la lotta contro la diffusione di epizoozie con le misure degli organi civili.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).
- Abrogato dal n. I dell’O del 23 set. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).
Art. 6Elaborazione dei dati1
L’UFPP elabora dati personali per il SCC secondo l’articolo 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20092 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- RS 510.911
Art. 7Istituzioni interessate
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.A livello federale l’UFPP è appoggiato dalle istituzioni seguenti:
- a.
la Conferenza direttiva SSC;
- b.
- c.
Art. 8Conferenza direttiva SSC
1 La Conferenza direttiva SSC offre consulenza all’UFPP in tutte le questioni relative al coordinamento in ambito sanitario e lo appoggia nell’attuazione del coordinamento.
2 L’UFPP nomina i membri della Conferenza direttiva SSC su proposta di tutti i partner SSC. I membri sono scelti tra le fila di tutti i partner SSC importanti.
1 L’OCSAN appoggia l’UFPP in tutte le questioni e tutti gli affari sanitari e gli offre consulenza in occasione di compiti d’importanza strategica.
2 Sono membri d’ufficio dell’OCSAN:
- a.
il segretario centrale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità;
- b.
un rappresentante di ciascuna delle quattro Conferenze regionali dei direttori cantonali della sanità o i rappresentanti dei Cantoni in esse rappresentati;
- c.
un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica;
- d.
un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione;
- e.
un rappresentante dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- f.
un rappresentante dello Stato maggiore di condotta dell’esercito;
- g.
il capo dell’Ufficio SSC.1
2bis Gli altri membri dell’OCSAN sono designati dall’UFPP, su proposta e d’intesa con la Conferenza direttiva SSC, tra i rappresentanti dei partner SSC.2
3 L’OCSAN assume, per ordine del Consiglio federale, il coordinamento a livello federale in situazioni particolari e straordinarie nonché nel caso di un conflitto armato. Per tale scopo dispone di uno stato maggiore ridotto permanente.
4 Se necessario, l’UFPP può invitare degli esperti a collaborare nell’ambito dell’OCSAN.
- Novo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 103).
Art. 10Gruppi specialistici
Se necessario, per l’elaborazione di determinate questioni relative ai differenti settori specialistici, l’UFPP può istituire gruppi specialistici permanenti o non permanenti che lo appoggiano nelle sue attività.
1 L’UFPP dirige l’Ufficio SSC.
2 L’Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell’OCSAN e dei gruppi specialistici.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).
Sezione 3 Istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe
1 L’UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe.
2 Per la cooperazione con organi esterni all’Amministrazione federale l’UFPP può concludere contratti di prestazione.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 14Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
- 1.
l’ordinanza del 1° settembre 19761 concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato;
- 2.
l’ordinanza del 18 giugno 19842 sull’organo federale di coordinamento sanitario.
- [RU 1976 1837, 1994 135]
- [RU 1984 689]
Art. 15Modifica del diritto vigente
La mod. può essere consultata alla RU 2005 2119. Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.