Législation

Ordinanza del DFI del 4 settembre 2013 sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES)

RS 453.1In vigoreStato 03.06.202614 articoli

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  • RU 2022 130in vigore il 01.03.2022
    abrogato: art. 2 · introdotto: art. 3 · modificato: art. 5, 6, 9
  • RU 2018 1033in vigore il 01.04.2018
    modificato: art. 6

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Elenchi1–2
  2. Sezione 2Obblighi e divieti3–7
  3. Sezione 3Autorizzazioni permanenti8
  4. Sezione 4Deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione9–10
  5. Sezione 5Sistema d’informazione11
  6. Sezione 6Disposizioni penali12
  7. Sezione 7Disposizioni finali13–14

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 2, 9 capoverso 2, 10 capoverso 3, 11 capoversi 2 e 3 e 26 capoversi 1 lettera b e 5 della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES); visti gli articoli 5 capoverso 1, 12 capoverso 1, 22a capoverso 3, 27, 30 capoverso 1 e 50 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES), ordina:

Sezione 1 Elenchi

Art. 1Elenco degli esemplari da dichiarare

(art. 6 cpv. 1 LF-CITES e art. 5 cpv. 1 O-CITES)

Gli esemplari da dichiarare figurano nell’allegato 1.

Art. 21

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 1° feb. 2022, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2022 130).

Sezione 2 Obblighi e divieti

Art. 3Divieti d’importazione

(art. 9 cpv. 2 LF-CITES)
1

 È vietata l’importazione degli animali e delle piante, nonché delle parti e dei prodotti di cui all’allegato 3 provenienti dai Paesi ivi menzionati.

2

 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) aggiorna l’allegato 3 secondo le raccomandazioni degli organi della convenzione del 3 marzo 19731 ul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in cui la Svizzera è rappresentata.2

  1. RS 0.453
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 1° feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 130).

Art. 4Obbligo della prova

(art. 10 LF-CITES)
1

 La legalità della circolazione può essere comprovata mediante la presentazione di documenti d’importazione o certificati di origine.

2

 Qualora la probabilità che si tratti di esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua, come prova della legalità della circolazione di esemplari acquistati in Svizzera di una specie non fortemente minacciata di estinzione, gli organi di controllo possono accettare anche ricevute di acquisto, attestati di consegna, fotografie o dichiarazioni di testimoni.

3

 La prova di cui al capoverso 2 è autorizzata anche per gli esemplari acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile. Gli organi di controllo possono accettare anche perizie e documenti relativi all’eredità.

4

 Gli esemplari delle specie di flora riprodotte artificialmente di cui agli allegati I‒III CITES1, acquistati in Svizzera da un offerente che commercia siffatti esemplari a titolo professionale, sono esentati dall’obbligo della prova di cui all’articolo 10 capoverso 1 LF-CITES.

  1. RS 0.453

Art. 5Etichettatura del caviale, obbligo di registrazione

(art. 10 cpv. 3 e 11 cpv. 3 LF-CITES)
1

 I contenitori di caviale devono essere muniti di un’etichetta non riutilizzabile che consenta una completa tracciabilità del caviale.

2

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

3

 Chiunque produce o riconfeziona caviale a titolo professionale deve essere registrato presso l’USAV.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 1° feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 130).

Art. 6Registro di controllo degli effettivi

(art. 11 cpv. 1 e 2 LF-CITES)
1

 Il registro di controllo degli effettivi deve contenere tutte le seguenti informazioni necessarie a provare:

  1. a.

    per gli esemplari messi in commercio: che essi sono stati importati o acquistati in conformità alla LF-CITES e all’O-CITES;

  2. b.

    per gli animali da allevamento: che gli esemplari da cui vengono allevati gli animali sono stati importati o acquistati in conformità alla LF-CITES e all’O-CITES.1

2

 Per gli esemplari vivi di piante riprodotte artificialmente non è necessario tenere un registro di controllo degli effettivi.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 1° feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 130).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 19 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1033).

Art. 7Controlli in caso di importazione

(art. 30 cpv. 1 O-CITES)
1

 Un controllo documentale deve essere effettuato per l’importazione di esemplari di cui all’allegato 1.

2

 Sono inoltre richiesti un controllo d’identità e un controllo fisico per i seguenti esemplari che figurano nell’allegato 1:

  1. a.

    animali vivi, nonché parti e prodotti di origine animale;

  2. b.

    piante vive prelevate dall’ambiente naturale;

  3. c.

    parti e prodotti di origine vegetale.

3

 L’USAV1 e, d’intesa con l’USAV, gli altri organi di controllo possono effettuare un controllo d’identità e un controllo fisico a campione e in funzione dei rischi, qualora:

  1. a.

    un controllo sistematico sia troppo dispendioso o inopportuno; e

  2. b.

    si tratti di specie di cui agli allegati II e III CITES2 non fortemente minacciate di estinzione e per le quali la probabilità che siano messe illegalmente in circolazione è esigua.

4

 Sono esclusi dai controlli di cui ai capoversi 1 e 2 gli esemplari cui si applicano le deroghe di cui agli articoli 22 capoverso 1 e 23 capoverso 1 O‑CITES.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. RS 0.453

Sezione 3 Autorizzazioni permanenti

Art. 8

Le categorie di esemplari per la cui importazione sono rilasciate autorizzazioni permanenti figurano nell’allegato 4.

Sezione 4 Deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

Art. 9Souvenir e loro quantità massime1

(art. 22a cpv. 3 O-CITES)
1

 Per souvenir si intendono gli esemplari elencati al capoverso 2.

2

 Le deroghe di cui all’articolo 22a O-CITES si applicano ai seguenti souvenir fino alle quantità massime indicate al giorno e per persona:

  1. a.

    caviale di storione (Acipenseriformes): 125 g;

  2. b.

    prodotti ricavati dalle specie di coccodrillo di cui all’allegato II CITES2: 2 esemplari;

  3. c.

    conchiglie di strombi giganti (Queen conch, Strombus gigas): 3 esemplari;

  4. d.

    conchiglie Tridacne, esemplari singoli o a coppie (Tridacnidae spp.): 3 kg;

  5. e.

    cavallucci marini (Hippocampus spp.): 4 esemplari;

  6. f.

    «bastoni della pioggia» (Trichocereus = Echinopsis spp., Eulychnia spp.): 3 esemplari;

  7. g.

    legno di agar (Aquilaria spp.):

    1. 1.

      1 kg di pezzi di corteccia o trucioli,

    2. 2.

      24 ml di olio,

    3. 3.

      due ornamenti applicati a perle di legno o rosari, o

    4. 4.

      due collane o bracciali.

3

 Le quantità massime di cui al capoverso 2 lettere a, d, g numeri 1 e 2 non possono essere sommate per prodotto per più persone.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 1° feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 130).
  2. RS 0.453

Art. 10Deroghe all’obbligo di autorizzazione

(art. 27 O-CITES)

L’autorizzazione di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a LF‑CITES non è richiesta per l’importazione e il transito di:

  1. a.

    merci che sono state fabbricate con pelli di animali di specie di cui agli allegati II e III CITES1;

  2. b.

    prodotti contenenti estratto di caviale;

  3. c.

    sangue e campioni di tessuti di scimmie secondo l’allegato II CITES per l’industria farmaceutica;

  4. d.

    esemplari vivi di piante riprodotte artificialmente di specie di cui agli allegati I–III CITES;

  5. e.

    prodotti che contengono componenti di piante riprodotte artificialmente di specie di cui agli allegati I-III CITES e che sono già imballati definitivamente per la vendita al dettaglio.

  1. RS 0.453

Sezione 5 Sistema d’informazione

Art. 11

Gli Stati i cui organi di gestione della CITES possono consultare mediante procedura di richiamo i dati del sistema d’informazione secondo l’articolo 50 capoverso 3 O-CITES figurano nell’allegato 5.

Sezione 6 Disposizioni penali

Art. 12

1

 Le infrazioni agli articoli 3 e 5 capoverso 3 sono punibili secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES.

2

 Le infrazioni all’articolo 5 capoverso 1 sono punibili secondo l’articolo 26 capoverso 5 LF-CITES.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 13Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

  1. a.

    l’ordinanza del DFI del 16 maggio 20071 sui controlli CITES;

  2. b.

    l’ordinanza del 20 ottobre 19802 concernente il riconoscimento di istituzioni scientifiche nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie.

  1. [RU 2007 2677; 2008 2433; 2010 5389; 2012 583, 6479; 2013 2689]
  2. [RU 1980 1878]

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

Allegati

  • Elenco degli esemplari da dichiarare
  • Animali e piante, parti e prodotti la cui importazione è vietata
  • Categorie di esemplari per la cui importazione sono rilasciate autorizzazioni permanenti
  • Stati i cui organi di gestione della CITES possono consultare mediante procedura di richiamo i dati del sistema d’informazione

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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 03.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).