Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 4 capoverso 1 e 15 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale svizzera (LBNS), ordina:
Sezione 1: Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina il mandato concernente le collezioni e le prestazioni nonché l’esercizio della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).
2 La Biblioteca nazionale comprende la Biblioteca, l’Archivio letterario svizzero, la Collezione grafica, il Centre Dürrenmatt Neuchâtel e la Fonoteca nazionale svizzera. Tutte le collezioni e le infrastrutture non attribuite all’Archivio letterario svizzero, alla Collezione grafica, al Centre Dürrenmatt Neuchâtel e alla Fonoteca nazionale svizzera costituiscono insieme la Biblioteca (collezione generale).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
Sezione 2: Mandato concernente le collezioni
1 La Biblioteca nazionale colleziona supporti d’informazione che soddisfano le proprietà degli Helvetica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LBNS. Essa colleziona in particolare i seguenti supporti d’informazione:
- a.
materiale stampato come libri, opuscoli, riviste, quotidiani, spartiti;
- b.
documenti grafici e fotografici quali carte, piantine, atlanti, stampe, fotografie, diapositive;
- c.
registrazioni audiovisive quali nastri magnetici, filmati, compact disc;
- d.
testi, immagini e documenti audio registrati su supporti digitalizzati che possono essere recepiti mediante il procedimento multimedia.
- 2 Possono essere collezionati puntualmente:
- a.
supporti d’informazione che si riferiscono solo in parte alla Svizzera o a persone con cittadinanza svizzera;
- b.
supporti d’informazione il cui contenuto ha scarsa importanza per la conoscenza della Svizzera o che fanno già parte, sotto altra forma, delle collezioni in dotazione della Biblioteca nazionale;
- c.
- d.
edizioni speciali particolarmente dispendiose quando è possibile ottenere anche edizioni semplici;
- e.
traduzioni di opere create da cittadini stranieri in Svizzera in altre lingue rispetto a quelle nazionali;
- f.
stampe ufficiali di Comuni;
- g.
pubblicazioni di parrocchie e di comunità religiose;
- h.
pubblicazioni di imprese e società;
- i.
prodotti software come programmi EED, giochi didattici, sistemi d’esperti e giochi elettronici;
- k.
orari, elenchi telefonici nonché indici di persone e indirizzi;
- l.
volantini, programmi di manifestazioni.
3 Di regola, fatta eccezione per supporti d’informazione magnetici e digitalizzati e se le spese di conservazione lo permettono, si custodiscono i supporti originali.
4 Non si collezionano:
- a.
materiale didattico riprodotto di istituti scolastici e di istituti d’istruzione;
- b.
lavori di diploma ed esercitazioni di seminario;
- c.
- d.
carte valori e mezzi di pagamento;
- e.
supporti d’informazione il cui impiego richiede apparecchiature particolari;
- f.
supporti d’informazione prodotti in Svizzera, ma destinati al mercato estero, purché non costituiscano per la Svizzera un interesse particolare;
- g.
stampati di imprese e amministrazioni quali formulari, listini prezzi, prospetti e altro materiale pubblicitario; stampati commerciali;
- h.
supporti d’informazione il cui aspetto non è sufficientemente unitario.
5 Conformemente alle basi legali in merito all’archiviazione, i documenti della Confederazione assoggettati all’obbligo dell’archiviazione sono custoditi dall’Archivio federale.
Art. 3Collezioni speciali
1 La Biblioteca nazionale raccoglie le collezioni speciali relative alle pubblicazioni di organizzazioni internazionali quando:
- a.
- b.
la Biblioteca nazionale è, per contratto, la depositaria per la Svizzera.
2 Conformemente ai propri compiti e d’intesa con altre istituzioni della Confederazione, in particolare con l’Archivio federale, la Biblioteca nazionale decide in merito alla strutturazione, all’assistenza e alla repertoriazione di altre collezioni speciali. Rimane salvo l’articolo 13 LBNS.
Art. 4Collezione in altre istituzioni1
1 In determinati settori, a condizione che un’altra istituzione si occupi della collezione, della conservazione e della documentazione e ne garantisca l’accessibilità, la Biblioteca nazionale può rinunciare alla collezione degli Helvetica.
2 Essa coordina la propria collezione con tali istituzioni, in particolare con la Biblioteca Svizzera per ciechi, ipovedenti e disabili alla lettura, con la Cineteca svizzera e con l’Archivio federale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
1 Secondo le possibilità, la Biblioteca nazionale stipula con associazioni e singole imprese, attive nel settore della fabbricazione e della diffusione degli Helvetica, convenzioni in merito alla consegna gratuita subito dopo la pubblicazione.
2 Essa si impegna a conservare gli Helvetica a essa rilasciati a titolo gratuito e, eventualmente, a custodirli e a renderli accessibili attraverso i suoi cataloghi e, se necessario, mediante la Biblioteca nazionale.
Sezione 3: Collezione grafica
1 Nell’ambito del mandato di collezione della Biblioteca nazionale, la collezione grafica raccoglie supporti d’informazione grafici che documentano la vita culturale, sociale, politica, economica e scientifica della Svizzera, in particolare riproduzioni, disegni e schizzi, fotografie, cartoline e manifesti.
2 Il punto chiave delle collezioni è costituito dalle riproduzioni sotto forma di edizioni e raccolte nonché di edizioni per bibliofili.
3 Per ampliare le collezioni si fa capo unicamente a opere pubblicate dopo il 1900.
Sezione 4: Archivio letterario svizzero
1 L’Archivio letterario svizzero (Archivio letterario) colleziona documenti che si riferiscono alle pubblicazioni letterarie in Svizzera, in particolare nelle quattro lingue nazionali; vi rientrano in particolare:
- a.
manoscritti di opere e documenti relativi all’origine di un’opera quali, appunti, schizzi, abbozzi;
- b.
- c.
documenti personali quali lettere e diari;
- d.
altri documenti o oggetti che rivestono un’importanza particolare per l’ispirazione letteraria dell’autore.
2 Il punto chiave delle collezioni è rappresentato da autori le cui opere sono importanti oppure che, sotto l’aspetto culturale, risultano particolarmente interessanti per la Svizzera.
Art. 8Accessibilità esterna
L’Archivio letterario può incaricare terzi di repertoriare le collezioni parziali.
Art. 9Realizzazione di diritti d’autore
1 L’Archivio letterario può accettare o acquistare diritti d’autore e diritti d’usufrutto.
2 Esso può esercitare direttamente tali diritti oppure può delegarne l’esercizio a terzi.
Sezione 4a: Centre Dürrenmatt Neuchâtel
1 Il Centre Dürrenmatt Neuchâtel colleziona, cataloga, conserva e mette a disposizione l’opera pittorica dello scrittore e pittore Friedrich Dürrenmatt (1921–1990).
2 Oltre a organizzare mostre e manifestazioni, il Centre Dürrenmatt Neuchâtel funge da luogo di ricerca promuovendo lo studio dell’opera letteraria e pittorica di Friedrich Dürrenmatt.
Sezione 4b: Fonoteca nazionale svizzera
La Fonoteca nazionale svizzera colleziona, cataloga, conserva e mette a disposizione supporti sonori musicali e orali i cui contenuti hanno un legame con la storia e la cultura della Svizzera; vi rientrano in particolare:
- a.
documenti sonori commerciali prodotti in Svizzera;
- b.
documenti sonori commerciali prodotti all’estero il cui contenuto è significativo per la vita culturale svizzera;
- c.
documenti sonori non commerciali risultanti dalla ricerca scientifica;
- d.
documenti sonori non commerciali, in particolare le registrazioni Helvetica di enti di radiodiffusione.
Sezione 5: Prestazioni
1 La Biblioteca nazionale rende accessibili al pubblico le proprie collezioni nei limiti consentiti dalla conservazione delle opere.
2 Essa si occupa della conservazione delle opere.
3 Essa promuove la sensibilità culturale per gli Helvetica nell’opinione pubblica.
4 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) emana regolamenti:
- a.
in merito all’utilizzo delle collezioni e dell’infrastruttura della Biblioteca nazionale;
- b.
riguardo all’utilizzo delle collezioni e dell’infrastruttura delle raccolte speciali, in particolare dell’Archivio letterario, della Collezione grafica, del Centre Dürrenmatt Neuchâtel e della Fonoteca nazionale svizzera;
- c.
sull’uso delle informazioni e dei mezzi d’informazione.
Art. 10aCompetenze della direzione1
La direzione della Biblioteca nazionale rilascia istruzioni per l’utilizzazione delle sue collezioni e infrastrutture; le rende note al pubblico in modo adeguato.
- Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 268).
Art. 11Repertoriazione
1 La Biblioteca nazionale tiene un catalogo informatizzato delle proprie collezioni. Essa allestisce i cataloghi speciali necessari.
2 Essa rende accessibile al pubblico i propri cataloghi nei propri locali e attraverso i mezzi di telecomunicazione.
3 Essa mette a disposizione altri ausili, soprattutto opere di base e opere di consultazione e bibliografie.
Art. 12Utilizzo e conservazione
1 Le collezioni della Biblioteca nazionale possono essere consultate negli appositi locali e, conformemente al regolamento relativo all’utilizzo, possono essere date in prestito.
2 Essa mette a disposizione la necessaria infrastruttura per l’utilizzo delle collezioni oppure permette ai propri utenti l’accesso a infrastrutture di istituzioni e imprese esterne.
3 Quando la conservazione dell’opera lo richiede, l’utilizzo può essere limitato.
4 Al fine di proteggere e salvaguardare le opere originali, la Biblioteca nazionale trasferisce parti delle proprie collezioni su altri supporti e media.
Art. 13Informazioni studi, ricerca e mediazione1
1 Nell’ambito degli Helvetica, la Biblioteca nazionale adempie i seguenti compiti:
- a.
informa sulle proprie collezioni;
- b.
sostiene gli utenti nell’approfondimento degli studi;
- c.
effettua ricerche per conto della Confederazione;
- d.
gestisce e sostiene la ricerca e la mediazione riguardo alle sue collezioni.
2 Quando non si limita alle proprie collezioni, essa collabora con altre istituzioni che contribuiscono alla fornitura di informazioni e documentazioni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
Art. 14Emissione di bibliografie e statistiche
1 La Biblioteca nazionale pubblica informazioni bibliografiche in merito agli Helvetica. Essa adempie in particolare i seguenti compiti:
- a.
pubblica la bibliografia nazionale;
- b.
- c.
pubblica bibliografie specializzate di una certa importanza per tutta la Svizzera;
- d.
compila ogni anno una statistica sulla produzione letteraria in Svizzera.
2 Il Dipartimento disciplina le condizioni per lo sfruttamento delle informazioni pubblicate dalla Biblioteca nazionale.
Art. 14aResponsabilità e multe1
1 Chiunque provoca danni alle collezioni o alle infrastrutture della Biblioteca nazionale è tenuto al risarcimento completo; in caso di perdita risponde anche delle spese derivanti dalla sostituzione.
2 Le persone che infrangono le istruzioni possono essere punite dalla direzione della Biblioteca nazionale con una multa da 50 a 500 franchi ed inoltre escluse dalle prestazioni della Biblioteca nazionale per al massimo tre anni.
- Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 268).
Sezione 6: Collaborazione e coordinamento
1 Per soddisfare il proprio mandato, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni della Svizzera e coordina insieme a loro la propria attività. La collaborazione verte in particolare sui seguenti campi:
- a.
la partecipazione ai prestiti interbibliotecari e al rispettivo coordinamento;
- b.
la collaborazione allo sviluppo della biblioteconomia svizzera;
- c.
lo sviluppo e l’applicazione di metodi e misure analogici e digitali per la conservazione delle collezioni.
2 La Biblioteca nazionale può incaricare terzi di adempiere tali compiti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
- Abrogati dal n. I dell’O del 14 ott. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
Art. 18Rete di biblioteche svizzere1
1 La Biblioteca nazionale partecipa alla rete delle biblioteche svizzere.
2 Essa si impegna soprattutto ad armonizzare le norme e gli standard.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
Art. 19Prestiti interbibliotecari1
1 La Biblioteca nazionale partecipa ai prestiti interbibliotecari.
2 Essa mette a disposizione delle altre biblioteche le proprie collezioni e si procura da quest’ultime per i propri utenti le opere non contenute nelle sue raccolte.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
Art. 20Pianificazione e sviluppo
Nell’ambito del servizio bibliotecario e del servizio d’informazione, la Biblioteca nazionale incentiva programmi di ricerca per esaminare e applicare nuove tecnologie e partecipa ai rispettivi progetti.
Art. 21Collaborazione internazionale
1 Le convenzioni ai sensi dell’articolo 10 LBNS sono stipulate dall’Ufficio federale della cultura.
2 La Biblioteca nazionale cura le relazioni con istituzioni estere che svolgono compiti analoghi, concentrandosi in particolare sulle biblioteche nazionali europee.
Sezione 7: ...
- Abrogati dal n. I dell’O del 14 ott. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
Sezione 8: Disposizioni finanziarie
Art. 25Sostegno in caso di acquisti importanti
1 Per l’acquisto di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti, la Biblioteca nazionale può accettare l’aiuto finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni.
2 In questi casi può rivolgersi anche all’opinione pubblica, specialmente attraverso associazioni promotrici (art. 29).
1 La Biblioteca nazionale può accettare donazioni in vece dell’Amministrazione federale delle finanze e del Consiglio federale, a condizione che l’accettazione di tali donazioni non sia di competenza del Dipartimento federale delle finanze ai sensi dell’articolo 14 dell’ordinanza dell’11 giugno 19901 sulle finanze della Confederazione.
2 In particolare, essa decide liberamente sull’accettazione o sul rifiuto di supporti d’informazione o di altri oggetti mobili nonché in merito a intere collezioni che le vengono offerte.
- [RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 n. I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l’O del 5 apr. 2006 (RS 611.01).
Art. 27Fondo della Biblioteca nazionale
1 Il Fondo della Biblioteca nazionale è un fondo speciale istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione, alimentato come segue:2
- a.
assegnazione di importi risparmiati o non utilizzati relativi ai crediti ordinari concessi annualmente per l’acquisto e la conservazione delle collezioni della Biblioteca nazionale;
- b.
donazioni di terzi assegnate alla Biblioteca nazionale a propria discrezione o come quota di partecipazione al fondo;
- c.
ricavo dalla vendita di doppioni;
- d.
eventuale reddito da emolumenti d’utilizzo, multe, tasse di richiamo e cauzioni non reclamate;
- e.
vendita di documenti o oggetti prodotti dalla Biblioteca nazionale e di cui ha la facoltà di disporre;
- f.
interessi sugli averi del Fondo della Biblioteca;
- g.
ricavo dalla realizzazione di diritti d’utilizzo e da diritti relativi alla pubblicazione e alla diffusione (diritti di diffusione) concernenti le collezioni.
2 Le donazioni che mirano a uno scopo particolare o implicano determinate condizioni possono essere assegnate a una rubrica speciale del Fondo della Biblioteca.
- RS 611.0
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4585).
Art. 28Impiego di capitali
1 Il Fondo della Biblioteca può essere impiegato per finanziare tutti gli acquisti concernenti il mandato della Biblioteca nazionale nonché per progetti particolari che rientrano nel suo campo d’applicazione. Esso non può essere impiegato per finanziare l’attività corrente.
2 La direzione della Biblioteca nazionale può disporre, attraverso il Fondo della Biblioteca, di un importo annuale massimo di 100 000 franchi. Per importi superiori occorre l’approvazione del Consiglio federale. In un rapporto annuale, la Biblioteca nazionale rende conto all’Ufficio federale della cultura sull’impiego del Fondo della Biblioteca.
Sezione 9: Sostegno da parte di terzi
Art. 29Associazioni promotrici
La Biblioteca nazionale ha la facoltà di collaborare con associazioni che la sostengono nell’adempimento dei propri compiti. Essa può in particolare:
- a.
partecipare alla fondazione e alla direzione di tali associazioni nonché collaborare alle loro attività;
- b.
mettere a loro disposizione, a titolo temporaneo, la propria infrastruttura;
- c.
prevedere facilitazioni per i membri delle associazioni promotrici quando utilizzano le sue collezioni o le sue prestazioni di servizio.
1 La Biblioteca nazionale può collaborare con istituzioni che hanno compiti analoghi o complementari.
2 La Biblioteca nazionale può concedere facilitazioni ai membri e al pubblico di tali istituzioni per l’utilizzo delle sue collezioni e delle sue prestazioni.
3 Salvo interessi pubblici contrari, la Biblioteca nazionale può collaborare con terzi per l’organizzazione di manifestazioni e pubblicazioni.
4 Tali sostegni non possono essere accettati da persone fisiche e giuridiche che si occupano unicamente della fabbricazione e della vendita di prodotti o prestazioni per i quali è vietato fare pubblicità o per i quali la pubblicità è soggetta a restrizioni.
Art. 31Aiuti finanziari
Nell’ambito dei crediti stanziati, la Biblioteca nazionale decide, in base a domande debitamente motivate, in merito agli aiuti finanziari da concedere ai sensi dell’articolo 12 LBNS.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 32Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
- a.
il regolamento del 7 settembre 19121 concernente la direzione e l’amministrazione della Biblioteca nazionale;
- b.
il decreto del Consiglio federale del 26 ottobre 19452 concernente l’istituzione di un Fondo della Biblioteca nazionale.
- [CS 4 190]
- [CS 4 194]
Art. 33Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.