Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3quinquies, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat); visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRa), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di rilevazioni statistiche e il trattamento dei dati rilevati ai fini di allestire statistiche. Essa fissa in allegato l’elenco degli organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizzazione.1
2 Essa si applica alle rilevazioni totali, parziali e campionarie della Confederazione con o senza questionari nonché all’utilizzazione di dati amministrativi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
Art. 2Organi di rilevazione1
Gli organi di rilevazione sono l’Ufficio federale di statistica (UST) in quanto servizio statistico centrale e le altre unità amministrative della Confederazione e le istituzioni indicate nell’allegato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
1 Gli organi di rilevazione sono competenti per la preparazione e l’esecuzione delle rilevazioni; essi elaborano, previa consultazione degli ambienti interessati, i documenti di rilevazione, valutano i risultati e li pubblicano.
2 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura dei dati in direttive tecniche.
3 Le eccezioni al capoverso 1 sono indicate nell’allegato.
Art. 3aPrincipi statistici e standard1
1 Nell’espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi statistici riconosciuti, in particolare l’indipendenza professionale, l’obiettività e il segreto statistico.
2 Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in particolare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati.
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
Art. 3bCooperazione con l’Unione europea1
1 L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).
2 L’UST, d’intesa con la Direzione degli affari europei, l’Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico annuale Unione europea/Svizzera in vista della sua adozione da parte del comitato misto, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico.
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
- RS 0.431.026.81
Art. 4Rilevazioni supplementari per i Cantoni e i Comuni1
Con l’accordo degli organi di rilevazione e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono ampliare le rilevazioni o eseguire rilevazioni statistiche supplementari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
Art. 5Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati
1 Gli organi di rilevazione possono ricorrere per l’esecuzione delle rilevazioni a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.
2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all’utilizzazione di dati personali e di dati di persone giuridiche, gli organi di rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:1
- a.
utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l’esecuzione dell’incarico stesso;
- b.
non abbinare la rilevazione eseguita per conto dell’organo di rilevazione ad altre rilevazioni;
- c.
al termine dell’incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente.
3 Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l’elaborazione di questi dati conformemente all’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati (OPDa). Le disposizioni dell’OPDa si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.3
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 52 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- RS 235.11
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 52 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 6Partecipazione delle persone interrogate
1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico prescelte sono invitate a partecipare alla rilevazione. L’obbligo d’informare è disciplinato nell’allegato.
2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull’utilizzazione dei dati ed eventualmente sul committente della rilevazione nonché sulle misure di protezione dei dati previste.
3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei. Essi devono salvaguardare gli interessi della persona rappresentata. Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, l’intervista con i loro rappresentanti avviene d’intesa con la direzione.
4 I cognomi e i nomi delle persone interrogate secondo il capoverso 3 non vengono rilevati.
Art. 7Obbligo del segreto e dovere di diligenza
1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati rilevati.
2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.
3 L’obbligo del segreto e il dovere di diligenza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono disciplinati contrattualmente.
Art. 8Utilizzazione dei dati
1 I dati delle rilevazioni possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Le eccezioni sono indicate nell’allegato.
2 I dati che, secondo l’ordinanza del 30 giugno 19931 sul registro delle imprese e degli stabilimenti, sono necessari per l’aggiornamento di tale registro possono essere desunti dalle rilevazioni presso le imprese e gli stabilimenti, purché essi ne siano precedentemente informati.
- RS 431.903
Art. 8aTrattamento di dati individuali1
1 L’UST può utilizzare le necessarie caratteristiche personali identificative per completare, controllare e appurare i dati individuali rilevati.
2 L’UST tratta i dati individuali appurati in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, l’Ufficio sostituisce le informazioni personali identificative con un identificatore statistico non parlante.
3 L’UST anonimizza i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la rilevazione. Per anonimizzare i dati, l’Ufficio cancella l’identificatore e le informazioni personali identificative.
4 Per le statistiche volte a rilevare l’evoluzione in un lasso di tempo superiore a 30 anni, l’UST procede all’anonimizzazione dei dati individuali non appena lo scopo della statistica è raggiunto. Queste statistiche sono contraddistinte come tali nell’allegato.
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
Art. 9Trasmissione di dati singoli
1 Gli organi di rilevazione possono mettere a disposizione di servizi privati e pubblici e dei servizi statistici di organizzazioni internazionali i dati individuali delle rilevazioni per lavori statistici, purché:
- a.
i dati trasmessi non contengano più designazioni di persone;
- b.
il destinatario si impegni a non comunicare a terzi i dati ricevuti e a restituirli all’organo di rilevazione oppure a distruggerli al termine dei lavori;
- c.
vengano prese le misure di sicurezza necessarie.
1bis Per la comunicazione di dati individuali nel quadro dell’Accordo del 26 ottobre 20041 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono applicabili:
- a.
le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/20092;
- b.
le disposizioni del regolamento (CE) n. 831/20023; e
- c.
la decisione 2004/452/CE4.5
2 Agli organi di rilevazione è consentito trasmettere ai servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni caratteristiche delle rilevazioni come dati individuali per lavori statistici, purché sia garantita la protezione dei dati e siano stati presi i necessari accordi contrattuali.
- RS 0.431.026.81
- Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee, versione secondo GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
- Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati ai fini scientifici, GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7; modificato da: – regolamento (CE) n. 1104/2006, GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3; – regolamento (CE) n. 606/2008, GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16.
- Decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1, modificata dalla decisione 2008/876/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28.
- Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3371). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
Art. 10Pubblicazione dei risultati
1 I risultati delle rilevazioni sono pubblicati o resi accessibili in modo da escludere l’identificazione delle persone, delle economie domestiche, delle imprese e degli stabilimenti interrogati.
2 Le eccezioni sono indicate nell’allegato.
Art. 11Distruzione delle designazioni di persone e del materiale di rilevazione1
1 Gli organi di rilevazione distruggono le designazioni di persone e il materiale di rilevazione quando non sono più necessari per la registrazione, il completamento, il controllo e l’appurazione dei dati nonché per l’elaborazione di lunghe serie temporali.2
2 Le eccezioni sono indicate nell’allegato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
Art. 12Ripartizione dei costi
1 La Confederazione ed eventualmente i servizi interessati assumono i costi per la preparazione e l’esecuzione delle rilevazioni, l’elaborazione e la pubblicazione dei risultati. I Cantoni e i Comuni assumono i costi derivanti dalla loro partecipazione.
2 I Cantoni e i Comuni assumono i maggiori costi derivanti dalle rilevazioni supplementari secondo l’articolo 4. Le deroghe a tale disposizione sono indicate nell’allegato.
Art. 13Tasse postali per i censimenti federali1
1 L’UST paga le tasse postali per i seguenti invii concernenti i censimenti federali:
- a.
invii fino a 20 kg nel traffico tra autorità e servizi federali, cantonali e comunali;
- b.
invii fino a 5 kg nel traffico tra autorità, servizi comunali e tra le commissioni e gli incaricati del censimento, da essi designati.
2 I Cantoni e i Comuni possono fatturare all’UST le spese postali sostenute per i censimenti federali.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2067).
Sezione 2: Registro di campionamento
Art. 13aRegistro di campionamento1
1 Per l’esecuzione di rilevazioni campionarie, l’UST tiene un registro di campionamento.
2 Il registro di campionamento contiene:
- a.
i dati di cui all’articolo 16 capoverso 1 LArRa senza le designazioni di persone e gli indirizzi nonché i dati del Registro degli edifici e delle abitazioni;
- b.
i dati dell’elenco di indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa;
- c.
i dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
Art. 13bRegolamento per il trattamento dei dati1
L’UST emana un regolamento concernente il trattamento interno dei dati del registro di campionamento.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
Art. 13cTrasmissione di campioni a terzi1
1 Il contenuto del registro di campionamento non può essere trasmesso integralmente a terzi.
2 I dati su persone o su economie domestiche estratti dal registro di campionamento necessari all’indagine possono essere trasmessi solo per:
- a.
le rilevazioni incluse nel programma pluriennale della statistica federale;
- b.
le rilevazioni ordinate singolarmente dal Consiglio federale;
- c.
i progetti di ricerca realizzati da unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione nonché da centri di ricerca federali e considerati d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;
- d.
i progetti di ricerca regolari finanziati dal Fondo nazionale svizzero e considerati progetti di ricerca d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;
- e.
i progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero.
3 I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale per rilevazioni realizzate in stretta collaborazione con l’UST e:
- a.
incluse nel programma pluriennale della statistica federale; o
- b.
ordinate singolarmente dal Consiglio federale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
- RS 172.010.1
Art. 13dDati sui clienti della telefonia fissa1
I dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera (dati sui clienti) sono i seguenti:
- a.
cognome e nome o ragione sociale;
- b.
- c.
- d.
lingua per la corrispondenza, se del caso.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
Art. 13eInvio dei dati sui clienti1
1 Il concessionario del servizio universale invia all’UST i dati sui clienti del servizio di localizzazione delle chiamate d’emergenza in forma invariata.
2 L’UST può convenire con i fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) di farsi inviare direttamente la lingua per la corrispondenza.
3 L’UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali.
4 L’UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia direttamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
Art. 13fScadenze e forma degli invii1
1 I dati sui clienti sono inviati all’UST quattro volte all’anno, entro cinque giorni lavorativi dopo l’ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
2 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta.
3 In caso di modifica del formato dei dati inviati al concessionario del servizio universale, i fornitori ne informano senza indugio l’UST.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
Art. 13gIndennizzo per gli invii di dati1
1 L’UST indennizza il concessionario del servizio universale per le spese effettive degli invii di dati, tuttavia con un importo non superiore a 8000 franchi all’anno.
2 L’UST indennizza i fornitori per le spese effettive degli invii della lingua per la corrispondenza, tuttavia con un importo non superiore a 2000 franchi all’anno.
- Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).
Sezione 2a: Collegamenti di dati
Per collegamento di dati s’intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, come rilevazioni, registri, dati amministrativi e dati di misurazione.
1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche senza ricorrere a rilevazioni.
2 I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici.
1 I dati sono collegati solo se presentano l’idoneità e la qualità necessarie per i lavori statistici.
2 Per l’adempimento dei suoi compiti statistici l’UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).
3 I fornitori di dati terzi che assegnano all’UST un mandato di collegamento di dati (art. 13k) devono dimostrare che:
- a.
la rilevazione e trasmissione dei dati all’UST, nonché il loro collegamento sono leciti; e
- b.
i dati presentano la qualità statistica necessaria.
4 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell’UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:
- a.
garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST;
- b.
non trasmettere i dati dell’UST senza il suo consenso scritto;
- c.
garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi;
- d.
emanare e attuare un regolamento sul trattamento dei dati;
- e.
adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati;
- f.
rispettare gli standard delle migliori prassi della statistica.
Art. 13kCollegamento di dati su mandato di terzi
1 L’UST effettua collegamenti su mandato di terzi per scopi impersonali, come la ricerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue possibilità tecniche, organizzative e di personale. L’Ufficio sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei Cantoni.
2 L’indennità è disciplinata nell’ordinanza del 25 giugno 20031 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
3 Nell’interesse dell’efficienza dei costi e del lavoro, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti sono chiaramente definiti nel contratto di protezione dei dati.
- RS 431.09
Art. 13lTrasmissione di dati collegati
Qualora la legge preveda la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l’UST può trasmettere i dati collegati alle condizioni di cui all’articolo 9.
Art. 13mDistruzione dei dati collegati
1 Se contengono dati degni di particolare protezione o dal collegamento risultano le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, al termine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati devono essere distrutti.1
2 Gli altri dati collegati possono essere riutilizzati per lavori statistici.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 52 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 13nDichiarazione dei collegamenti di dati
Le statistiche per le quali si effettuano sistematicamente collegamenti di dati sono identificate in quanto tali nell’allegato.
Sezione 3: Disposizioni finali
Il Dipartimento federale dell’interno disciplina i dettagli relativi ai collegamenti di dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti posti ai servizi statistici cantonali e comunali, l’organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché le condizioni e l’organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.