Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell’articolo 29 della legge del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport (LPSpo).
2 Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l’UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell’attività fisica.
- RS 415.0
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
RS 172.041.1Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Art. 3Obbligo di pagamento
Chi ottiene una prestazione o causa l’emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:
- a.
l’uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
- b.
l’uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
- c.
i servizi riguardanti l’alloggio e la ristorazione;
- d.
la partecipazione a formazioni e formazioni continue dell’UFSPO nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell’attività fisica;
- e.
la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
- f.
la redazione di perizie e resoconti;
- g.
le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi;
- h.
i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
- i.
la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell’UFSPO in formato cartaceo o elettronico;
- j.
la decisione riguardante l’esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.
Art. 4Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
Non sono riscossi emolumenti per:
- a.
decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
- b.
riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
- c.
la partecipazione a corsi e moduli di formazione e formazione continua1 degli esperti G+S;
- d.
la partecipazione a corsi e moduli di formazione e formazione continua dei coach G+S;
- e.
la consegna di materiale didattico ai coach G+S;
- f.
decisioni concernenti le registrazioni approvate come organizzatore secondo l’articolo 10a dell’ordinanza del 23 maggio 20122 sulla promozione dello sport.
- Nuova espr. giusta il n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 217). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 415.01
Art. 5Imposta sul valore aggiunto
L’eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.
Art. 6Calcolo degli emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.
2 Se nell’allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.
3 Per l’emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d’ora iniziato viene fatturato per intero.
4 Nell’ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l’oggetto, nonché dell’interesse pubblico e dell’interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.
Art. 7Prenotazione di servizi
Per ottenere le prestazioni di cui all’articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto prenotato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .
Art. 8Riduzione e condono di emolumenti
1 L’UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:
- a.
a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo1;
- b.
per sostenere programmi e progetti secondo l’articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l’UFSPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.
3 Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l’UFSPO può ridurre l’emolumento.
- RS 415.0
Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2012 4901, 2015 4139]L’ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012 concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è abrogata.
Art. 10Modifica di un altro atto normativo
La mod. può essere consultata alla RU 2017 6601. Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.