Législation

Ordinanza del 18 marzo 2022 concernente l’esame complementare 2022 per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2022)

RS 413.141Non più in vigoreStato 01.04.20225 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche; in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio /15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:

Art. 1Oggetto, principi e scopo

1

 La presente ordinanza disciplina l’esame complementare 2022 per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (passerella 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.

2

 La passerella 2022 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza del 2 febbraio 20111 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali, secondo le direttive 2020 del gennaio 20192 della Commissione svizzera di maturità (CSM) e nelle date prestabilite3. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

3

 La CSM e le scuole di maturità riconosciute da essa autorizzate garantiscono lo svolgimento della passerella 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

4

 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento della passerella 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, la passerella 2022 si svolge secondo gli articoli 2 e 3.

5

 La presente ordinanza si prefigge di fare in modo che la passerella 2022 si svolga secondo condizioni quadro per quanto possibile uniformi.

  1. RS 413.14
  2. www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Direttive 2020
  3. www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Termini d’iscrizione e date degli esami

Art. 2Esami scritti

1

 Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.

2

 Qualora possibile, prima dell’inizio dell’anno accademico 2022/2023 è organizzata una nuova sessione d’esame.

Art. 3Esami orali

1

 Se non è possibile svolgere gli esami orali, la sessione d’esame è interrotta, in deroga agli articoli 4 e 9 dell’ordinanza del 2 febbraio 20111 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

2

 Gli esami orali sono recuperati non appena possibile.

  1. RS 413.14

Art. 4Obbligo di comunicazione

In caso di deroghe in virtù degli articoli 2 e 3, il Cantone in cui si sarebbe dovuto svolgere l’esame lo comunica immediatamente alla CSM.

Art. 5Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

2

 Si applica fino al 31 dicembre 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).