Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, ordina:
Art. 1Riscossione degli emolumenti
1 La SEFRI1 riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.
2 I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:
- a.
riconoscimento di diplomi esteri;
- b.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 2Deroghe alla riscossione degli emolumenti
Non sono riscossi emolumenti per:
- a.
le decisioni riguardanti i contributi federali;
- b.
l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione;
- c.
il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale;
- d.
l’approvazione di corsi intercantonali;
- e.
- Abrogata dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 3Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
RS 172.041.1Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 4Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.
2 La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
3 Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.
4 Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.
5 Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:
- a.
per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
- b.
per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
- c.
per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.
6 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1 può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 4aEmolumenti per l’esame svizzero di maturità1
RS 172.044.13Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 2010 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.
- Introdotto dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 5Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.