Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 29 capoversi 3 e 3bis nonché 46 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 41 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), ordina:
Sezione 1 Cicli di formazione
Art. 1Obiettivi di formazione
1 I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori trasmettono agli studenti le competenze che li abilitano ad assumere in modo autonomo responsabilità tecniche e gestionali nel proprio campo.
2 Sono orientati alla pratica e sviluppano soprattutto la capacità di ragionare in modo metodico e interdisciplinare, di analizzare i compiti relativi alla professione e di mettere in pratica le conoscenze acquisite.
3 Ampliano e approfondiscono le competenze di cultura generale.
1 I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori si basano sui programmi quadro d’insegnamento di cui alla sezione 3.
2 Presuppongono di regola il possesso di un attestato federale di capacità.
Art. 3Forme d’insegnamento e durata della formazione
1 L’insegnamento può essere offerto sotto forma di cicli di formazione da frequentare a tempo pieno o parallelamente all’esercizio di un’attività professionale.
2 Per i cicli di formazione fanno stato le seguenti ore di studio minime ai sensi dell’articolo 42 capoverso 1 OFPr:
- a.
per i cicli di formazione basati su un attestato federale di capacità pertinente: 3600 ore di studio, di cui almeno 2880 sono svolte al di fuori delle componenti formative pratiche;
- b.
per i cicli di formazione basati su un altro titolo del livello secondario II: 5400 ore di studio, ci cui almeno 3600 sono svolte al di fuori delle componenti formative pratiche.
3 Le componenti formative pratiche comprendono periodi di pratica o attività professionali nel settore in questione svolte in parallelo alla formazione. Un’attività professionale nel settore in questione svolta in parallelo alla formazione è considerata tale se il tasso di occupazione è almeno del 50 per cento.
Art. 4Lingue d’insegnamento
Le lingue d’insegnamento sono le lingue nazionali e l’inglese.
Art. 5Procedure di qualificazione finali
1 Le procedure di qualificazione finali consistono almeno di:
- a.
un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica; e
- b.
2 I programmi quadro d’insegnamento fissano ulteriori esigenze per le procedure di qualificazione finali.
3 Alle procedure di qualificazione finali partecipano periti provenienti dal mondo della pratica professionale. I periti possono essere designati dalle organizzazioni del mondo del lavoro.
Art. 6Diploma, titolo protetto e titolo complementare1
1 Il titolo protetto comprende la denominazione professionale seguita da «dipl.» e l’aggiunta «SSS».
2 Nel diploma sono riportati il ciclo di formazione, il corrispondente titolo protetto secondo l’allegato 1 e il titolo complementare «Professional Bachelor».
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
Sezione 2 …
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, con effetto dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
Sezione 3 Programmi quadro d’insegnamento
Art. 8Emanazione e approvazione
1 Le organizzazioni del mondo del lavoro sviluppano ed emanano i programmi quadro d’insegnamento in collaborazione con gli operatori della formazione. Insieme costituiscono gli organi responsabili dei programmi quadro.
2 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) approva i programmi quadro d’insegnamento.1
3 I programmi quadro d’insegnamento vigenti sono riportati nell’allegato 1. L’allegato 1 viene aggiornato dalla SEFRI.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 26 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4753).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, con effetto dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
Art. 9Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione dei piani quadro d’insegnamento decade se l’ente responsabile non ne richiede il rinnovo al SEFRI entro sette anni dall’approvazione.
1 I programmi quadro d’insegnamento stabiliscono:
- a.
la denominazione del relativo ciclo di formazione, il titolo protetto, compreso il titolo complementare «Professional Bachelor», e la traduzione inglese semplificata;
- b.
il profilo professionale e le competenze da acquisire;
- c.
le forme d’insegnamento con le ore di studio e la loro ripartizione;
- d.
il coordinamento tra componenti formative scolastiche e pratiche;
- e.
i contenuti e requisiti della procedura di qualificazione;
- f.
le competenze da acquisire nell’ambito delle componenti formative pratiche;
- g.
le competenze di cultura generale, in particolare nei settori società, ambiente ed economia.
2 Ai fini dell’ammissione ai cicli di formazione, i programmi quadro d’insegnamento stabiliscono:
- a.
gli attestati di capacità o gli altri titoli di livello secondario II richiesti;
- b.
se oltre a un attestato di capacità o a un altro titolo di livello secondario II è richiesta esperienza professionale o un esame attitudinale.
3 Possono definire i criteri per la convalida degli apprendimenti acquisiti.
4 Tengono conto degli standard validi a livello internazionale per l’esercizio della professione.
Art. 11Condizioni per l’approvazione
La SEFRI approva un programma quadro d’insegnamento se:
- a.
rispetta le disposizioni della presente ordinanza;
- b.
risponde a un bisogno comprovato;
- c.
non è in conflitto con la politica in materia di formazione;
- d.
poggia su basi valide per tutta la Svizzera;
- e.
i contenuti del programma quadro d’insegnamento si orientano alle competenze necessarie per l’esercizio dell’attività professionale corrispondente;
- f.
il titolo previsto è chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli;
- g.
l’ente responsabile consulta i Cantoni e le altre cerchie interessate e allega alla domanda di approvazione i risultati della consultazione.
Sezione 4 Operatori della formazione
Art. 12Direzione, strutture, mezzi didattici e ausiliari
1 La direzione dei cicli di formazione dispone delle qualifiche professionali e di conduzione necessarie.1
2 Le strutture e i mezzi didattici e ausiliari per l’insegnamento devono rispondere ai requisiti qualitativi per un insegnamento professionalmente e pedagogicamente di alto livello.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
1 I docenti:
- a.
possiedono un diploma universitario, un titolo della formazione professionale superiore o una qualifica equivalente nelle proprie materie d’insegnamento; e
- b.
hanno svolto una formazione pedagogico-professionale e didattica:
- 1.
di 1800 ore di studio se operano a titolo principale,
- 2.
di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.
2 Se in un settore non esiste un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l’operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone che dispongono delle conoscenze e dell’esperienza pratica necessarie.
3 È considerata attività d’insegnamento a titolo accessorio un’attività di formazione ai sensi dell’articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.
4 Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d’insegnamento non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.
5 La SEFRI emana programmi quadro d’insegnamento per la qualificazione dei docenti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.
Art. 14Piano di formazione, disciplinamento della procedura di qualificazione finale e regolamento degli studi
1 L’operatore della formazione elabora un piano di formazione, disciplina in dettaglio la procedura di qualificazione finale ed emana un regolamento degli studi basandosi sulle disposizioni della presente ordinanza e sul programma quadro d’insegnamento corrispondente.
2 Il regolamento degli studi disciplina in particolare la procedura di ammissione, la struttura del ciclo di formazione, la promozione e i rimedi giuridici.
Art. 15Periodi di pratica e attività professionale nel settore specifico
1 Nei cicli di formazione con periodi di pratica, gli operatori della formazione sono responsabili di scegliere le aziende per lo svolgimento della pratica.
2 I periodi di pratica sono seguiti da specialisti e sono sottoposti alla vigilanza degli operatori della formazione.
3 Gli operatori della formazione verificano in modo adeguato che attraverso i periodi di pratica e l’attività professionale effettuata nel settore specifico vengano acquisite le competenze definite nel programma quadro d’insegnamento.
Sezione 5 Riconoscimento dei cicli di formazione
Art. 16Domanda di riconoscimento di cicli di formazione
1 Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere un ciclo di formazione devono farne domanda. Nella domanda sono indicati:
- a.
il programma quadro d’insegnamento su cui si basa il ciclo di formazione;
- b.
- c.
l’organizzazione e le forme d’insegnamento;
- d.
le strutture, il materiale e i sussidi didattici;
- e.
le qualifiche dei docenti e dei membri della direzione dell’operatore della formazione;
- f.
il piano di formazione, la procedura dettagliata di qualificazione finale e il regolamento degli studi;
- g.
il sistema di garanzia e sviluppo della qualità;
- h.
l’impostazione grafica dei diplomi.
2 La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima esprime un parere e lo trasmette alla SEFRI insieme alla domanda.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, con effetto dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
Art. 18Entrata nel merito della domanda1
La SEFRI verifica se la domanda comprende tutti i documenti e le prove necessari di cui all’articolo 16 e delibera mediante decisione formale sull’avvio della procedura di riconoscimento.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
Art. 19Procedura di riconoscimento
1 La procedura di riconoscimento comprende di regola la verifica dello svolgimento di un intero ciclo di formazione da parte di due periti indipendenti.1
2 Il periti verificano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro d’insegnamento corrispondente e ne rendono conto alla SEFRI.2
3 La SEFRI può prevedere semplificazioni della procedura di riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 26 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4753).
Art. 20Decisione e conseguenze giuridiche del riconoscimento1
1 La SEFRI decide in merito al riconoscimento di un ciclo di formazione.
2 Il riconoscimento di un ciclo di formazione autorizza l’operatore della formazione a rilasciare il relativo titolo protetto, compreso il titolo complementare «Professional Bachelor», e ad affiancare al suo nome la denominazione «Scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «École supérieure».
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
Art. 21Termine per l’eliminazione delle lacune e revoca del riconoscimento
1 Se un ciclo di formazione riconosciuto non rispetta le disposizioni della presente ordinanza o del programma quadro d’insegnamento, l’operatore della formazione deve eliminare le lacune entro un termine fissato dalla SEFRI.1
2 Se questo termine non è rispettato o se le lacune non vengono eliminate, la SEFRI revoca il riconoscimento. Prima di revocarlo, sente l’autorità cantonale competente.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 26 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4753).
Se il programma quadro d’insegnamento viene modificato, la SEFRI verifica il riconoscimento dei cicli di formazione riconosciuti che vi fanno riferimento.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 360).
Sezione 5a Corsi postdiploma, programmi postdiploma e studi postdiploma
1 I corsi postdiploma, i programmi postdiploma e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori devono essere orientati alla pratica e consentire agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un campo specifico, di acquisire nuove conoscenze applicabili in un altro campo d’attività o di impratichirsi nell’impiego di nuove tecnologie e metodi.
2 Le scuole specializzate superiori possono offrire:
- a.
corsi postdiploma con almeno 250 ore di studio;
- b.
programmi postdiploma con almeno 500 ore di studio;
- c.
studi postdiploma con almeno 900 ore di studio.
3 Per queste offerte possono rilasciare i rispettivi titoli accompagnati dalle seguenti aggiunte:
- a.
corso postdiploma: «CPD SSS»;
- b.
programma postdiploma: «PPD SSS»;
- c.
studio postdiploma: «SPD SSS».
4 L’ammissione ai corsi postdiploma, ai programmi postdiploma e agli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori presuppone il possesso di un titolo di studio del livello terziario.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 23Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 20051 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS 2005) è abrogata.
- [RU 2005 1389; 2010 4555; 2014 59, 4575]
Art. 24Disposizioni transitorie
1 I cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori riconosciuti prima dell’entrata in vigore dell’OERic-SSS 20051 sono ancora riconosciuti al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 I programmi quadro d’insegnamento approvati dalla SEFRI secondo l’OERic-SSS 2005 sono ancora riconosciuti al massimo per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 Gli studi postdiploma che non sono basati su un programma quadro d’insegnamento e che sono stati riconosciuti dalla SEFRI secondo l’OERic-SSS 2005 sono ancora riconosciuti al massimo per sette anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
4 I docenti che prima del 1° aprile 2005 avevano già svolto almeno cinque anni di insegnamento nell’ambito di un ciclo di formazione delle scuole specializzate superiori oppure nell’ambito dei periodi di formazione pratica corrispondenti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 13.
5 I titolari di un titolo conseguito secondo l’OERic-SSS 2005 presso una scuola specializzata superiore riconosciuta in virtù del diritto federale o intercantonale anteriore sono legittimati a portare il nuovo titolo corrispondente, a condizione che ciò sia previsto dai relativi programmi quadro d’insegnamento.
- [RU 2005 1389; 2010 4555; 2014 59, 4575]
Art. 25Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.
Allegati
- Denominazioni: cicli di formazione, titoli protetti e titoli complementari, programmi quadro d’insegnamento
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.