30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin EFZ/Formenbauer EFZ Mouleuse CFC/Mouleur CFC La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1 Oggetto e durata
Art. 1Profilo professionale
I costruttori di modelli e stampi di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
- a.
realizzano forme, modelli e attrezzi per diversi procedimenti di produzione;
- b.
costruiscono prototipi e producono pezzi con diversi materiali per i campi di applicazione più disparati; realizzano i prodotti fabbricandoli sia manualmente sia con l’impiego di macchine; si avvalgono delle tecnologie digitali come il computer-aided design (CAD) e il computer-aided manufacturing (CAM) in maniera specifica e considerando tutti gli aspetti del caso;
- c.
pensano e operano in maniera orientata alla clientela, rispettando criteri economici; elaborano soluzioni che comprendono vari processi di lavorazione; realizzano i loro incarichi e progetti in modo sistematico e autonomo;
- d.
rispettano i principi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute e dell’ambiente.
Art. 2Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura quattro anni.
2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di aiuto costruttore di modelli e stampi di livello CFP viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.
3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.
Sezione 2 Obiettivi ed esigenze
Art. 3Profilo delle competenze
1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di profilo delle competenze.
2 Il profilo delle competenze vale per tutti i luoghi di formazione.
3 La formazione di base del primo e del secondo anno comprende le seguenti competenze:
- B1
- B2
fabbricazione manuale di pezzi;
- B3
fabbricazione meccanica convenzionale di pezzi;
- B4
nozioni fondamentali per la creazione mediante CAD.
4 La formazione approfondita del terzo e del quarto anno comprende le seguenti competenze:
- S1
creazione avanzata mediante CAD;
- S2
- S3
costruzione di modelli per fonderia;
- S4
costruzione di modelli di design;
- S5
costruzione di stampi termici;
- S6
costruzione di prototipi;
- S7
prototipazione rapida / produzione additiva;
- S8
costruzione di dispositivi e attrezzature speciali;
- S9
- S10
sviluppo, prove, campioni;
- S11
costruzione di forme composite e fabbricazione di pezzi.1
5 Nella formazione approfondita, ogni persona in formazione deve sviluppare almeno una delle competenze da S3–S11. A tale riguardo, si avvale a titolo complementare delle competenze S1 e S2.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).
2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 12 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
- Nuovo testo giusta la cifra n. 91 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).
Sezione 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 5Parti svolte dai luoghi di formazione1
1 La formazione professionale pratica in azienda si svolge in media su 3 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2480 lezioni. Di queste, 240 sono dedicate all’insegnamento dell’educazione fisica.
3 I corsi interaziendali comprendono 26 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 30 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 217).
Art. 6Lingua d’insegnamento
1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
Sezione 5 Piano di formazione e cultura generale
Art. 7Piano di formazione1
1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione2 della competente organizzazione del mondo del lavoro.3
2 Il piano di formazione:
- a.
riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- b.
riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
- c.
designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
- d.
rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.
3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
- Il piano del 1° giu. 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni:
www.bvz.admin.ch
> Professioni A‒Z
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
Art. 8Cultura generale
Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20251 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base2.
- RS 412.101.241
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).
Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 9Requisiti professionali richiesti ai formatori1
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:2
- a.
attestato federale di capacità di costruttore di modelli e stampi e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- b.
attestato federale di capacità di modellista tecnico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- c.
attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del costruttore di modelli e stampi AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- d.
diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- e.
diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
Art. 10Numero massimo di persone in formazione
1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.1
2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.2
3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.3
4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.4
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 11Documentazione dell’apprendimento1
1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
- Abrogato dalla cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
Art. 11aRapporto di formazione1
1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.
3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
- Introdotto dalla cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
Art. 12Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola1
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
Sezione 8 Procedure di qualificazione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
- a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b.
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
- 1.
ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
- 2.
di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del costruttore di modelli e stampi AFC; e
- 3.
rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 15).
Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
Art. 15Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
2 L’esame finale valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
- a.
«lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da
36–120 ore; vale quanto segue:
- 1.
l’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
- 2.
l’esame verte sulla competenza di base B4, sulle competenze S1 e S2 e su un’altra competenza sviluppata nella formazione approfondita,
- 3.
la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
- 4.
è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b.
«conoscenze professionali», della durata di un’ora; l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base e si svolge in forma scritta;
- c.
«cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20252 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base3.
3 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
- Abrogato dalla cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
- RS 412.101.241
- Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2026 (vedi RU 2025 593).
Art. 16Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
- a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b.
- c.
la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
2 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle seguenti note:
- a.
la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «meccanica»;
- b.
la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «costruzione di stampi».1
3 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota relativa all’insegnamento professionale. Vale la seguente ponderazione:
- a.
lavoro pratico: 40 per cento;
- b.
conoscenze professionali: 20 per cento;
- c.
cultura generale: 20 per cento;
- d.
nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
Art. 18Caso particolare
1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.
2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
- a.
- b.
lavoro pratico: 50 per cento;
- c.
conoscenze professionali: 30 per cento;
- d.
cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9 Attestazioni e titolo
1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «costruttrice di modelli e stampi AFC»/«costruttore di modelli e stampi AFC».1
3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:2
- a.
- b.
le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione
1 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei costruttori di modelli e stampi AFC è composta da:
- a.
da quattro a sei rappresentanti di «SWISS FORM Verband Schweizerischer Modellbaubetriebe»;
- b.
un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- c.
almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- a.
si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b.
le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Sezione 11 Disposizioni finali
Art. 21Diritto previgente: abrogazione
1 Sono abrogati:
- a
il regolamento del 20 febbraio 19981 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Modellista tecnico;
- b.
il programma del 20 febbraio 19982 per l’insegnamento professionale – Modellista tecnico.
2 È revocata l’approvazione del regolamento del 16 aprile 1997 concernente i corsi d’introduzione per modellisti tecnici qualificati.
- FF 1998 2883
- FF 1998 2883
Art. 22Disposizioni transitorie
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di modellista tecnico qualificato prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.
2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per modellista tecnico qualificato entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
Art. 22aDisposizioni transitorie della modifica del 22 febbraio 20161
1 Le persone che hanno iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 febbraio 2016, la portano a termine in base al diritto anteriore.
2 Chi ripete l’esame finale di costruttore di modelli e stampi AFC entro il 31 dicembre 2021 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
- Introdotto dalla cifra I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).
Art. 22bDisposizioni transitorie della modifica del 1° giugno 20211
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore di modelli e stampi AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2021, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.
2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per costruttore di modelli e stampi AFC entro il 31 dicembre 2026 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
3 Le modifiche delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 14–19) si applicano dal 1° gennaio 2025.
- Introdotto dalla cifra I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).
Art. 22cDisposizioni transitorie della modifica del 30 aprile 20261
1 La modifica delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15 cpv. 2 lett. b) si applica dal 1° gennaio 2030.
2 Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore di modelli e stampi AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2026 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.
3 Le persone che, dopo l’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2026, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione della modifica delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.
4 I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per costruttore di modelli e stampi AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore.
- Introdotto dalla cifra I dell’O della SEFRI del 30 apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 217).
Art. 23Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 13–19) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
3 Le disposizioni concernenti l’esame parziale entrano in vigore il 1° gennaio 2012.