Législation

Legge federale del 30 settembre 2016 sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

LCSFSRS 410.2In vigoreStato 01.02.20173 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016, decreta:

Art. 1Convenzione sulla collaborazione

1

 La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

2

 La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:

  1. a.

    promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;

  2. b.

    consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

3

 La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

4

 La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.

Art. 2Esecuzione

1

 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

 Emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 3Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 2 dic. 2016.

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 2017

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).