Art. 1
I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.

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Il Tribunale federale svizzero, in applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), decreta:
I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.
I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.
I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.
Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.
I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.
Con l’accordo dell’autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d’immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.
L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 19761 concernente la registrazione di documenti da conservare.
Per il modo di allestire documenti relativi ai fallimenti, il loro ordinamento e la conservazione sono applicabili gli art. 10, 13, 14, 15a del regolamento del 13 luglio 19111 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti.
Il regolamento del 14 marzo 1938 concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.1997. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).