Législation

Regolamento del 5 giugno 1996 sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti (RCDoc)

RCDocRS 281.33In vigoreStato 01.01.19977 articoli

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Indice
  1. I. Disposizione generale1
  2. II. Documenti relativi alle esecuzioni2–4
  3. III. Documenti relativi ai fallimenti5
  4. IV. Disposizioni finali6–7

Il Tribunale federale svizzero, in applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), decreta:

I. Disposizione generale

Art. 1

I documenti di ogni esecuzione e di ogni fallimento devono essere ordinati e conservati in modo accessibile.

II. Documenti relativi alle esecuzioni

Art. 2

1

 I documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni.

2

 I registri delle esecuzioni con i relativi registri delle persone sono conservati per 30 anni a contare dalla chiusura.

3

 Restano riservate le disposizioni delle competenti autorità cantonali circa la conservazione dei registri ausiliari previsti dal diritto cantonale in quanto derogassero alle prescrizioni di cui sopra.

Art. 3

I documenti relativi ai patti di riserva di proprietà cancellati possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.

Art. 4

1

 Con l’accordo dell’autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d’immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.

2

 L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettati i fini perseguiti dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 2 giugno 19761 concernente la registrazione di documenti da conservare.

  1. RS 221.431

III. Documenti relativi ai fallimenti

Art. 5

Per il modo di allestire documenti relativi ai fallimenti, il loro ordinamento e la conservazione sono applicabili gli art. 10, 13, 14, 15a del regolamento del 13 luglio 19111 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti.

  1. RS 281.32

IV. Disposizioni finali

Art. 6

[CS 3 92; RU 1979 814]

Il regolamento del 14 marzo 1938 concernente la conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti è abrogato.

Art. 7

RU 1996 3492

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.1997. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).