Art. 11
- Abrogato dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 898).

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:
In deroga all’articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)1, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
le parti vi acconsentono;
una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
sussiste una particolare urgenza.2
In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
le parti vi acconsentono;
una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.3
In deroga all’articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferenze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L’accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.
In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC2, nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi:
le parti vi acconsentono;
una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus;
un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus.
In caso d’impiego di videoconferenze e teleconferenze occorre assicurarsi che:
il suono e, se del caso, l’immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti;
nel caso di esami testimoniali secondo l’articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l’articolo 3, il suono e, se del caso, l’immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e
la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.00.
Si applica fino al 30 settembre 2020.
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.1
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.2
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).