Législation

Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

RS 272.81Non più in vigoreStato 01.01.20228 articoli

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  • RU 2021 898Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale · atto di base Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirusin vigore il 01.01.2022
    abrogato: art. 1, 7 a 9 · modificato: art. 6 · introdotto: art. 10
  • RU 2020 3821Ordinanza COVID 19 sulla giustizia e sul diritto procedurale · atto di base Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirusin vigore il 26.09.2020
    modificato: art. 2, 3 · abrogato: art. 5 · introdotto: art. 10

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1...1
  2. Sezione 2Procedimento civile2–6
  3. Sezione 3...7 a 9
  4. Sezione 4Entrata in vigore e durata di validità10

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Sezione 1 ...

Art. 11

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 898).

Sezione 2 Procedimento civile

Art. 2Ricorso a videoconferenze

1

 In deroga all’articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)1, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

  1. a.

    le parti vi acconsentono;

  2. b.

    una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;

  3. c.

    un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;

  4. d.

    sussiste una particolare urgenza.2

2

 In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

  1. a.

    le parti vi acconsentono;

  2. b.

    una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;

  3. c.

    un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.3

3

 In deroga all’articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferenze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L’accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.

  1. RS 272
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

Art. 3Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale1

In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC2, nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi:

  1. a.

    le parti vi acconsentono;

  2. b.

    una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus;

  3. c.

    un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
  2. RS 272

Art. 4Principi per l’impiego di videoconferenze e teleconferenze

In caso d’impiego di videoconferenze e teleconferenze occorre assicurarsi che:

  1. a.

    il suono e, se del caso, l’immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti;

  2. b.

    nel caso di esami testimoniali secondo l’articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l’articolo 3, il suono e, se del caso, l’immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e

  3. c.

    la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.

Art. 51

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 25 set. 2020, con effetto dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

Art. 6Misure speciali nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti

In deroga agli articoli 314a capoverso 1, 447 e 450e del Codice civile1, le audizioni possono essere effettuate mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l’articolo 4.2 Un eventuale dibattimento può pure essere effettuato mediante videoconferenza o teleconferenza.

  1. RS 210
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 898).

Sezione 3 ...

Sezione 4 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 10

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.00.

2

 Si applica fino al 30 settembre 2020.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.1

4

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 898).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).