Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.

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Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE); visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA), ordina:
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.
Le piattaforme di trasmissione sono riconosciute se soddisfano i requisiti indicati nell’allegato.
La domanda per il riconoscimento di una piattaforma di trasmissione deve essere presentata per scritto all’Ufficio federale di giustizia (UFG).
La domanda deve dimostrare che i requisiti indicati nell’allegato sono soddisfatti.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
una descrizione tecnica della piattaforma di trasmissione;
un piano di sicurezza informatica;
una descrizione dei processi di gestione del servizio informatico;
una descrizione dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione della sicurezza dell’informazione ai sensi del numero 4 dell’allegato;
dalle imprese private: il certificato ISO conformemente al numero 4.1 dell’allegato;
dalle autorità: il rapporto dell’audit interno conformemente al numero 4.2 dell’allegato;
indicazioni riguardanti il server orario di riferimento utilizzato per la sincronizzazione dell’orario di sistema della piattaforma di trasmissione.
L’UFG può avvalersi di terzi per l’esame dei documenti presentati.
I documenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all’UFG ogni tre anni.
Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comunicate immediatamente all’UFG.
L’UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.
L’UFG tiene un elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute e lo pubblica in Internet.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2014. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).