Législation

Ordinanza del DFGP del 16 settembre 2014 sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione)

RS 272.11In vigoreStato 01.11.20146 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE); visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.

Art. 2Presupposti per il riconoscimento

Le piattaforme di trasmissione sono riconosciute se soddisfano i requisiti indicati nell’allegato.

Art. 3Domanda e documenti da produrre

1

 La domanda per il riconoscimento di una piattaforma di trasmissione deve essere presentata per scritto all’Ufficio federale di giustizia (UFG).

2

 La domanda deve dimostrare che i requisiti indicati nell’allegato sono soddisfatti.

3

 La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

  1. a.

    una descrizione tecnica della piattaforma di trasmissione;

  2. b.

    un piano di sicurezza informatica;

  3. c.

    una descrizione dei processi di gestione del servizio informatico;

  4. d.

    una descrizione dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione della sicurezza dell’informazione ai sensi del numero 4 dell’allegato;

  5. e.

    dalle imprese private: il certificato ISO conformemente al numero 4.1 dell’allegato;

  6. f.

    dalle autorità: il rapporto dell’audit interno conformemente al numero 4.2 dell’allegato;

  7. g.

    indicazioni riguardanti il server orario di riferimento utilizzato per la sincronizzazione dell’orario di sistema della piattaforma di trasmissione.

4

 L’UFG può avvalersi di terzi per l’esame dei documenti presentati.

Art. 4Obblighi di rapporto e di notifica

1

 I documenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all’UFG ogni tre anni.

2

 Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comunicate immediatamente all’UFG.

3

 L’UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.

Art. 5Elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute

L’elenco è consultabile in Internet alla pagina: www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Informatica giuridica > Comunicazione per via elettronica.

L’UFG tiene un elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute e lo pubblica in Internet.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

Allegati

  • in ambito procedurale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2014. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).