Législation

Regolamento interno della Commissione della concorrenza del 25 settembre 2015 (Regolamento interno COMCO, RI-COMCO)

RS 251.1 · RI-COMCO · 39 articoli

Regolamento interno COMCO (RS 251.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (39 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 Il presente regolamento regola l’organizzazione e le competenze delle autorità in materia di concorrenza, vale a dire: a. della Commissione della concorrenza, composta da: 1. la commissione plenaria (Commissione), 2. la cam…

Art. 2, Campo d’applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le competenze delle autorità in materia di concorrenza previste dalla LCart e le sue disposizioni esecutive nonché alle altre leggi e ai trattati internazionali, vale a…

Art. 3, Sede

La Commissione della concorrenza ha sede a Berna.…

Art. 4, Convocazione e direzione delle sedute

1 La Commissione è convocata dal presidente. Essa deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono. 2 Il presidente dirige le sedute. All’inizio della seduta sottopone l’ordine del giorn…

Art. 5, Partecipanti alla seduta

1 Oltre ai membri della Commissione partecipano alle sedute il direttore della segreteria (il direttore) nonché il personale della segreteria da lui designato, salvo decisione contraria della commissione. 2 I…

Art. 6, Decisioni

1 La Commissione è atta a deliberare quando: a. è presente almeno la metà dei membri; e b. più della metà dei membri presenti sono esperti indipendenti. 2 Se più della metà dei membri presenti non sono esperti indipendenti,…

Art. 7, Verbale

1 È tenuto un verbale delle sedute. Il verbale contiene perlomeno i nomi dei partecipanti alla seduta, l’ordine del giorno, le richieste presentate e le decisioni prese. 2 Il verbale viene approvato dalla Commissione e firmat…

Art. 8, Deliberazione per mezzo di circolare

1 Per singoli affari la Commissione può prendere le decisioni per mezzo di circolare, a meno che quattro membri non richiedano la convocazione di una seduta entro tre giorni feriali dalla presenta…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).