Législation

Ordinanza del 17 ottobre 2018 concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» di Comunicazione DFAE (Ordinanza «e-vent»)

RS 235.25In vigoreStato 01.04.202614 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Dati e trattamento dei dati5–8
  3. Sezione 3Gestione e diritti di accesso9–10
  4. Sezione 4Sicurezza dei dati11–13
  5. Sezione 5Entrata in vigore14

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» (sistema) di Comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (Comunicazione DFAE) in seno alla Segreteria generale del DFAE.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).

Art. 2Scopo

Il sistema consente alla Comunicazione DFAE1 di svolgere i suoi compiti nell’ambito della pianificazione, dell’organizzazione e dello svolgimento di conferenze e manifestazioni.

  1. Nuova espr. giusta la cifra II n. 2 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3Autorità responsabile

La Comunicazione DFAE è responsabile del sistema.

Art. 4Struttura

Il sistema consiste in una banca dati e in un portale online per l’accesso dall’interno del DFAE e uno per l’accesso dall’esterno.

Sezione 2 Dati e trattamento dei dati

Art. 5Persone e dati trattati

1

 Il sistema contiene i dati dei partecipanti alle conferenze e alle manifestazioni.

2

 La tipologia di dati registrati è disciplinata nell’allegato.

Art. 6Provenienza dei dati e diritti di trattamento

1

 I dati sono registrati dai partecipanti o dalla Comunicazione DFAE.

2

 I partecipanti dispongono di diritti di trattamento completi dei loro dati registrati nel sistema.

3

 La Comunicazione DFAE dispone di diritti di trattamento completi di tutti i dati registrati nel sistema.

4

 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.

5

 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

6

 I dati di cui all’allegato possono essere trasmessi a terzi qualora siano necessari per ragioni organizzative o prenotazioni.

Art. 7Documenti

Nel sistema possono essere registrati tutti i documenti relativi a conferenze, manifestazioni e alle persone che vi prendono parte conformemente allo scopo della presente ordinanza.

Art. 8Conservazione, archiviazione e cancellazione dei dati

1

 Le serie di dati relative a persone sono distrutte al più tardi dieci anni dopo l’ultimo trattamento.

2

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 3 Gestione e diritti di accesso

Art. 9Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1

 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del sistema.

2

 L’amministratore di sistema fa parte dell’unità Informatica DFAE. Gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni.

3

 Il responsabile delle applicazioni fa parte della Comunicazione DFAE. È l’intermediario tra l’amministratore di sistema e gli utenti.

Art. 10Concessione del diritto di accesso

1

 Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti del sistema i diritti di accesso individuali.

2

La Comunicazione DFAE verifica una volta all’anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Sezione 4 Sicurezza dei dati

Art. 11Obblighi di diligenza

1

 La Comunicazione DFAE provvede affinché il trattamento dei dati nel sistema sia conforme alle prescrizioni.

2

 Si assicura che i dati personali siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 12Regolamento sul trattamento dei dati

La Comunicazione DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Questo documento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Art. 13Verbale

1

 Gli accessi al sistema e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 33 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.

Allegati

  • Dati personali registrati nel sistema

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).