Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57hter della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» (sistema) di Comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (Comunicazione DFAE) in seno alla Segreteria generale del DFAE.
- Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93).
Il sistema consente alla Comunicazione DFAE1 di svolgere i suoi compiti nell’ambito della pianificazione, dell’organizzazione e dello svolgimento di conferenze e manifestazioni.
- Nuova espr. giusta la cifra II n. 2 dell’O dell’11 feb. 2026, in vigore dal 1° apr. 2026 (RU 2026 93). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 3Autorità responsabile
La Comunicazione DFAE è responsabile del sistema.
Il sistema consiste in una banca dati e in un portale online per l’accesso dall’interno del DFAE e uno per l’accesso dall’esterno.
Sezione 2 Dati e trattamento dei dati
Art. 5Persone e dati trattati
1 Il sistema contiene i dati dei partecipanti alle conferenze e alle manifestazioni.
2 La tipologia di dati registrati è disciplinata nell’allegato.
Art. 6Provenienza dei dati e diritti di trattamento
1 I dati sono registrati dai partecipanti o dalla Comunicazione DFAE.
2 I partecipanti dispongono di diritti di trattamento completi dei loro dati registrati nel sistema.
3 La Comunicazione DFAE dispone di diritti di trattamento completi di tutti i dati registrati nel sistema.
4 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.
5 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.
6 I dati di cui all’allegato possono essere trasmessi a terzi qualora siano necessari per ragioni organizzative o prenotazioni.
Nel sistema possono essere registrati tutti i documenti relativi a conferenze, manifestazioni e alle persone che vi prendono parte conformemente allo scopo della presente ordinanza.
Art. 8Conservazione, archiviazione e cancellazione dei dati
1 Le serie di dati relative a persone sono distrutte al più tardi dieci anni dopo l’ultimo trattamento.
2 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
Sezione 3 Gestione e diritti di accesso
Art. 9Gestione tecnica e amministrazione del sistema
1 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del sistema.
2 L’amministratore di sistema fa parte dell’unità Informatica DFAE. Gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni.
3 Il responsabile delle applicazioni fa parte della Comunicazione DFAE. È l’intermediario tra l’amministratore di sistema e gli utenti.
Art. 10Concessione del diritto di accesso
1 Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti del sistema i diritti di accesso individuali.
2La Comunicazione DFAE verifica una volta all’anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.
Sezione 4 Sicurezza dei dati
Art. 11Obblighi di diligenza
1 La Comunicazione DFAE provvede affinché il trattamento dei dati nel sistema sia conforme alle prescrizioni.
2 Si assicura che i dati personali siano esatti, completi e aggiornati.
Art. 12Regolamento sul trattamento dei dati
La Comunicazione DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Questo documento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
1 Gli accessi al sistema e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 33 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Sezione 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.
Allegati
- Dati personali registrati nel sistema
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.