Législation

Ordinanza del 22 marzo 2019 concernente il sistema d'informazione Ordipro (Ordinanza Ordipro)

RS 235.21In vigoreStato 01.06.202518 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Trattamento dei dati4–10
  3. Sezione 3Gestione e diritti di accesso11–12
  4. Sezione 4Sicurezza dei dati13–15
  5. Sezione 5Disposizioni finali16–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione Ordipro (Ordipro) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2Scopo

Ordipro serve al DFAE per adempiere i compiti che gli competono, e che sono delegati al Protocollo DFAE e alla Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra (Missione di Ginevra), conformemente al diritto internazionale e in applicazione della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO), in particolare per:

  1. a.

    gestire, controllare e amministrare i dati delle persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 LSO (persone beneficiarie);

  2. b.

    rilasciare e gestire carte di legittimazione;

  3. c.

    gestire informazioni sui debiti delle persone beneficiarie;

  4. d.

    gestire informazioni su controversie, procedimenti penali, civili e amministrativi che riguardano persone beneficiarie o rappresentanze estere;

  5. e.

    elaborare rilevazioni e statistiche.

  1. RS 192.12

Art. 3Responsabilità

Il Protocollo DFAE e la Missione di Ginevra sono responsabili di Ordipro.

Sezione 2 Trattamento dei dati

Art. 4Dati trattati

1

 In Ordipro sono trattati i dati delle persone beneficiarie.

2

 La tipologia di dati trattati figura nell’allegato.

Art. 5Registrazione dei dati

1

 I dati sono registrati in Ordipro dal Protocollo DFAE e dalla Missione di Ginevra.

2

 Se sono registrati provvisoriamente da un’organizzazione o da una rappresentanza internazionale specifica, i dati sono verificati dalla Missione di Ginevra o dal Protocollo DFAE prima di essere definitivamente memorizzati nel sistema.

3

 Ordipro attribuisce automaticamente un numero a ogni nuova persona registrata.

4

 I numeri AVS registrati in Ordipro sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.2

  1. RS 831.101
  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 10 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).

Art. 6Accesso ad altri sistemi d’informazione

1

 Mediante una consultazione online Ordipro accede ai seguenti sistemi per gli scopi indicati di seguito:

  1. a.

    al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL): per verificare se vi sono segnalate le persone registrate in Ordipro a causa di un crimine o un delitto;

  2. b.

    al sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC): per esaminare le richieste di visto, comprensive della decisione nella sfera di competenza del DFAE;

  3. c.

    al sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS): per esaminare le richieste di visto, comprensive dei ricorsi nella sfera di competenza del DFAE.

2

 I risultati delle consultazioni non sono memorizzati in Ordipro.

Art. 7Diritti di trattamento

1

 Il Protocollo DFAE e la Missione di Ginevra dispongono di diritti di trattamento completi per tutti i dati registrati nel sistema.

2

 Per quanto i loro diritti di accesso lo consentano, gli enti seguenti possono visionare i dati di cui nell’allegato, ai fini dell’accertamento dell’identità:

  1. a.

    i servizi del controllo abitanti e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni;

  2. b.

    i servizi cantonali competenti per l’assicurazione malattie;

  3. c.

    l’Ufficio federale di polizia (fedpol);

  4. d.

    la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);

  5. e.

    le casse di compensazione cantonali e comunali;

  6. f.

    il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

  7. g.

    i ministeri pubblici della Confederazione e dei Cantoni;

  8. h.

    gli uffici cantonali delle esecuzioni.

3

 Gli enti seguenti possono trattare i dati di cui nell’allegato per gli scopi indicati di seguito:

  1. a.

    la Direzione politica: per effettuare accertamenti nell’ambito degli accreditamenti e per la cura delle relazioni bilaterali;

  2. b.

    la Direzione del diritto internazionale pubblico: per verificare la rivendicazione di prerogative nell’ambito del diritto diplomatico e consolare;

  3. c.

    le autorità di controllo alla frontiera: per eseguire controlli delle persone;

  4. d.

    rappresentanze e organizzazioni internazionali specifiche di cui all’articolo 5 capoverso 2: per registrare, controllare e amministrare i dati delle persone da loro annunciate;

  5. e.

    le autorità dell’Amministrazione federale delle Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confinie1: per effettuare accertamenti dell’identità ed espletare i loro compiti nel quadro della legislazione doganale;

  6. f.

    gli uffici cantonali di controllo dei veicoli a motore e della circolazione: per controllare i veicoli ed effettuare accertamenti sull’identità dei conducenti;

  7. g.

    l’UCC: per assegnare il numero AVS2;

  8. h.

    le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: per effettuare accertamenti su un eventuale obbligo fiscale.

4

 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di trattamento necessari per adempiere i propri compiti.

5

 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 10 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

Art. 8Comunicazione di dati

1

 I dati di cui nell’allegato sono trasmessi automaticamente e in forma cifrata ai seguenti enti:

  1. a.

    all’Ufficio federale di statistica: ai sensi dell’ordinanza del 30 aprile1 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 20072 sull’armonizzazione dei registri;

  2. b.

    all’UCC: per la verifica e l’assegnazione del numero AVS;

  3. c.

    a fedpol: per la consultazione online di cui all’articolo 6 lettera a;

  4. d.

    alla SEM: per la consultazione online di cui all’articolo 6 lettere b e c;

  5. e.

    alla ditta che produce le carte di legittimazione: per la produzione delle carte di legittimazione;

  6. f.

    a coloro che forniscono prestazioni esenti da rimborso, imposta sul valore aggiunto e tasse doganali: per controllare i diritti alle prestazioni;

  7. g.

    alle rappresentanze e alle organizzazioni internazionali specifiche di cui all’articolo 5 capoverso 2: per la conferma dei dati da loro registrati e trasmessi sulle persone da esse annunciate;

  8. h.

    agli enti responsabili della tenuta dei registri degli abitanti: per controllare le mutazioni nel registro degli abitanti;

  9. i.

    all’organo di riscossione di cui all’articolo 69d della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione: per la riscossione del canone radiotelevisivo;

  10. j.

    al Centro d’accoglienza – Ginevra internazionale (CAGI): per l’adempimento dei suoi compiti, in particolare per aiutare le persone interessate con le pratiche di ingresso e l’integrazione in Svizzera;

  11. k.

    all’amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Ginevra: per verificare l’obbligo fiscale dei titolari di una carta di legittimazione che non beneficiano di esenzioni fiscali.

2

 Il Protocollo DFAE e la Missione di Ginevra possono comunicare ad altre autorità dati registrati in Ordipro se queste ultime ne hanno bisogno per l’adempimento dei propri compiti e dispongono delle adeguate basi giuridiche.

  1. RS 431.011
  2. RS 431.021
  3. RS 784.40

Art. 9Documenti

In Ordipro è possibile salvare tutti i documenti sulle persone registrate nel sistema.

Art. 10Distruzione di set di dati

1

 Dopo cinque anni dalla registrazione dell’indicazione «partito» i dati sono consegnati all’Archivio federale e in seguito distrutti, comunque al più tardi entro un anno dall’avvenuta consegna, sempre che non vi siano pendenze a carico della persona interessata riguardanti in particolare debiti, controversie, procedimenti penali, civili o amministrativi.

2

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione della Confederazione in materia di archiviazione.

Sezione 3 Gestione e diritti di accesso

Art. 11Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1

 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica di Ordipro.

2

 L’amministratore di sistema fa parte dell’unità Informatica DFAE. Gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni.

3

 Il responsabile delle applicazioni fa parte del Protocollo DFAE o della Missione di Ginevra. È l’intermediario tra l’amministratore di sistema e gli utenti.

Art. 12Conferimento del diritto di accesso

1

 Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti di Ordipro i diritti di accesso individuali.

2

 Verifica ogni anno se le condizioni per ottenere i diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Sezione 4 Sicurezza dei dati

Art. 13Obblighi di diligenza

1

 Il Protocollo DFAE e la Missione di Ginevra provvedono affinché i dati registrati nel sistema siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2

 Si assicurano inoltre che i dati siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 14Regolamento sul trattamento dei dati

Il Protocollo DFAE e la Missione di Ginevra emanano un regolamento per il trattamento dei dati. Il regolamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Art. 15Verbale

1

 Gli accessi al sistema e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 30 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...1

  1. Le mod. possono essere consultate alla RU 2019 1089.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

Allegati

  • Dati personali registrati nel sistema e diritti di trattamento

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).