Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 settembre 2015 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), ordina:
Art. 1Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
I prodotti naturali ai sensi dell’articolo 8 OIPSDA e il periodo durante il quale sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza sono riportati nell’allegato 1.
- Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319).
Art. 2aDisposizione transitoria della modifica del 18 maggio 20221
RS 910.18Lo zucchero bianco biologico da barbabietole da zucchero per l’utilizzo in prodotti ottenuti giusta l’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica può essere escluso dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza fino al 31 dicembre 2024.
- Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319).
Art. 3Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.