Législation

Ordinanza del DEFR del 15 novembre 2016 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA-DEFR)

RS 232.112.11In vigoreStato 01.01.20234 articoli

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  • RU 2022 319in vigore il 01.01.2023
    abrogato: art. 2 · introdotto: art. 2a

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 settembre 2015 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), ordina:

Art. 1Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

I prodotti naturali ai sensi dell’articolo 8 OIPSDA e il periodo durante il quale sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza sono riportati nell’allegato 1.

Art. 21

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319).

Art. 2aDisposizione transitoria della modifica del 18 maggio 20221

RS 910.18

Lo zucchero bianco biologico da barbabietole da zucchero per l’utilizzo in prodotti ottenuti giusta l’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica può essere escluso dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza fino al 31 dicembre 2024.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 319).

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).