Législation

Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC)

OFUSCRS 221.415In vigoreStato 01.07.201818 articoli

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  • RU 2017 7319Ordinanza FUSC · atto di base Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercioin vigore il 01.07.2018
    modificato: art. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 · abrogato: art. 16
  • RU 2011 529Ordinanza FUSC · atto di base Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercioin vigore il 01.03.2011
    abrogato: art. 12

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Scopo1
  2. Sezione 2: Contenuto2–4
  3. Sezione 3: Editore5
  4. Sezione 4: Modalità di pubblicazione e pubblicazione6–9
  5. Sezione 5Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC10
  6. Sezione 6: Forme di pubblicazione elettronica11–13
  7. Sezione 7: Emolumenti14–16
  8. Sezione 8: Disposizioni finali17–18

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 931 capoversi 2bis e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l’artigianato e l’industria.

Sezione 2: Contenuto

Art. 2Comunicazioni prescritte dalla legge1

1

 Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all’allegato 1.

2

 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell’economia e della società.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

Art. 3Comunicazioni non prescritte dalla legge1

1

 Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell’amministrazione, del commercio, dell’artigianato o dell’industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all’allegato 1.

2

 Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

Art. 4Annunci delle imprese1

Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può adeguare l’apposita rubrica nell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

Sezione 3: Editore

Art. 51

1

 Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

2

 La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC.

3

 Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

Sezione 4: Modalità di pubblicazione e pubblicazione

Art. 6Frequenza di pubblicazione

1

 Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.1

2

 Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

3

 Per gravi motivi la SECO2 può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7Lingua

1

 Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

2

 In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

Art. 8Forma di pubblicazione1

1

 Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.

2

 L’editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica (FiEle).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).
  2. RS 943.03

Art. 9Consultazione1

RS 170.512

Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

Sezione 5 Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC

Art. 10

1

 Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.

2

 La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

3

 I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.

Sezione 6: Forme di pubblicazione elettronica

Art. 11Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie1

1

 La SECO pubblica il FUSC in Internet.

2

 L’accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l’accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese.

3

 Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni.

4

 La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

5

 Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

Art. 12Abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica

1

 La SECO offre abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

2

 Permette di scegliere le rubriche comprese nell’abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

3

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

Art. 13Sfruttamento e utilizzo dei dati1

1

 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l’utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC.

2

 La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

Sezione 7: Emolumenti

Art. 14Obbligo di versare emolumenti1

1

 È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni.

2

 Le unità dell’Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

Art. 15Emolumento per la pubblicazione

1

 Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell’allegato 2.1

2

 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).
  2. RS 172.041.1

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 17Diritto previgente: abrogazione

[CS 2 712; RU 2000 187 art. 21 n. II]

L’ordinanza del 7 giugno 1937 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

Art. 18Entrata in vigore

°

La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 2006.

Allegati

  • Rubriche per pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2)
  • Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2–4

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).