Art. 1
Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l’artigianato e l’industria.

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 931 capoversi 2bis e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), ordina:
Il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l’artigianato e l’industria.
Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all’allegato 1.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell’economia e della società.
Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell’amministrazione, del commercio, dell’artigianato o dell’industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all’allegato 1.
Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell’allegato 1.
Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può adeguare l’apposita rubrica nell’allegato 1.
Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC.
Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.
Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.1
Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.
Per gravi motivi la SECO2 può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.
Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.
In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.
Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.
L’editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica (FiEle).
Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali.
Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.
La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.
I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.
La SECO pubblica il FUSC in Internet.
L’accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l’accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese.
Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni.
La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.
Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera.
La SECO offre abbonamenti per l’ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.
Permette di scegliere le rubriche comprese nell’abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.
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La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l’utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC.
La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG).
È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni.
Le unità dell’Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio.
Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell’allegato 2.1
Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
L’ordinanza del 7 giugno 1937 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 2006.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).