L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, visto l’articolo 25 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori (OSRev), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico (art. 26 cpv. 1 OSRev) da parte di altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell’articolo 22 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
- RS 221.302
Art. 2Dati non accessibili al pubblico
1 Per dati non accessibili al pubblico s’intendono quelli non presenti nel registro dei revisori (art. 19 e seg. OSRev) e riportati nelle domande di abilitazione, nei documenti allegati a tali domande o nelle decisioni di abilitazione e in ogni altra fonte le cui informazioni sono necessarie all’applicazione della LSR1.
2 I dati non accessibili al pubblico nonché la portata dell’accesso sono elencati nell’allegato.
- RS 221.302
Sezione 2 Condizioni per l’accesso elettronico ai dati non accessibili al pubblico
Art. 3Diritto applicabile1
L’accesso elettronico ai dati non accessibili al pubblico è retto dalle disposizioni applicabili in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati, dalla LSR3 e dalla relativa legislazione d’esecuzione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 25 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 568).
- RS 235.1
- RS 221.302
Art. 4Domanda d’accesso elettronico
1 Le altre autorità di sorveglianza svizzere possono presentare all’autorità di sorveglianza una domanda di accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.1
2 Nella domanda figurano le indicazioni seguenti:
- a.
la conferma dell’adempimento delle condizioni necessarie per la comunicazione di dati non accessibili al pubblico;
- b.
il tipo di informazioni o di documenti ai quali si richiede di accedere e lo scopo dell’accesso;
- c.
le persone fisiche e le imprese di revisione interessate;
- d.
cognome, nome e indirizzo delle persone autorizzate all’accesso.
3 Le altre autorità di sorveglianza svizzere devono inoltre soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dall’autorità di sorveglianza e sostenere i costi per la predisposizione dell’accesso elettronico.2
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 5Persone autorizzate all’accesso
1 Le altre autorità di sorveglianza svizzere designano due persone alle quali intendono garantire l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.1
2 Le suddette persone non possono trasferire a terzi la propria autorizzazione all’accesso.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
Art. 6Revoca o interruzione dell’accesso
L’autorità di sorveglianza si riserva il diritto di revocare o interrompere in qualsiasi momento l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico, qualora le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 non siano più adempiute.
Sezione 3: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.