Législation

Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 14 novembre 2008 concernente l'accesso ai dati non accessibili al pubblico (Ordinanza sui dati ASR, OD-ASR)

OD-ASRRS 221.302.32In vigoreStato 01.11.20237 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Condizioni per l’accesso elettronico ai dati non accessibili al pubblico3–6
  3. Sezione 3: Entrata in vigore7

L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, visto l’articolo 25 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori (OSRev), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico (art. 26 cpv. 1 OSRev) da parte di altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell’articolo 22 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR).

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
  2. RS 221.302

Art. 2Dati non accessibili al pubblico

1

 Per dati non accessibili al pubblico s’intendono quelli non presenti nel registro dei revisori (art. 19 e seg. OSRev) e riportati nelle domande di abilitazione, nei documenti allegati a tali domande o nelle decisioni di abilitazione e in ogni altra fonte le cui informazioni sono necessarie all’applicazione della LSR1.

2

 I dati non accessibili al pubblico nonché la portata dell’accesso sono elencati nell’allegato.

  1. RS 221.302

Sezione 2 Condizioni per l’accesso elettronico ai dati non accessibili al pubblico

Art. 3Diritto applicabile1

L’accesso elettronico ai dati non accessibili al pubblico è retto dalle disposizioni applicabili in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati, dalla LSR3 e dalla relativa legislazione d’esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 25 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 221.302

Art. 4Domanda d’accesso elettronico

1

 Le altre autorità di sorveglianza svizzere possono presentare all’autorità di sorveglianza una domanda di accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.1

2

 Nella domanda figurano le indicazioni seguenti:

  1. a.

    la conferma dell’adempimento delle condizioni necessarie per la comunicazione di dati non accessibili al pubblico;

  2. b.

    il tipo di informazioni o di documenti ai quali si richiede di accedere e lo scopo dell’accesso;

  3. c.

    le persone fisiche e le imprese di revisione interessate;

  4. d.

    cognome, nome e indirizzo delle persone autorizzate all’accesso.

3

 Le altre autorità di sorveglianza svizzere devono inoltre soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dall’autorità di sorveglianza e sostenere i costi per la predisposizione dell’accesso elettronico.2

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 5Persone autorizzate all’accesso

1

 Le altre autorità di sorveglianza svizzere designano due persone alle quali intendono garantire l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.1

2

 Le suddette persone non possono trasferire a terzi la propria autorizzazione all’accesso.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

Art. 6Revoca o interruzione dell’accesso

L’autorità di sorveglianza si riserva il diritto di revocare o interrompere in qualsiasi momento l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico, qualora le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 non siano più adempiute.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).