Législation

Ordinanza del 25 maggio 2016 di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'Ucraina (O-Ucraina)

RS 196.127.67Non più in vigoreStato 30.11.20224 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP), ordina:

Art. 1Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria

I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all’estero e delle persone a loro vicine citate nell’allegato sono bloccati.

Art. 2Modalità di esecuzione

Se l’attuazione del blocco richiede provvedimenti quali una corrispondente men­zione nel registro fondiario oppure il pignoramento o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali provvedimenti.

Art. 3Assistenza tra autorità svizzere

1

 Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza nonché delle decisioni adottate sui provvedimenti provvisori, sull’entrata nel merito e sulla chiusura della procedura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine citate nell’alle­gato.

2

 Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un’inchiesta, dell’ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell’abbandono di un procedimento e di una promozione dell’accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all’estero o sulle persone a loro vicine citate nell’allegato.

3

 Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell’aper­tura di un procedimento, del suo abbandono, dell’ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.

Art. 4Entrata in vigore e validità

1

La presente ordinanza di blocco entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 27 febbraio 2017.

2

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2018.1

3

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2019.2

4

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2020.3

5

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2021.4

6

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2022.5

7

 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2023.6

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 28 feb. 2017 (RU 2016 4823).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 20 dic. 2017, in vigore dal 28 feb. 2018 (RU 2018 563).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2018, in vigore dal 28 feb. 2019 (RU 2019 13).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 28 feb. 2020 (RU 2020 3).
  5. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2020, in vigore dal 28 feb. 2021 (RU 2021 19).
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 28 feb. 2022 (RU 2021 855).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 30.11.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).