Législation

Legge federale del 5 ottobre 2007 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

RS 194.2In vigoreStato 01.01.20219 articoli

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007, decreta:

Art. 1Scopo

La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2Misure

1

 Fra le misure rientrano in particolare:

  1. a.

    pubblicazioni;

  2. b.

    seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;

  3. c.

    attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;

  4. d.

    informazioni a singole imprese.

2

 La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

3

 La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3Mandato

1

 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 può delegare la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.

1bis

 Il mandato di promuovere l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 20192 sugli appalti pubblici.3

2

 La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DEFR tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

  1. Nuova espr. giusta il n. I 3 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. RS 172.056.1
  3. Introdotto dall’all. 7 n. II 3 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).

Art. 4Indennità e aiuti finanziari

1

 Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

2

 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi è applicabile.

  1. RS 616.1

Art. 5Obblighi del mandatario

1

 Il mandatario è tenuto a:

  1. a.

    gestire la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi;

  2. b.

    prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure;

  3. c.

    attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della promozione della Svizzera;

  4. d.

    prevedere un sistema di valutazione;

  5. e.

    rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 20191 sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.

2

 Il DEFR stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.

  1. RS 172.056.1

Art. 6Tutela giurisdizionale

1

 Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni.

2

 Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 7Finanziamento

L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

Art. 8Diritto previgente: abrogazione

[RU 2006 1273]

La legge federale del 16 dicembre 2005 che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

Art. 9Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).