L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 1999, decreta:
1 La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.
2 L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).1
- Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).
1 Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.
2 Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero.
3 Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.
4 Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.
5 Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.
6 Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull’adempimento di tali compiti.
7 Pubblica un rapporto annuale.
- Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).
1 Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.
2 La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.
- Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).
- Abrogati dal n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).
- Abrogato dal n. I 4 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
- Abrogato dal n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).
Art. 9Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
- Abrogati dal n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).
Art. 10Diritto previgente: abrogazione
[RU 1976 2087]La legge federale del 19 marzo 1976 che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all’estero è abrogata.
Art. 11Disposizione transitoria
Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 12Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 25 ott. 2000 (RU 2000 2587)Data dell’entrata in vigore: 15 novembre 2000