Législation

Legge federale del 24 marzo 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

RS 194.1In vigoreStato 01.01.200910 articoli

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  • RU 2008 5941Riordinamento delle commissioni extraparlamentari · atto di base LOGA (RS 172.010)in vigore il 01.01.2009
    modificato: art. 1, 2, 3 · abrogato: art. 4 a 6, 8, 9

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 1999, decreta:

Art. 1Oggetto

1

 La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.

2

 L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).1

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

Art. 2Compiti1

1

 Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.

2

 Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero.

3

 Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.

4

 Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.

5

 Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

6

 Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull’adempimento di tali compiti.

7

 Pubblica un rapporto annuale.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

Art. 3Finanziamento1

1

 Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

2

 La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

Art. 4 a 61

  1. Abrogati dal n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

Art. 71

  1. Abrogato dal n. I 4 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 81

  1. Abrogato dal n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

Art. 9Disposizioni d’esecuzione

1

 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2

e 3 …1

  1. Abrogati dal n. II 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

Art. 10Diritto previgente: abrogazione

[RU 1976 2087]

La legge federale del 19 marzo 1976 che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all’estero è abrogata.

Art. 11Disposizione transitoria

Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 12Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 25 ott. 2000 (RU 2000 2587)

Data dell’entrata in vigore: 15 novembre 2000

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2009. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).