Art. 1Posti di giudice1
L’organico del Tribunale penale federale comprende:
- a.
al massimo e complessivamente 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;
- b.
al massimo e complessivamente 4 giudici non di carriera nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;
- c.
al massimo 4 posti di giudice ordinario a tempo pieno nella Corte d’appello;
- d.
al massimo 10 giudici non di carriera nella Corte d’appello.
- Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O dell’AF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1187; FF 2013 6121, 2016 5587).
