Législation

Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2013 sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale

RS 173.713.150In vigoreStato 01.04.20243 articoli

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  • RU 2018 1187atto di base Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica l'ordinanza sui giudici e l'ordinanza sui posti di giudice presso il Tribunale penale federalein vigore il 01.01.2019
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 41 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 2013; visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 2013, decreta:

Art. 1Posti di giudice1

L’organico del Tribunale penale federale comprende:

  1. a.

    al massimo e complessivamente 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;

  2. b.

    al massimo e complessivamente 4 giudici non di carriera nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;

  3. c.

    al massimo 4 posti di giudice ordinario a tempo pieno nella Corte d’appello;

  4. d.

    al massimo 10 giudici non di carriera nella Corte d’appello.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O dell’AF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1187; FF 2013 6121, 2016 5587).

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).