Art. 1Posti di giudice
L’organico del Tribunale amministrativo federale comprende al massimo 65 posti di giudice a tempo pieno.

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 12 ottobre 2023; visto il parere del Consiglio federale del 22 novembre 2023, decreta:
L’organico del Tribunale amministrativo federale comprende al massimo 65 posti di giudice a tempo pieno.
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 17 marzo 20171 sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale è abrogata.
Fino al 31 dicembre 2029 possono essere provvisoriamente occupati al massimo 70 posti di giudice a tempo pieno. Dopo questa data i giudici uscenti per raggiunti limiti di età non sono sostituiti fintanto che il numero dei posti a tempo pieno non è ridotto a 65.
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° aprile 2024.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).