Art. 1
Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 85 numero 2, 64, 64bis, 103 e 106 a 114bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1962, decreta:
Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.
Il Consiglio federale stabilisce il momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 3 ottobre 1963.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 03.10.1963. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).