Législation

Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)

OCoRS 172.061.1In vigoreStato 01.08.202225 articoli

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  • RU 2022 379in vigore il 01.08.2022
    abrogato: art. 4 · modificato: art. 5, 7, 13, 21 · introdotto: art. 8
  • RU 2016 929in vigore il 01.04.2016
    modificato: art. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 · abrogato: art. 2, 17 · introdotto: art. 4a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Campo d’applicazione1–2
  2. Sezione 2: Pianificazione e coordinamento3–5
  3. Sezione 3: Indizione6–13
  4. Sezione 4: Svolgimento14–17
  5. Sezione 5: Risultati della procedura di consultazione e seguito18–21
  6. Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione21a
  7. Sezione 6: Disposizioni finali22–23

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo), ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 11

1

 La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).

2

 Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 21

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Sezione 2: Pianificazione e coordinamento

Art. 3Pianificazione1

Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costante­mente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 4Coordinamento1

(art. 5 cpv. 3 LCo)

1

 Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, con effetto dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Art. 4aEsame da parte della Cancelleria federale1

1

 Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.

2

 Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 5Pubblicazione delle consultazioni previste1

La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Sezione 3: Indizione

Art. 6Obbligo di motivare1

Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:

  1. a.

    la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo;

  2. b.

    se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 7Contenuto e lingua della documentazione1

1

 La documentazione comprende:

  1. a.

    il progetto da porre in consultazione;

  2. b.

    in caso di modifica di un atto normativo, una presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente;

  3. c.

    il rapporto esplicativo;

  4. d.

    le lettere d’informazione ai destinatari;

  5. e.

    l’elenco dei destinatari.2

2

 Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.

3

 Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:

  1. a.

    per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;

  2. b.

    per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Art. 8Rapporto esplicativo1

1

 Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.

2

 Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.

3

 Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:

  1. a.

    le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione;

  2. b.

    la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione;

  3. c.

    il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni;

  4. d.

    le ripercussioni economiche.

4

 Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da ema­nare.

4bis

 Presenta in modo strutturato i principali dati quantitativi utilizzati con informa­zioni concernenti:

  1. a.

    le loro fonti;

  2. b.

    le relative modalità di calcolo o stima;

  3. c.

    la valutazione della loro affidabilità.2

5

 Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla strut­tura dei messaggi del Consiglio federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Art. 9Lettera d’informazione ai destinatari1

1

 La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica:

  1. a.

    la decisione di indire la consultazione;

  2. b.

    il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;

  3. c.

    l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.

2

 La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.

3

 La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 10Elenco dei destinatari1

(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)

1

 Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile.

2

 Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. RS 172.010.1

Art. 11Tribunale federale e altre autorità giudiziarie della Confederazione

1

 Il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere sui progetti riguardanti le procedure di loro com­petenza.

2

 Sui progetti riguardanti lo statuto, l’organizzazione o l’amministrazione del Tribunale federale o di un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale e l’altra autorità giudiziaria interessata della Confederazione sono invitati a esprimersi prima dell’indizione della consultazione nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Sono nuovamente invitati a esprimere il proprio parere nel corso della consultazione.

Art. 12Informazione1

(art. 5 LCo)

1

 L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

2

 La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordi­nanza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 13Annuncio1

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

1

 La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.

2

 Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Sezione 4: Svolgimento

Art. 14Pubblicazione della documentazione1

(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 15Forma dei pareri

(art. 7 cpv. 1 LCo)

I pareri sono inoltrati in forma cartacea o in forma elettronica.

Art. 16Pubblicazione dei pareri1

(art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 171

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Sezione 5: Risultati della procedura di consultazione e seguito

Art. 18Proposta1

(art. 8 LCo)

1

 Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.

2

 Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 19Allegati alla proposta

1

 In allegato alla proposta figurano:

  1. a.

    il rapporto sui risultati;

  2. b.

    il progetto di atto e, per i progetti del Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale, il progetto di messaggio, sempreché non sia stata formulata una proposta al Consiglio federale riguardo al seguito;

  3. c.

    il progetto dei comunicati stampa.

2

 Gli allegati sono allestiti nelle tre lingue ufficiali.

3

 Se il Tribunale federale lo richiede, il suo parere è ripreso integralmente nel progetto di messaggio.

Art. 20Rapporto sui risultati1

(art. 8 LCo)

1

 Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.

2

 I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.

3

 I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 21Pubblicazione e informazione1

1

 Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.

2

 Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.

3

 La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 379).

Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione

Art. 21a

Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consulta­zione, occorre indicarne il motivo:

  1. a.

    nella proposta di adozione del progetto interessato;

  2. b.

    nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 22Diritto previgente: abrogazione

[RU 1991 1632, 1996 1651 art. 22]

L’ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione è abrogata.

Art. 23Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).