Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
- a.
perizie e informazioni su questioni giuridiche;
- b.
informazioni da registri.
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
- a.
dell’Ufficio federale del registro del commercio;
- b.
dell’Ufficio federale dello stato civile;
- c.
del Servizio del casellario giudiziale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- d.
dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza.
- RS 152.3
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
RS 172.041.1Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Art. 3Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
2 La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.
Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.
Art. 5Diritto previgente: abrogazione
[RU 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480 art. 17 n. 1]L’ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.
Art. 6Entrata in vigore
oLa presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2007.