Législation

Ordinanza del 30 dicembre 1958 concernente la legge sulla responsabilità

RS 170.321In vigoreStato 01.01.20229 articoli

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  • RU 2013 1515atto di base OPers (RS 172.220.111.3)in vigore il 01.07.2013
    modificato: art. 7
  • RU 2006 4705atto di base Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federalein vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 2, 5
  • RU 2005 1167atto di base OVCC (RS 514.31)in vigore il 01.03.2005
    modificato: art. 5
  • RU 2001 2197Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per 'Amministrazione federale · atto di base Ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativiin vigore il 01.01.2002
    modificato: art. 5
  • RU 2000 2847atto di base Ordinanza concernente la legge sulla responsabilitàin vigore il 01.01.2001
    modificato: art. 2 · abrogato: art. 6
  • RU 1993 901atto di base Ordinanza del 3 febbraio 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioniin vigore il 01.01.1994
    introdotto: art. 3

7 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. I. Responsabilità per danni1–6
  2. II. La responsabilità penale7–7a
  3. III. Disposizioni finali8

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:

I. Responsabilità per danni

Art. 1

1

 Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze1.

2

 Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.

3

 Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.

  1. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 21

1

 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.2

2

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini3 è competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.

3

 Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.4

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).
  3. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 598).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2847). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 3

1

 Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.1

1bis

 Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa.2.

2

 Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901).
  2. Introdotto dal n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

Art. 41

L’autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901).

Art. 51

1

 L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).3

2

 La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.4

3

 L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge.

4

 L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.5

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901).
  2. RS 172.220.1
  3. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).
  4. Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
  5. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2197).

Art. 6

1

 Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso 2 della legge.1

2

 In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un’altra autorità.2

3

 ...3

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901
  2. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).

II. La responsabilità penale

Art. 71

RS 173.71

Quando, in virtù dell’articolo 66 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impiegato per un reato politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

  1. Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Art. 7a1

RS 172.041.0

Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).

III. Disposizioni finali

Art. 8

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.

2

 A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:

  1. a.

    gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 settembre 19521 sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);

  2. b.

    gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 settembre 19522 sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);

  3. c.

    gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 19523 sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);

  4. d.

    gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 19504 sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

  1. [RU 1952 677 838, 1956 842, 1958 251. RU 1959 1137 art. 83 cpv. 1]
  2. [RU 1952 716 838, 1956 845, 1958 252, 1959 1183]
  3. [RU 1952 745 838, 1955 1029, 1956 848, 1958 253. RU 1959 1217 art. 84 cpv. 1]
  4. [RU 1950 II 1567, 1952 785, 1954 326, 1956 851. RU 1959 1265 art. 89 cpv. 1]

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).