Législation

Ordinanza del 23 febbraio 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC)

OVCCRS 514.31In vigoreStato 01.04.202436 articoli

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    abrogato: art. 20
  • RU 2019 771in vigore il 15.03.2019
    modificato: art. 7, 8
  • RU 2016 4507in vigore il 01.01.2017
    introdotto: art. 21a, 22
  • RU 2016 399in vigore il 01.03.2016
    modificato: art. 14, 15 · introdotto: art. 15a, 17

9 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–6
  2. Sezione 2: Consegna e impiego di veicoli della Confederazione7–13
  3. Sezione 3Impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale14–16
  4. Sezione 4: Formazione dei conducenti17–18
  5. Sezione 5: Incidenti della circolazione19–22
  6. Sezione 6Acquisizione, ammissione alla circolazione e manutenzione dei veicoli della Confederazione23–28
  7. Sezione 7: Disposizioni finali28a–31

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 e 47 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 24 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità; visti gli articoli 22 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale;

  2. b.

    la formazione, l’impiego e gli obblighi degli impiegati federali, personale militare compreso, che guidano veicoli della Confederazione, sempreché la normativa applicabile al personale o le condizioni di assunzione non dispongano altrimenti;

  3. c.

    il comportamento in caso di incidente della circolazione e la liquidazione dei sinistri in rapporto con l’impiego di veicoli della Confederazione e di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio;

  4. d.

    l’acquisizione (acquisto, noleggio, leasing), la manutenzione e la messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione;

  5. e.

    il rifornimento di energia motrice.

2

 L’acquisizione e la messa fuori servizio di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 6 dicembre 20071 sul materiale dell’esercito.2

3

 L’utilizzazione per scopi militari e la manutenzione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza dell’11 febbraio 20043 sulla circolazione stradale militare (OCSM).4

  1. RS 514.20
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
  3. RS 510.710
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).

Art. 2Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica ai servizi seguenti e ai loro impiegati:

  1. a.

    unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale ai sensi dell’articolo 2 capoversi 1 a 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

  2. b.

    Servizi del Parlamento ai sensi dell’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento;

  3. c.

    ...

  4. d.

    tribunali della Confederazione.

2

 La presente ordinanza non si applica:

  1. a.

    ai conducenti impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;

  2. b.

    al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;

  3. c.

    al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale;

  4. d.

    ai veicoli del Dipartimento federale degli affari esteri immatricolati all’estero e ivi impiegati nonché ai loro conducenti;

  5. e.

    nel settore dei Politecnici federali.2

  1. RS 171.10
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).

Art. 3Definizioni1

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    veicoli della Confederazione: i veicoli dell’amministrazione e i veicoli militari;

  2. b.

    veicoli dell’amministrazione: i veicoli acquisiti per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e per i loro impiegati o che vengono messi a loro disposizione;

  3. c.

    veicoli militari: i veicoli che sono acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito (art. 4 lett. a OCSM2);

  4. d.

    veicoli di rappresentanza: i veicoli della Confederazione impiegati per gli scopi di cui all’articolo 14;

  5. e.

    veicoli con protezione speciale: i veicoli della Confederazione blindati impiegati per la protezione di persone ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3;

  6. f.

    energia motrice: carburanti fossili o rinnovabili in forma liquida o gassosa ed elettricità.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).
  2. RS 510.710

Art. 4Abbreviazioni

1

 Le autorità sono designate con le abbreviazioni seguenti:

  1. a.

    DDPS

    Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

  2. b.

    BLEs

    Base logistica dell’esercito;

  3. c.

    ...

  4. d.

    UCNEs

    Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito.

2

 Gli atti normativi sono designati con le abbreviazioni seguenti:

  1. a.

    ADR

    Accordo europeo del 30 settembre 19571 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;

  2. b.

    OIMC

    Ordinanza dell’8 dicembre 19972 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio;

  3. c.

    LCStr

    Legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

  1. RS 0.741.621
  2. [RU 1998 214, 2003 5093, 2006 4647 art. 9, 2009 6667 all. 36 n. I. RU 2013 2767 art. 14]. Vedi ora l’O del 21 ago. 2013 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (RS 513.74).

Art. 51

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 6Cura del parco veicoli

Ognuno dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 che utilizza veicoli della Confederazione è tenuto a designare una persona responsabile della cura del proprio parco veicoli.

Sezione 2: Consegna e impiego di veicoli della Confederazione

Art. 7Consegna di veicoli dell’amministrazione

1

 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono competenti per la consegna dei veicoli ai propri impiegati.

2

 Essi rendono attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emanano istruzioni per l’impiego dei loro veicoli.

3

 In casi eccezionali e per giustificati motivi, i veicoli dell’amministrazione possono essere affidati a terzi, a condizione che esista un accordo scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione.1

4

 L’attribuzione di veicoli di servizio personali è retta dalla normativa applicabile al personale federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 8Consegna di veicoli militari

1

 I veicoli militari possono essere consegnati ai servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e a terzi, a condizione che i veicoli e le loro installazioni siano conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. Queste condizioni non si applicano alla consegna alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse.1

1bis

 Il servizio incaricato della consegna rende attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emana istruzioni per l’impiego dei veicoli. Se i veicoli militari sono consegnati a terzi, gli obblighi dei conducenti e le prescrizioni per l’impiego dei veicoli devono essere stabiliti in un accordo scritto.2

2

 Se i veicoli militari vengono consegnati a servizi esterni all’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse per una durata superiore ai 30 giorni, tali servizi devono munirli di targhe civili cantonali. Il capo della Base logistica dell’esercito può autorizzare la consegna a terzi di veicoli militari con targhe militari per una durata superiore ai 30 giorni, a condizione che esista un accordo scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti dell’esercito.3

3

 La consegna di veicoli da combattimento e di sistemi a contenuto sensibile o classificato dev’essere autorizzata dal capo dell’esercito.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).
  3. Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 91

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 10Controllo della sicurezza

Il conducente deve controllare o far controllare lo stato del veicolo ad ogni messa in marcia e inoltre almeno una volta al giorno in caso di viaggi prolungati.

Art. 11Passeggeri

1

 Nei viaggi di servizio effettuati con veicoli della Confederazione è proibito trasportare terze persone, salvo nei casi previsti al capoverso 2 della presente disposizione.

2

 È permesso trasportare terze persone se la cosa è direttamente legata allo scopo del viaggio di servizio, e così pure in caso d’urgenza, per prestare soccorso o in occasione di giornate informative. Per trasportare terze persone ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.1

3

 Il trasporto di persone è vietato se i veicoli e le loro installazioni non sono conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).

Art. 12Controllo delle corse

1

 Il conducente deve tenere un controllo dei viaggi effettuati e annotare giornalmente il numero di chilometri percorsi.

2

 Al momento della riconsegna del veicolo, i difetti riscontrati durante il viaggio devono essere annunciati alla persona responsabile ai sensi dell’articolo 6.

3

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).

Art. 13Energia motrice1

1

 L’energia motrice per i veicoli della Confederazione è fornita dai distributori di carburante e dalle stazioni di ricarica della Confederazione o dai distributori di carburante e stazioni di ricarica convenzionati.

2

 Se il rifornimento di energia motrice non può essere effettuato presso un distributore di carburante o una stazione di ricarica di cui al capoverso 1, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimento può essere chiesto al servizio interessato di cui all’articolo 2 capoverso 1.

3

 Il servizio interessato secondo l’articolo 2 capoverso 1 rimborsa integralmente le spese sostenute per il rifornimento di energia motrice all’estero prendendo come base di calcolo il tasso di cambio applicato nel periodo di utilizzazione.

4

 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sorvegliano il consumo di energia motrice.

5

 Il rifornimento di energia motrice di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio non può essere effettuato presso distributori della Confederazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Sezione 3 Impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale

Art. 14Scopi dell’impiego1

1

 I veicoli di rappresentanza vengono messi a disposizione:

  1. a.

    per il trasporto di ospiti stranieri in visita ufficiale in Svizzera;

  2. b.

    per la rappresentanza di un dipartimento o della Confederazione presso rappresentanti di Stati esteri;

  3. c.

    per altri compiti di rappresentanza, nei casi in cui l’impiego di un veicolo di rappresentanza è necessario e proporzionato.

2

 Se l’adempimento di compiti di rappresentanza lo richiede, si possono mettere veicoli di rappresentanza con autista a disposizione delle persone seguenti, estranee all’Amministrazione federale:

  1. a.

    presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;

  2. b.

    segretario generale dell’Assemblea federale;

  3. c.

    presidenti dei tribunali della Confederazione;

  4. d.

    ex membri del Consiglio federale o membri delle direzioni degli uffici che agiscono su mandato del Consiglio federale;

  5. e.

    rappresentanti di Stati stranieri, organi direttivi di organizzazioni internazionali e ufficiali stranieri con rango di generale in visita ufficiale in Svizzera.

3

 I veicoli con protezione speciale vengono messi a disposizione per il trasporto di persone di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 24 giugno 20202 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, se ciò è necessario alla protezione di tali persone.3

4

 ...4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 399).
  2. RS 120.72
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).
  4. Abrogato dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, con effetto dal 1° mar. 2016 (RU 2016 399).

Art. 14aRichieste di veicoli1

1

I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 designano, ciascuno per la propria sfera di competenze, i servizi abilitati a notificare richieste di veicoli di rappresentanza all’organo di coordinamento.

2

 Le richieste per il trasporto con veicoli di rappresentanza senza esigenze di sicurezza devono essere presentate all’organo di coordinamento per i trasporti di rappresentanza della Confederazione.

3

 Le richieste per il trasporto con veicoli di rappresentanza con esigenze di sicurezza devono essere presentate all’organo di coordinamento per i trasporti di sicurezza della Confederazione.

4

 Le richieste per il trasporto protetto di persone secondo l’articolo 14 capoverso 3 devono essere presentate al Servizio federale di sicurezza. Questo decide, sulla base di un’analisi dei rischi e previa consultazione dell’organo di coordinamento per i trasporti di sicurezza della Confederazione, sull’impiego dei veicoli con protezione speciale.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016 (RU 2016 399). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 15Organo di coordinamento

1

 L’organo di coordinamento definisce l’impiego dei veicoli di rappresentanza e dei loro conducenti.

2

 A seconda delle necessità e delle disponibilità, l’organo di coordinamento può impiegare come veicoli di rappresentanza anche veicoli di servizio dei capi dei Dipartimenti e del Cancelliere della Confederazione.

3

 Il Dipartimento federale degli affari esteri gestisce un proprio servizio di veicoli di rappresentanza e disciplina l’impiego dei propri veicoli e dei loro conducenti.1

4

 ...2

5

 ...3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 399).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, con effetto dal 1° mar. 2016 (RU 2016 399).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013 (RU 2013 1871). Abrogato dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, con effetto dal 1° mar. 2016 (RU 2016 399).

Art. 15aConducenti1

1

 Di regola, i conducenti di veicoli di rappresentanza sono reclutati tra il personale delle unità amministrative della Confederazione. L’organo di coordinamento può anche far capo a conducenti esterni.

2

 In linea di massima, il personale militare impiegato come conducente di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale esegue i mandati di trasporto portando con sé l’arma di servizio; sono fatte salve le restrizioni stabilite dall’organo di coordinamento. Le armi di servizio portate con sé possono essere utilizzate esclusivamente per legittima difesa o aiuto in caso di legittima difesa altrui.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 399).

Art. 161

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 14 feb. 2024, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 87).

Sezione 4: Formazione dei conducenti

Art. 17Formazione

1

 L’organo di coordinamento è responsabile della formazione dei conducenti.1

1bis

 Per istruire gli impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 su veicoli della Confederazione è necessario il consenso del servizio competente.2

2

 Per l’istruzione di apprendisti non è necessario alcun consenso; fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio.

3

 Gli impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono essere istruiti come conducenti a spese della Confederazione solamente se esiste un’imperiosa necessità di servizio.3

4

 Per gli impiegati che devono guidare veicoli della Confederazione per ragioni di servizio, quest’ultima si assume il pagamento delle tasse cantonali per la partecipazione agli esami e per l’allestimento della licenza nonché le spese per le visite e i controlli medici.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 399).
  2. Originario cpv. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 181

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Sezione 5: Incidenti della circolazione

Art. 19Intervento della polizia1

La polizia dev’essere avvertita, oltre che nei casi previsti all’articolo 51 LCStr, quando in un incidente della circolazione o in un sinistro in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione:

  1. a.

    l’ammontare del danno è superiore a 5000 franchi; o

  2. b.

    i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).

Art. 20Notifica d’incidente e avviso di sinistro1

1

 Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono essere sempre notificati al superiore.

2

 ...2

3

 Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri.3

4

 In caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente deve inoltre informare l’assicurazione dei veicoli a motore privata.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
  2. Abrogato dal n. III dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
  3. Nuovo testo giusta il n III dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).

Art. 21Liquidazione dei sinistri

1

 La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. Se si tratta di veicoli privati di cui è stato autorizzato l’impiego per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.1

2

 Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.2

3

 Ai conducenti di veicoli della Confederazione non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 21aRisarcimento dei danni in caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio1

1

 I danni alle persone e alle cose subiti dagli impiegati durante l’utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio e non coperti dall’assicurazione dei veicoli a motore privata sono risarciti.

2

 In caso di concorso di colpa dell’impiegato l’entità del risarcimento può essere ridotta.

3

 Non è accordato nessun risarcimento se l’impiegato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

  1. Introdotto dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

Art. 22Riparazione1

1

I veicoli accidentati possono essere riparati soltanto con il benestare del Centro danni DDPS, salvo diversa disposizione degli organi inquirenti o dell’UCNEs.

2

 Le aziende della Confederazione non sono autorizzate ad effettuare lavori di riparazione su veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
  2. Introdotto dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

Sezione 6 Acquisizione, ammissione alla circolazione e manutenzione dei veicoli della Confederazione

Art. 23Acquisizione di veicoli dell’amministrazione1

1

 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a ordinano i veicoli dell’amministrazione di cui hanno bisogno presso armasuisse. I costi d’acquisizione vanno a carico dei crediti dei servizi interessati.2

2

 Occorre dare la preferenza al noleggio o al leasing, piuttosto che all’acquisto di veicoli, se tali modalità d’acquisizione risultano più convenienti dal profilo economico ed ecologico.

3

 La scelta dei veicoli per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. In linea di principio, per le nuove acquisizioni devono sempre essere acquistati veicoli con la tecnologia più neutrale possibile in termini di emissioni di CO2.3

4

 L’acquisizione di veicoli di servizio personali è retta dall’articolo 71 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 793).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).
  4. RS 172.220.111.3

Art. 24Immatricolazione ed esame dei veicoli dell’amministrazione1

1

 I veicoli dell’amministrazione sono immatricolati con targhe di controllo cantonali.

2

 I documenti necessari per l’immatricolazione sono trasmessi dal servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 all’autorità cantonale di immatricolazione del Cantone di stanza. L’attestato di assicurazione è rilasciato dal Centro danni DDPS su incarico del servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 e trasmesso direttamente all’autorità cantonale d’immatricolazione.

3

 Il servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 provvede a tutte le mutazioni direttamente presso l’autorità cantonale di immatricolazione.

4

 Esso si assume le spese di immatricolazione e le spese per le mutazioni presso l’autorità cantonale di immatricolazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 25Manutenzione dei veicoli dell’amministrazione

1

 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della manutenzione dei veicoli dell’amministrazione che hanno in dotazione. Incaricano i concessionari ufficiali di tutti i lavori di manutenzione. I crediti corrispondenti devono essere iscritti nel preventivo del servizio interessato.1

2

 In linea di massima, gli esercizi logistici della BLEs non forniscono prestazioni ai servizi civili di cui all’articolo 2 capoverso 1; tuttavia, il capo della BLEs può concedere delle eccezioni in presenza di giustificati motivi oppure per veicoli equipaggiati con strumenti sensibili o classificati.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 793).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 26Messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione1

1

 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della messa fuori servizio.

2

 Essi realizzano i veicoli messi fuori servizio secondo i criteri e le tariffe usuali di mercato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 793).

Art. 27Messa in circolazione di motocicli1

L’UCNEs mette in circolazione motocicli provvisti di targhe di controllo della Posta e delle imprese in regìa (targhe PR).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4923).

Art. 28Immatricolazione con targhe di controllo militari1

1

 L’UCNEs immatricola i veicoli militari nonché i veicoli del Servizio delle attività informative della Confederazione e di armasuisse con targhe di controllo militari.

2

 L’UCNEs provvede al collaudo di veicoli immatricolati con targhe di controllo militari ed emana le relative necessarie istruzioni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28aEsecuzione1

1

 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili dell’esecuzione, nella misura in cui la presente ordinanza non designi altri servizi responsabili.

2

 Per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, il DDPS emana istruzioni riguardanti i principi ecologici dell’acquisto e dell’utilizzo di veicoli dell’amministrazione.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 87).

Art. 28bGruppo di lavoro veicoli di rappresentanza1

1

 La Cancelleria federale gestisce un gruppo di lavoro veicoli di rappresentanza.

2

 Nell’ambito dei compiti seguenti il gruppo di lavoro è responsabile del coordinamento e dello scambio tra i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1:

  1. a.

    provvede a basi unitarie per le richieste di trasporto;

  2. b.

    provvede a una prassi d’esecuzione unitaria presso le unità amministrative;

  3. c.

    rileva annualmente indicatori statistici sui trasporti di rappresentanza;

  4. d.

    in caso di necessità elabora raccomandazioni per l’ottimizzazione dei trasporti di rappresentanza all’attenzione della Conferenza dei segretari generali.

3

 Il gruppo di lavoro si compone di un rappresentante ciascuno delle seguenti unità amministrative:

  1. a.

    Cancelleria federale;

  2. b.

    Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;

  3. c.

    Ufficio federale di polizia;

  4. d.

    Segreteria generale del DDPS;

  5. e.

    Comando Operazioni;

  6. f.

    BLEs.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 14 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 87).

Art. 29Disposizione transitoria1

I veicoli del Corpo delle guardie di confine e delle autorità inquirenti doganali possono circolare con le licenze di circolazione militari e le targhe di controllo militari al più tardi fino al 31 dicembre 2023.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305).

Art. 30Abrogazione e modifica del diritto previgente

L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono regolate nell’appendice.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).