Législation

Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

RS 131.228In vigoreStato 17.09.2020101 articoli

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Indice
  1. I. Statuto del Cantone§ 1
  2. II. Principi legalitari§ 2–§ 16
  3. III. Popolo e poteri dello Stato§ 17–§ 28
  4. IV. Autorità§ 29–§ 55
  5. V. Territorio cantonale§ 56–§ 61
  6. VI. Compiti dello Stato§ 62–§ 84
  7. VII. Ordinamento finanziario§ 85–§ 90
  8. VIII. Stato e Chiesa§ 91–§ 93
  9. IX. Revisione della Costituzione§ 94–§ 95
  10. X. Disposizioni transitorie e finali§ 96–§ 100
  11. Indice delle materie

I. Statuto del Cantone

§ 1Rapporti con la Confederazione e con gli altri Cantoni

1

 Il Cantone di Turgovia è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.

2

 Esso sostiene la Confederazione nell’adempimento dei suoi compiti.

3

 Persegue la collaborazione con altri Cantoni e con le regioni estere vicine.

II. Principi legalitari

A. Fondamenti

§ 2Esigenze poste all’operato statale

1

 Chiunque assuma compiti statali è tenuto a rispettare i principi legalitari della presente Costituzione.

2

 Qualsiasi attività statale deve avere una base legale, essere nell’interesse pubblico e proporzionata.

§ 3Uguaglianza giuridica

L’uguaglianza dinanzi alla legge è garantita.

§ 4Retroattività

Gli atti normativi retroattivi non devono comportare oneri supplementari per il singolo.

B. Diritti fondamentali

§ 5Dignità umana

Lo Stato rispetta e tutela la dignità e la libertà del singolo.

§ 6Diritti di libertà

I diritti di libertà sono garantiti, in particolare:

  1. 1.

    la libertà personale;

  2. 2.

    la libertà e la protezione della sfera privata e segreta;

  3. 3.

    la libertà di credo e di coscienza;

  4. 4.

    la libertà d’informazione, di opinione e di stampa;

  5. 5.

    la libertà di associazione e di riunione;

  6. 6.

    la libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici nonché dell’attività artistica;

  7. 7.

    la libera scelta della professione e il libero esercizio di un’attività economica;

  8. 8.

    la libertà di domicilio.

§ 7Garanzia della proprietà

1

 La proprietà è garantita.

2

 In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

§ 8Limiti

1

 Le limitazioni dei diritti fondamentali richiedono una base legale e devono essere giustificate da un interesse pubblico preponderante.

2

 I diritti fondamentali delle persone legate al Cantone da uno speciale rapporto di dipendenza possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga lo scopo particolare di tale rapporto.

§ 9Effetto orizzontale

I diritti fondamentali sono validi anche, per analogia, nei rapporti tra privati.

C. Controllo del potere statale

§ 10Divisione dei poteri

L’organizzazione dello Stato e l’esercizio del potere statale poggiano sul principio della divisione dei poteri.

§ 11Pubblicità

1

 Gli atti normativi devono essere pubblicati.

2

 Le autorità informano sulla loro attività.

3

 Il Cantone, i Comuni politici e i Comuni scolastici consentono di prendere visione degli atti ufficiali, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.1

4

 La legge ne disciplina le modalità, in particolare la procedura applicabile.2

  1. Accettato nella votazione del 19 mag. 2019, in vigore dal 20 mag. 2019. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 2, 2020 4567).
  2. Accettato nella votazione del 19 mag. 2019, in vigore dal 20 mag. 2019. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 2, 2020 4567).

§ 12Diritto di petizione

Ognuno può rivolgere richieste o reclami alle autorità. Le autorità sono tenute a rispondere.

§ 13Tutela giurisdizionale

Ognuno può esigere che i suoi diritti vengano tutelati.

§ 14Garanzie procedurali

1

 Nei procedimenti dinanzi alle autorità ognuno ha il diritto d’essere sentito e il diritto alla protezione della buona fede.

2

 Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti che lo concernono, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

§ 15Segreto d’ufficio

Nei rapporti con i privati e nel trattamento di dati personali, le autorità sono vincolate al segreto d’ufficio, nei limiti fissati dalla legge.

§ 16Responsabilità

Lo Stato risponde conformemente alla legge del danno causato dai suoi organi.

III. Popolo e poteri dello Stato

§ 17Principio

Qualsivoglia potere dello Stato emana dal Popolo.

§ 18Diritto di voto e eleggibilità

1

 Ogni cittadino svizzero residente nel Cantone ha diritto di voto se ha compiuto i 18 anni e non è interdetto per infermità o debolezza mentali.1 La legge disciplina l’esercizio del diritto di voto.

2

 Chi ha diritto di voto è eleggibile a membro di un’autorità. La legge può prevedere condizioni tecniche di eleggibilità.

  1. Accettato nella votazione popolare del 2 giu. 1991, in vigore dal 1° ago. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 n. 5, III 645).

§ 19Partecipazione degli stranieri

Gli stranieri possono partecipare agli affari comunali a titolo consultivo, conformemente alla legge.

§ 20Elezioni popolari

1

 Il Popolo elegge:

  1. 1.

    i membri del Gran Consiglio;

  2. 2.

    i membri del Consiglio di Stato;

  3. 3.

    i deputati al Consiglio degli Stati;

  4. 4.

    i presidenti, i membri e i membri supplenti dei tribunali distrettuali;

  5. 5.

    …

  6. 6.

    i giudici di pace.

2

 La legge può prevedere altre elezioni popolari.

3

 Il circondario elettorale è:

  1. 1.

    il Distretto per i membri del Gran Consiglio;

  2. 2.

    il Cantone per i membri del Consiglio di Stato e i deputati al Consiglio degli Stati;

  3. 3.

    la circoscrizione amministrativa o giudiziaria negli altri casi.

4

 Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.

§ 21Principio maggioritario

Nelle votazioni popolari, decide la maggioranza dei voti.

§ 22Votazione popolare in materia legislativa

Le leggi nonché i decreti del Gran Consiglio sui trattati internazionali e intercantonali sono sottoposti al voto del Popolo se 30 membri del Gran Consiglio si esprimono in tal senso o se 2000 aventi diritto di voto lo chiedono nei tre mesi dopo la pubblicazione.

§ 23Votazione popolare in materia finanziaria

1

 I decreti del Gran Consiglio che prevedano nuove spese uniche di oltre 3 000 000 di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 600 000 franchi sono sottoposti al voto del Popolo.

2

 I decreti del Gran Consiglio che prevedano nuove spese uniche di oltre 1 000 000 di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi sono sottoposti al voto del Popolo se 2000 aventi diritto di voto lo chiedono nei tre mesi dopo la pubblicazione.

3

 I decreti concernenti spese predeterminate che, quanto a destinazione e importanza, siano obbligatoriamente previste dal diritto federale o dalla legge non sottostanno al voto del Popolo.

§ 24Votazione popolare concernente altre decisioni

1

 La legge può sottoporre a referendum facoltativo altre decisioni del Gran Consiglio.

2

 Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre una sua decisione al voto del Popolo.

§ 25Revoca

1

 20 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.

2

 Il termine per la raccolta delle firme è di tre mesi. La domanda dev’essere sottoposta al voto del Popolo entro un nuovo termine di tre mesi.

3

 Se il Popolo decide la revoca, si procede a nuove elezioni nei tre mesi successivi.

§ 26Iniziativa popolare

1

 4000 aventi diritto di voto possono chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.

2

 Il termine per la raccolta delle firme è di sei mesi.

3

 L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

4

 Un’iniziativa popolare può essere ritirata fintanto che non sia fissata la data della votazione. Ogni iniziativa popolare dev’essere provvista di una clausola di ritiro.

§ 27Procedura in caso di iniziative popolari

1

 Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa popolare.

2

 Il Gran Consiglio si pronuncia sulla validità dell’iniziativa.

3

 Il Gran Consiglio decide altresì se intende dare seguito all’iniziativa. Se la respinge, l’iniziativa dev’essere sottoposta al voto del Popolo.

4

 Se il Gran Consiglio contrappone un controprogetto all’iniziativa, gli aventi diritto di voto possono approvarli entrambi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.1

5

 …2

  1. Accettato nella votazione popolare del 13 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 5, 2011 7145).
  2. Abrogato nella votazione popolare del 13 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 5, 2011 7145).

§ 28Diritto di proposta nei confronti della Confederazione

Il diritto di proposta del Cantone nei confronti dell’Assemblea federale può essere esercitato mediante iniziativa popolare.

IV. Autorità

A. Principi organizzativi

§ 29Incompatibilità

1

 Nessuno può far parte dell’autorità di vigilanza cui è direttamente subordinato.

2

 I membri del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato, i membri e i membri supplenti del Tribunale d’appello, del Tribunale amministrativo, del Tribunale dei provvedimenti coercitivi e delle commissioni di ricorso, nonché i collaboratori dei tribunali distrettuali, dei tribunali e delle amministrazioni del Cantone e dei suoi istituti di diritto pubblico che non sono eletti dal Popolo non possono far parte del Gran Consiglio.1

3

 I membri e i membri supplenti di un tribunale o di un’autorità comunale non possono far parte del Consiglio di Stato.

4

 Ulteriori incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 2, 2010 4295).

§ 30Esclusione per parentela o affinità1

1

 Non possono far parte simultaneamente della stessa autorità:

  1. 1.

    i coniugi;

  2. 2.

    i genitori e i figli o i coniugi di questi ultimi;

  3. 3.

    i fratelli e le sorelle e i loro coniugi.

2

 Sono assimilati ai coniugi i partner registrati o conviventi di fatto.

3

 L’esclusione per parentela o affinità non si applica al Gran Consiglio e ai Parlamenti comunali.

4

 Ulteriori eccezioni all’esclusione per parentela o affinità sono disciplinate dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 feb. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009. Garanzia dell’AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 2 5165).

§ 31Astensione obbligatoria

I membri delle autorità sono tenuti ad astenersi nelle questioni in cui hanno un interesse diretto o un interesse indiretto considerevole.

§ 32Periodo amministrativo1

Il periodo amministrativo per persone e membri delle autorità eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio o per i quali la legge prevede un’elezione limitata a un periodo siffatto è di quattro anni.

  1. Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 7 3177).

§ 33Capitale, luogo delle sedute, sede

1

 La capitale del Cantone è Frauenfeld.

2

 Il Gran Consiglio si riunisce d’estate a Frauenfeld e d’inverno a Weinfelden.

3

 La sede del Consiglio di Stato è a Frauenfeld.

4

 La sede dei tribunali cantonali è determinata dalla legge.

B. Gran Consiglio

§ 34Membri, statuto

1

 Il Gran Consiglio si compone di 130 membri.

2

 Esso si dà un regolamento interno.

3

 I membri del Gran Consiglio esercitano il loro mandato liberamente. Non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato nel plenum o nelle commissioni.

§ 35Pubblicità

I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.

§ 36Attività normativa

1

 Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le norme di diritto fondamentali e importanti, segnatamente per quanto concerne i diritti e gli obblighi del singolo, l’organizzazione del Cantone e dei suoi enti e istituti, nonché la procedura dinanzi alle autorità. Le leggi sono oggetto di duplice lettura.

2

 II Gran Consiglio decide in materia di trattati internazionali e intercantonali, sempre che non ne sia competente il Consiglio di Stato. I trattati internazionali e intercantonali hanno efficacia di legge.

3

 Il Gran Consiglio può emanare ordinanze laddove la Costituzione gliene conferisca la facoltà.

§ 37Vigilanza

1

 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza suprema nel Cantone.

2

 Esso approva annualmente i rendiconti del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali, nonché i rapporti di gestione degli istituti cantonali indipendenti.

§ 38Elezioni

1

 Il Gran Consiglio elegge il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato per un anno. Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.

2

 Il Gran Consiglio elegge altresì il cancelliere dello Stato, i presidenti, i membri e i membri supplenti dei tribunali cantonali e il procuratore generale.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 2, 2010 4295).

§ 39Attribuzioni finanziarie

1

 Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e il conto di Stato. Determina l’aliquota fiscale.

2

 Esso decide circa l’assunzione di nuovi prestiti.

3

 Decide in materia di nuove spese, fermi restando i diritti del Popolo, nonché in materia di acquisto o alienazione di diritti reali su fondi, sempre che non ne sia competente il Consiglio di Stato.

§ 40Altre attribuzioni

1

 Fermi restando i diritti del Popolo, il Gran Consiglio esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale1 conferisce ai Cantoni.

2

 Esso esprime il proprio parere sulle pianificazioni fondamentali del Cantone, sempre che la legge non ne preveda l’approvazione. In tal ambito, può conferire mandati al Consiglio di Stato.

3

 Stabilisce le rimunerazioni, le rendite e le pensioni.

4

 Stabilisce altresì gli emolumenti cantonali e quelli degli istituti cantonali, sempre che la legge non ne dichiari competenti il Consiglio di Stato o gli organi dell’istituto interessato.

5

 Conferisce la cittadinanza cantonale.

6

 Esercita il diritto di grazia.

7

 La legge può conferirgli ulteriori attribuzioni.

  1. RS 101

C. Consiglio di Stato

§ 41Membri, collegialità

1

 Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri.

2

 Esso agisce come autorità collegiale. Le sue decisioni richiedono la maggioranza di almeno tre dei suoi membri.

3

 Solo uno dei membri del Consiglio di Stato può essere simultaneamente membro dell’Assemblea federale.

§ 42Rapporti con il Gran Consiglio

1

 I membri del Consiglio di Stato partecipano con voto consultivo alle sedute del Gran Consiglio.

2

 Il Consiglio di Stato può fare proposte.

3

 Esso sottopone al Gran Consiglio, su mandato di quest’ultimo o di moto proprio, disegni di atti normativi o di decisioni.

4

 I membri del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.

§ 43Attività normativa

1

 Il Consiglio di Stato emana le ordinanze necessarie all’esecuzione delle leggi della Confederazione e del Cantone o che per legge ha facoltà di emanare.

2

 Esso conclude con la Confederazione, con i Cantoni o con gli Stati esteri gli accordi necessari all’esecuzione delle leggi o che per legge ha facoltà di concludere.

3

 Il contenuto e l’estensione della facoltà conferita al Consiglio di Stato devono essere determinati dalla legge.

§ 44Stato di necessità

1

 In caso di estremo bisogno o di grave turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblici, il Consiglio di Stato può derogare alla Costituzione e alla legge. Deve renderne conto senza indugio al Gran Consiglio.

2

 Le misure disposte in stato di necessità permangono valide se il Gran Consiglio le approva. Decadono al più tardi un anno dopo.

§ 45Attribuzioni finanziarie

1

 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e tiene il conto di Stato. Amministra le finanze dello Stato.

2

 Esso decide circa l’assunzione di crediti o prestiti e circa l’acquisto o l’alienazione di diritti reali su fondi sino a 500 000 franchi.

3

 Decide altresì in materia di nuove spese uniche sino a 100 000 franchi e di nuove spese annue ricorrenti sino a 20 000 franchi.

§ 46Rappresentanza, direzione, vigilanza

1

 Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone e dirige l’amministrazione. Provvede ad assicurare, nei limiti fissati dalla legge, un’organizzazione efficace ed economica nonché una procedura semplice.

2

 Esso vigila sui Comuni e sugli altri titolari di compiti statali, sempre che la legge non preveda altri organi di vigilanza.

3

 Nel pronunciare sui ricorsi amministrativi, esamina anche se gli atti normativi applicati nel caso di specie siano conformi alla Costituzione e alla legge.

§ 47Struttura dell’amministrazione

1

 L’amministrazione comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.

2

 Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

3

 Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria. Questa è a disposizione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

4

 La legge può affidare compiti speciali a istituti o enti di diritto pubblico indipendenti o a privati.

§ 48Delega dell’esecuzione

1

 Per quanto la legge non disciplini espressamente la competenza esecutiva, il Consiglio di Stato può delegare certi affari, per disbrigo autonomo, ai dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato o a servizi amministrativi subordinati.

2

 La subdelega non è ammessa.

§ 49Personale1

Il Consiglio di Stato disciplina i rapporti di servizio del personale dello Stato e del corpo docente, per quanto la presente Costituzione non preveda altrimenti.

  1. Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 7 3177).

§ 50Commissioni

1

 Mediante legge, ordinanza o decisione del Consiglio di Stato possono essere istituite commissioni incaricate di prestare consulenza al Consiglio di Stato o a singoli dipartimenti in questioni particolari.

2

 Tali commissioni non hanno competenze decisionali.

3

 I loro membri possono essere designati per un periodo amministrativo o per un tempo limitato o illimitato.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 7 3177).

D. Autorità giudiziarie

§ 51Indipendenza

1

 Le autorità giudiziarie sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nei loro giudizi.

2

 La legge disciplina l’organizzazione e la procedura. Determina le attribuzioni dei tribunali in materia di nomine e assunzioni nonché in materia normativa.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 7 3177).

§ 52Giurisdizione civile

1

 La giustizia civile è amministrata da:

  1. 1.

    il Tribunale d’appello;

  2. 2.

    i tribunali distrettuali;

  3. 3.

    i giudici di pace.

2

 La legge può prevedere tribunali speciali.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 2, 2010 4295).

§ 53Giurisdizione penale1

1

Hanno attribuzioni giudiziarie nell’ambito del diritto processuale penale:

  1. 1. il Tribunale d’appello;
  2. 2. i tribunali distrettuali;
  3. 3. il Tribunale dei provvedimenti coercitivi;
  4. 4. la Procura generale e i Pubblici ministeri;
  5. 5. la Procura dei minorenni.
2

 L’azione penale è esercitata da:

  1. 1.

    la polizia;

  2. 2.

    la Procura generale e i Pubblici ministeri;

  3. 3.

    la Procura dei minorenni.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 2, 2010 4295).

§ 54Giurisdizione amministrativa

Il Tribunale amministrativo amministra la giustizia amministrativa in ultima istanza nelle cause per cui la legge non preveda la competenza definitiva del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di uno dei suoi dipartimenti o di un’altra autorità.

§ 55Vigilanza

1

 Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza sulla giurisdizione civile e su quella penale; il Tribunale amministrativo, sulla giurisdizione amministrativa fuori dell’amministrazione.

2

 …1

  1. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 2, 2010 4295).

V. Territorio cantonale

A. Distretti

§ 56Suddivisione del Cantone1

Il territorio cantonale è suddiviso in cinque Distretti. La legge determina l’estensione dei Distretti e i compiti delle autorità.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 2, 2010 4295).

B. Comuni

§ 57Statuto, tipi, compiti

1

 I Comuni sono enti di diritto pubblico autonomi.

2

 I Comuni politici assumono i compiti locali per cui la legge non dichiari competenti altri enti collettivi. Essi sono depositari del diritto di cittadinanza.

3

 I Comuni scolastici adempiono i compiti nel settore della pubblica educazione e della formazione. La legge ne disciplina lo statuto, l’organizzazione e il territorio operativo.

4

 I Comuni patriziali amministrano i beni patriziali.

§ 58Esistenza, territorio

1

 L’esistenza dei Comuni politici è garantita nei limiti fissati dalla presente Costituzione.

2

 Le modifiche dell’effettivo dei Comuni politici richiedono l’assenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Gran Consiglio.

3

 Le modifiche del territorio dei Comuni politici richiedono l’assenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato.

4

 Il Gran Consiglio può, per pertinenti motivi, decidere modifiche dell’effettivo o del territorio dei Comuni politici se almeno la metà dei Comuni coinvolti vi acconsente.

§ 59Autonomia comunale

1

 I Comuni politici determinano liberamente la propria organizzazione nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

2

 Il regolamento comunale sottostà al voto del Popolo e richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

3

 I Comuni designano le proprie autorità, disciplinano i rapporti di servizio del proprio personale, amministrano le proprie finanze e, nel proprio settore di competenza, adempiono i compiti in modo indipendente.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 7 3177).

§ 60Collaborazione

Il Cantone promuove la collaborazione tra i Comuni.

§ 61Consorzi

1

 I Comuni e altri enti di diritto pubblico possono costituire consorzi per adempiere determinati compiti.

2

 Il Gran Consiglio può, per pertinenti motivi, obbligare i Comuni a costituire consorzi o ad aderirvi.

3

 La legge determina il contenuto obbligatorio dello statuto consortile. Garantisce agli aventi diritto di voto sufficienti diritti di partecipazione. Lo statuto consortile richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

VI. Compiti dello Stato

A. Principi

§ 62Scopo dello Stato

Lo Stato protegge la libertà e promuove il benessere del Popolo, della famiglia e del singolo.

§ 63Competenza

1

 Il Cantone è tenuto ad assumere soltanto i compiti assegnatigli dal diritto federale o dalla presente Costituzione.

2

 Laddove la Costituzione assegni un compito al Cantone e ai Comuni, la responsabilità incombe anzitutto ai Comuni per quanto la legge non disponga altrimenti.

B. Compiti

1. Ordine pubblico

§ 64Garanzia

Il Cantone e i Comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.

2. Sicurezza sociale e sanità

§ 65Sicurezza sociale

Il Cantone e i Comuni promuovono la sicurezza sociale. Possono gestire istituti di previdenza, di assistenza o di post-assistenza.

§ 66Aiuto umanitario

Il Cantone e i Comuni possono fornire prestazioni di aiuto umanitario dentro e fuori Cantone.

§ 67Lavoro, pace sociale

1

 Il Cantone prende provvedimenti per prevenire la disoccupazione e provvede ad attenuarne le conseguenze.

2

 Esso assicura l’orientamento professionale e il collocamento. Promuove la formazione professionale continua e accorda sostegno alla riqualificazione professionale.

3

 Può mediare tra le parti sociali.

§ 68Sanità

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono la salute della popolazione.

2

 Promuovono la pratica dello sport.

3

 Il Cantone vigila sul settore sanitario e lo coordina. Provvede affinché vi sia un’assistenza medica sufficiente.

§ 69Ospedali, case di cura, riabilitazione

Il Cantone e i Comuni gestiscono o promuovono istituti di cura per ammalati, anziani o invalidi. Promuovono la reintegrazione.

3. Formazione e cultura

§ 70Pubblica educazione

1

 Il Cantone e i Comuni scolastici assistono i genitori nella formazione e nell’educazione dei figli.

2

 La scuola di base è obbligatoria.

3

 Il Cantone vigila sull’intero settore della pubblica educazione.

§ 71Scuole

1

 Il Cantone e i Comuni scolastici gestiscono:

  1. 1.

    le scuole materne;

  2. 2.

    le scuole di base;

  3. 3.

    le scuole professionali;

  4. 4.

    le scuole secondarie superiori.

2

 La frequentazione delle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone.

3

 Il Cantone può sostenere scuole private o case di educazione. Il principio e l’esistenza della scuola pubblica devono essere salvaguardati.

§ 72Scuole universitarie, scuole specializzate1

1

Il Cantone provvede a garantire l’accesso alle università, alle scuole universitarie professionali, alle altre scuole accademiche, alle scuole specializzate superiori e alle scuole specializzate.

2

Esso può gestire o sostenere tali scuole.

  1. Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2001.Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 6 990).

§ 73Borse di studio

Il Cantone accorda sussidi o prestiti di studio per il finanziamento della formazione.

§ 74Educazione degli adulti

Il Cantone e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

§ 75Promozione della cultura

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione culturale.

2

 Essi promuovono la conservazione dei beni culturali e possono gestire istituzioni a fini culturali.

4. Ambiente, assetto territoriale e trasporti

§ 76Ambiente, protezione della natura e del paesaggio

1

 Il Cantone e i Comuni proteggono l’essere umano e il suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

2

 Essi s’impegnano nella conservazione dell'aspetto degli abitati e delle peculiarità del paesaggio.

3

 Contrastano le misure che pregiudicano le condizioni e l’equilibrio naturali del paesaggio lacustre e fluviale del Lago di Costanza, del Lago Inferiore e del Reno.

§ 77Assetto territoriale, costruzioni1

1

 Il Cantone e i Comuni disciplinano un’utilizzazione e un’edificazione appropriata e parsimoniosa del suolo.

2

 Provvedono affinché il comprensorio non insediativo venga conservato.

3

 Prendono provvedimenti per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.

4

 Possono prendere provvedimenti per promuovere la costruzione di abitazioni.

  1. Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017. Garanzia dell’AF del 5 dic. 2017 (FF 2018 35 art. 1, 2017 4997).

§ 78Cose pubbliche, corsi d’acqua, strade

Il Cantone e i Comuni disciplinano l’utilizzazione e lo sfruttamento delle cose pubbliche, la manutenzione e la correzione dei corsi d’acqua nonché il settore stradale.

§ 79Trasporti

1

 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché nel loro territorio vi sia una rete di vie di comunicazione sufficiente.

2

 Essi promuovono i trasporti pubblici e possono gestire imprese di trasporto.

5. Economia

§ 80Promozione economica, polizia economica

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono un sano sviluppo dell’economia turgoviese.

2

 Essi possono sottoporre l’esercizio delle attività economiche a norme di polizia per quanto l’ordine e la sicurezza pubblici lo richiedano.

§ 81Agricoltura e silvicoltura

1

 Il Cantone prende provvedimenti per promuovere l’agricoltura e la silvicoltura.

2

 Esso può gestire aziende proprie.

§ 82Acqua, energia, promozione dell’efficienza energetica1

1

 Il Cantone e i Comuni provvedono all’approvvigionamento idrico ed energetico. Incentivano le misure volte a un’utilizzazione parsimoniosa dell’acqua e dell’energia.

2

 Essi possono gestire centrali di erogazione o di produzione.

3

 Essi [il Cantone e i Comuni] promuovono misure volte all’utilizzazione di energie rinnovabili rispettose dell’ambiente e creano incentivi per l’utilizzazione parsimoniosa ed efficiente dell’energia nel Cantone.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2249 art. 1 n. 4 2012 7005).
  2. Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2249 art. 1 n. 4 2012 7005).

§ 83Banca cantonale, assicurazione degli edifici

Il Cantone dispone di una banca cantonale e di un istituto di assicurazione obbligatoria degli edifici.

6. Regalìe

§ 84Contenuto

1

 Il Cantone dispone del diritto esclusivo di sfruttare economicamente:

  1. 1.

    la caccia;

  2. 2.

    la pesca;

  3. 3.

    le miniere e il deposito di sostanze nel sottosuolo;

  4. 4.

    l’energia geotermica;

  5. 5.

    il commercio del sale.

2

 Esso può concedere tale sfruttamento a terzi.

3

 Rimangono salvi i diritti privati esistenti.

VII. Ordinamento finanziario

§ 85Sovranità fiscale

1

 Il Cantone riscuote imposte per poter adempiere i suoi compiti.

2

 I Comuni politici e i Comuni scolastici hanno il diritto di riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte principali.

§ 86Imposte principali

1

 Oggetto delle imposte principali sono il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché gli utili e il capitale delle persone giuridiche.

2

 È determinante segnatamente la capacità economica dei contribuenti.

§ 87Imposte accessorie

La legge disciplina le altre imposte.

§ 88Ulteriori tributi

Il Cantone e i Comuni possono riscuotere ulteriori tributi per le prestazioni che forniscono direttamente al singolo.

§ 89Finanze

1

 Il Cantone e i Comuni devono gestire le loro finanze in modo economo, economico e a medio termine equilibrato. La situazione economica dev’essere adeguatamente considerata.

2

 Al bilancio di previsione e ai conti si applica il principio di pubblicità.

§ 90Perequazione finanziaria

Mediante la perequazione finanziaria il Cantone promuove l’efficienza dei Comuni e persegue un onere fiscale equilibrato.

VIII. Stato e Chiesa

§ 91Chiese nazionali

Le comunità religiose evangelica riformata e cattolica romana sono Chiese nazionali riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico.

§ 92Organizzazione

1

 Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari interni in modo indipendente.

2

 Esse disciplinano le questioni concernenti gli ambiti statuale e ecclesiale in un atto normativo che dev’essere conforme ai principi democratici e legalitari. Tale atto è sottoposto agli aventi diritto di voto in seno alla Chiesa nazionale e richiede l’approvazione del Gran Consiglio.

3

 L’autorità suprema di ogni Chiesa nazionale è un parlamento. Esso emana lo Statuto ecclesiastico ed elegge gli organi esecutivi.

§ 93Parrocchie

1

 Le Chiese nazionali si suddividono in parrocchie dotate di propria personalità giuridica.

2

 Le parrocchie possono riscuotere imposte, sotto forma di supplementi alle imposte principali, per l’adempimento dei compiti di culto al loro interno, all’interno delle Chiese nazionali o all’interno della comunità religiosa, nei limiti fissati dalla legislazione confessionale.

IX. Revisione della Costituzione

§ 94Revisione parziale, revisione totale

1

 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, parzialmente o totalmente.

2

 Una revisione parziale può concernere una sola disposizione o più disposizioni connesse tra loro.

§ 95Procedura

1

 La revisione si svolge secondo la procedura legislativa.

2

 Essa sottostà al voto del Popolo.

X. Disposizioni transitorie e finali

§ 96Ultrattività parziale del diritto anteriore

1

 Il diritto emanato prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione continua ad applicarsi per quanto non sia contrario alla Costituzione medesima.

2

 Il diritto emanato da un’autorità non più competente secondo la presente Costituzione o secondo una procedura non più prevista rimane applicabile fintanto che non sia modificato nelle forme prescritte dalla presente Costituzione.

3

 I compiti che al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Cantone già assume in virtù di una legge non richiedono una base costituzionale fintanto che non vengano ampliati.

§ 97Votazione popolare su progetti in corso

I testi normativi già adottati dal Gran Consiglio al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione sottostanno al voto del Popolo secondo il diritto anteriore.

§ 98Distretti, Comuni

1

 I Consigli distrettuali sussistono sino alla fine del periodo amministrativo nel corso del quale la presente Costituzione entra in vigore. Sino all’emanazione della nuova regolamentazione legale, il Consiglio di Stato disciplina le competenze necessarie.

2

 I Comuni politici devono essere costituiti entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione. In seguito, la legge designa i Comuni politici la cui esistenza è garantita dalla presente Costituzione.

3

 Le nuove regolamentazioni previste dai capoversi 1 e 2 devono essere attuate entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

§ 991

Il mandato dei giudici di pace, dei funzionari degli uffici di esecuzione, dei prefetti distrettuali, dei viceprefetti, dei giudici istruttori, del procuratore dei minorenni, dei procuratori pubblici e dei membri e membri supplenti dei tribunali distrettuali, della Camera d’accusa e del Tribunale d’appello in funzione al momento dell’entrata in vigore della presente legge termina con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, del Codice di diritto processuale penale svizzero e della legge federale di diritto processuale minorile.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 2, 2010 4295).

§ 99aDisposizioni transitorie al § 11 capoversi 3 e 41

1

 Il § 11 capoverso 3 si applica agli atti ufficiali redatti o ricevuti da un’autorità dopo l’approvazione della presente disposizione costituzionale da parte del Popolo.

2

 Se dopo l’approvazione del § 11 capoversi 3 e 4 la pertinente legislazione non entra in vigore entro tre anni, il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie per mezzo di ordinanza.

  1. Accettato nella votazione del 19 mag. 2019, in vigore dal 20 mag. 2019. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 2, 2020 4567).

§ 100Entrata in vigore

1

 La presente Costituzione sostituisce la Costituzione del Cantone di Turgovia del 28 febbraio 1869.

2

 Essa entra in vigore alla data fissata dal Consiglio di Stato, accettata che sia dal Popolo e ottenuto il conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.

Indice delle materie

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 17.09.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).