Législation

Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

RS 131.227In vigoreStato 30.06.2024137 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Principi generali§ 1–§ 6
  2. Capitolo 2Diritti fondamentali§ 7–§ 24
  3. Capitolo 3Compiti pubblici§ 25–§ 58
  4. Capitolo 4Diritti e doveri politici del Popolo§ 59–§ 67
  5. Capitolo 5Autorità e loro funzioni§ 68–§ 101
  6. Capitolo 6Suddivisione del Cantone§ 102–§ 108
  7. Capitolo 7Stato e Chiesa§ 109–§ 115
  8. Capitolo 8Ordinamento finanziario§ 116–§ 120
  9. Capitolo 9Revisione della Costituzione§ 121–§ 125
  10. Capitolo 10Ordinamento transitorio§ 126–§ 132
  11. Indice delle materie

Il Popolo argoviese, nell’intento di assumere davanti a Dio la propria responsabilità verso l’essere umano, la collettività e l’ambiente, organizzare il Cantone nella sua unità e molteplicità, proteggere la libertà e il diritto nell’ambito di un ordinamento democratico, promuovere la comune prosperità, agevolare lo sviluppo dell’essere umano in quanto individuo e membro della collettività, obbligare il Cantone a collaborare attivamente al consolidamento e allo sviluppo della Confederazione Svizzera, si è dato la presente Costituzione:

Capitolo 1 Principi generali

§ 1Popolo e potere dello Stato

Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

§ 2Orientamento dell’attività pubblica

Il Popolo e le autorità improntano al diritto il loro operato e agiscono secondo buona fede. Qualsiasi attività pubblica dev’essere adeguata ai suoi scopi.

§ 3Rapporti con la Confederazione

1

 Il Cantone partecipa attivamente, nella misura stabilita dal diritto federale, all’organizzazione della Confederazione Svizzera.

2

 Esso adempie con circospezione e lealtà i compiti affidatigli dalla Confederazione.

§ 4Rapporti con gli altri Cantoni

Il Cantone di Argovia collabora con gli altri Cantoni in tutti i compiti per cui risulta ragionevole una soluzione a livello intercantonale. Promuove l’attività solidale dei Cantoni.

§ 5Comuni

1

 Il Cantone si suddivide in Comuni.

2

 I Comuni disciplinano e amministrano i loro affari autonomamente, sotto la vigilanza del Cantone.

§ 6Cittadinanza

La cittadinanza cantonale e comunale è disciplinata dalla legge.

Capitolo 2 Diritti fondamentali

§ 71. Valenza

1

 I diritti fondamentali vincolano tutti i poteri pubblici.

2

 Per quanto consono alla loro natura, essi vincolano anche i privati nelle loro relazioni reciproche.

§ 82. Limiti

1

 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto nella misura consentita dal diritto federale o dalla presente Costituzione.

2

 Per chi si trova in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato, i diritti fondamentali possono essere limitati ulteriormente soltanto nella misura in cui lo esiga lo speciale interesse pubblico su cui si fonda tale rapporto.

§ 93. Tutela della dignità umana

Il Popolo e le autorità rispettano e proteggono la dignità umana.

§ 104. I singoli diritti fondamentali a) Uguaglianza giuridica

1

 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2

 Nessuno dev’essere sfavorito o avvantaggiato a causa del sesso, dell’ascendenza, dell’origine, della lingua, della razza, della posizione sociale, dell’appartenenza confessionale o delle sue idee religiose o politiche.

§ 11b) Libertà di credo e di coscienza

1

 La libertà di credo e di coscienza è inviolabile.

2

 Le convinzioni filosofiche e i precetti religiosi non dispensano dall’adempiere gli obblighi civici.

§ 12c) Libertà delle comunità religiose

1

 Le comunità religiose possono strutturare liberamente il loro insegnamento, la loro organizzazione e il loro culto.

2

 Le comunità religiose non devono compromettere la pace pubblica tra i loro membri rispettivi, né i diritti dei cittadini.

§ 13d) Libertà di opinione e d’informazione

1

 Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti con la parola, lo scritto, l’immagine o in altro modo e di ricevere liberamente le opinioni altrui.

2

 Ognuno ha il diritto di ottenere le informazioni destinate alla collettività e di diffondere fatti a lui noti.

3

 Rimangono salve le disposizioni a tutela della gioventù e delle relazioni personali, nonché le leggi sui mezzi di comunicazione di massa.

4

 La censura è vietata.

5

 L’istigazione a commettere reati non è protetta dalla libertà di opinione.

§ 14e) Libertà della scienza e dell’arte

L’insegnamento e la ricerca scientifici, nonché l’attività artistica sono liberi. L’insegnamento e la ricerca devono rispettare la dignità della creatura.

§ 15f) Diritto alla libertà personale e alla tutela della sfera privata

1

 La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

2

 La sfera segreta e intima della vita privata e familiare, la protezione dall’abuso dei dati, l’inviolabilità del domicilio e il segreto della corrispondenza e delle telecomunicazioni sono garantiti.

3

 Rimangono salve le misure previste dalla legge al fine di tutelare la gioventù e la salute, nonché al fine di permettere l’assistenza, l’amministrazione della giustizia, il perseguimento penale e l’esecuzione delle pene. Sono inoltre ammessi interventi temporanei volti a salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici.

4

 Gli attentati alla libera volontà, le torture e altri trattamenti inumani sono in ogni caso inammissibili.

§ 16g) Libertà di movimento

Tutti gli Svizzeri hanno il diritto di spostarsi liberamente sull’intero territorio cantonale. Possono stabilirvisi dove vogliono e partire in qualsiasi momento.

§ 17h) Libertà di riunione

1

 La libertà di riunione è garantita.

2

 Le riunioni su suolo pubblico possono essere sottoposte a restrizioni se costituiscono un pericolo serio e immediato per l’ordine e la sicurezza pubblici.

§ 18i) Libertà di associazione

1

 La libertà di associazione è garantita, sempre che gli scopi perseguiti e i mezzi utilizzati non siano illeciti.

2

 Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione di diritto privato.

§ 19k) Libertà di petizione

Ognuno può rivolgere richieste e reclami alle autorità. Le autorità sono tenute a rispondere.

§ 201) Libertà economica

1

 Ognuno ha il diritto di scegliere ed esercitare liberamente una professione e di svolgere liberamente un’attività economica.1

2

 Sono salve le disposizioni di polizia, i diritti di regalìa cantonali e le misure di politica economica ammissibili secondo il diritto federale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 1° giu. 2008, in vigore dal 1° mar. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 3 931).

§ 21m) Garanzia della proprietà

1

 La proprietà e i diritti inerenti ai beni patrimoniali sono garantiti. La legislazione ne definisce il contenuto.

2

 Restrizioni della proprietà possono essere decise nell’interesse pubblico, purché fondate su una legge.

3

 Espropriazioni possono essere ordinate dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato, ma soltanto nei limiti stabiliti dalla legge.

4

 In caso di espropriazioni e di restrizioni della proprietà equivalenti a un’espropriazione è dovuta piena indennità.

§ 22n) Garanzie procedurali generali

1

 Nei procedimenti delle autorità, gli interessati hanno il diritto di essere sentiti e trattati con correttezza.

2

 Nei procedimenti, le persone inesperte non devono essere svantaggiate. Le persone poco abbienti hanno diritto al gratuito patrocinio.

§ 23o) Garanzie procedurali speciali

1

 Chi venga privato della libertà di movimento dev’essere informato senza indugio e in modo a lui comprensibile sui motivi di tale privazione. Ha diritto d’essere sentito da un giudice o da un funzionario specialmente abilitato per legge entro ventiquattro ore dall’arresto e di chiedere che la privazione della libertà sia esaminata da un giudice.

2

 Se una privazione della libertà o un’altra grave restrizione della libertà personale si rivela illegale o infondata, l’ente pubblico responsabile è tenuto a risarcire il danno integralmente e, se è il caso, a versare un’indennità a titolo di riparazione morale.

§ 24p) Divieto di atti normativi con effetto retroattivo

La retroattività degli atti normativi è esclusa se comporta l’imposizione di un onere sproporzionato.

Capitolo 3 Compiti pubblici

A. In genere

§ 25Finalità dello Stato

1

 Lo Stato promuove la prosperità generale e la sicurezza sociale.

2

 Tenuto conto della responsabilità del singolo, lo Stato, nei limiti delle sue competenze legislative e del diritto federale, prende provvedimenti affinché ciascuno possa:

  1. a.

    formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni;

  2. b.

    sovvenire ai propri bisogni con un lavoro adeguato ed essere protetto contro la perdita ingiustificata del posto di lavoro e contro le conseguenze della disoccupazione;

  3. c.

    trovare, a condizioni sopportabili, un’abitazione adeguata;

  4. d.

    avere i mezzi indispensabili alla propria esistenza.

§ 26Basi giuridiche

1

 Per adempiere i compiti che non gli sono affidati dal diritto federale, il Cantone deve disporre di una base costituzionale.

2

 Questa riserva non si applica ai Comuni.

3

 Laddove siano nominati espressamente nel presente capitolo, i Comuni hanno il diritto e l’obbligo di assumere i compiti ivi menzionati.

§ 27Ordine e sicurezza pubblici

Il Cantone e i Comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici. Proteggono in particolare la vita, la libertà, la salute e la moralità. Prevengono le situazioni di emergenza sociale.

B. I singoli compiti

§ 281. Educazione e formazione a) Fondamento

1

 Ogni fanciullo ha diritto a una formazione adeguata alle sue capacità.

2

 Il Cantone sostiene i genitori nell’educazione e formazione dei figli.

3

 Il sistema scolastico è disciplinato dalla legge.

§ 29b) Scuole di base, scuole speciali, case di accoglienza12

1

 Gli enti responsabili dell’istruzione di base obbligatoria sono i Comuni o i consorzi intercomunali.3

2

 Il Cantone aiuta i Comuni e i consorzi intercomunali nell’adempimento di questi compiti, segnatamente remunerando gli insegnanti e i membri delle direzioni delle scuole di base.4

3

 I Comuni e i consorzi intercomunali partecipano alle spese per il personale delle scuole di base. La legge determina l’entità di questa partecipazione.5

4

 Il Cantone sostiene o gestisce scuole speciali e case di accoglienza.

5

 Esso vigila sulle scuole di base, sulle scuole speciali e sulle case di accoglienza.6

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).
  2. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° ago. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  3. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° ago. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  4. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° ago. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  5. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° ago. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  6. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° ago. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

§ 30c) Scuole medie superiori, formazione e perfezionamento professionali

1

 Il Cantone gestisce le scuole medie superiori e gli istituti magistrali.

2

 Esso sostiene la formazione e il perfezionamento professionali e esercita la vigilanza sull’intero settore della formazione professionale. Può gestire scuole professionali e corsi preparatori a scuole specializzate superiori.

3

 Il Cantone provvede all’istruzione generale di tutti gli adolescenti, anche di quelli che non seguono un insegnamento scolastico regolamentare.

4

 Esso promuove la formazione degli adulti.

§ 31d) Autorità scolastiche

La legge determina:

  1. a.

    i poteri decisionali del Consiglio dell’educazione e le sue competenze in quanto organo consultivo del Consiglio di Stato;

  2. b.

    le competenze dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli comunali.

§ 32e) Università

1

 Il Cantone versa un adeguato contributo alle università svizzere e alle scuole svizzere specializzate, nonché alle ricerca scientifica.

2

 Esso può gestire un’università, istituti di ricerca o scuole specializzate superiori.

§ 33f) Scuole private

1

 Il Cantone può sostenere scuole private riconosciute.

2

 Le scuole private dell’istruzione di base sottostanno alla vigilanza del Cantone.

§ 34g) Assunzione delle spese

1

 L’istruzione nelle scuole pubbliche e in altri istituti pubblici di formazione è gratuita per gli abitanti del Cantone. La legge determina le eccezioni.1

2

 ...2

3

 Gli enti responsabili delle scuole prendono misure compensative in favore dei fanciulli che risultino svantaggiati a causa dell’ubicazione del loro domicilio, per ragioni d’ordine sociale o perché disabili.

4

 Il Cantone può accordare sussidi alla formazione.

  1. Accettato nella votazione popolare del 25 giu. 1995, in vigore dal 14 apr. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 6, I 1101).
  2. Abrogato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, con effetto dal 1° ago. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

§ 35h) Principi dell’istruzione nelle scuole pubbliche

1

 L’istruzione nelle scuole pubbliche deve tener conto del diritto dei genitori
all’educazione e alla formazione dei figli e rispettare la personalità degli allievi.

2

 Nell’istruzione, i maestri delle scuole pubbliche sono vincolati all’ordinamento costituzionale fondamentale e alle finalità pubbliche dell’insegnamento.

§ 362. Politica culturale

1

 Il Cantone promuove la creazione culturale e la vita comunitaria.

2

 Esso provvede alla conservazione dei beni culturali. Protegge segnatamente i siti degni d’essere conservati, nonché i centri e i monumenti storici.

3

 Il Cantone gestisce istituzioni attive nell’ambito delle scienze, delle arti e del folclore.

§ 373. Pluralismo dell’informazione

Il Cantone emana una legge sui mezzi di comunicazione di massa, al fine segnatamente di promuovere il pluralismo dell’informazione.

§ 384. Socialità a) Protezione della famiglia

Il Cantone prende provvedimenti per mantenere e rafforzare la famiglia.

§ 38bisabis) Interessi della gioventù1

1

 In tutte le loro attività, il Cantone e i Comuni tengono conto delle aspirazioni e dei bisogni dei giovani.

2

 In tal senso, il Cantone e i Comuni possono sostenere la creazione di pertinenti infrastrutture.

  1. Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2002. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 6 4365).

§ 39b) Assistenza sociale

1

 Il Cantone, in collaborazione con i Comuni e le organizzazioni private, provvede alle persone nel bisogno. Essi promuovono le misure di autoaiuto.

2

 Il Cantone può creare o sostenere istituzioni di previdenza e di assistenza, nonché istituzioni complementari alle assicurazioni sociali della Confederazione.

3

 Esso aiuta o gestisce centri di accoglienza nell’ambito dell’assistenza sociale.

4

 Si adopera per attenuare la disoccupazione e prende provvedimenti in favore della riqualificazione e del perfezionamento professionali.

§ 40c) Esecuzione delle pene e delle misure

Il Cantone disciplina in una legge gli elementi fondamentali dei diritti e dei doveri dei detenuti durante l’esecuzione delle pene e delle misure, delle persone in carcere preventivo e di quelle internate per motivi di assistenza.

§ 415. Politica sanitaria

1

 Il Cantone, in collaborazione con i Comuni e i privati, prende provvedimenti al fine di mantenere e ripristinare la salute.

2

 Esso crea le condizioni necessarie per garantire un’adeguata assistenza medica all’intera popolazione. Promuove le cure a domicilio.

3

 Il Cantone promuove e sorveglia gli stabilimenti medici. Può creare propri istituti.

4

 Esso sostiene la ricerca, nonché la formazione e il perfezionamento del personale medico.

5

 Vigila sul settore medico e lo coordina.

6

 Promuove la ginnastica e lo sport.

§ 426. Protezione dell’ambiente a) In genere

1

 Con le loro normative e nell’esercizio di tutte le loro competenze, il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere al meglio l’essere umano e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti.

2

 Vanno segnatamente preservate la salubrità dell’aria e delle acque, la bellezza e la peculiarità dei paesaggi e la fertilità del suolo, nonché presi provvedimenti per lottare contro il rumore.

3

 Il Cantone e i Comuni emanano le disposizioni necessarie alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora, nonché delle forme del suolo, delle rocce e dei corsi d’acqua caratteristici. Nello sfruttamento delle materie prime, va prestato particolare riguardo al quadro paesaggistico circostante.

4

 Il Cantone e i Comuni creano zone protette e provvedono alla loro manutenzione.

5

 Entro vent’anni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Cantone di Argovia crea una riserva alluvionale protetta al fine di salvaguardare lo spazio vitale minacciato delle zone alluvionali e di preservare quanto resta delle vecchie zone alluvionali d’importanza nazionale e d’interesse paesaggistico e biologico unico nel suo genere. Questa riserva comprende, a partire dalla confluenza dell’Aar, della Reuss e della Limmat («Wassertor der Schweiz»), aree che costeggiano l’Aar, la Reuss e i loro affluenti. Essa si estende su una superficie totale pari almeno all’uno per cento della superficie del Cantone.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1993, in vigore dal 4 ott. 1994. Garanzia dell’AF del 9 giu. 1994 (FF 1994 III 320 art. 1 n. 5, 1993 IV 409).

§ 42aabis) Clima1

Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e aumentare la capacità di adattamento ai rispettivi effetti negativi. Tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.

  1. Accettata nella votazione popolare del 9 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024. Garanzia dell’AF del 17 mar. 2025 (FF 2025 966 art. 6; 2024 2852).

§ 43b) Sorgenti d’acque minerali

Il Cantone e i Comuni proteggono le sorgenti d’acque minerali e le terme, nonché gli spazi di riposo e convalescenza circostanti.

§ 44c) Eliminazione dei rifiuti

I Comuni provvedono, conformemente al diritto cantonale e in modo rispettoso dell’ambiente, all’evacuazione delle acque luride e all’eliminazione dei rifiuti. Il Cantone può assumersi compiti speciali nell’ambito dell’eliminazione dei rifiuti. Dev’essere promosso il riciclaggio dei materiali usati.

§ 457. Assetto territoriale e costruzioni a) Pianificazione del territorio

Il Cantone, i Comuni e i consorzi intercomunali assicurano un’occupazione razionale del territorio e un’utilizzazione appropriata del suolo. In tutte le loro attività, tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.

§ 46b) Cose pubbliche

Il Cantone emana prescrizioni sulle cose pubbliche, nonché sul loro impiego e sulla loro utilizzazione.

§ 47c) Costruzioni

1

 Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni edilizie, nonché disposizioni sull’urbanizzazione dei terreni. Il Cantone disciplina le ricomposizioni particellari e le correzioni di confini.

2

 Il Cantone disciplina le misurazioni e il sistema catastali.

3

 Esso può promuovere la costruzione di abitazioni a pigione moderata, il risanamento di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.

§ 488. Minoranze etniche

Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, può mettere a disposizione delle minoranze etniche non sedentarie luoghi appropriati per un soggiorno di durata limitata.

§ 499. Trasporti

1

 Il Cantone e i Comuni disciplinano i trasporti e il settore stradale.

2

 Essi si adoperano per organizzare i trasporti in modo quanto favorevole possibile sotto il profilo dell’economia pubblica e rispettoso dell’ambiente.

3

 Il Cantone, d’intesa con i Comuni, promuove i trasporti pubblici.

§ 5010. Ordinamento economico a) Obiettivi della politica economica cantonale

1

 Il Cantone, in collaborazione con le parti sociali, si adopera per salvaguardare la pace sociale e per uno sviluppo equilibrato dell’economia.

2

 In tal ambito, l’economia dev’essere produttiva, mantenere un grado di occupazione quanto alto possibile, provvedere a compensazioni regionali, svilupparsi nella diversità e nel rispetto dell’ambiente e consentire un’ampia diffusione della proprietà.

2bis

 Il Cantone prende provvedimenti per limitare quanto possibile la densità normativa e l’onere amministrativo per l’economia. Ciò facendo, tiene conto degli interessi delle piccole e medie imprese.1

3

 Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica cantonale le sue proprie attività economicamente rilevanti.

  1. Accettato nella votazione popolare del 1° giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 3 931).

§ 51b) Agricoltura ed economia forestale1

Il Cantone disciplina mediante legge:

  1. a.

    la promozione di un’agricoltura produttiva, sostenibile e orientata alla sicurezza dell’approvvigionamento, nonché i provvedimenti volti a conservare le basi vitali naturali e salvaguardare il paesaggio rurale;

  2. b.

    l’attuazione di una gestione forestale funzionale.

  3. [tab]

    c. a e.2 ...

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  2. Abrogate nella votazione popolare del 17 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

§ 52c) Prescrizioni di polizia economica

Nei limiti delle riserve e delle autorizzazioni previste dal diritto federale, il Cantone emana prescrizioni che assicurino un esercizio razionale delle attività economiche.

§ 53d) Approvvigionamento idrico

Il Cantone promuove e coordina i provvedimenti dei Comuni per assicurare l’approvvigionamento idrico.

§ 54e) Approvvigionamento energetico

1

 Il Cantone promuove un approvvigionamento energetico rispettoso dell’ambiente ed economico, nonché un uso parsimonioso dell’energia. Può costituire e mantenere imprese di approvvigionamento o partecipare a centrali energetiche.

2

 Il Gran Consiglio può determinare la forma giuridica, i compiti e l’organizzazione delle imprese di approvvigionamento, per quanto la legge non contenga disposizioni in materia. Decide circa le partecipazioni del Cantone.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 27 set. 1998, in vigore dal 1° set. 1999. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 8 2157).

§ 55f) Diritti di regalìa

1

 Il Cantone ha il diritto esclusivo di esercitare a fini economici le seguenti attività:

  1. a.

    caccia;

  2. b.

    pesca;

  3. c.

    estrazione delle ricchezze naturali del sottosuolo;

  4. d.

    vendita del sale;

  5. e.

    captazione e utilizzazione di acque, sorgenti di acque minerali e acque termali pubbliche;

  6. f.

    assicurazione contro gli incendi degli edifici;

  7. g.

    sfruttamento del sottosuolo profondo.

2

 Il Cantone può esercitare esso stesso queste attribuzioni o delegarle a terzi mediante una legge o una concessione. Rimangono salvi i diritti privati esistenti su beni soggetti a regalìa.

§ 55bis1

  1. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021. Garanzia dell’AF del 21 set. 2021 (FF 2021 2340 art. 3 cpv. 2, 1414).

§ 56g) Assicurazioni obbligatorie

Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie certe assicurazioni, nonché creare o sostenere istituti assicurativi.

§ 57h) Banca cantonale

Il Cantone gestisce una banca cantonale al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale.

§ 58i) Partecipazioni

Per adempiere i suoi compiti, il Cantone può, se la legge lo prevede, partecipare a imprese a economia mista o private.

Capitolo 4 Diritti e doveri politici del Popolo

§ 59Diritto di voto

1

 Hanno diritto di voto i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Argovia e non sono sottoposti a curatela generale né rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento.1

2

 Il diritto di voto autorizza e obbliga a partecipare alle elezioni e votazioni, nonché alle assemblee comunali.

3

 In deroga al capoverso 1, hanno diritto di eleggere i membri del Consiglio degli Stati anche gli Svizzeri all’estero che, nel Cantone di Argovia, hanno diritto di voto in materia federale.2

  1. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  2. Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019. Garanzia dell’AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 3 3251).

§ 60Esercizio del diritto di voto

1

 Il diritto di voto si esercita nel Comune dove l’avente diritto risiede ed è formalmente annunciato. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

2

 Per i cittadini svizzeri non vi sono termini di attesa o di adeguamento.

§ 61Elezioni popolari

1

 Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. a.

    il Gran Consiglio;

  2. b.

    la Costituente;

  3. c.

    il Consiglio di Stato;

  4. d.

    i deputati al Consiglio degli Stati;

  5. e.

    i presidenti dei tribunali distrettuali e i giudici distrettuali, eccettuati i giudici specializzati dei tribunali distrettuali;

  6. f.

    i giudici di pace;

  7. g.

    ...

  8. h.

    le autorità comunali conformemente alle disposizioni della presente Costituzione e della legge;

  9. i.

    le altre autorità e gli altri funzionari designati dalla legge.

2

 Il Gran Consiglio, la Costituente e i Consigli comunali sono eletti secondo lo stesso sistema proporzionale. Per l’elezione del Gran Consiglio e della Costituente la legge può stabilire un quorum.1

3

 Tutte le altre autorità sono elette secondo il sistema maggioritario.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 4, 2008 5277).
  2. Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 4, 2008 5277).

§ 62Votazioni popolari obbligatorie

1

 Sono sottoposti in ogni caso al voto del Popolo:

  1. a.

    le modifiche della presente Costituzione;

  2. b.

    le leggi che non siano state accettate dalla maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio; se questo quorum è raggiunto, un quarto di tutti i membri del Gran Consiglio può nondimeno sottoporre la legge al voto del Popolo;

  3. c.

    le risoluzioni del Gran Consiglio e le iniziative popolari che chiedono una revisione totale della Costituzione;

  4. d.

    le iniziative popolari che chiedono l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di leggi, qualora il Gran Consiglio decida di non dare loro seguito o opponga loro un controprogetto;

  5. e.

    le decisioni del Gran Consiglio secondo il § 63 capoverso 1, lettere b–d e f, quando non siano state accettate dalla maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio; se questo quorum è raggiunto, un quarto di tutti i membri del Gran Consiglio può nondimeno sottoporre la decisione al voto del Popolo.

2

 Le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale sono sottoposte obbligatoriamente al voto del Popolo per quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale.

§ 63Votazioni popolari facoltative

1

 Su domanda di 3000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo:

  1. a.

    le leggi;

  2. b.

    se vincolanti, i piani di base dell’attività statale designati dalla legge;

  3. c.

    i trattati internazionali e intercantonali approvati dal Gran Consiglio;

  4. d.

    le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre 5 milioni di franchi o su nuove spese annue ricorrenti di oltre 500 000 franchi;

  5. e.

    le decisioni del Gran Consiglio di far ricorso a capitali di terzi, se comportano un indebitamento supplementare del Cantone;

  6. f.

    altre decisioni del Gran Consiglio designate dalla legge.1

2

 La votazione popolare su nuove spese concernenti costruzioni o sussidi di costruzione può essere esclusa e la competenza definitiva lasciata alle autorità soltanto se, in base a una legge o a una decisione del Gran Consiglio sottostante a votazione popolare:

  1. a.

    i costi sono determinati; o

  2. b.

    per le costruzioni cantonali, l’opera e l’ubicazione sono fissati; o

  3. c.

    per i sussidi di costruzione, le opere sono designate.2

3

 Per uno scopo speciale, il Gran Consiglio ha facoltà di far capo a capitali di terzi, a condizione che il relativo importo sia fissato in una legge o in una decisione del Gran Consiglio sottostante a votazione popolare.3

4

 Le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale sottostanno a votazione popolare facoltativa per quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale.

  1. Accettata nella votazione popolare del 2 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 6, 2002 5948).
  2. Accettata nella votazione popolare del 2 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 6, 2002 5948).
  3. Accettato nella votazione popolare del 2 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 6, 2002 5948).

§ 64Deposito di iniziative popolari

1

 3000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione totale della presente Costituzione o l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di singole disposizioni costituzionali o di una legge.

2

 Le iniziative popolari possono essere presentate in forma di proposta generica o, se non chiedono la revisione totale della Costituzione, in forma di progetto elaborato. Se chiedono una revisione parziale della Costituzione devono rispettare l’unità della materia.

§ 65Trattazione delle iniziative popolari

1

 Il Gran Consiglio esamina anzitutto se l’iniziativa soddisfi alle prescrizioni relative alla forma, non sia contraria al diritto federale e, sempre che si riferisca a una normativa con rango di legge, sia conforme al diritto costituzionale cantonale. Se non soddisfa a una di queste esigenze, è dichiarata nulla.

2

 Se si tratta di un’iniziativa generica valida, il Gran Consiglio elabora un progetto che la concretizza. Se il Gran Consiglio non intende dare seguito all’iniziativa, il Popolo decide se esso debba nondimeno conformarvisi.

3

 Il Gran Consiglio può opporre all’iniziativa un controprogetto. In tal caso, il Popolo si pronuncia simultaneamente sui due testi, in una votazione principale sull’iniziativa e in una votazione eventuale sul controprogetto.

§ 66Consultazioni

1

 Nella preparazione dei progetti, il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato può consultare i partiti cantonali e le organizzazioni interessate.

2

 Siffatta consultazione è obbligatoria per i progetti sottostanti a votazione popolare obbligatoria o facoltativa. Ognuno può presentare proposte.

§ 67Partiti

1

 I partiti collaborano alla formazione dell’opinione e della volontà degli aventi diritto di voto.

2

 Ai partiti i cui scopi e la cui organizzazione interna poggiano su principi democratici possono essere assegnati sussidi in virtù di una legge.

Capitolo 5 Autorità e loro funzioni

A. In genere

§ 68Principi inerenti all’efficienza dello Stato e alla divisione dei poteri

1

 Le autorità assicurano la conformità al diritto e l’efficienza delle attività dello Stato. Esse tutelano l’interesse pubblico.

2

 Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.

§ 69Eleggibilità, incompatibilità, astensione e destituzione1

1

 Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, nei tribunali e alle cariche istituite dalla presente Costituzione gli aventi diritto di voto nel Cantone. La legge determina le eccezioni applicabili ai tribunali.2

2

 Per le cariche che richiedono conoscenze speciali possono essere previste condizioni di eleggibilità supplementari.

3

 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, né membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale o del Tribunale della magistratura. Ulteriori incompatibilità sono stabilite dalla legge.3

4

 Chi si trova in un rapporto di servizio di diritto pubblico sottostante al diritto cantonale non può far parte del Gran Consiglio. Le eccezioni compatibili con il principio della divisione dei poteri sono determinate dalla legge.

5

 I membri delle autorità e i funzionari devono astenersi negli affari che li concernono direttamente.

6

 La legge disciplina la sospensione e la destituzione dei membri delle autorità.4

  1. Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 1° mag. 2024. Garanzia dell’AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 cpv. 1, 1495).
  2. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  3. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  4. Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 1° mag. 2024. Garanzia dell’AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 cpv. 1, 1495).

§ 70Periodo amministrativo e rapporti d’impiego1

1

 La durata delle funzioni delle autorità è di quattro anni.

2

 Tenuto conto del § 61 della presente Costituzione, la legge determina i collaboratori eletti per un periodo amministrativo e quelli assunti su base contrattuale.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 6 4365).
  2. Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 6 4365).

§ 71Sede ufficiale

La sede del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale è Aarau.

§ 71aLingua ufficiale1

La lingua ufficiale è il tedesco. Le autorità e gli uffici possono comunicare anche in altre lingue nazionali o in inglese se non ne derivano svantaggi per altri partecipanti al procedimento.

  1. Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 sett. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 7 4015).

§ 72Pubblicità

1

 Ognuno ha diritto di consultare gli incartamenti ufficiali.1

2

 Le deliberazioni del Gran Consiglio e dei tribunali sono pubbliche.2

3

 La legge determina le eccezioni che si impongono a tutela di interessi pubblici e privati.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 9, 2007 6913).
  2. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 9, 2007 6913).

§ 73Informazione

1

 Il pubblico è informato permanentemente sull’attività delle autorità.

2

 Il Consiglio di Stato assicura un’informazione equilibrata degli aventi diritto di voto in vista delle votazioni popolari cantonali.

§ 74Impegno verso la Costituzione e la legge

Prima di entrare in funzione, i membri delle autorità e i funzionari s’impegnano verso la Costituzione e la legge.

§ 75Responsabilità

1

 Il Cantone e i Comuni rispondono dei danni causati illecitamente a terzi dalle loro autorità o dai loro funzionari o altri collaboratori nell’esercizio della loro attività ufficiale. Rispondono parimenti dei danni causati lecitamente se singoli ne risultano gravemente lesi e non si può ragionevolmente pretendere ch’essi abbiano a sopportare il danno da sé. La legge può prevedere eccezioni e disciplina l’esercizio della pretesa di risarcimento.1

2

 Le organizzazioni o persone incaricate di compiti pubblici rispondono con il proprio patrimonio del danno da esse causato illecitamente; se questo patrimonio non basta alla copertura del danno, l’ente pubblico che ha affidato loro il mandato risponde per lo scoperto. La legge può prevedere eccezioni e disciplina l’esercizio della pretesa di risarcimento.2

3

 La legge disciplina il regresso del Cantone e dei Comuni nei confronti di chi ha causato il danno ai sensi dei capoversi 1 e 2.3

4

 I membri del Gran Consiglio non possono essere tenuti a rispondere in giudizio di quanto da essi dichiarato in Gran Consiglio e nelle sue commissioni. Il Gran Consiglio può tuttavia levare tale immunità nei casi di abuso manifesto.

  1. Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 1, 2010 4295).
  2. Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 1, 2010 4295).
  3. Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 1, 2010 4295).

B. Gran Consiglio

§ 761. Statuto, composizione e supplenza1

1

 Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.

2

 Esso si compone di 140 membri.2

3

 La legge disciplina la supplenza dei membri impediti a lungo termine.3

  1. Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023. Garanzia dell’AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 cpv. 2, 1495).
  2. Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2003, in vigore dal 1° set. 2004. Garanzia dell’AF del 10 mar. 2004 (FF 2004 1203 art. 1 n. 5, 2003 7009).
  3. Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023. Garanzia dell’AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 cpv. 2, 1495).

§ 772. Elezione

1

 Il Gran Consiglio è eletto dal Popolo secondo il sistema proporzionale.

2

 I circondari elettorali sono i distretti. I seggi sono assegnati ai gruppi politici in funzione della rispettiva forza elettorale nel Cantone.1

3

I mandati sono ripartiti tra i circondari elettorali proporzionalmente alla popolazione residente.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 4, 2008 5277).
  2. Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 4, 2008 5277).

§ 783. Competenze del Gran Consiglio a) Attività normativa

1

 Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le norme importanti, segnatamente quelle che definiscono i diritti e i doveri dei cittadini o le linee fondamentali dell’organizzazione del Cantone e dei Comuni. Esso disciplina mediante legge l’esecuzione del diritto federale, eccetto che il diritto federale, la presente Costituzione o una legge disponga altrimenti.1

2

 Il Gran Consiglio può emanare decreti d’esecuzione per quanto le leggi lo autorizzino espressamente. Tali decreti non sottostanno al voto del Popolo.

3

 Le leggi devono essere oggetto di duplice lettura.

4

 Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se la maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio lo decide. Queste leggi sottostanno poi al voto del Popolo conformemente ai §§ 62 capoverso 1 lettera b o 63 capoverso 1 lettera a della presente Costituzione.2

5

 La legge può prevedere l’applicabilità di disposizioni d’esecuzione private. Essa disciplina le condizioni e i limiti di tale applicabilità.3

  1. Accettato nella votazione popolare del 2 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 6, 2002 5948).
  2. Accettato nella votazione popolare del 2 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 6, 2002 5948).
  3. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).

§ 79b) Pianificazione1

1

 Il Gran Consiglio approva i piani delle attività dello Stato designati dalla legge.

2

 La legge disciplina gli effetti vincolanti che tali piani hanno per le autorità, l’implicazione del Gran Consiglio e la procedura.

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).

§ 80c) Alta vigilanza parlamentare

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che svolgono compiti cantonali.

§ 81d) Adozione del bilancio di previsione e rapporto1

1

 Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione e approva il rapporto di gestione con il consuntivo annuale.2

2

 Fatte salve le competenze del Popolo, esso decide circa nuove spese e circa il ricorso a capitali di terzi.

  1. Accettata nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).
  2. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).

§ 82e) Altre competenze

1

 Il Gran Consiglio:

  1. a.

    approva i trattati internazionali e intercantonali, salvo che per la loro conclusione definitiva la legge dichiari competente il Consiglio di Stato;

  2. b.

    esercita i diritti di partecipazione confederale che la Costituzione federale1 conferisce ai Cantoni (art. 86, 89, 89bis e 932);

  3. c.

    può pronunciarsi sulle risposte alle consultazioni che il Consiglio di Stato intende inviare alle autorità federali;

  4. d.

    decide i conflitti di competenza tra autorità cantonali;

  5. e.

    stabilisce le retribuzioni, le pensioni, i trattamenti di quiescenza e le eventuali rendite d’invalidità e per superstiti versati dal Cantone;

  6. f.

    fissa gli emolumenti spettanti al Cantone e ai suoi istituti, salvo che la legge disponga altrimenti;

  7. g.

    emana i piani cantonali di obbligatorietà generale concernenti l’utilizzazione del territorio;

  8. h.

    elegge:

    1. 1.

      i presidenti e i membri dei tribunali competenti per l’intero territorio cantonale, eccettuati il giudice dei provvedimenti coercitivi e l’autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi,

    2. 2.

      il vicepresidente del Tribunale cantonale,

    3. 3.

      i membri della Direzione della magistratura aventi diritto di voto;

  9. i.

    conferisce la cittadinanza cantonale agli stranieri;

  10. k.

    esercita il diritto di grazia;

  11. l.

    disciplina gli appalti pubblici mediante decreto.

2

 La legge può attribuire al Gran Consiglio ulteriori competenze, sempre che non siano di natura normativa.

3

 Le modifiche costituzionali eventualmente richieste in seguito a un trattato internazionale o intercantonale devono essere attuate prima dell’approvazione o della conclusione definitiva del trattato medesimo.

  1. RS 101
  2. [CS 1 3; RO 1949 1544, RU 1977 I 807 II 2228]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 e 165 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

§ 834. Procedura interna a) Presidenza

La presidenza del Gran Consiglio consta di un presidente e di due vicepresidenti. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti per la durata di un anno.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).

§ 84b) Commissioni e gruppi parlamentari

1

 Per la preparazione delle deliberazioni, il Gran Consiglio può costituire commissioni al suo interno.

2

 A queste commissioni la legge può attribuire determinati poteri decisionali che rientrano nelle competenze del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio rimane tuttavia libero di avocare a sé singoli affari.

3

 I membri del Gran Consiglio possono formare gruppi. Ai gruppi sono versati sussidi.

§ 85c) Diritto di proporre nuovi oggetti1

I membri del Gran Consiglio, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e la Direzione della magistratura hanno il diritto di sottoporre nuovi oggetti al Gran Consiglio per deliberazione.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

§ 865. Norme organizzative

1

 Per quanto la presente Costituzione non disponga altrimenti, le linee fondamentali dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato o la Direzione della magistratura sono disciplinate dalla legge.1

2

 Il Gran Consiglio disciplina in un regolamento interno le altre disposizioni relative alla gestione degli affari parlamentari.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

C. Consiglio di Stato

§ 871. Statuto e composizione

1

 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone.

2

 Esso si compone di cinque membri.

§ 882. Elezione

1

 Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.

2

 Non più di un membro del Consiglio di Stato può far parte dell’Assemblea federale.

§ 893. Competenze del Consiglio di Stato a) Attività governative

1

 Fatte salve le attribuzioni degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato determina gli obiettivi e i mezzi principali dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2

 È inoltre compito del Consiglio di Stato:

  1. a.

    preservare l’ordine e la sicurezza pubblici;

  2. b.

    rappresentare il Cantone all’interno e all’esterno;

  3. c.

    curare le relazioni con le autorità della Confederazione e degli altri Cantoni;

  4. d.

    concludere definitivamente i trattati internazionali e intercantonali, per quanto la legge lo dichiari competente a tal fine;

  5. e.

    procedere a nomine, sempre che non ne siano incaricati altri organi.

§ 90b) Direzione dell’amministrazione

1

 Il Consiglio di Stato è a capo dell’amministrazione cantonale. Vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici.

2

 Esso provvede affinché l’attività dell’amministrazione sia conforme al diritto ed efficace e, nei limiti della Costituzione e della legge, fa in modo che l’amministrazione sia organizzata in modo appropriato.

3

 Nei limiti dei fondi disponibili per i settori gestionali del Gran Consiglio, stabilisce i fondi occorrenti per i settori gestionali che gli sono attribuiti.1

4

 Il Consiglio di Stato decide sui ricorsi amministrativi deferitigli in virtù della legge.2

5

 Esso non dà attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.3

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).
  2. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).
  3. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).

§ 91c) Attività normativa

1

 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti.

2

 Esso può emanare disposizioni normative sotto forma di ordinanza. Lo scopo e i principi relativi al contenuto dell’ordinanza devono essere fissati nella legge o nel decreto.

2bis

 Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni necessarie all’esecuzione del diritto federale:

  1. a.

    laddove il diritto federale determini il contenuto delle disposizioni d’esecuzione ai sensi del capoverso 2;

  2. b.

    negli altri casi, quando vi è urgenza; le disposizioni di tali ordinanze decadono il più tardi due anni dopo essere entrate in vigore.1

3

 Il Consiglio di Stato emana le ordinanze richieste da trattati internazionali e intercantonali, eccetto che siano necessarie leggi cantonali.

4

 Esso può altresì emanare ordinanze per far fronte a turbative già in atto o imminenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze decadono il più tardi due anni dopo essere entrate in vigore.

5

 La competenza normativa del Consiglio di Stato non può essere delegata.

  1. Accettata nella votazione popolare del 2 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 6, 2002 5948).

§ 924. Sistema collegiale

1

 Il Consiglio di Stato decide in quanto autorità collegiale.

2

 Esso nomina il landamano e il suo vice per la durata di un anno. La loro rielezione immediata è esclusa.

3

 Il cancelliere dello Stato dirige la cancelleria dello Stato, la quale funge da segretariato generale del Consiglio di Stato.

§ 935. Amministrazione cantonale

1

 L’amministrazione cantonale è suddivisa in dipartimenti. Possono essere formate unità amministrative decentralizzate.

2

 I dipartimenti sono diretti da membri del Consiglio di Stato.

3

 Mansioni amministrative cantonali possono essere delegate a istituti autonomi, a Comuni, a organizzazioni intercantonali o intercomunali o a imprese a economia mista. Per eccezione, anche organizzazioni di diritto privato possono essere incaricate di svolgere tali compiti, sempre che siano assicurate la tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.

§ 946. Normative in materia di organizzazione e regolamentazioni degli istituti

1

 Per quanto la presente Costituzione non contenga disposizioni in materia, le linee fondamentali dell’organizzazione del Consiglio di Stato, dell’amministrazione cantonale e dell’ordinamento dei funzionari sono disciplinate dalla legge.

2

 Gli istituti non autonomi possono, alle condizioni determinanti per le ordinanze del Consiglio di Stato, emanare disposizioni concernenti la loro organizzazione e l’utilizzazione delle loro attrezzature.

3

 Gli istituti autonomi stabiliscono nei limiti della legge la loro organizzazione e gli emolumenti che loro spettano.

D. Tribunali

§ 951. Indipendenza giudiziaria

1

 I tribunali sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge e al diritto.

2

 Essi sono tenuti a non dare attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.

§ 962. Amministrazione della giustizia1

1

 L’amministrazione della giustizia è di competenza dei tribunali. Ferma restando la competenza di altre autorità, la Direzione della magistratura pianifica l’attività dei tribunali, stabilisce l’importo dei fondi loro assegnati ed esercita la vigilanza. Rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.2

2

 Non più di due membri del Tribunale cantonale possono far parte dell’Assemblea federale.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  2. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

§ 973. Organizzazione giudiziaria e diritto processuale a) In genere

1

 I tribunali sono strutturati in modo chiaro e semplice nella legge. Occorre assicurare che la giustizia sia amministrata in modo affidabile e con celerità.1

2

 Il Cantone provvede affinché vi siano uffici d’informazioni giuridiche gratuite.

3

 Vi sono tribunali per la giurisdizione civile, penale e amministrativa. Un tribunale può essere istituito per più giurisdizioni.

4

 La giurisdizione arbitrale è riconosciuta nelle controversie in materia patrimoniale. I lodi possono essere impugnati dinanzi a tribunali statali nella misura prevista dalla legge.

5

 La Direzione della magistratura può emanare un regolamento sull’organizzazione interna dei tribunali. La legge o un decreto determina lo scopo e i principi contenutistici cui si impronta il regolamento.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 sett. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 7 4015).
  2. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

§ 98b) Tribunali civili

1

 La giurisdizione civile è esercitata da:

  1. a.

    le autorità di conciliazione;

  2. b.

    i presidenti dei tribunali distrettuali;

  3. c.

    i tribunali distrettuali;

  4. cbis.

    i giudici unici del Tribunale cantonale;

  5. d.

    il Tribunale cantonale.

2

 Le controversie in materia di diritto del lavoro, di diritto commerciale, di diritto di locazione e di diritto assicurativo possono essere attribuite a tribunali speciali.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 sett. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 7 4015).

§ 99c) Tribunali penali

1

 La giurisdizione penale è esercitata da:

  1. a.

    il giudice dei provvedimenti coercitivi;

  2. abis.

    i presidenti dei tribunali distrettuali;

  3. b.

    i tribunali distrettuali;

  4. c.

    ...

  5. d.

    il Tribunale cantonale.

2

 La legge può autorizzare uffici amministrativi cantonali e autorità comunali a infliggere multe di lieve entità.

3

 La legge può altresì conferire alle autorità fiscali e ai tribunali amministrativi la competenza d’infliggere le multe di diritto penale fiscale previste dal diritto federale per violazione degli obblighi procedurali e per sottrazione d’imposta.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 18 apr. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 5 990).

§ 100d) Tribunali amministrativi1

1

 La giurisdizione amministrativa è esercitata da:

  1. a.

    il Tribunale amministrativo speciale;

  2. b.

    il Tribunale cantonale;

  3. c.

    il Tribunale della magistratura.

2

 I conflitti di competenza tra autorità amministrative e tribunali amministrativi sono decisi dalla sezione amministrativa del Tribunale cantonale.

3

 Le controversie concernenti la responsabilità del Cantone e dei Comuni, nonché delle organizzazioni o persone incaricate di compiti pubblici sono decise dalla sezione amministrativa del Tribunale cantonale. La legge può prevedere eccezioni.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

E. Difensore civico

§ 101Difensore civico

La legge può istituire l’Ufficio del difensore civico cantonale.

Capitolo 6 Suddivisione del Cantone

A. Distretti

§ 102Statuto e compiti1

I distretti sono organizzazioni territoriali decentralizzate del Cantone, incaricate di compiti dell’amministrazione cantonale e della giustizia, nonché delle elezioni. Vi sono tribunali distrettuali.

  1. Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF del 29 sett. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 7 4015).

§ 103Effettivo

1

 Il Cantone comprende i distretti di Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri, Rheinfelden, Zofingen e Zurzach.

2

L’assegnazione dei Comuni ai distretti e le modifiche di confine sono decise con decreto dopo aver sentito i Comuni coinvolti. Se un Comune contesta l’assegnazione, la decisione del Gran Consiglio è sottoposta a referendum facoltativo.1

  1. Accettata nella votazione popolare del 13 feb. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 4, 2011 7145).

B. Comuni

§ 104Statuto e compiti

1

 I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico. Promuovono il bene e il pieno sviluppo dei loro abitanti.

2

 I Comuni politici attendono ai compiti d’importanza locale, per quanto non siano di competenza di altre organizzazioni.

3

 I Comuni patriziali amministrano i beni patriziali, sostengono i Comuni politici e promuovono la vita culturale.

§ 105Effettivo

1

 L’aggregazione, la divisione o una nuova ripartizione dei Comuni politici richiedono il consenso dei Comuni coinvolti, espresso alle urne, e l’approvazione del Gran Consiglio.

2

 In un Comune politico vi può essere un solo Comune patriziale. I Comuni patriziali possono aggregarsi ai rispettivi Comuni politici, se i due Comuni lo decidono.

§ 106Autonomia

1

 Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni sono autorizzati a organizzarsi da sé, a eleggere le proprie autorità e i propri funzionari, a svolgere i propri compiti a propria discrezione e ad amministrare in piena indipendenza la cosa pubblica comunale.

2

 Il legislatore concede ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.

§ 107Organizzazione

1

 Gli organi che ogni Comune deve necessariamente avere sono il corpo elettorale, composto degli aventi diritto di voto che si pronunciano alle urne, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, il Municipio e il sindaco.

2

 I Comuni determinano la loro organizzazione in un regolamento comunale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

§ 108Collaborazione intercomunale; aggregazioni1

1

 Il Cantone promuove e disciplina la collaborazione intercomunale. Può sostenere l’aggregazione di Comuni.2

2

 Al fine di svolgere determinati compiti, più Comuni possono associarsi in consorzi. L’organizzazione consortile è disciplinata in uno statuto sottostante all’approvazione del Consiglio di Stato.

3

 La legge può obbligare i Comuni a costituire consorzi o ad aderirvi.

4

 Nei consorzi, gli aventi diritto di voto dei Comuni associati hanno, nella misura prevista dalla legge, diritti di voto, di proposta e di decisione.

  1. Accettata nella votazione popolare del 30 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).
  2. Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).

Capitolo 7 Stato e Chiesa

§ 109Comunità religiose

1

 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali chiese nazionali, con autonomia di diritto pubblico e propria personalità giuridica.

2

 Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti ecclesiastici di diritto pubblico altre chiese e comunità religiose e in tal caso le disposizioni qui appresso sono loro applicabili per analogia.

3

 Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato. Esse hanno la possibilità di far iscrivere in registri statali l’appartenenza dei loro membri.

§ 110Autonomia delle chiese nazionali

1

 Le chiese nazionali si organizzano autonomamente secondo principi democratici, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.

2

 Esse si danno uno statuto organizzativo la cui emanazione e le cui eventuali modifiche sottostanno all’approvazione del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio accorda l’approvazione se lo statuto non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.

3

 L’organo supremo di ogni chiesa nazionale è il sinodo. Esso nomina l’organo esecutivo ed emana lo statuto organizzativo.

§ 111Appartenenza alle chiese nazionali

1

 Gli abitanti del Cantone appartengono alla chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello statuto organizzativo.

2

 L’uscita da una chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.

3

 Il diritto di voto è disciplinato dallo statuto organizzativo.

§ 112Parrocchie

1

 Le chiese nazionali si compongono di parrocchie secondo le disposizioni del loro statuto organizzativo.

2

 Le parrocchie sono enti autonomi di diritto pubblico con propria personalità giuridica. Ogni parrocchia elegge un consiglio parrocchiale quale organo esecutivo, i propri delegati al sinodo e i propri pastori o parroci.

§ 113Finanze

1

 Per adempiere i compiti ecclesiastici elencati nello statuto organizzativo, le parrocchie possono riscuotere imposte dai loro membri.

2

 L’obbligo fiscale si conforma alla legislazione fiscale e alla tassazione dello Stato. Lo statuto organizzativo deve prevedere un diritto di referendum per le decisioni parrocchiali relative all’aliquota fiscale e alle spese.

3

 Le chiese nazionali hanno il diritto di chiedere alle loro parrocchie contributi uniformi.

4

 Le chiese nazionali assicurano la perequazione finanziaria tra le parrocchie.

5

 Le chiese nazionali e le parrocchie amministrano il loro patrimonio e i loro introiti in completa indipendenza, secondo i principi applicati dallo Stato nell’amministrazione dei beni e introiti pubblici.

§ 114Tutela giurisdizionale

1

 Le chiese nazionali si adoperano per una tutela giurisdizionale sufficiente degli appartenenti alle loro confessioni e delle parrocchie.

2

 Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle chiese nazionali possono essere impugnate presso organi statali, nei limiti fissati dalla legislazione. Compete a questi organi controllare se tali decisioni siano conformi alla presente Costituzione e allo statuto organizzativo.

§ 115Rapporti con la Diocesi di Basilea

I rapporti diocesani della Chiesa cattolica romana si conformano alle convenzioni concluse dai Cantoni diocesani tra loro e con la Curia. La rappresentanza del Cantone alla Conferenza diocesana della Diocesi di Basilea è assicurata dai delegati della Chiesa cattolica romana.

Capitolo 8 Ordinamento finanziario

§ 116Gestione delle finanze e pianificazione finanziaria

1

 Le finanze devono essere gestite in modo parsimonioso, economico, adeguato alla congiuntura e, sul lungo periodo, equilibrato. L’osservanza di questi principi dev’essere oggetto di un controllo sufficiente.

2

 Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione completa dei compiti e delle finanze, che dev’essere mantenuta in sintonia con la pianificazione finanziaria della Confederazione.

3

 I compiti e le spese vanno periodicamente esaminati per accertarne la necessità e l’opportunità, le conseguenze finanziarie e la sostenibilità.

§ 117Basi legali

1

 La gestione delle finanze cantonali, la riscossione di tributi cantonali e la perequazione finanziaria sono disciplinate dalla legge. Il Gran Consiglio è autorizzato a stabilire l’aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legge.

2

 I Comuni riscuotono le loro imposte secondo il diritto cantonale. Essi determinano l’aliquota fiscale.

§ 118Provenienza dei fondi

1

 Il Cantone e i Comuni si procurano i fondi loro necessari mediante:

  1. a.

    la riscossione di imposte, emolumenti e contributi;

  2. b.

    i redditi patrimoniali;

  3. c.

    contributi e partecipazioni agli utili di enti, imprese e istituti pubblici;

  4. d.

    emissione e assunzione di prestiti.

2

 I consorzi intercomunali sopperiscono alle loro spese con prestazioni dei membri, nonché con emolumenti e contributi.

§ 119Strutturazione delle imposte

1

 Le imposte sono strutturate secondo i principi della solidarietà e della capacità dei contribuenti.

2

 Esse vanno calcolate in modo che l’onere complessivo dei contribuenti risulti sopportabile sotto il profilo sociale, non si esiga troppo dalla produttività dell’economia, la volontà del singolo di conseguire un reddito e un patrimonio non risulti affievolita e la previdenza individuale sia incentivata.

3

 Le sottrazioni d’imposta e le resistenze frapposte alla riscossione delle imposte vanno represse efficacemente.

§ 120Perequazione finanziaria

1

 Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

2

 La perequazione finanziaria è volta a instaurare condizioni equilibrate nell’imposizione fiscale e nelle prestazioni dei Comuni, nonché a consentire uno sviluppo dei Comuni conforme alle esigenze dei tempi.

3

 Il versamento di contributi di perequazione finanziaria può, in base alla legge, essere subordinato a condizioni e oneri.

Capitolo 9 Revisione della Costituzione

§ 1211. Possibilità di revisione

La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

§ 1222. Revisioni parziali

1

 Le revisioni parziali della Costituzione vengono intraprese in via legislativa e poi sottoposte obbligatoriamente al voto del Popolo.

2

 Possono essere oggetto di una revisione parziale:

  1. a.

    una singola disposizione costituzionale; o

  2. b.

    più disposizioni costituzionali concernenti una stessa materia.

§ 1233. Revisione totale a) Avvio della revisione totale

1

 Il Popolo decide previamente, in base a un’iniziativa popolare o a una decisione del Gran Consiglio, se occorra intraprendere una revisione totale della Costituzione.

2

 La revisione totale dev’essere elaborata da una Costituente.

§ 124b) Elaborazione da parte della Costituente

1

 La Costituente è eletta su ordine del Consiglio di Stato fra tutti gli aventi diritto di voto, con lo stesso numero di membri e la stessa procedura elettorale del Gran Consiglio.

2

 La Costituente si dà un regolamento interno e determina la propria procedura.

§ 125c) Votazione popolare

La Costituzione riveduta è sottoposta al voto del Popolo.

Capitolo 10 Ordinamento transitorio

§ 126Entrata in vigore

1

 La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’Assemblea federale le avrà conferito la garanzia federale.1

2

 A tale data sarà abrogata la Costituzione del Cantone di Argovia del 23 aprile 18852.

  1. Garanzia conferita dall’AF il 15 dic. 1981 (FF 1981 III 1059 art. 1 II 253).
  2. [Raccolta delle leggi del Canton Argovia, AGS 1 1]

§ 126aDesignazioni di persone e funzioni1

Nella presente Costituzione, le designazioni di persone e funzioni si riferiscono ai due sessi.

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 4 2609).

§ 127Abrogazione del diritto anteriore

Le disposizioni del diritto anteriore che contraddicano alla presente Costituzione sono abrogate. Sono salve le disposizioni speciali del presente ordinamento transitorio.

§ 128Ultrattività parziale del diritto anteriore

1

 Gli atti normativi che erano stati elaborati secondo una procedura non più prevista dalla presente Costituzione rimangono in vigore.

2

 L’eventuale modifica di tali atti normativi avverrà secondo la presente Costituzione. Le disposizioni che secondo la presente Costituzione devono essere emanate sotto forma di legge possono essere modificate soltanto in via legislativa.

3

 Le disposizioni relative all’adempimento di compiti pubblici privi di base costituzionale ai sensi del § 26 capoverso 1 della presente Costituzione rimangono in vigore sino alla loro modifica.

4

 Il § 82 capoverso 3 della presente Costituzione si applica anche in caso di modifica dei trattati internazionali e intercantonali attualmente in vigore.

5

 Le proposte sottoposte al Gran Consiglio di emanare disposizioni legali o prendere decisioni secondo il § 63 della presente Costituzione sono trattate secondo il diritto anteriore se ancora pendenti dinanzi al Gran Consiglio al momento dell’entrata in vigore della modifica costituzionale del 18 dicembre 2001.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 2 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 6, 2002 5948).

§ 129Termini transitori per competenze conferite alle autorità

1

 Il più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione, le competenze conferite al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato di autorizzare spese, assumere prestiti o emanare atti normativi decadono se non sono conformi ai §§ 63 capoversi 1, 2 e 3, 78 capoversi 1 e 2 o 91 capoverso 2 della presente Costituzione.

2

 Il Gran Consiglio può, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, adattare queste competenze delle autorità alle disposizioni dei §§ 63 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 2 e 91 capoverso 2. Laddove non possano essere fatti mediante decreti o ordinanze ai sensi dei §§ 78 capoverso 2 e 91 capoverso 2, questi adattamenti sottostanno al voto del Popolo conformemente ai §§ 63 capoverso 1 e 131 della presente Costituzione.

§ 130Emanazione di nuovo diritto

1

 Se dev’essere emanato nuovo diritto, le autorità devono elaborarlo in tempi brevi.

2

 La legislazione relativa al § 69 capoversi 3 e 4 della presente Costituzione dev’essere sottoposta al voto del Popolo il più tardi un anno prima dell’inizio della legislatura 1985/89.

3

 Le Chiese nazionali sono tenute a sottoporre per approvazione al Gran Consiglio i loro statuti organizzativi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

§ 131Richiesta di votazioni popolari facoltative

Per quanto concerne il diritto di chiedere votazioni popolari facoltative ai sensi del § 63 capoverso 1 della presente Costituzione, sino alla promulgazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue:

  1. a.

    il termine di referendum è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale degli atti normativi o delle decisioni sottoposti a referendum facoltativo;

  2. b.

    l’adesione alla domanda di referendum si esprime con la firma individuale su apposite liste;

  3. c.

    ogni lista di firme deve indicare l’atto normativo o la decisione sottoposti a referendum, la data di adozione da parte del Gran Consiglio e il Comune politico del firmatario avente diritto di voto, nonché menzionare che chiunque altera il numero delle firme a sostegno della domanda di referendum si rende punibile (art. 282 CP1);

  4. d.

    l’avente diritto di voto deve apporre di proprio pugno e leggibilmente il proprio nome sulla lista e dare tutte le indicazioni che consentano di identificare la sua identità, quali prenomi, anno di nascita e indirizzo. Può firmare una sola volta la stessa domanda di referendum;

  5. e.

    le liste delle firme devono essere inviate tempestivamente, prima della scadenza del termine di referendum, alla cancelleria del Comune politico dove i firmatari hanno diritto di voto. Il segretario comunale attesta gratuitamente il diritto di voto dei firmatari aventi diritto di voto nel Comune, dopo di che, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti;

  6. f.

    l’attestazione del diritto di voto deve indicare in tutte lettere o in cifre il numero delle firme attestate, dev’essere datata, firmata di proprio pugno dal segretario comunale e munita del timbro dell’attestatore;

  7. g.

    l’attestazione è negata qualora e per quanto le condizioni di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo non siano adempiute. Il motivo del diniego va indicato sulla lista. Se l’avente diritto di voto ha firmato più volte, soltanto una firma è attestata;

  8. h.

    la domanda di referendum dev’essere depositata alla Cancelleria dello Stato entro il termine di referendum;

  9. i.

    la Cancelleria dello Stato può far rimediare ai difetti dell’attestazione prima e dopo la scadenza del termine di referendum, se la riuscita formale del referendum ne dipende;

  10. k.

    sono nulle le firme che figurano su liste che non soddisfanno alle esigenze menzionate o che sono state depositate dopo la scadenza del termine di referendum, nonché quelle di persone il cui diritto di voto non è stato attestato o riguardo alle quali l’attestazione risulta nulla o accordata a torto;

  11. l.

    scaduto il termine di referendum, il Consiglio di Stato accerta se il referendum è formalmente riuscito e pubblica la relativa decisione nel Foglio ufficiale del Cantone di Argovia, indicando il numero delle firme valide e quello delle firme nulle.

  1. RS 311.0

§ 132Disposizioni transitorie diverse

1 a 3

...1

4

 Il periodo amministrativo dei membri delle autorità di cui al § 61 cpv. 1 lett. a, c, e ed f, dei giudici specializzati dei tribunali distrettuali e dei consiglieri scolastici, che inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2016. Il periodo amministrativo successivo inizia il 1° gennaio 2017 e dura quattro anni.2

5

 Il periodo amministrativo delle autorità e dei collaboratori del Cantone eletti dal Gran Consiglio, che inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2018. Il periodo amministrativo successivo inizia il 1° gennaio 2019 e dura quattro anni.3

  1. Abrogati nella votazione popolare del 27 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2249 art. 1 n. 3 2012 7501).
  2. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).
  3. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 5 195).

Indice delle materie

I numeri indicano gli § e parti di § della Costituzione

Agricoltura

  1. [tab]

    – promozione 51

Aggregazioni intercomunali 105, 108

Amministrazione 77

  1. [tab]

    – astensione 69

  2. [tab]

    – cantonale 90, 93, 94

    1. [tab]

      – capo della 90

    2. [tab]

      – conformità al diritto 90

    3. [tab]

      – dipartimenti 93

    4. [tab]

      – efficacità della 90

    5. [tab]

      – unità amministrative decentralizzate 93

    6. [tab]

      – vigilanza sulla 90

  3. [tab]

    – dei beni 113

  4. [tab]

    – della Giustizia 15, 96

    1. [tab]

      – distretti 102

  5. [tab]

    – destituzione 69

  6. [tab]

    – dipartimenti 93

  7. [tab]

    – direzione 90

  8. [tab]

    – diritto alle informazioni 13

  9. [tab]

    – dovere di informare 73

  10. [tab]

    – eleggibilità 69

  11. [tab]

    – incompatibilità 69

  12. [tab]

    – informazione 73

  13. [tab]

    – vigilanza 76, 80

Amministrazione cantonale 90, 93, 94

Argovia

  1. [tab]

    – collaborazione con altri Cantoni 4

  2. [tab]

    – diritto di voto 59

  3. [tab]

    – protezione dell'ambiente 42

Arresto

  1. [tab]

    – garanzie procedurali speciali 23

Associazione

  1. [tab]

    – libertà di 18

Astensione 69

Attività pubblica 2

Autorità 68 ss

  1. [tab]

    – astensione 69

  2. [tab]

    – autonomia 106

  3. [tab]

    – comunali 109 ss

    1. [tab]

      – Assemblea comunale 109

    2. [tab]

      – Consiglio comunale 109

    3. [tab]

      – corpo elettorale 109

    4. [tab]

      – municipio 109

    5. [tab]

      – Sindaco 109

  4. [tab]

    – Consiglio di Stato 87 ss

  5. [tab]

    – difensore civico cantonale 101

  6. [tab]

    – diritto d'essere

    1. [tab]

      – sentito 22

    2. [tab]

      – trattato con correttezza 22

  7. [tab]

    – diritto di petizione all' 19

  8. [tab]

    – divisione dei poteri 68

  9. [tab]

    – durata delle funzioni 70

  10. [tab]

    – efficienza 68

  11. [tab]

    – eleggibilità 69

  12. [tab]

    – elezioni dell' 61

  13. [tab]

    – giudiziaria 95, 96

  14. [tab]

    – Gran Consiglio 76 ss

  15. [tab]

    – incompatibilità 69

  16. [tab]

    – libertà di petizione alla 19

  17. [tab]

    – potere dello Stato 1

  18. [tab]

    – responsabilità per danni 75

  19. [tab]

    – rispetto

    1. [tab]

      – del diritto da parte dell' 2

    2. [tab]

      – della buona fede da parte dell' 2

    3. [tab]

      – della dignità umana 8

  20. [tab]

    – scolastiche 31

  21. [tab]

    – Tribunali 95 ss

    1. [tab]

      – amministrativi 100

    2. [tab]

      – civili 98

    3. [tab]

      – penale 99

Banca cantonale 57

Base legale 117

Bilancio

  1. [tab]

    – adozione del 81

  2. [tab]

    – consultivo 81

  3. [tab]

    – preventivo 81

Bisogno

  1. [tab]

    – persone nello stato di 39

Buona fede

  1. [tab]

    – azione secondo la 2

Cancelleria dello Stato 131

  1. [tab]

    – cancelliere 92

Cantone

  1. [tab]

    – basi giuridiche 26

  2. [tab]

    – cittadinanza cantonale 6

  3. [tab]

    – collaborazione con gli altri Cantoni 4

  4. [tab]

    – compiti pubblici del 25 ss

  5. [tab]

    – Comuni 5, 104 ss

  6. [tab]

    – Consiglio di Stato 87 ss

  7. [tab]

    – diritto di voto cantonale 59

  8. [tab]

    – Distretti 77, 102 ss

  9. [tab]

    – divisione dei poteri 68

  10. [tab]

    – eleggibilità 69

  11. [tab]

    – Gran Consiglio 76 ss

  12. [tab]

    – ordine pubblico 27

  13. [tab]

    – rapporti con

    1. [tab]

      – altri cantoni 4

    2. [tab]

      – la Confederazione 3

  14. [tab]

    – responsabilità 75

  15. [tab]

    – sicurezza pubblica 27

  16. [tab]

    – Tribunali 95 ss

  17. [tab]

Cariche pubbliche

  1. [tab]

    – destituzione 69

  2. [tab]

    – durata 70, 83

  3. [tab]

    – eleggibilità alle 69

  4. [tab]

    – incompatibilità 69

  5. [tab]

    – richiedenti conoscenze speciali 69

  6. [tab]

    – sospensione 69

Censura 13

Chiesa (e) 109 ss

  1. [tab]

    – appartenenza alle chiese nazionali 111

  2. [tab]

    – autonomia delle chiese nazionali 110

  3. [tab]

    – Comunità religiose 109

  4. [tab]

    – Curia 115

  5. [tab]

    – Diocesi di Basilea 115

  6. [tab]

    – imposizione dei membri delle 113

  7. [tab]

    – indipendenza della 113

  8. [tab]

    – organizzazione delle chiese nazionali 110

  9. [tab]

    – parrocchie 112

  10. [tab]

    – riconoscimento delle 109

  11. [tab]

    – riscossione di imposte 113

  12. [tab]

    – Tutela giurisdizionale 114

Circondario elettorale 77

Cittadinanza cantonale 6

Clausola d’urgenza 91

Commissioni 84

Compiti pubblici del Cantone

  1. [tab]

    – in generale 25 ss

    1. [tab]

      – abitazione adeguata 25

    2. [tab]

      – base giuridica necessaria 26

    3. [tab]

      – disoccupazione 25

    4. [tab]

      – formazione 25

    5. [tab]

      – lavoro adeguato 25

    6. [tab]

      – mezzi indispensabili per la propria esistenza 25

    7. [tab]

      – ordine e sicurezza pubblici 27

    8. [tab]

      – prosperità generale e la sicurezza sociale 25

  2. [tab]

    – singoli compiti 28 ss

    1. [tab]

      – assetto territoriale e costruzioni 45

    2. – cose pubbliche 46

    3. – costruzioni 47

    4. – pianificazione del territorio 45

    5. [tab]

      – assistenza sociale 39

    6. [tab]

      – educazione e formazione 28

    7. – principi dell’istruzione nelle scuole pubbliche 35

    8. – scuole 29, 30

    9. – scuole private 33

    10. – università 32

    11. [tab]

      – minoranze etniche 48

    12. [tab]

      – ordinamento economico 50

    13. – approvvigionamento

    14. – idrico 53

    15. – energetico 54

    16. – assicurazioni obbligatorie 56

    17. – banca cantonale 57

    18. – obiettivi della politica economica cantonale 50

    19. – partecipazioni 58

    20. – prescrizioni di polizia economica 52

    21. – regalìe 55

    22. [tab]

      – pluralità dell’informazione 37

    23. [tab]

      – politica culturale 36

    24. [tab]

      – politica sanitaria 41

    25. [tab]

      – protezione dell’ambiente 42

    26. – eliminazione dei rifiuti 44

    27. – sorgenti d’acque minerali 43

    28. [tab]

      – socialità 38

    29. – assistenza sociale 39

    30. – esecuzione delle pene e delle misure 40

    31. – interessi della gioventù 38bis

    32. – protezione della famiglia 38

    33. [tab]

      – trasporti 49

Comune (i)

  1. [tab]

    – aggregazione di 105, 108

  2. [tab]

    – autonomia dei 5

  3. [tab]

    – autonomia 106

  4. [tab]

    – autonomia, garanzia del 106

  5. [tab]

    – cittadinanza 6

  6. [tab]

    – collaborazione intercomunale 108

  7. [tab]

    – compiti pubblici

    1. [tab]

      – assetto territoriale e costruzioni 45

    2. [tab]

      – assistenza sociale 39

    3. [tab]

      – basi giuridiche 26

    4. [tab]

      – diritto e obbligo di assumere compiti 26

    5. [tab]

      – eliminazione dei rifiuti 44

    6. [tab]

      – interessi della gioventù 38bis

    7. [tab]

      – minoranze etniche 48

    8. [tab]

      – ordine e sicurezza pubblici 27

    9. [tab]

      – politica sanitaria 41

    10. [tab]

      – protezione dell’ambiente 42

    11. [tab]

      – scuole 29

    12. [tab]

      – sorgenti d’acque minerali 43

    13. [tab]

      – trasporti 9

  8. [tab]

    – controversie su responsabilità 100

  9. [tab]

    – delega al 93

  10. [tab]

    – diritto di voto 60

  11. [tab]

    – divisione del Cantone 5

  12. [tab]

    – divisione di 105

  13. [tab]

    – elezione popolare delle autorità del 61

  14. [tab]

    – modifiche di confini 103

  15. [tab]

    – ordinamento finanziario 116

  16. [tab]

    – organizzazione 106, 107 ss

    1. [tab]

      – Assemblea comunale 107

    2. [tab]

      – Consiglio comunale 107

    3. [tab]

      – corpo elettorale 107

    4. [tab]

      – Municipio 107

    5. [tab]

      – regolamento comunale 107

    6. [tab]

      – segretario comunale 131

    7. [tab]

      – sindaco 107

  17. [tab]

    – perequazione finanziaria 120

  18. [tab]

    – provenienza dei fondi necessari 118

  19. [tab]

    – regolamento comunale 107

  20. [tab]

    – responsabilità per danni causati illecitamente 75

    1. [tab]

      – regresso 75

  21. [tab]

    – riscossione d'imposte 117

  22. [tab]

    – statuto e compiti 104

  23. [tab]

    – suddivisione del Cantone 5, 102 ss

  24. [tab]

    – vigilanza sui 5

Comunità religiose 109

  1. [tab]

    – diritto privato 109

  2. [tab]

    – libertà delle 12

  3. [tab]

    – riconoscimento 109

Consiglio comunale v. Comune

Consiglio di Stato 87 ss

  1. [tab]

    – amministrazione cantonale 93

  2. [tab]

    – collegialità 92

  3. [tab]

    – competenze 89 ss

    1. [tab]

      – attività governative 89

    2. [tab]

      – attività normativa 91

    3. [tab]

      – direzione dell’amministrazione 90

    4. [tab]

      – esecuzione del diritto federale 91

    5. [tab]

      – ricorsi amministrativi 90

    6. [tab]

      – trattati nazionali 89, 91

    7. [tab]

      – trattati internazionali 89, 91

    8. [tab]

      – vigilanza 93

  4. [tab]

    – composizione 87

  5. [tab]

    – consultazioni 66

  6. [tab]

    – deleghe 93

  7. [tab]

    – destituzione 69

  8. [tab]

    – dipartimenti 93

  9. [tab]

    – durata della funzione 71

  10. [tab]

    – eleggibilità al 69

  11. [tab]

    – elezione del 61, 87

  12. [tab]

    – espropriazione 21

  13. [tab]

    – immunità 75

  14. [tab]

    – incompatibilità 69, 88

  15. [tab]

    – informazione equilibrata 73

  16. [tab]

    – landamano 92

  17. [tab]

    – organizzazione 86, 94

  18. [tab]

    – organizzazione e regolamentazioni 94

  19. [tab]

    – organo consultivo del 31

  20. [tab]

    – sede ufficiale 71

  21. [tab]

    – sospensione 69

  22. [tab]

    – vigilanza 93

Consorzio

  1. [tab]

    – intercantonale 29, 45, 118

  2. [tab]

    – tra Comuni 108

Conti di Stato v. Bilancio

Corpo elettorale 107

Costituente

  1. [tab]

    – elezione della 61

  2. [tab]

    – revisione totale della Costituzione 123

  3. [tab]

    – sistema proporzionale 61

Costituzione cantonale

  1. [tab]

    – attività normativa del Gran Consiglio 78

  2. [tab]

    – autonomia

    1. [tab]

      – comunale 106

    2. [tab]

      – delle chiese nazionali 110

  3. [tab]

    – direzione dell'amministrazione 90

  4. [tab]

    – eleggibilità 69

  5. [tab]

    – elezioni popolari 61

  6. [tab]

    – impegno verso 74

  7. [tab]

    – iniziativa popolare 64

  8. [tab]

    – limitazione dei diritti fondamentali 8

  9. [tab]

    – organizzazione 86, 94

  10. [tab]

    – organizzazione comunale 107

  11. [tab]

    – revisione della 121 ss

    1. [tab]

      – parziale 122

    2. [tab]

      – totale 123

  12. [tab]

    – votazioni popolari 62, 125

Costituzione federale 82

Danni

  1. [tab]

    – causati illecitamente 75

Dati

  1. [tab]

    – protezione dall’abuso dei 15

Difensore civico cantonale 101

Dignità umana

  1. [tab]

    – rispetto e protezione della 9

  2. [tab]

    – tutela della 9

Diritto (i)

  1. [tab]

    – anteriore 127, 128

  2. [tab]

    – aventi 69

  3. [tab]

    – commerciale 98

  4. [tab]

    – cantonale 44, 69, 117

  5. [tab]

    – conformità al 68, 90

  6. [tab]

    – costituzionale cantonale 65, 90, 95

  7. [tab]

    – dei detenuti 40

  8. [tab]

    – dei genitori all’educazione e alla formazione dei figli 35

  9. [tab]

    – del fanciullo a formazione adeguata alle sue capacità 28

  10. [tab]

    – del lavoro 98

  11. [tab]

    – di chiedere a parrocchie contributi uniformi 113

  12. [tab]

    – di chiedere votazioni popolari facoltative 131

  13. [tab]

    – di consultare gli incartamenti ufficiali 72

  14. [tab]

    – di grazia 82

  15. [tab]

    – di elezione 61

  16. [tab]

    – di locazione 98

  17. [tab]

    – di partecipazione confederale 82

  18. [tab]

    – di proporre nuovi oggetti 85

  19. [tab]

    – di referendum 113

  20. [tab]

    – di regalìa 55

  21. [tab]

    – di sottoporre nuovi oggetti al Gran Consiglio 85

  22. [tab]

    – di voto 59, 67, 73, 89, 107, 108, 111, 124, 131

  23. [tab]

    – e dovere di voto 59

  24. [tab]

    – e doveri dei cittadini 78

  25. [tab]

    – emanazione di nuovo 130

  26. [tab]

    – esercizio 60

  27. [tab]

    – federale 3, 8, 25, 26, 52, 65, 90, 91, 95, 110

  28. [tab]

    – fondamentali 7

    1. [tab]

      – alla libertà personale 15

    2. [tab]

      – alla tutela della sfera privata 15

    3. [tab]

      – divieto di atti normativi con effetto retroattivo 24

    4. [tab]

      – libertà

    5. – d’informazione 13

    6. – dell’arte 14

    7. – della scienza 14

    8. – delle comunità religiose 12

    9. – di associazione 18

    10. – di coscienza 11

    11. – di credo 11

    12. – di movimento 16

    13. – di opinione 13

    14. – di petizione 19

    15. – di riunione 17

    16. – della proprietà 21

    17. – economica 20

    18. – procedurali generali 22

    19. – procedurali speciali 23

    20. [tab]

      – valenza 7

    21. [tab]

      – limiti 8

    22. [tab]

      – uguaglianza giuridica 10

  29. [tab]

    – operato della autorità 2

  30. [tab]

    – privati 55

  31. [tab]

    – privato 93, 109

  32. [tab]

    – processuale 97

  33. [tab]

    – pubblico 69, 104, 109, 112

  34. [tab]

    – rispetto del 95

Distretti 77, 102, 103

Divisione dei poteri

  1. [tab]

    – organizzazione delle delle autorità secondo il sistema del 68

Dovere d'informazione 13, 37, 73

Durata

  1. [tab]

    – della presidenza e vicepresidenti del Gran Consiglio 43

  2. [tab]

    – delle funzioni 70

Economia

  1. [tab]

    – forestale 51

Eleggibilità 69

Elezioni e nomina

  1. [tab]

    – dei deputati al Consiglio degli Stati 59, 61

  2. [tab]

    – dei giudici di pace 61

  3. [tab]

    – dei giudici distrettuali 61

  4. [tab]

    – dei presidenti dei tribunali distrettuali 61

  5. [tab]

    – del Consiglio di Stato 61, 88

  6. [tab]

    – del Gran Consiglio 61, 77

  7. [tab]

    – del landamano 92

  8. [tab]

    – della Costituente 61

  9. [tab]

    – delle autorità comunali 61

  10. [tab]

    – secondo il sistema

    1. [tab]

      – maggioritario 88

    2. [tab]

      – proporzionale 61, 77

Elezioni popolari 61

Espropriazione

  1. [tab]

    – piena indennità in caso di 21

Fanciullo

  1. [tab]

    – diritto a formazione adeguata alle capacità 28

Firma 131

Giudice

  1. [tab]

    – diritto al 23

  2. [tab]

    – diritto d’essere sentito da un 23

  3. [tab]

    – esame della privazione della libertà da parte di un 23

  4. [tab]

    – incompatibilità 69

v. anche Tribunale (i)

Garanzia

  1. [tab]

    – della proprietà 21

Garanzie procedurali

  1. [tab]

    – generali 22

  2. [tab]

    – giudiziarie 23

  3. [tab]

    – speciali 23

Gran Consiglio 76 ss

  1. [tab]

    – autorità legislativa 76

  2. [tab]

    – competenze 78 ss

    1. [tab]

      – adozione del

    2. – bilancio di previsione 81

    3. – rapporto 81

    4. [tab]

      – alta vigilanza parlamentare 80

  3. – appalti pubblici 82

  4. – approvazione di trattati

    1. – internazionali 82

    2. – intercantonali 82

    3. [tab]

      – attività normativa 78

    4. [tab]

      – elezione dei membri e i presidenti dei tribunali cantonali 82

    5. [tab]

      – emolumenti 82

    6. [tab]

      – cittadinanza cantonale 82

    7. [tab]

      – conflitti di competenza tra autorità cantonali 82

    8. [tab]

      – consultazione

    9. – facoltativa 66

    10. – obbligatoria 66

    11. [tab]

      – diritti di partecipazione confederale 82

    12. [tab]

      – grazia 82

    13. [tab]

      – iniziative popolari 65, 123

    14. [tab]

      – piani cantonali concernenti l’utilizzazione del territorio 82

    15. [tab]

      – pianificazione 79

    16. [tab]

      – retribuzioni, le pensioni, i trattamenti di quiescenza rendite d’invalidità e per superstiti 82

    17. [tab]

      – risposte consultazioni che il Consiglio di Stato intende inviare alle autorità federali 82

    18. [tab]

      – trattati intercantonali 82

    19. [tab]

      – trattati internazionali 82

  5. [tab]

    – commissioni e gruppi parlamentari 84

  6. [tab]

    – composizione 76

  7. [tab]

    – deliberazioni pubbliche 72

  8. [tab]

    – durata legislatura 70

  9. [tab]

    – eleggibilità 69

  10. [tab]

    – elezione 77

  11. [tab]

    – gruppi parlamentari 84

  12. [tab]

    – immunità 75

  13. [tab]

    – incompatibilità 69

  14. [tab]

    – membri del 76

  15. [tab]

    – organizzazione

    1. [tab]

      – regolamento 86

    2. [tab]

      – gruppi parlamentari 84

    3. [tab]

      – organi 86

    4. [tab]

      – presidente 82

  16. [tab]

    – presidenza del 83

  17. [tab]

    – proposizione di nuovi oggetti 85

  18. [tab]

    – pubblicità delle deliberazioni 72

  19. [tab]

    – sede ufficiale 71

  20. [tab]

    – sistema proporzionale 77

  21. [tab]

    – suprema autorità di vigilanza 76

Grazia 82

Gruppi parlamentari 84, 85

Imposte

  1. [tab]

    – riscosse

    1. [tab]

      – dai Comuni 117, 118

    2. [tab]

      – dal Cantone 118

    3. [tab]

      – dalle parrocchie 112

  2. [tab]

    – sottrazione di 119

Immunità 75

Indennità

  1. [tab]

    – dovuta in caso di espropriazione 21

  2. [tab]

    – dovuta in caso di illegale grave restrizione della libertà personale 23

Incompatibilità 69

Informazione

  1. [tab]

    – diritto di 13

  2. [tab]

    – dovere di 73

  3. [tab]

    – equilibrata in vista di votazioni popolari cantonali 73

  4. [tab]

    – libertà di 13

  5. [tab]

    – pluralità di 37

  6. [tab]

    – sulle attività delle autorità 73

Iniziativa

  1. [tab]

    – generica 65

    1. [tab]

      – progetto che la concretizza 65

  2. [tab]

    – progetto elaborato

    1. [tab]

      – controprogetto del Gran Consiglio 65

  3. [tab]

    – trattazione 65

  4. [tab]

    – validità 65

Insegnanti

  1. [tab]

    – remunerazione degli 29

Istruzione

  1. [tab]

    – di base

    1. [tab]

      – obbligatoria 29

    2. [tab]

      – privata 33

    3. – vigilanza del Cantone 33

  2. [tab]

    – generale 30

  3. [tab]

    – pubblica 34

    1. [tab]

      – gratuità della 34

    2. [tab]

      – principi della 35

Interesse pubblico

  1. [tab]

    – limitazione dei diritti fondamentali 8

  2. [tab]

    – restrizioni della proprietà 21

  3. [tab]

    – tutela del 68

Legislatura 130

Libertà 27

  1. [tab]

    – alla libertà personale e alla tutela della sfera privata 15

  2. [tab]

    – della scienza e dell’arte 14

  3. [tab]

    – delle comunità religiose 12

  4. [tab]

    – di associazione 18

  5. [tab]

    – di credo e coscienza 11

  6. [tab]

    – di movimento 16, 23

  7. [tab]

    – di opinione e d’informazione 13

  8. [tab]

    – di petizione 19

  9. [tab]

    – di riunione 17

  10. [tab]

    – personale 23

  11. [tab]

    – privazione della 23

Maggioritario

  1. [tab]

    – elezione del Consiglio di Stato 88

  2. [tab]

    – elezioni popolari 61

Mandati sociali dello Stato 38 ss

Minoranze 48

Municipio

  1. [tab]

    – organo necessario del Comune 107

  2. [tab]

    – sindaco 107

Nomine

  1. [tab]

    – del Consiglio di Stato 88

  2. [tab]

    – del Gran Consiglio 77

  3. [tab]

    – del landamano 92

  4. [tab]

    – del presidente del Consiglio di Stato 83

  5. [tab]

    – dell’organo esecutivo 110

  6. [tab]

    – della Costituente 124

Obbiettivi sociali 38 ss

Ordinamento transitorio 126 ss

Ordine pubblico

  1. [tab]

    – competenze del Consiglio di Stato 89, 91

  2. [tab]

    – libertà

    1. [tab]

      – personale e sfera privata 15

    2. [tab]

      – di riunione 17

  3. [tab]

    – ordine e sicurezza pubblici 27

Organizzazione (i)

  1. [tab]

    – consultazioni 66

  2. [tab]

    – controversie 100

  3. [tab]

    – degli istituti autonomi 94

  4. [tab]

    – dei consorzi 108

  5. [tab]

    – dei Distretti 102

  6. [tab]

    – dei partiti 67

  7. [tab]

    – del Cantone 78

  8. [tab]

    – del Comune 107

  9. [tab]

    – del Consiglio di Stato 94

  10. [tab]

    – del Gran Consiglio 86

  11. [tab]

    – delega a 93

  12. [tab]

    – dell’amministrazione cantonale 94

  13. [tab]

    – della Confederazione 3

  14. [tab]

    – delle comunità religiose 12

  15. [tab]

    – delle imprese di approvvigionamento 54

  16. [tab]

    – giudiziaria 97 ss

  17. [tab]

    – private 39

  18. [tab]

    – responsabilità 75

Pace

  1. [tab]

    – giudice di 98

  2. [tab]

    – pubblica 12

  3. [tab]

    – sociale 50

Parità dei sessi 10

Periodo amministrativo 70

Perequazione finanziaria

  1. [tab]

    – assicurata dal Cantone 120

  2. [tab]

    – basi legali 117

  3. [tab]

    – tra le parrocchie 113

Petizione

  1. [tab]

    – libertà di 19

Polizia

  1. [tab]

    – libertà economia 20

  2. [tab]

    – polizia economica 52

Popolo

  1. [tab]

    – corpo elettorale 107

  2. [tab]

    – diritti e doveri 59 ss

  3. [tab]

    – divisione dei poteri 68

  4. [tab]

    – elezione del

    1. [tab]

      – Consiglio di Stato 88

    2. [tab]

      – Gran Consiglio 77

  5. [tab]

    – operato del 2

  6. [tab]

    – potere dello Stato 1

  7. [tab]

    – revisione

    1. [tab]

      – parziale della Costituzione 122

    2. [tab]

      – totale della Costituzione 123

  8. [tab]

    – rispetto e protezione della dignità umana 9

  9. [tab]

    – sovranità del 1

Potere dello Stato 1

Progetto elaborato 64

Proporzionalità 61, 77

Proposta generica 64

Privazione della libertà

  1. [tab]

    – garanzie procedurali 23

  2. [tab]

    – illegale o infondata 23

Procedimenti 22

Proporzionale/tà

  1. [tab]

    – Consiglio comunale 61

  2. [tab]

    – Costituente 61

  3. [tab]

    – Gran Consiglio 61

Proprietà

  1. [tab]

    – espropriazione 21

  2. [tab]

    – garanzia della 21

  3. [tab]

    – restrizione della 21

Protezione

  1. [tab]

    – dei siti 36

  2. [tab]

    – dall’abuso dei dati 15

  3. [tab]

    – dell’ambiente 42

  4. [tab]

    – della dignità umana 9

  5. [tab]

    – della famiglia 38

  6. [tab]

    – della fauna e della flora 42

  7. [tab]

    – della libertà 72

  8. [tab]

    – della moralità 72

  9. [tab]

    – della salute 72

  10. [tab]

    – della sorgenti 43

  11. [tab]

    – della vita 72

  12. [tab]

    – sociale 39

Pubblicità delle deliberazioni 72

Referendum

  1. [tab]

    – contro le decisioni parrocchiali 113

  2. [tab]

    – popolare facoltativo 103, 131

  3. [tab]

    – popolare obbligatorio 62

Responsabilità

  1. [tab]

    – per danni causati illecitamente 75

Retroattività di atti normativi

  1. [tab]

    – esclusione della 24

Revisione della Costituzione 121, 122, 123

  1. [tab]

    – parziale della Costituzione 122

  2. [tab]

    – totale della Costituzione 123

Scuola pubblica

  1. [tab]

    – formazione gratuita 34

  2. [tab]

    – scuole 29, 30

  3. [tab]

    – scuole

    1. [tab]

      – private 33

    2. [tab]

      – pubbliche 35

  4. [tab]

    – vigilanza sulla 29

Sede ufficiale 71

Sistema

  1. [tab]

    – maggioritario

    1. [tab]

      – elezione del Consiglio di Stato 88

    2. [tab]

      – elezioni popolari 61

  2. [tab]

    – proporzionale 61, 77

Stato

  1. [tab]

    – compiti 25 ss

  2. [tab]

    – efficienza dello 68

  3. [tab]

    – finalità dello 25

  4. [tab]

    – piani delle attività dello 79

  5. [tab]

    – potere dello 1

  6. [tab]

    – limiti ai diritti fondamentali 8

  7. [tab]

    – responsabilità 75

  8. [tab]

    – tassazione dello Stato 113

Stranieri 82

Suolo pubblico

  1. [tab]

    – libertà di riunione 17

Svizzeri 16, 59, 60

Svizzeri all’estero 59

Territorio

  1. [tab]

    – cantonale 16

  2. [tab]

    – pianificazione del 45

  3. [tab]

    – utilizzazione del 82

Trattamento (i)

  1. [tab]

    – di quiescenza 82

  2. [tab]

    – inumani 15

Tribunale (i) 95 ss

  1. [tab]

    – amministrativi 97, 99, 100

  2. [tab]

    – amministrazione della Giustizia 96

  3. [tab]

    – civili 97, 98

  4. [tab]

    – deliberazione dei 72

  5. [tab]

    – delle assicurazioni 100

  6. [tab]

    – eleggibilità nei 68

  7. [tab]

    – elezioni da parte del Gran Consiglio 82

  8. [tab]

    – elezioni popolari dei 61

  9. [tab]

    – indipendenza dei 95

  10. [tab]

    – giurisdizione arbitrale 97

  11. [tab]

    – organizzazione dei 97

  12. [tab]

    – organo direttivo dei 97

  13. [tab]

    – penali 97, 99

  14. [tab]

    – più giurisdizioni 97

  15. [tab]

    – prefetture distrettuali 102

  16. [tab]

    – procedura 97

  17. [tab]

    – rappresentazione dei 96

  18. [tab]

    – sede del Tribunale cantonale 71

  19. [tab]

    – speciali 98

  20. [tab]

    – statali 97

Uguaglianza

  1. [tab]

    – giuridica 10

Unità della materia 64

Urgenza 91

Vigilanza

  1. [tab]

    – del Cantone 5, 30, 33

  2. [tab]

    – del Consiglio di Stato 93

  3. [tab]

    – del Gran Consiglio 76, 80

Vita

  1. [tab]

    – comunitaria 36

  2. [tab]

    – diritto alla 15

  3. [tab]

    – privata e familiare 15

  4. [tab]

    – protezione della 27

  5. [tab]

    – culturale 104

Votazioni

  1. [tab]

    – diritto di voto 59

  2. [tab]

    – popolari

    1. [tab]

      – facoltative 63

    2. – richiesta di 131

    3. [tab]

      – obbligatorie 62

v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum

Voto

  1. [tab]

    – aventi il diritto di 1, 107

  2. [tab]

    – chiese nazionali 111

  3. [tab]

    – consorzi di Comuni 108

  4. [tab]

    – Costituente 124

  5. [tab]

    – diritto di 59

  6. [tab]

    – diritto ed obbligo 59

  7. [tab]

    – eleggibilità 69

  8. [tab]

    – informazione 73

  9. [tab]

    – iniziativa popolare 64

  10. [tab]

    – partiti 67

  11. [tab]

    – revisioni parziali della costituzione 122

  12. [tab]

    – votazioni popolari

    1. [tab]

      – obbligatorie 62

    2. [tab]

      – facoltative 63, 131

  13. [tab]

    v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum

Uguaglianza

  1. [tab]

    – giuridica 10

Unità della materia 64

Urgenza 91

Vigilanza

  1. [tab]

    – del Cantone 5, 30, 33

  2. [tab]

    – del Consiglio di Stato 93

  3. [tab]

    – del Gran Consiglio 76, 80

Vita

  1. [tab]

    – comunitaria 36

  2. [tab]

    – diritto alla 15

  3. [tab]

    – privata e familiare 15

  4. [tab]

    – protezione della 27

  5. [tab]

    – culturale 104

Votazioni

  1. [tab]

    – diritto di voto 59

  2. [tab]

    – popolari

    1. [tab]

      – facoltative 63

    2. – richiesta di 131

    3. [tab]

      – obbligatorie 62

v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum

Voto

  1. [tab]

    – aventi il diritto di 1, 107

  2. [tab]

    – chiese nazionali 111

  3. [tab]

    – consorzi di Comuni 108

  4. [tab]

    – Costituente 124

  5. [tab]

    – diritto di 59

  6. [tab]

    – diritto ed obbligo 59

  7. [tab]

    – eleggibilità 69

  8. [tab]

    – informazione 73

  9. [tab]

    – iniziativa popolare 64

  10. [tab]

    – partiti 67

  11. [tab]

    – revisioni parziali della costituzione 122

  12. [tab]

    – votazioni popolari

    1. [tab]

      – obbligatorie 62

    2. [tab]

      – facoltative 63, 131

  13. [tab]

    v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 30.06.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).