Législation

Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

RS 131.225In vigoreStato 08.06.2010127 articoli

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Indice
  1. I. Disposizioni generali1
  2. II. Diritti e doveri fondamentali,principi dell’attività legalitaria dello Stato2–8
  3. III. Obiettivi dello Stato9–23
  4. IV. Compiti dello Stato24–30
  5. V. Diritti politici31–54
  6. VI. Autorità55–81
  7. VII. Ordinamento finanziario82–87
  8. VIII. Comuni88–100
  9. IX. Conferimento della cittadinanza101–108
  10. X. Comunità religiose riconosciute di diritto pubblico109–111
  11. XI. Revisione della Costituzione112–117
  12. XII. Disposizioni finali118–126
  13. Indice delle materie

Noi Sangallesi, consci della nostra responsabilità dinanzi a Dio per la comunità umana e per l’insieme del Creato, vogliamo concretare nel rispetto della libertà e del diritto l’essenza del nostro Stato quale forgiatosi storicamente, impegnarci per il bene del singolo e della comunità in spirito di solidarietà e di tolleranza, contribuire al mantenimento della pace. Consapevoli dei limiti di qualsivoglia potere dello Stato, ci siamo dati la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali

Cantone di San Gallo

Art. 1

1

 Il Cantone di San Gallo è uno Stato membro della Confederazione Svizzera.

2

 Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale sviluppatosi su valori umanistico-cristiani.

3

 Collabora attivamente con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l’estero.

4

 La sua capitale è San Gallo.

II. Diritti e doveri fondamentali, principi dell’attività legalitaria dello Stato

1. Diritti fondamentali

Diritti fondamentali

a. garantiti dalla Costituzione federale

Art. 2

I diritti fondamentali sono garantiti conformemente alla Costituzione federale, segnatamente:

  1. a.

    il rispetto e la protezione della dignità umana;

  2. b.

    l’uguaglianza giuridica, la protezione da qualsivoglia discriminazione e la parità dei sessi;

  3. c.

    la protezione dall’arbitrarietà e la tutela della buona fede;

  4. d.

    il diritto alla vita e alla libertà personale, segnatamente all’integrità fisica e psichica;

  5. e.

    il diritto dei fanciulli e degli adolescenti di essere protetti e incentivati;

  6. f.

    il diritto all’aiuto nelle situazioni di bisogno;

  7. g.

    la protezione della sfera privata, inclusa la protezione dall’abuso di dati personali;

  8. h.

    il diritto al matrimonio e alla famiglia;

  9. i.

    la libertà di credo e di coscienza;

  10. j.

    la libertà di opinione e d’informazione;

  11. k.

    la libertà dei mezzi di comunicazione sociale;

  12. l.

    la libertà di lingua;

  13. m.

    il diritto a un’istruzione di base sufficiente e gratuita;

  14. n.

    la libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici;

  15. o.

    la libertà dell’arte;

  16. p.

    la libertà di riunione;

  17. q.

    la libertà di associazione;

  18. r.

    la libertà di domicilio per gli Svizzeri;

  19. s.

    la protezione degli Svizzeri dall’espulsione, dall’estradizione e dall’allontanamento coatto;

  20. t.

    la garanzia della proprietà;

  21. u.

    la libertà economica;

  22. v.

    la libertà di coalizione delle parti sociali e delle loro organizzazioni;

  23. w.

    il diritto di petizione;

  24. x.

    la libera formazione dell’opinione, nonché l’espressione fedele del voto nell’esercizio dei diritti politici.

b. garantiti dalla Costituzione cantonale

Art. 3

La presente Costituzione garantisce inoltre:

  1. a.

    il diritto di fondare e gestire scuole private, nonché di frequentarle;

  2. b.

    nella scuola dell’obbligo, il diritto degli allievi di ricevere un sostegno se per la frequentazione della stessa si trovano svantaggiati a causa della lontananza del domicilio, perché disabili o per ragioni d’ordine sociale;

  3. c.

    il diritto di ricevere, per la formazione o il perfezionamento al di là della scuola dell’obbligo, un aiuto commisurato alle capacità finanziarie dell’interessato e dei suoi genitori;

  4. d.

    il diritto di ottenere una risposta a una petizione entro un termine adeguato.

c. nell’ambito di un procedimento

Art. 4

Nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie ognuno ha segnatamente diritto, in conformità della Costituzione federale:

  1. a.

    alla parità ed equità di trattamento;

  2. b.

    a una decisione entro un termine adeguato;

  3. c.

    di essere sentito;

  4. d.

    alla gratuità della procedura e al gratuito patrocinio;

  5. e.

    al giudizio da parte di un tribunale indipendente;

  6. f.

    alla protezione in caso di privazione della libertà;

  7. g.

    a un procedimento penale corretto.

d. limitazioni

Art. 5

1

 Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali da parte dello Stato deve avere una base legale in conformità della Costituzione federale, salvo in caso di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile.

2

 Siffatte limitazioni devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui ed essere proporzionate.

3

 L’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

2. Doveri fondamentali

Principio

Art. 6

Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile verso la comunità, nonché della preservazione delle basi vitali.

Prestazioni personali

Art. 7

1

 Ognuno può essere tenuto a fornire determinate prestazioni personali, segnatamente lavori di pubblica utilità in caso di catastrofi o di situazioni di emergenza.

2

 La legge ne stabilisce le condizioni.

3. Principi dell’attività legalitaria dello Stato

Legalità

Art. 8

1

 L’attività dello Stato poggia sul diritto.

2

 Essa deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

3

 Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

III. Obiettivi dello Stato

Principio

Art. 9

1

 Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili, gli aventi diritto di voto e le autorità del Cantone e dei Comuni si adoperano per conseguire gli obiettivi dello Stato.

2

 Dagli obiettivi dello Stato non si possono desumere direttamente diritti soggettivi a prestazioni dello Stato.

Formazione

Art. 10

1

 Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    a fanciulli e ad adolescenti siano assicurate una formazione e un’educazione consone alle loro capacità e inclinazioni;

  2. b.

    siano assicurate pari opportunità a tutti i livelli;

  3. c.

    vi siano istituti pubblici di formazione, nonché molteplici offerte di formazione di alta qualità;

  4. d.

    le capacità e competenze professionali acquisite durante la formazione possano essere ulteriormente sviluppate in corsi di perfezionamento.

2

 Lo Stato promuove in particolare le capacità intellettuali, sociali, creative, emotive e fisiche dei fanciulli e degli adolescenti, nonché la collaborazione fra scuola e genitori nel campo dell’educazione e della formazione.

3

 Esso si adopera affinché l’istruzione dispensata nelle scuole, nonché l’insegnamento e la ricerca scientifici sviluppino senso di responsabilità nei confronti dell’essere umano e del mondo circostante.

Cultura

Art. 11

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    si creino e si sviluppino valori culturali;

  2. b.

    sia conservato e tramandato il patrimonio culturale;

  3. c.

    vengano diffuse opere culturali contemporanee.

Sicurezza sociale

Art. 12

In complemento alla responsabilità individuale e all’iniziativa privata, lo Stato si prefigge di garantire la sicurezza sociale della popolazione, segnatamente delle famiglie, dei fanciulli, degli adolescenti, delle persone sole, degli anziani e dei disabili.

Protezione della famiglia

Art. 13

1

 Lo Stato si prefigge di proteggere e promuovere la famiglia.

2

 Esso promuove segnatamente condizioni appropriate per la cura dei fanciulli.

Integrazione sociale

Art. 14

Lo Stato si prefigge di assicurare l’integrazione sociale.

Sanità

Art. 15

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    la popolazione possa fruire di servizi sanitari sufficienti a condizioni sopportabili;

  2. b.

    vi siano svariati ed efficaci servizi di prevenzione ed educazione nel settore della salute;

  3. c.

    la popolazione possa praticare attività sportive.

Protezione dell’ambiente

Art. 16

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    l’essere umano e l’ambiente naturale siano preservati dalle immissioni nocive o moleste;

  2. b.

    sia preservato il potere rigenerativo delle risorse naturali;

  3. c.

    gli aggravi siano assunti adeguatamente da coloro che li causano.

Assetto territoriale

Art. 17

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    sia assicurata un’occupazione razionale del territorio;

  2. b.

    sia assicurata un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo;

  3. c.

    il paesaggio sia protetto.

Trasporti

Art. 18

1

 Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    l’insieme del territorio cantonale sia sufficientemente accessibile;

  2. b.

    i mezzi di trasporto pubblici e privati siano utilizzati in modo razionale e conforme ai bisogni.

2

 Esso tiene conto dei bisogni dei più deboli fra gli utenti della circolazione.

Economia e lavoro

Art. 19

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    vi sia un’economia diversificata e competitiva che offra posti di lavoro stabili e variati e serva alla promozione del benessere generale;

  2. b.

    vi sia collaborazione fra le parti sociali;

  3. c.

    le persone abili al lavoro possano sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;

  4. d.

    il Cantone e i Comuni siano attrattivi, come piazze economiche, per persone fisiche e imprese.

Agricoltura e silvicoltura

Art. 20

Lo Stato si prefigge di assicurare la sussistenza di un’agricoltura e di una silvicoltura efficienti e durevolmente produttive, nonché capaci di adempiere i loro molteplici compiti al servizio della natura, dell’essere umano e dell’economia.

Approvvigionamento e disinquinamento

Art. 21

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

  1. a.

    l’approvvigionamento idrico ed energetico sia assicurato e il consumo contenuto;

  2. b.

    le risorse naturali siano utilizzate con riguardo;

  3. c.

    si eviti di produrre rifiuti, se ne diminuisca la produzione e si provveda al loro riciclaggio.

Sicurezza e ordine pubblici

Art. 22

Lo Stato si prefigge di preservare la sicurezza e l’ordine pubblici.

Rapporti esterni

Art. 23

1

 Lo Stato si prefigge di collaborare con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l’estero, segnatamente per:

  1. a.

    adempiere compiti in comune;

  2. b.

    instaurare e sviluppare l’intesa reciproca fra le popolazioni, nonché contribuire al mantenimento della pace.

2

 Esso si adopera affinché la Confederazione rispetti l’indipendenza dei Cantoni.

IV. Compiti dello Stato

Principio

Art. 24

1

 Nell’adempimento dei suoi compiti, lo Stato si adopera per conseguire gli obiettivi prefissi.

2

 I privati che assumono compiti d’interesse pubblico possono ricevere un sostegno dallo Stato.

Adempimento

Art. 25

1

 Lo Stato adempie secondo la legge i compiti d’interesse pubblico che i privati non siano in grado di adempiere adeguatamente.

2

 Esso adempie compiti pubblici segnatamente allorché si tratta di:

  1. a.

    assicurare l’approvvigionamento di base della popolazione;

  2. b.

    conseguire un risultato profittevole a tutti.

3

 La legge stabilisce a quali condizioni l’adempimento di compiti dello Stato possa essere delegato a privati e in tal ambito disciplina la tutela giurisdizionale e la vigilanza.

Ripartizione fra Cantone e Comuni

Art. 26

1

 La legge assegna al Cantone compiti dello Stato allorché i Comuni, da soli o in collaborazione con altri Comuni, non siano in grado di adempierli in modo economico ed efficace.

2

 Laddove adempiano compiti dello Stato, i Comuni decidono il modo in cui farlo e sono responsabili del finanziamento.

3

 Laddove preveda che un compito dello Stato debba essere adempiuto congiuntamente dal Cantone e dai Comuni, la legge stabilisce chi assume la responsabilità principale dell’adempimento e del finanziamento.

Adempimento decentralizzato

Art. 27

Il Cantone adempie i compiti dello Stato in modo decentralizzato, segnatamente laddove la natura del compito, l’impiego economico dei mezzi o l’efficacia dell’adempimento lo esiga.

Monopoli e regalìe

Art. 28

1

 Se l’interesse pubblico lo esige, lo Stato può, in via legislativa, istituire e gestire monopoli.

2

 Sono fatti salvi i diritti di regalìa e i diritti privati esistenti.

Sovranità sulle acque

Art. 29

1

 Le acque sottostanno alla sovranità dello Stato.

2

 Sono fatti salvi i diritti privati esistenti.

Esame

Art. 30

I compiti dello Stato devono essere periodicamente esaminati per accertare se siano sempre necessari e finanziabili, nonché adempiuti in modo economico ed efficace.

V. Diritti politici

1. Diritto di voto

Capacità di voto

Art. 31

Hanno capacità di voto gli Svizzeri d’ambo i sessi che:

  1. a.

    hanno compiuto i 18 anni;

  2. b.

    non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.

Diritto di voto

Art. 32

1

 Chi ha la capacità di voto ha diritto di voto:

  1. a.

    in materia cantonale, se risiede nel Cantone;

  2. b.

    in materia comunale, se è domiciliato nel Comune interessato. La legge può prevedere eccezioni.

2

 Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.

Eleggibilità

a. principio

Art. 33

1

 Sono eleggibili a membri di un’autorità coloro che hanno la capacità di voto.

2

 Per l’eleggibilità ai tribunali la legge può prevedere condizioni speciali.

b. incompatibilità per parentela o affinità

Art. 34

1

 Genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi, conviventi in condizioni analoghe a quelle matrimoniali, nonni e nonne e loro abiatici, cognate e cognati, suoceri e suocere e loro generi e nuore, fratellastri e sorellastre, patrigni e matrigne e loro figliastri non possono far parte simultaneamente della stessa autorità. La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.

2

 Tali incompatibilità non si applicano al Gran Consiglio e ai Parlamenti comunali.

3

 Nessuno può far parte di un’autorità alla cui vigilanza sottostia direttamente. La legge può prevedere eccezioni.

Esercizio della funzione

Art. 35

1

 L’eletto può esercitare la sua funzione soltanto se adempie le condizioni per l’esercizio del diritto di voto.

2

 La legge può prevedere eccezioni al requisito del domicilio.

2. Elezioni

Estensione

Art. 36

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. a.

    i membri del Gran Consiglio;

  2. b.

    i membri del Governo;

  3. c.

    i deputati al Consiglio degli Stati e, conformemente al diritto federale, i membri del Consiglio nazionale;

  4. d.

    i presidenti e gli altri membri dei tribunali civili e penali di primo grado, eccettuati i giudici speciali designati dalla legge;

  5. e.

    i presidenti e i membri degli Esecutivi comunali;

  6. f.

    i membri dei Parlamenti comunali;

  7. g.

    i membri di altre autorità designate dalla legge.

Gran Consiglio

Art. 37

1

 I membri del Gran Consiglio sono eletti secondo il sistema proporzionale.

2

 L’elezione si svolge nei circondari elettorali di San Gallo, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburgo e Wil.

3

 Il numero dei deputati da eleggere è ripartito fra i circondari elettorali proporzionalmente alla loro popolazione residente. La legge determina il modo di calcolo della ripartizione.

Governo e Consiglio degli Stati

Art. 38

1

 I membri del Governo e i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario.

2

 Il Cantone funge da circondario elettorale.

Tribunali civili e penali di primo grado

Art. 39

1

 I presidenti e gli altri membri dei tribunali civili e penali di primo grado sono eletti secondo il sistema maggioritario.

2

 La legge designa i circondari elettorali.

Autorità comunali

Art. 40

1

 I membri dei Parlamenti comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale. I Comuni possono designare circondari elettorali.

2

 Se un Comune designa circondari elettorali, il numero dei membri da eleggere è ripartito fra i circondari elettorali proporzionalmente alla loro popolazione residente. La legge e il regolamento comunale determinano il modo di calcolo della ripartizione e disciplinano la procedura.

3

 Il presidente e i membri degli Esecutivi comunali, nonché i membri delle altre autorità comunali designate dalla legge sono eletti secondo il sistema maggioritario.

3. Iniziativa

Iniziativa costituzionale

Art. 41

Mediante l’iniziativa costituzionale 8000 aventi diritto di voto possono chiedere:

  1. a.

    la revisione totale della presente Costituzione;

  2. b.

    sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato, una revisione parziale della presente Costituzione.

Iniziativa legislativa

Art. 42

Mediante l’iniziativa legislativa 6000 aventi diritto di voto possono chiedere, sotto forma di progetto elaborato, l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.

Iniziativa unitaria

Art. 43

1

 Mediante l’iniziativa unitaria, 4000 aventi diritto di voto possono, sotto forma di proposta generica, conferire un mandato normativo al Gran Consiglio.

2

 Il Gran Consiglio adempie il mandato normativo proponendo una revisione parziale della Costituzione oppure emanando, modificando o abrogando una legge.

Ammissibilità

Art. 44

1

 La legge definisce le condizioni di ammissibilità di un’iniziativa e disciplina la procedura.

2

 Un’iniziativa è in particolare inammissibile, totalmente o parzialmente, allorché:

  1. a.

    contrasti con il diritto di rango superiore;

  2. b.

    sia inattuabile;

  3. c.

    non rispetti l’unità della materia o l’unità della forma.

Termine

Art. 45

Il termine per la raccolta delle firme è di cinque mesi.

Controprogetto

Art. 46

1

 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa.

2

 La votazione sull’iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. I votanti possono approvare entrambi i testi. Per tale eventualità, decidono anche a quale dei due danno la preferenza.

Iniziativa a livello comunale

Art. 47

La legge e il regolamento comunale determinano l’oggetto, i termini e la procedura dell’iniziativa a livello comunale.

4. Votazioni

Votazione obbligatoria

Art. 48

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. a.

    i progetti di revisione totale o parziale della Costituzione;

  2. b.

    gli accordi interstatali che, per il loro contenuto, hanno rango costituzionale, segnatamente se prevedono il conferimento di competenze legislative;

  3. c.

    le iniziative che il Gran Consiglio non approva o alle quali contrappone un controprogetto;

  4. d.

    le decisioni relative a nuove spese il cui importo superi quello stabilito dalla legge, e le leggi che danno adito a tali spese.

Referendum facoltativo

a. Oggetti

Art. 49

1

 4000 aventi diritto di voto o un terzo dei membri del Gran Consiglio possono chiedere, mediante referendum facoltativo, che il Popolo si pronunci su:

  1. a.

    una legge;

  2. b.

    un accordo interstatale che, per il suo contenuto, abbia rango di legge;

  3. c.

    una decisione relativa a nuove spese il cui importo superi quello previsto dalla legge.

2

 Gli atti normativi vertenti sulla rimunerazione del personale dello Stato e degli insegnanti della scuola di base non sottostanno a referendum.

b. Termine e procedura

Art. 50

1

 Il termine per la raccolta delle firme è di 40 giorni.

2

 La legge determina le altre condizioni di ammissibilità del referendum e disciplina la procedura.

Decisone maggioritaria

Art. 51

Il progetto sottoposto al voto del Popolo è accettato se raccoglie la maggioranza dei voti validi.

Votazioni comunali

Art. 52

La legge e il regolamento comunale determinano gli oggetti che, a livello comunale, sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo o sottostanno a referendum facoltativo, nonché i termini e la procedura.

5. Partecipazione

Consultazione

Art. 53

In vista dell’emanazione di disposizioni costituzionali o legislative o della realizzazione di altri progetti cantonali può essere indetta una procedura di consultazione pubblica o un’indagine conoscitiva.

Partiti

Art. 54

1

 I partiti contribuiscono a formare l’opinione e la volontà politiche.

2

 Il Cantone e i Comuni possono sostenerli nell’adempimento di tale compito.

VI. Autorità

1. Principi

Divisione dei poteri

a. principio

Art. 55

1

 Le seguenti autorità decidono indipendentemente le une dalle altre:

  1. a.

    Gran Consiglio, Governo e tribunali;

  2. b.

    Parlamenti comunali, Esecutivi comunali e Consigli delle naturalizzazioni.

2

 Le autorità giudiziarie pronunciano in completa indipendenza. Esse sottostanno al solo diritto.

3

 I membri del Consiglio delle naturalizzazioni designati dal Comune patriziale e facenti parte del Parlamento comunale devono astenersi quando il Parlamento comunale pronuncia sul conferimento della cittadinanza comunale e patriziale.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

b. Gran Consiglio

Art. 56

Non possono far parte del Gran Consiglio:

  1. a.

    i membri del Governo e il cancelliere dello Stato;

  2. b.

    i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo, nonché i membri delle altre autorità giudiziarie designate dalla legge;

  3. c.

    i collaboratori dell’amministrazione dello Stato designati dalla legge.

c. autorità giudiziarie

Art. 57

Non possono far parte di un’autorità giudiziaria:

  1. a.

    i membri del Governo e il cancelliere dello Stato;

  2. b.

    i collaboratori dell’amministrazione dello Stato designati dalla legge.

d. Parlamento comunale

Art. 58

Non possono far parte del Parlamento comunale:

  1. a.

    il presidente e i membri dell’Esecutivo comunale, nonché il segretario comunale;

  2. b.

    i collaboratori dell’amministrazione comunale designati dal regolamento comunale.

Durata delle funzioni

Art. 59

1

 La durata delle funzioni è di:

  1. a.

    quattro anni per il Gran Consiglio, il Governo e le altre autorità del Cantone e dei Comuni;

  2. b.

    un anno per il presidente del Gran Consiglio;

  3. c.

    un anno per il presidente del Governo;

  4. d.

    quattro anni per il cancelliere dello Stato;

  5. e.

    sei anni per i membri dei tribunali.

2

 Per le altre autorità, la legge può, in casi particolari, prevedere una diversa durata delle funzioni.

Informazione

Art. 60

1

 Le autorità informano sulla loro attività, di moto proprio o a richiesta, per quanto nessun interesse pubblico o privato degno di protezione vi si opponga.

2

 La legge disciplina la diffusione dell’informazione e l’accesso alle informazioni ufficiali.

Immunità

Art. 61

1

 I membri del Gran Consiglio e del Governo non possono essere perseguiti penalmente per quanto da loro dichiarato durante le deliberazioni del Gran Consiglio e dei suoi organi.

2

 Il Gran Consiglio può, nel singolo caso, togliere l’immunità per abuso manifesto.

Responsabilità

Art. 62

1

 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi, dalle loro autorità, dai loro dipendenti e dai loro incaricati nell’esercizio della loro attività ufficiale.

2

 Laddove l’equità lo richieda, la legge prevede una responsabilità anche per i danni causati lecitamente.

2. Gran Consiglio

Composizione

Art. 631

Il Gran Consiglio si compone di 120 membri.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2007, in vigore dal 12 mar. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 7, 2007 6913).

Competenza

a. elezioni

Art. 64

Il Gran Consiglio elegge:

  1. a.

    i propri organi, conformemente al regolamento interno;

  2. b.

    i propri rappresentanti nelle assemblee e commissioni parlamentari intercantonali o internazionali;

  3. c.

    il presidente del Governo;

  4. d.

    su proposta del Governo, il cancelliere dello Stato;

  5. e.

    il presidente e gli altri membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;

  6. f.

    altre autorità e altri organi designati dalla legge.

b. attività sostanziali

Art. 65

Il Gran Consiglio:

  1. a.

    decide le modifiche costituzionali;

  2. b.

    emana, modifica e abroga le leggi;

  3. c.

    approva la conclusione e la denuncia di accordi interstatali con rango costituzionale o di legge;

  4. d.

    si dà un regolamento interno e stabilisce gli strumenti parlamentari;

  5. e.

    s’informa in merito alle relazioni esterne e definisce gli obiettivi in questo campo;

  6. f.

    delibera il bilancio di previsione, decide l’aliquota fiscale e approva il conto di Stato;

  7. g.

    decide circa nuove spese che superino l’importo stabilito dalla legge;

  8. h.

    tratta il piano dei compiti e finanziario conformemente alla legge;

  9. i.

    discute i rapporti che gli sono sottoposti;

  10. j.

    esercita la vigilanza sul Governo e sull’amministrazione dello Stato;

  11. k.

    esercita la vigilanza sulla gestione dei tribunali;

  12. l.

    presenta le iniziative cantonali conformemente alla Costituzione federale;

  13. m.

    adempie gli altri compiti attribuitigli dalla legge.

Votazioni

Art. 66

1

 Nelle votazioni il Gran Consiglio decide a maggioranza dei membri votanti.

2

 Per determinati oggetti, il regolamento interno può prevedere la maggioranza di tutti i membri.

Legislazione

Art. 67

Il Gran Consiglio emana una legge, con il consenso esplicito o tacito degli aventi diritto di voto, quando si tratta segnatamente di stabilire in forma generale:

  1. a.

    diritti e obblighi di privati, nonché del Cantone, dei Comuni e di altri enti di diritto pubblico;

  2. b.

    le linee fondamentali dell’organizzazione e delle procedure nel Cantone, nei Comuni e in altri enti e istituti di diritto pubblico.

Urgenza

Art. 68

Se vi è urgenza, il Gran Consiglio, a maggioranza dei suoi membri, può decidere di mettere immediatamente in vigore una legge o un decreto finanziario. Il più tardi un anno dopo, l’atto normativo urgente dev’essere sottoposto a referendum.

3. Governo

Collegialità

Art. 69

1

 Il Governo si compone di sette membri.

2

 Esso prende e difende le sue decisioni come autorità collegiale.

Presidente

Art. 70

Il presidente del Governo:

  1. a.

    dirige le sedute;

  2. b.

    supervisiona l’andamento degli affari;

  3. c.

    rappresenta il Governo, sempre che questo compito non sia affidato a un altro membro;

  4. d.

    adempie i compiti speciali che la legge gli affida in quanto presidente dell’autorità collegiale.

Competenza

a. compiti governativi

Art. 71

1

 Il Governo definisce, nei limiti fissati dalla legislazione, gli obiettivi e i mezzi dell’operato statale. Pianifica e coordina l’attività dello Stato.

2

 Esso rappresenta lo Stato.

3

 Dirige l’amministrazione dello Stato e ne determina l’organizzazione.

b. elezioni

Art. 72

1

 Il Governo procede alle elezioni che gli incombono in virtù della legge.

2

 Esso designa i propri rappresentanti nelle istituzioni non statali.

c. compiti funzionali

Art. 73

Il Governo:

  1. a.

    prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;

  2. b.

    attua la Costituzione, le leggi, gli accordi interstatali e le decisioni del Gran Consiglio, segnatamente mediante:

    1. 1.

      ordinanze,

    2. 2.

      atti di esecuzione,

    3. 3.

      conclusione di convenzioni;

  3. c.

    riferisce al Gran Consiglio sulla sua attività;

  4. d.

    sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e il conto di Stato;

  5. e.

    sottopone al Gran Consiglio, conformemente alla legge, il piano dei compiti e finanziario;

  6. f.

    risponde alle procedure di consultazione delle autorità federali, sempre che non deleghi questo compito a servizi subordinati;

  7. g.

    assicura la direzione del Cantone in situazioni straordinarie;

  8. h.

    pronuncia in particolari controversie giuridiche;

  9. i.

    pronuncia sulle domande di grazia;

  10. j.

    adempie gli altri compiti attribuitigli dalla legge.

d. relazioni esterne

Art. 74

1

 Il Governo dirige la collaborazione statale con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l’estero.

2

 Nei limiti delle sue competenze:

  1. a.

    conclude accordi interstatali;

  2. b.

    designa i rappresentanti dello Stato in istituzioni interstatali;

  3. c.

    informa il Gran Consiglio sulle relazioni esterne, in particolare sui negoziati in corso per la conclusione di accordi interstatali importanti.

3

 Conformemente alla Costituzione federale, il Governo è competente per:

  1. 1.

    presentare iniziative cantonali in sede federale, sempre che tale diritto non sia esercitato dal Gran Consiglio;

  2. 2.

    partecipare ai referendum lanciati dai Cantoni.

e. urgenza

Art. 75

Quando occorra una regolamentazione improcrastinabile e, per mancanza di tempo, non si possa far capo alla procedura ordinaria, il Governo legifera provvisoriamente mediante ordinanza. Chiede poi senza indugio al Gran Consiglio di emanare le pertinenti disposizioni di legge. L’applicabilità di tali ordinanze contingibili è limitata a due anni.

f. delega

Art. 76

Nei limiti fissati dalla legge, le competenze del Governo possono essere delegate a:

  1. a.

    servizi che gli sono subordinati;

  2. b.

    commissioni con poteri di esecuzione;

  3. c.

    istituti di diritto pubblico;

  4. d.

    privati.

4. Giustizia

Principi

Art. 77

1

 In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un’autorità giudiziaria. In materia di diritto pubblico, la legge può, in casi speciali, escludere la via giudiziaria.

2

 Fatto salvo il diritto federale, la legge disciplina il diritto processuale civile e penale, la procedura giurisdizionale in materia di diritto statuale e amministrativo, nonché l’organizzazione dei tribunali.

3

 La procedura e l’organizzazione giudiziarie garantiscono che la giustizia sia amministrata con celerità e affidabilità.

Amministrazione della giustizia

a. in materia civile

Art. 78

1

 La giurisdizione civile è esercitata dai tribunali civili di primo grado e dal Tribunale cantonale. La legge può prevedere altri tribunali.

2

 La legge prevede due giurisdizioni ordinarie, rispettivamente di primo e di secondo grado. Essa deroga a questo principio allorché:

  1. a.

    la giurisdizione suprema del Cantone sia la sola competente;

  2. b.

    la controversia verta su una questione bagatellare.

b. in materia penale

Art. 79

1

 La giurisdizione penale è esercitata dai tribunali penali di primo grado e dal Tribunale cantonale.

2

 La legge può delegare certi poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo alle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni. Rimane salvo il ricorso al giudice.

3

 La legge prevede due giurisdizioni ordinarie, rispettivamente di primo e di secondo grado. Essa deroga a questo principio allorché la controversia verta su una questione bagatellare.

c. in materia statuale e amministrativa

Art. 80

La giurisdizione in materia statuale e amministrativa è esercitata da:

  1. a.

    le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni;

  2. b.

    il Tribunale amministrativo in quanto tribunale supremo;

  3. c.

    le altre autorità giudiziarie incaricate della giurisdizione amministrativa.

Controllo normativo concreto

Art. 81

Le autorità giurisdizionali controllano nel caso concreto se le disposizioni legali o regolamentari applicate siano conformi al diritto di rango superiore.

VII. Ordinamento finanziario

Principi della gestione finanziaria

Art. 82

1

 La legge assicura l’equilibrio delle finanze cantonali e comunali.

2

 Il Cantone e i Comuni utilizzano i fondi pubblici in modo economico ed efficace.

3

 Riguardo al bilancio di previsione e al consuntivo, essi rispettano i principi di trasparenza e pubblicità.

Introiti

a. Cantone

Art. 83

1

 Il Cantone si procura le proprie risorse in particolare mediante:

  1. a.

    imposte e altri tributi;

  2. b.

    i redditi del suo patrimonio;

  3. c.

    contributi e indennità per prestazioni fornite a terzi.

2

 Il Cantone può far capo a capitali di terzi per finanziare gli investimenti e garantire le liquidità.

3

 Le imposte sono riscosse secondo i principi della parità di trattamento, dell’universalità e della capacità economica.

b. Comuni

Art. 84

1

 La legge stabilisce le imposte comunali.

2

 I Comuni determinano le loro altre fonti di introiti per quanto non siano stabilite dalla legge.

Perequazione finanziaria

Art. 85

La perequazione finanziaria è disciplinata dalla legge. Essa ha lo scopo di mettere a disposizione dei Comuni politici i mezzi di cui abbisognano, di ridurre le disparità finanziarie tra i Comuni e di compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Comuni.

Compensazione dei vantaggi

Art. 86

1

 La legge può prevedere che i Comuni politici siano tenuti a versare una compensazione al Cantone qualora fruiscano di vantaggi particolari in seguito all’adempimento di compiti da parte del Cantone.

2

 Essa può prevedere parimenti che i Comuni o il Cantone siano tenuti a versare una compensazione ai Comuni politici che procurino loro vantaggi particolari in seguito all’adempimento di compiti.

3

 È salvaguardata la partecipazione di tutti gli interessati.

Controllo della gestione finanziaria

Art. 87

La gestione delle finanze pubbliche è controllata conformemente alla legge da organi specializzati indipendenti.

VIII. Comuni

Tipi di Comuni

Art. 88

1

 Vi sono i seguenti tipi di Comuni:

  1. a.

    Comuni politici;

  2. b.

    Comuni scolastici;

  3. c.

    Comuni patriziali.

2

 I Comuni scolastici e i Comuni patriziali sono tipi di Comuni speciali.

3

 La legge può prevedere altri tipi di Comuni speciali.

Autonomia comunale

Art. 89

1

 I Comuni sono autonomi per quanto la legge non ne limiti la libertà decisionale.

2

 Essi hanno facoltà di emanare norme di diritto nei settori non disciplinati esaustivamente dalla legge, nonché laddove la legge li autorizzi espressamente a farlo.

3

 Nel suo operato, il Cantone prende in considerazione le possibili conseguenze per i Comuni.

Compiti

Art. 90

I Comuni adempiono i compiti che il Cantone attribuisce loro in virtù della Costituzione e della legge, nonché i compiti d’interesse pubblico ch’essi assumono da sé nei limiti della loro autonomia.

Comuni politici

Art. 91

1

 Il territorio del Cantone di San Gallo è suddiviso in Comuni politici.

2

 Il numero e il nome dei Comuni politici sono determinati dalla legge.

3

 I Comuni politici adempiono i compiti comunali che non sono assunti dai Comuni speciali.

Comuni scolastici

Art. 92

I Comuni scolastici adempiono i compiti che la legge attribuisce loro nei settori della scuola e della formazione.

Comuni patriziali

Art. 93

I Comuni patriziali adempiono, con i mezzi di cui dispongono, compiti di pubblica utilità, culturali o d’altro genere nell’interesse pubblico. Le loro prestazioni profittano alla collettività.

Organizzazione

a. fondamenti

Art. 94

1

 La legge disciplina i diritti politici e stabilisce le linee fondamentali dell’organizzazione e della gestione finanziaria dei Comuni.

2

 Ogni Comune emana un regolamento comunale che disciplina in particolare l’organizzazione e le competenze delle proprie autorità.

b. organi comunali

Art. 95

1

 Sono organi del Comune:

  1. a.

    il corpo elettorale, che si pronuncia nell’Assemblea comunale o alle urne;

  2. b.

    l’Esecutivo comunale;

  3. bbis. il Consiglio delle naturalizzazioni;
  4. c.

    il Parlamento comunale, nei Comuni in cui non vi è l’Assemblea comunale;

  5. d.

    la Commissione della gestione, nei Comuni in cui vi è l’Assemblea comunale.

2

 La legge può istituire altre autorità comunali.

Collaborazione

a. principio

Art. 96

1

 Ogni Comune collabora, per mezzo di convenzioni, con altri Comuni, in particolare:

  1. a.

    procedendo a un trasferimento di compiti o adempiendo compiti in comune;

  2. b.

    istituendo:

    1. 1.

      associazioni intercomunali per l’adempimento di più compiti,

    2. 2.

      consorzi per l’adempimento di uno o più compiti materialmente connessi. Gli enti e istituti che adempiono compiti comunali possono far parte del consorzio se le loro attività hanno un legame particolare con lo scopo consortile.

2

 La legge disciplina la procedura e promuove la collaborazione.

3

 Se un Comune rifiuta una collaborazione che s’impone, la legge può prevedere di non tener conto, nella perequazione finanziaria, dei costi supplementari che ne risultano o di ridurre certi contributi.

b. associazione intercomunale

Art. 971

1

 La decisione di far parte di un’associazione intercomunale o di un consorzio è di competenza del Comune. Un Comune può, conformemente alla legge, essere costretto a partecipare a un’associazione o a un consorzio se un impiego economico delle risorse o un’esecuzione efficace dei compiti lo richieda. Gli aventi diritto di voto dei Comuni membri dell’associazione costituiscono il corpo elettorale della medesima.

2

 Il corpo elettorale dei Comuni membri di un consorzio decide conformemente alla convenzione consortile e al regolamento comunale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Modifiche nell’effettivo dei Comuni

a. procedura

Art. 98

1

 La legge disciplina:

  1. a.

    l’aggregazione di Comuni;

  2. b.

    la scissione di un Comune per riunirne una parte a un altro Comune o per formare un nuovo Comune;

  3. c.

    la soppressione di Comuni che non adempiano più compiti d’interesse pubblico.

2

 Essa disciplina il trasferimento dei diritti e degli obblighi.

b. promozione delle aggregazioni

Art. 99

1

 La legge promuove l’aggregazione di Comuni nell’interesse di un impiego economico delle risorse o dell’adempimento efficace dei compiti.

2

 Se un Comune rifiuta un’aggregazione che s’impone o, con il suo rifiuto, intralcia considerevolmente altri Comuni nell’adempimento dei loro compiti, la legge può prevedere:

  1. a.

    di non tener conto, nella perequazione finanziaria, dei costi supplementari che ne risultano o di ridurre certi contributi;

  2. b.

    l’aggregazione coatta.

Vigilanza

Art. 100

1

 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Cantone.

2

 Negli ambiti di autonomia comunale, la vigilanza si restringe al controllo della legalità.

3

 Negli ambiti esulanti dall’autonomia comunale, essa comprende il controllo della legalità e dell’adeguatezza, eccetto che la legge disponga altrimenti.

IX. Conferimento della cittadinanza

Principio

Art. 101

La cittadinanza del Comune politico è fondamento della cittadinanza cantonale.

Conferimento della cittadinanza comunale

Art. 102

1

 Il Comune politico e il Comune patriziale cooperano nel conferimento della cittadinanza comunale. Qualora sul territorio del Comune politico vi siano più Comuni patriziali, la persona che chiede la cittadinanza designa il Comune patriziale competente.

2

 Se non vi sono Comuni patriziali, il Comune politico è il solo competente.

Consiglio delle naturalizzazioni

Art. 103

1

 Il Consiglio delle naturalizzazioni si compone di un ugual numero di membri degli Esecutivi del Comune politico e del Comune patriziale. Il sindaco del Comune politico presiede il Consiglio delle naturalizzazioni e decide in caso di parità dei voti.

2

 Se non vi sono Comuni patriziali, i compiti del Consiglio delle naturalizzazioni sono assunti dal Municipio del Comune politico.

3

 Se la legge non prevede una disciplina speciale, si applicano per analogia le disposizioni relative al Municipio del Comune politico.

a. Procedura

Art. 1041

1

 Il Consiglio delle naturalizzazioni decide circa il conferimento della cittadinanza comunale e patriziale. Rende nota ogni naturalizzazione nell’organo ufficiale del Comune politico e pubblica la sua decisione corredandola di informazioni sull’idoneità del richiedente ad essere naturalizzato.

2

 Gli aventi diritto di voto del Comune politico possono, conformemente alla legge, fare opposizione scritta e motivata contro qualsiasi decisione di naturalizzazione dinanzi al Consiglio delle naturalizzazioni. Il Consiglio delle naturalizzazioni dà alla persona che ha chiesto la cittadinanza l’occasione di esprimersi.

3

 Sulle naturalizzazioni contro cui è stata fatta validamente opposizione decide l’Assemblea comunale o, nei Comuni dove non vi è un’Assemblea comunale, il Parlamento comunale.

4

 Il Governo decide circa il conferimento della cittadinanza cantonale dopo che sia stata concessa la cittadinanza comunale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

b. Diritto completivo

Art. 104a1

1

 La legge può fissare condizioni minime per il conferimento della cittadinanza comunale e patriziale.

2

 Essa disciplina:

  1. a.

    l’ulteriore procedura;

  2. b.

    i criteri che determinano la validità dell’opposizione, in particolare le esigenze cui deve soddisfare la motivazione;

  3. c.

    la tutela giurisdizionale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 4 1905).

Casi speciali

a. Svizzeri

Art. 105

Agli Svizzeri la cittadinanza comunale e cantonale è conferita a richiesta se risiedono nel Comune politico da almeno cinque anni.

b. giovani stranieri e giovani apolidi

Art. 106

1

 La cittadinanza comunale e cantonale è conferita autonomamente ai giovani stranieri e ai giovani apolidi che:

  1. a.

    ne facciano richiesta prima di aver compiuto i 20 anni;

  2. b.

    risiedano in Svizzera da almeno dieci anni, di cui almeno cinque nel Comune politico.

2

 La legge stabilisce le altre condizioni.

c. competenza

Art. 107

1

 Il Consiglio delle naturalizzazioni conferisce la cittadinanza del Comune politico.

2

 Le persone cui è conferita la cittadinanza del Comune politico acquistano nel contempo la cittadinanza del Comune patriziale in cui risiedono.

3

 Il Governo decide circa il conferimento della cittadinanza cantonale dopo che sia stata concessa la cittadinanza comunale.

d. procedura

Art. 108

La legge disciplina la procedura e la tutela giurisdizionale.

X. Comunità religiose riconosciute di diritto pubblico

Esistenza e riconoscimento

Art. 109

1

 Sono riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico le seguenti comunità religiose :

  1. a.

    la Comunità confessionale cattolica («Katholische Konfessionsteil») e le sue parrocchie;

  2. b.

    la Chiesa evangelica e le sue parrocchie;

  3. c.

    la Parrocchia cattolica cristiana;

  4. d.

    la Comunità israelitica.

2

 La Diocesi di San Gallo, la Chiesa evangelica, la Chiesa cattolica cristiana e la Comunità israelitica sussistono secondo i loro propri dettami.

Autonomia

Art. 110

1

 Le comunità religiose sono autonome.

2

 La legge può accordare loro la sovranità in materia fiscale e prevedere la riscossione dell’imposta di culto da parte dello Stato.

Organizzazione

Art. 111

1

 Le comunità religiose stabiliscono le linee fondamentali della loro organizzazione in uno Statuto ecclesiastico che richiede l’assenso dei loro membri aventi diritto di voto.

2

 Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se:

  1. a.

    il diritto di voto e l’organizzazione della comunità religiosa sotto il profilo del diritto ecclesiastico sono conformi ai principi democratici;

  2. b.

    la gestione finanziaria è conforme ai principi di trasparenza e pubblicità;

  3. c.

    lo Statuto medesimo non contiene nulla di contrario al diritto federale o cantonale.

XI. Revisione della Costituzione

1. Procedura di revisione

Principio

Art. 112

1

 La presente Costituzione può essere modificata mediante revisione totale o parziale.

2

 Se la presente Costituzione non dispone altrimenti, la revisione si svolge secondo la procedura legislativa.

2. Revisione totale

Avvio

Art. 113

La revisione totale della Costituzione cantonale è avviata da un decreto del Gran Consiglio o mediante un’iniziativa costituzionale.

Votazione preliminare

Art. 114

1

 Gli aventi diritto di voto si pronunciano preliminarmente sul principio della revisione totale.

2

 Nella stessa votazione, decidono se la revisione totale debba essere elaborata dal Gran Consiglio o da una Costituente.

Costituente

Art. 115

1

 Se decidono di affidare la revisione a una Costituente, gli aventi diritto di voto ne eleggono i membri secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio, applicate per analogia.

2

 La Costituente si compone di 180 membri.

3

 Le disposizioni della presente Costituzione sulla divisione dei poteri per quanto riguarda il Gran Consiglio e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

Votazione

Art. 116

1

 Il progetto di nuova Costituzione adottato dal Gran Consiglio o dalla Costituente è sottoposto integralmente o per parti agli aventi diritto di voto.

2

 Le singole parti possono essere sottoposte a votazione simultaneamente o per tappe. Acquisiscono efficacia giuridica congiuntamente.

3

 Se una parte della nuova Costituzione è respinta, agli aventi diritto di voto è sottoposta una nuova versione della parte respinta o dell’intero progetto di nuova Costituzione. Se anche la nuova versione è respinta, la revisione totale è considerata non riuscita.

3. Revisione parziale

Avvio

Art. 117

La revisione parziale della Costituzione cantonale è avviata:

  1. a.

    dal Gran Consiglio, che decide di moto proprio o in base a un’iniziativa unitaria;

  2. b.

    mediante un’iniziativa costituzionale.

XII. Disposizioni finali

Diritto previgente: abrogazione

Art. 118

Sono abrogati:

  1. a.

    la Costituzione del Cantone di San Gallo del 16 novembre 18901;

  2. b.

    il decreto del Gran Consiglio del 4 febbraio 19122 concernente la modifica parziale della Costituzione cantonale;

  3. c.

    il decreto del Gran Consiglio del 20 gennaio 19243 concernente la modifica parziale della Costituzione cantonale in vista dell’introduzione del referendum finanziario.

  1. [FF 1890 V 247, 1911 I 769, 1926 II 800 ediz. ted. 839 ediz. franc., 1949 II 928, 1953 I 565 ediz. ted. 729 ediz. franc., 1960 I 186 ediz. ted. 188 ediz. franc., 1961 I 1561 ediz. ted.1582 ediz. franc., 1965 II 597, 1967 I 729 II 233, 1970 II 1113, 1972 I 1021, 1993 II 163 IV 409, 1995 I 804, 1997 III 923]
  2. [FF 1912 I 570]
  3. [FF 1924 I 534]

Adattamento di leggi in vigore

Art. 119

1

 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Gran Consiglio adatta le leggi non conformi alla medesima.

2

 Nel singolo caso, esso può prorogare questo termine se, per pertinenti ragioni, si riveli impossibile procedere all’adattamento occorrente.

Disposizioni transitorie

a. durata delle funzioni

Art. 120

Gli organi e le autorità del Cantone e dei Comuni rimangono in funzione sino al termine del loro mandato. Le elezioni suppletive sono rette dal diritto anteriore.

b. elezione del Gran Consiglio

Art. 121

Sino all’emanazione delle disposizioni di legge relative all’attuazione dell’articolo 37 capoverso 2, i circondari elettorali del Cantone sono:

  1. a.

    il circondario elettorale di San Gallo, comprendente i Comuni politici di San Gallo, Eggersriet, Wittenbach, Häggenschwil, Muolen, Waldkirch, Andwil, Gossau e Gaiserwald;

  2. b.

    il circondario elettorale di Rorschach, comprendente i Comuni politici di Mörschwil, Goldach, Steinach, Berg, Tübach, Untereggen, Rorschacherberg, Rorschach e Thal;

  3. c.

    il circondario elettorale del Rheintal, comprendente i Comuni politici de Rheineck, St. Margrethen, Au, Berneck, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg, Oberriet e Rüthi;

  4. d.

    il circondario elettorale di Werdenberg, comprendente i Comuni politici di Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen e Wartau;

  5. e.

    il circondario elettorale del Sarganserland, comprendente i Comuni politici di Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Walenstadt e Quarten;

  6. f.

    il circondario elettorale di See-Gaster, comprendente i Comuni politici di Amden, Weesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Rieden, Gommiswald, Ernetschwil, Uznach, Schmerikon, Rapperswil, Jona, Eschenbach, Goldingen e St. Gallenkappel;

  7. g.

    il circondario elettorale del Toggenburgo, comprendente i Comuni politici di Wildhaus, Alt St. Johann, Stein, Nesslau, Krummenau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg, St. Peterzell, Krinau, Bütschwil, Lütisburg, Mosnang, Kirchberg, Mogelsberg e Ganterschwil;

  8. h.

    il circondario elettorale di Wil, comprendente i Comuni politici di Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil, Flawil, Degersheim, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Oberbüren, Niederbüren e Niederhelfenschwil.

c. iniziativa e referendum

Art. 122

1

 Le domande d’iniziativa dichiarate ammissibili e annunciate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono rette dal diritto anteriore per quanto concerne il numero di firme richiesto e il termine di raccolta delle stesse.

2

 Le iniziative unitarie sono trattate conformemente alle disposizioni sull’iniziativa legislativa contenute nella legge del 27 novembre 1967 sul referendum e sull’iniziativa, applicate per analogia.

3

 Per quanto concerne il termine di referendum, le leggi come anche i decreti sottostanti a referendum facoltativo concernenti accordi interstatali o nuove spese sono retti dal diritto anteriore se il voto finale in Gran Consiglio si è svolto prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione.

d. Comuni patriziali

Art. 123

1

 I Comuni patriziali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono riconosciuti come Comuni speciali se adempiono compiti di pubblica utilità, culturali o d’altro genere nell’interesse pubblico e dispongono di un patrimonio.

2

 Il Governo costata la soppressione dei Comuni patriziali che non adempiano le condizioni di cui al capoverso 1. I loro diritti e obblighi sono trasferiti al Comune politico.

e. cittadinanza

Art. 124

A partire dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i cittadini dei Comuni patriziali ottengono automaticamente la cittadinanza comunale secondo il nuovo diritto.

f. naturalizzazioni

Art. 125

A partire dall’entrata in vigore della presente Costituzione, la competenza per conferire la cittadinanza è determinata secondo il nuovo diritto.

Entrata in vigore

Art. 126

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Indice delle materie

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 08.06.2010. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).