Législation

Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

RS 131.223In vigoreStato 24.11.2024124 articoli

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Indice
  1. 1P Principi generali1–9
  2. 2D Diritti fondamentali, obiettivi sociali10–22
  3. 3D Diritti popolari23–37a
  4. 4A Autorità38–78
  5. 5C Compiti pubblici79–95
  6. 6O Ordinamento finanziario96–101
  7. 7C Comuni102–107
  8. 8C Chiese e comunità religiose108–113
  9. 9R Revisione della Costituzione cantonale114–116
  10. 10D Disposizioni transitorie e finali117–123
  11. Disposizioni transitorie concernenti l’articolo 37a

Il Popolo del Cantone di Sciaffusa, conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio nei confronti dell’essere umano e della natura, si è dato la presente Costituzione:

1 P Principi generali

Forma dello Stato, sovranità

Art. 1

1

 Il Cantone di Sciaffusa è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

2

 Esso è uno Stato indipendente, membro della Confederazione Svizzera.

Ordinamento fondamentale democratico

Art. 2

Il potere dello Stato poggia sul Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Confederazione, altri Cantoni, estero

Art. 3

1

 Il Cantone partecipa attivamente alla formazione della volontà nella Confederazione.

2

 Esso adempie i compiti affidatigli dalla Confederazione salvaguardando i suoi propri interessi e quelli dei Comuni.

3

 Collabora con gli altri Cantoni e con l’estero.

Territorio cantonale, Comuni

Art. 4

1

 Il Cantone di Sciaffusa comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera.

2

 Esso si suddivide in Comuni.

Cittadinanza

Art. 5

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e della cittadinanza comunale.

Responsabilità e doveri

Art. 6

1

 Ognuno è responsabile di se stesso.

2

 Ognuno assume la sua parte di responsabilità verso la collettività e verso l’ambiente.

3

 Ognuno adempie i doveri che gli incombono in virtù della Costituzione e della legge.

Legalità, buona fede

Art. 7

1

 L’operato statale deve poggiare su norme giuridiche, essere nell’interesse pubblico e conformarsi al principio della proporzionalità.

2

 La protezione contro l’arbitrarietà dello Stato è garantita.

3

 Gli organi dello Stato e i privati si comportano secondo buona fede.

Divisione dei poteri

Art. 8

La struttura dello Stato e l’esercizio del potere politico s’improntano al principio della divisione dei poteri.

Sviluppo sostenibile

Art. 9

L’operato statale deve mirare a uno sviluppo ecologico, economico e sociale che tenga conto dei bisogni delle generazioni presenti e di quelle future.

2 D Diritti fondamentali, obiettivi sociali

2.1 D Diritti fondamentali

Dignità umana

Art. 10

La dignità umana dev’essere rispettata e protetta. Costituisce la base dell’intero ordinamento giuridico.

Uguaglianza giuridica

Art. 11

1

 Tutti sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno dev’essere discriminato.

2

 Il Cantone e i Comuni promuovono la parità dei sessi, segnatamente nella famiglia, nella formazione e nel lavoro. Donna e uomo hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

3

 Il Cantone e i Comuni prevedono misure per rimuovere le disparità che colpiscono i disabili.

Diritti di libertà

Art. 12

1

 I diritti di libertà sono garantiti, segnatamente:

  1. a.

    la libertà personale;

  2. b.

    la protezione della sfera privata;

  3. c.

    il diritto al matrimonio e alla famiglia o a un’altra forma di convivenza;

  4. d.

    la libertà di credo e di coscienza;

  5. e.

    la libertà di opinione, d’informazione e dei mezzi di comunicazione sociale;

  6. f.

    la libertà dell’istruzione, dell’insegnamento e della ricerca;

  7. g.

    la libertà dell’espressione artistica;

  8. h.

    la libertà di riunione, di associazione e di coalizione;

  9. i.

    la libertà di domicilio;

  10. j.

    la libertà economica.

2

 La proprietà è garantita.

Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno

Art. 13

Chiunque non sia in grado di far fronte con i propri mezzi a una situazione di bisogno ha diritto all’aiuto indispensabile per un’esistenza degna dell’uomo.

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

Art. 14

I fanciulli e gli adolescenti hanno il diritto d’essere protetti e assistiti.

Diritto all’istruzione scolastica

Art. 15

1

 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a un’istruzione scolastica corrispondente alle loro capacità.

2

 Durante la scuola dell’obbligo, l’istruzione è gratuita nelle scuole pubbliche e nelle scuole con mandato pubblico.

Aiuto alle vittime di reati

Art. 16

Chiunque sia stato leso nell’integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato ha diritto di ricevere un aiuto e, per quanto sia incorso in difficoltà economiche a causa del reato, a un’adeguata indennità.

Garanzia della via giudiziaria

Art. 17

1

 In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un tribunale del Cantone. Sono eccettuati i procedimenti d’impugnazione di disposizioni costituzionali o di leggi, nonché di decisioni del Gran Consiglio, salvo che il diritto federale prescriva una tutela giurisdizionale in sede cantonale.

2

 …1

  1. Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 . Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Garanzie procedurali

Art. 18

1

 Ognuno ha diritto, in un procedimento giudiziario o amministrativo, alla parità ed equità di trattamento, nonché a un giudizio entro congruo termine.

2

 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Diritto di petizione

Art. 19

1

 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità senza subirne pregiudizi.

2

 Le autorità rispondono alle petizioni entro un termine ragionevole.

Valenza dei diritti fondamentali

Art. 20

1

 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

2

 Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali ed è tenuto a contribuire alla loro attuazione.

Limiti dei diritti fondamentali

Art. 21

1

 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se siffatte limitazioni poggiano su una base legale, sono giustificate da un interesse pubblico preponderante e sono proporzionate.

2

 Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile.

2.2 O Obiettivi sociali

Obiettivi sociali

Art. 22

1

 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, il Cantone e i Comuni si adoperano affinché:

  1. a.

    ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;

  2. b.

    ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;

  3. c.

    la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;

  4. d.

    le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;

  5. e.

    ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;

  6. f.

    i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;

  7. g.

    i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

2

 Il Cantone e i Comuni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.

3

 Essi perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

4

 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

3 D Diritti popolari

3.1 D Diritto di voto

Diritto di voto

Art. 23

1

 Hanno diritto di voto in materia cantonale e comunale tutti gli Svizzeri maggiorenni domiciliati nel Cantone.

2

 Il diritto di voto implica l’obbligo di partecipare alle votazioni ed elezioni.

3

 La legge disciplina l’esclusione dal diritto di voto. Disciplina altresì le eccezioni all’obbligo di partecipare alle votazioni ed elezioni.

3.2 E Elezioni

Elezioni

Art. 24

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. a.

    il Gran Consiglio;

  2. b.

    il Consiglio di Stato;

  3. c.

    i deputati sciaffusani al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale.

Procedura elettorale

Art. 25

1

 Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

2

 I seggi sono ripartiti tra i gruppi politici in funzione della forza elettorale di quest’ultimi nel Cantone.1

3

 La suddivisione dei circondari elettorali compete al Gran Consiglio. I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali proporzionalmente alla popolazione residente. Ogni circondario ha diritto ad almeno un seggio.

4

 Le altre elezioni cantonali si svolgono secondo il sistema maggioritario.

  1. Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° mag. 2008. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 3, 2008 5277).

Revoca

Art. 26

1

 1000 aventi diritto di voto possono chiedere il rinnovo integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. La legge disciplina la procedura.

2

 Se la maggioranza dei votanti si pronuncia per la revoca, sono indette nuove elezioni.

3

 L’autorità neoeletta porta a termine il periodo amministrativo
dell’autorità revocata.

3.3 I Iniziativa popolare

Oggetto, forma

Art. 27

1

 Mediante un’iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere:

  1. a.

    la revisione totale o parziale della Costituzione;

  2. b.

    l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;

  3. c.

    la denuncia o l’avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo;

  4. d.

    il deposito di un’iniziativa del Cantone in sede federale.

2

 L’iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato.

Procedura

Art. 28

1

 Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari.

2

 Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un’iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se:

  1. a.

    contraddice al diritto di rango superiore;

  2. b.

    è inattuabile;

  3. c.

    viola l’unità della forma o della materia.

3

 Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell’atto normativo da elaborare in conformità di un’iniziativa generica.

Trattazione

Art. 29

1

 Il Gran Consiglio sottopone le iniziative popolari al voto del Popolo con la raccomandazione di accettarle o respingerle; può anche contrapporre loro un controprogetto.

2

 Se approva un’iniziativa popolare generica, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme al senso della stessa.

Controprogetto

Art. 30

1

 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un’iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un’iniziativa generica.

2

 Le votazioni sull’iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente.

3

 I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

3.4 M Mozione popolare

Mozione popolare

Art. 31

1

 100 aventi diritto di voto possono sottoporre al Gran Consiglio una mozione popolare con relativa motivazione scritta.

2

 Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare analogicamente a quanto previsto per le mozioni dei suoi membri.

3.5 V Votazioni popolari

Votazioni popolari obbligatorie

Art. 32

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. a.

    le modifiche costituzionali;

  2. b.

    i trattati internazionali e intercantonali direttamente applicabili e non in sintonia con la Costituzione;

  3. c.

    le leggi non sottostanti a votazione popolare facoltativa;

  4. d.

    le iniziative popolari;

  5. e.

    le decisioni del Gran Consiglio su nuove spese uniche superiori a 3 milioni di franchi o su nuove spese annue ricorrenti superiori a 500 000 franchi;

  6. f.

    i pareri che il Cantone di Sciaffusa indirizza alla Confederazione in merito alla costruzione di centrali nucleari, impianti di ritrattamento del combustibile nucleare o depositi di scorie radioattive sul territorio del Cantone di Sciaffusa o dei Cantoni limitrofi;

  7. g.

    i pareri che il Cantone di Sciaffusa indirizza alla Confederazione in merito all’integrazione di nuove strade nella rete delle strade nazionali;

  8. h.

    altre decisioni del Gran Consiglio, laddove la legge lo prescriva;

  9. i.

    le decisioni che il Gran Consiglio stesso sottopone al voto del Popolo.

Votazioni popolari facoltative

Art. 33

1

 Gli aventi diritto di voto possono chiedere che siano sottoposti al voto del Popolo:

  1. a.

    le leggi che sono state approvate da almeno quattro quinti dei membri presenti del Gran Consiglio;

  2. b.

    i trattati internazionali e intercantonali direttamente applicabili e aventi natura di legge;

  3. c.

    il bilancio di previsione, allorché comporti una modifica

    dell’aliquota d’imposta;

  4. d.

    le decisioni del Gran Consiglio su nuove spese uniche superiori a 1 milione di franchi o su nuove spese annue ricorrenti superiori a 100 000 franchi;

  5. e.

    le decisioni di principio del Gran Consiglio;

  6. f.

    altre decisioni del Gran Consiglio, laddove la legge lo prescriva.

2

 Il referendum è considerato formalmente riuscito allorché, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto, 1000 aventi diritto di voto chiedono la votazione popolare. Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, il termine è di 30 giorni.

Diritto d’urgenza

Art. 34

1

 Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se così decidono i due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio.

2

 Se la votazione popolare è obbligatoria o è chiesto il referendum, la legge dichiarata urgente decade un anno dopo essere stata approvata dal Gran Consiglio, sempre che entro tale termine non sia stata accettata dal Popolo.

Votazioni su parti di progetti o su varianti

Art. 35

1

 Il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto del Popolo, simultaneamente al progetto nel suo complesso o in sua vece, singole parti o varianti.

2

 Se, in caso di progetto sottostante a votazione popolare facoltativa, il referendum non è chiesto, le varianti decadono.

3.6 D Diritti di partecipazione

Consultazioni

Art. 36

  1. [tab]

    Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di procedure di consultazione vertenti su progetti cantonali costituzionali o di legge, nonché su altri progetti cantonali di portata generale.

Partiti

Art. 37

I partiti contribuiscono alla formazione dell’opinione e della volontà degli aventi diritto di voto.

Trasparenza del finanziamento delle elezioni, delle votazioni e dei partiti

Art. 37a1

1

 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati:

  1. a.

    il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni;

  2. b.

    la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato;

  3. c.

    l’identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile.

1bis

 Sono esentate dagli obblighi di trasparenza di cui al capoverso 1:

  1. a.

    le campagne in vista di votazioni o elezioni comunali nei Comuni con meno di 3000 abitanti;

  2. b.

    le campagne in vista di votazioni o elezioni le cui spese ammontano complessivamente a meno di 3000 franchi.2

1ter

 L’accettazione di liberalità anonime è vietata.3

2

 Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d’interesse.

2bis

 Sono esentati dagli obblighi di trasparenza di cui al capoverso 2 i candidati a un mandato pubblico sul piano comunale nei Comuni con meno di 3000 abitanti.4

2ter

 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle elezioni del Consiglio nazionale.5

3

 All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d’interesse.

4

 L’amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa.

5

 Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono puniti con una multa.

5bis

 Le donazioni ai partiti politici che violano gli obblighi di trasparenza non sono fiscalmente deducibili.6

6

 La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2020, in vigore dal 9 feb. 2020. Garanzia dell’AF del 21 set. 2021 (FF 2021 2340 art. 2, 1414).
  2. Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2024, in vigore dal 24 nov. 2024. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). V. anche le disp. trans. alla fine del testo.
  3. Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2024, in vigore dal 24 nov. 2024. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). V. anche le disp. trans. alla fine del testo.
  4. Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2024, in vigore dal 24 nov. 2024. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). V. anche le disp. trans. alla fine del testo.
  5. Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2024, in vigore dal 24 nov. 2024. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). V. anche le disp. trans. alla fine del testo.
  6. Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2024, in vigore dal 24 nov. 2024. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 4, 1707). V. anche le disp. trans. alla fine del testo.

4 A Autorità

4.1 P Principi

Principio di legalità

Art. 38

1

 Chiunque assuma compiti pubblici è vincolato alla Costituzione, al diritto di rango superiore e alle norme emanate in virtù di essi.

2

 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità incaricate
dell’amministrazione della giustizia non danno attuazione agli atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

Principi operativi

Art. 39

1

 Gli organi dello Stato adempiono i loro compiti in modo efficace, economo e rispettoso degli amministrati.

2

 Se più autorità sono simultaneamente competenti nel singolo caso, esse coordinano le loro attività e collaborano.

Eleggibilità

Art. 40

1

Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati  i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno diritto di voto nel Cantone.1

1bis

Sono eleggibili al Tribunale d’appello e al Tribunale cantonale  i cittadini svizzeri maggiorenni d’ambo i sessi. Dall’entrata in funzione, devono essere domiciliati nel Cantone di Sciaffusa.2

2

 La legge disciplina le condizioni di eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina per il personale dell’amministrazione cantonale e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia. Per quest’ultime autorità, essa può prevedere requisiti supplementari.

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).
  2. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Periodo amministrativo

Art. 41

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e delle autorità comunali sono eletti per un quadriennio. Rimangono in funzione sino all’insediamento dei nuovi organi.

Funzioni incompatibili

Art. 42

1

 Nessuno può far parte simultaneamente:

  1. a.

    del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di un’autorità cantonale incaricata dell’amministrazione della giustizia;

  2. b.

    del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;

  3. c.

    del Consiglio di Stato e di un’autorità comunale.

2

 I dipendenti dell’amministrazione cantonale non possono essere membri di un’autorità incaricata dell’amministrazione della giustizia. I dipendenti dell’amministrazione cantonale direttamente subordinati al Consiglio di Stato o a uno dei suoi membri non possono nemmeno far parte del Gran Consiglio.

3

 Per singole autorità, la legge può prevedere ulteriori incompatibilità.

Incompatibilità personali

Art. 431

Non possono appartenere simultaneamente alla stessa autorità, eccettuati il Gran Consiglio, i parlamenti comunali e la Costituente: i coniugi, i partner in unione domestica registrata, i concubini, genitori e figli, fratelli e sorelle.

  1. Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 5, 2007 6913).

Impegno di osservare la Costituzione e la legge

Art. 44

Prima di entrare in funzione, i membri delle autorità s’impegnano a osservare la Costituzione e la legge.

Astensione obbligatoria

Art. 45

1

 Riguardo a pratiche che li concernono direttamente, i membri delle autorità, nonché i dipendenti dell’amministrazione e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia devono astenersi durante l’intero procedimento.

2

 Nei procedimenti di reclamo e di ricorso dinanzi alle autorità amministrative, la direzione del procedimento non può essere affidata alle autorità di precedente istanza.

3

 La legge può prevedere ulteriori motivi di astensione.

Rapporti di servizio

Art. 46

1

 La legge disciplina i rapporti di servizio dei membri delle autorità e del personale del Cantone.

2

 Se non sono manifestamente in grado di svolgere la loro funzione, i membri del Consiglio di Stato e quelli delle autorità elette dal Gran Consiglio possono essere destituiti dai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio.

Pubblicità, informazione

Art. 47

1

 Gli atti normativi devono essere pubblicati e riuniti in una raccolta ufficiale.

2

 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.

3

 Le autorità informano il pubblico sulla loro attività e consentono, su domanda, di consultare gli atti ufficiali per quanto nessun interesse preponderante pubblico o privato vi si opponga.

4

 Le autorità garantiscono l’informazione delle generazioni future documentando adeguatamente la propria attività e archiviando i propri documenti.

Responsabilità

Art. 48

1

 Il Cantone, i Comuni e le organizzazioni di diritto pubblico rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

2

 Nei limiti fissati dalla legge, essi rispondono anche dei danni causati lecitamente dai loro organi.

3

 La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e del personale nei confronti del Cantone e degli altri titolari di compiti pubblici.

4.2 D Delega di compiti

Delega di compiti tra le autorità

Art. 49

1

 Le attribuzioni del Popolo in materia normativa e in materia di spese possono essere delegate al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato a condizione che la delega si restringa a un settore determinato e sia delimitata dalla legge. La delega diretta di attribuzioni ad altre autorità è esclusa.

2

 Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.

3

 Il Gran Consiglio può adattare alle fluttuazioni monetarie le attribuzioni che la Costituzione conferisce alle autorità in materia di spese.

4

 La legge può delegare attribuzioni giurisprudenziali a un’autorità amministrativa.

Riserva della legge

Art. 50

Tutte le norme importanti di diritto devono essere emanate in forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni fondamentali concernenti:

  1. a.

    i diritti popolari;

  2. b.

    la limitazione dei diritti costituzionali;

  3. c.

    i diritti e i doveri individuali;

  4. d.

    l’oggetto e il calcolo dei tributi, nonché la cerchia dei contribuenti;

  5. e.

    i compiti e le prestazioni del Cantone;

  6. f.

    l’organizzazione e la procedura delle autorità.

Ricorso a privati

Art. 51

1

 La legge può consentire accordi privati invece di normative statali. Definisce gli obiettivi che devono essere necessariamente conseguiti.

2

 Misure di controllo e vigilanza possono essere affidate a privati. La delega di attribuzioni decisionali e di altri compiti d’esecuzione richiede una base legale.

3

 Le norme in materia di vigilanza e di tutela giurisdizionale si applicano per analogia ai casi in cui compiti pubblici sono assunti da privati. In caso di danni, l’ente pubblico o l’istituto che ha conferito il mandato risponde a titolo sussidiario.

4.3 G Gran Consiglio

Statuto, composizione

Art. 52

1

 Il Gran Consiglio, composto di 60 membri, esercita il potere supremo, fatti salvi i diritti del Popolo.1

2

 Esso è l’autorità legislativa e esercita l’alta vigilanza sugli organi statali del Cantone.

3

 Decisioni amministrative importanti possono essergli delegate dalla Costituzione e dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2009. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 4 2579).

Attività normativa

Art. 53

1

 Il Gran Consiglio emana le leggi cantonali, fatti salvi i diritti del Popolo.

2

 Esso può emanare disposizioni di esecuzione mediante decreto, per quanto la Costituzione o la legge lo autorizzi espressamente. I decreti non sottostanno al voto del Popolo.

3

 Il Gran Consiglio prepara i testi da sottoporre al voto del Popolo.

4

 Esso approva e denuncia i trattati internazionali e intercantonali, sempre che non ne sia esclusivamente competente il Consiglio di Stato.

Pianificazione

Art. 54

1

 Il Gran Consiglio tratta il programma di governo, il piano finanziario, il piano direttore delle attività d’incidenza territoriale e altri piani fondamentali.

2

 Laddove la legge non gli accordi un diritto di modifica o di approvazione, il Gran Consiglio può prendere posizione sulle pianificazioni con una propria dichiarazione.

Vigilanza, verifica dell’efficacia

Art. 55

1

 Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato,
sull’amministrazione e sugli altri titolari di compiti pubblici, nonché sulle autorità giudiziarie. La legge determina i diritti d’informazione e i poteri investigativi necessari all’esercizio dell’alta vigilanza.

2

 Il Gran Consiglio esamina e approva i rendiconti del Consiglio di Stato, del Tribunale d’appello e del Consiglio della magistratura.1

3

 Esso può prevedere una verifica indipendente dell’efficacia dei provvedimenti cantonali.

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Attribuzioni finanziarie

Art. 56

  1. [tab]

    Il Gran Consiglio:

  2. a.

    delibera sul bilancio di previsione;

  3. b.

    approva il conto di Stato;

  4. c.

    fissa le imposte e i tributi cantonali nei limiti delle prescrizioni legali;

  5. d.

    decide sulle spese che non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato, fatti salvi gli articoli 32 e 33.

Altre attribuzioni e altri compiti

Art. 57

1

 Il Gran Consiglio:

  1. a.

    decide quali oggetti sottoporre a votazione popolare, eccettuata la richiesta di revoca del Gran Consiglio medesimo;

  2. b.

    decide circa il lancio di un referendum facoltativo insieme con altri Cantoni e circa il deposito, in sede federale, di un’iniziativa del Cantone;

  3. c.

    procede alle elezioni che la Costituzione e la legge gli affidano;

  4. d.

    decide in materia di amnistia e di grazia;

  5. e.

    conferisce la cittadinanza cantonale, eccetto che la legge dichiari competente un’altra autorità;

  6. f.

    tratta le petizioni e i ricorsi che gli sono indirizzati;

  7. g.

    decide circa il conferimento, la modifica, il rinnovo e il trasferimento d’importanti concessioni.

2

 La legge può attribuire al Gran Consiglio ulteriori compiti.

Mandati al Consiglio di Stato, decisioni di principio

Art. 58

1

 Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. I mandati vertenti su un settore in cui la decisione definitiva compete al Consiglio di Stato hanno valore di direttiva.

2

 Nell’ambito delle sue competenze, il Gran Consiglio può prendere decisioni di principio.

Statuto dei membri del Gran Consiglio

Art. 59

1

 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

2

 Essi si esprimono liberamente in parlamento e, per le loro dichiarazioni, possono essere chiamati a rispondere in giudizio soltanto nei casi previsti dalla legge. Per togliere loro l’immunità parlamentare è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio.

3

 I membri del Gran Consiglio possono presentare gli atti parlamentari previsti dalla legge.

4

 Nei confronti dell’amministrazione e dei tribunali, essi dispongono degli speciali diritti d’informazione e consultazione specificati dalla legge.

5

 I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi. Ai gruppi possono essere versati sussidi.

4.4 C Consiglio di Stato

Statuto, composizione

Art. 60

1

 Il Consiglio di Stato, composto di cinque membri, è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone, fatte salve le attribuzioni del Gran Consiglio.

2

 Esso prende le sue decisioni in quanto autorità collegiale.

Incompatibilità

Art. 61

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività lucrativa privata. Possono svolgere un’attività in un’impresa a scopo lucrativo soltanto in veste di rappresentanti del Cantone.

Statuto nel Gran Consiglio

Art. 62

1

 Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre proposte al Gran Consiglio.

2

 I suoi membri partecipano di regola alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo. Fruiscono in tal caso dell’immunità parlamentare.

Pianificazione, coordinamento

Art. 63

1

 Il Consiglio di Stato determina gli scopi dell’operato statale, fatta salva la competenza del Gran Consiglio.

2

 All’inizio di ogni legislatura, esso stabilisce un programma di governo e un piano finanziario. Alla fine della legislatura, presenta un rendiconto.

3

 Il Consiglio di Stato pianifica e coordina le attività del Cantone.

Direzione dell’amministrazione

Art. 64

1

 Il Consiglio di Stato provvede all’organizzazione appropriata
dell’amministrazione cantonale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

2

 Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

3

 Il Consiglio di Stato rende conto al Gran Consiglio dell’attività
dell’amministrazione.

Attività normativa

Art. 65

1

 Il Consiglio di Stato dirige di regola la procedura legislativa preliminare. Sottopone al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti.

2

 Esso emana ordinanze, per quanto la Costituzione o la legge gliene conferisca la facoltà.

3

 In caso di urgenza, può emanare mediante ordinanza le disposizioni necessarie all’introduzione del diritto di rango superiore. Tali disposizioni introduttive urgenti devono essere sostituite senza indugio da norme emanate secondo la procedura ordinaria.

4

 Il Consiglio di Stato conclude trattati internazionali e intercantonali, fatta salva l’approvazione del Gran Consiglio e fermi restando i diritti del Popolo. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato i trattati che rientrano nell’ambito delle sue attribuzioni regolamentari o rivestono importanza secondaria o che la legge lo autorizza a concludere.

Competenze finanziarie

Art. 66

1

 Il Consiglio di Stato amministra il patrimonio del Cantone.

2

 Esso allestisce il bilancio di previsione e il conto di Stato a destinazione del Gran Consiglio.

3

 Il Consiglio di Stato decide in merito a:

  1. a.

    nuove spese uniche fino a 100 000 franchi e nuove spese annue ricorrenti fino a 20 000 franchi;

  2. b.

    atti di disposizione concernenti beni immobili del patrimonio finanziario fino a un milione di franchi.

4

 Concede e assume i prestiti necessari.

Altre attribuzioni e altri compiti

Art. 67

Il Consiglio di Stato:

  1. a.

    rappresenta il Cantone all’esterno e all’interno;

  2. b.

    risponde del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;

  3. c.

    prepara gli affari parlamentari, per quanto il Gran Consiglio non intenda trattarli da sé;

  4. d.

    pubblica gli atti normativi cantonali;

  5. e.

    provvede all’esecuzione degli atti normativi della Confederazione e del Cantone, delle decisioni del Gran Consiglio e delle sentenze passate in giudicato;

  6. f.

    esercita la vigilanza sui Comuni conformemente alla legge;

  7. g.

    risponde alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;

  8. h.

    risolve le controversie amministrative, per quanto la Costituzione e la legge lo prevedano;

  9. i.

    esegue gli altri compiti assegnatigli dalla Costituzione e dalla legge.

Situazioni straordinarie

Art. 68

1

 Il Consiglio di Stato può, senza base legale, prendere provvedimenti per parare a gravi disordini già in atto o imminenti che minacciano l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale.

2

 Tali ordinanze contingibili devono essere sottoposte senza indugio all’approvazione del Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

4.5 A Amministrazione cantonale

Struttura, organizzazione

Art. 69

1

 L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti.

2

 La Cancelleria dello Stato funge da segretariato generale e da centro di coordinamento del Consiglio di Stato; assicura il collegamento con il Gran Consiglio.

3

 La legge può prevedere che determinati compiti dell’amministrazione cantonale siano assunti a livello regionale oppure da commissioni speciali o da organizzazioni indipendenti.

Delega di attribuzioni decisionali

Art. 70

1

 Il Consiglio di Stato può delegare le sue attribuzioni decisionali ad altri organi, se la legge gliene conferisce la facoltà. Senza che la legge gliene conferisca la facoltà, può, mediante ordinanza, delegare le attribuzioni dei dipartimenti a servizi subalterni.

2

 Rimane salvo il diritto del Consiglio di Stato di impartire istruzioni a tutti gli organi amministrativi; ne sono eccettuate in particolare le attività giurisprudenziali delle autorità amministrative, nonché il perseguimento penale ad opera del pubblico ministero.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

4.6 A Autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia

Compito, statuto

Art. 71

1

 I tribunali e le altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia loro subordinate in virtù del diritto di vigilanza provvedono autonomamente all’applicazione del diritto nei settori del diritto privato, del diritto penale e del diritto pubblico rimanente.

2

 Le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia sono indipendenti dalle altre autorità e dalle parti contendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

3

 Il Tribunale d’appello rappresenta le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia nei loro rapporti con il Gran Consiglio e con il Consiglio di Stato.

Organizzazione giudiziaria, diritto procedurale

Art. 72

1

 Le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e le loro procedure sono strutturate in modo chiaro e semplice dalla legge.

2

 La legge può prevedere giurisdizioni particolari per certi settori e prevedere altresì che si faccia capo a giudici specializzati.1

3

 ...2

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).
  2. Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Elezioni e nomine

Art. 73

1

 Il Gran Consiglio elegge i membri e i membri supplenti dei tribunali e delle altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia, per quanto la Costituzione e la legge lo prevedano.

2

 Gli altri membri delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e i loro collaboratori sono nominati dal Tribunale d’appello o dal Tribunale cantonale. Il Tribunale d’appello può delegare la nomina dei propri collaboratori.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Assistenza legale, informazioni giuridiche

Art. 74

1

 Il diritto di farsi assistere e rappresentare dinanzi a qualsiasi autorità del Cantone incaricata dell’amministrazione della giustizia è garantito.

2

 Il Cantone può sostenere servizi privati d’informazioni giuridiche gratuite.

Art. 751

  1. Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Autorità di perseguimento penale

Art. 76

1

 ...1

2

 Ferma restando la possibilità d’impugnazione presso un’autorità giudiziaria, la legge può autorizzare anche le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni ad infliggere multe in caso di contravvenzioni.2

3

 Le autorità di perseguimento penale con funzioni non primariamente giudiziali possono essere sottoposte alla vigilanza del Consiglio di Stato.

  1. Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).
  2. Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Tribunale cantonale

Art. 77

1

 Il Tribunale cantonale giudica le cause civili e penali che la legge lo incarica di trattare in primo grado o definitivamente.

2

 …1

  1. Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 3, 2010 7007).

Tribunale d’appello

Art. 78

1

 Il Tribunale d’appello pronuncia sulle cause che la legge lo incarica di trattare in primo grado e sulle impugnazioni in materia civile e penale.

2

 Esso dirime le controversie di diritto pubblico e amministrativo conformemente alla Costituzione e alla legge, nonché i conflitti di competenza tra autorità amministrative e autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia.

3

Il Tribunale d’appello è autorità di vigilanza riguardo a tutti i tribunali del Cantone e riguardo alle altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia che la legge sottopone alla sua vigilanza.1

4

 In mancanza di disposizioni di legge o laddove la legge gliene conferisce la facoltà, il Tribunale d’appello emana le ordinanze necessarie all’esercizio dell’attività giudiziaria.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2009. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 4 2579).
  2. Accettato nella votazione popolare del 29 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2009. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 4 2579).

5 C Compiti pubblici

5.1 I In genere

Principi

Art. 79

1

 Nell’adempimento dei suoi compiti, il Cantone s’impronta ai bisogni e al benessere di tutti.

2

 Il Cantone assume un compito soltanto se:

  1. a.

    l’offerta privata è insufficiente; o

  2. b.

    i Comuni non sono in grado di adempierlo in modo economico ed efficace; o

  3. c.

    la preservazione di un interesse pubblico lo esige.

3

 I singoli compiti vanno periodicamente riesaminati per verificare se siano necessari e finanziabili, nonché eseguiti in modo economico ed efficace.

4

 La legge disciplina la ripartizione dei compiti e la collaborazione tra il Cantone e i Comuni.

5.2 P Pace e sicurezza pubbliche

Pace e sicurezza pubbliche

Art. 80

Il Cantone e i Comuni provvedono alla sicurezza pubblica e proteggono il diritto. Assicurano la pace pubblica.

5.3 S Spazio vitale

Ambiente, protezione della natura

Art. 81

1

 Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano e l’ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste. Provvedono altresì a preservare durevolmente le basi naturali della vita e la molteplicità delle specie.

2

 Le attività statali e private devono avere il minor impatto ambientale possibile.

3

 Il Cantone e i Comuni incentivano l’utilizzazione di tecnologie in sintonia con l’ambiente.

4

 Di regola, i costi delle misure di protezione dell’ambiente sono a carico di chi le ha causate.

Assetto del territorio

Art. 82

1

 Il Cantone e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio cantonale, a un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e alla protezione del paesaggio.

2

 Essi emanano norme di costruzione, di protezione e di assetto per un’edilizia rispettosa dell’essere umano e in sintonia con l’ambiente.

Trasporti

Art. 83

1

 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri, adeguati e riguardosi dell’ambiente per tutti gli utenti.

2

 Essi si adoperano per assicurare una gestione dei flussi di traffico quanto ecocompatibile possibile e promuovono mezzi di trasporto alternativi, rispettosi dell’ambiente.

Acqua, energia, smaltimento ambientale

Art. 84

1

 Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e prendono provvedimenti affinché l’approvvigionamento energetico sia sufficiente e riguardoso dell’ambiente.

2

 Essi promuovono provvedimenti per un’utilizzazione parsimoniosa ed economica dell’acqua e dell’energia. Favoriscono l’utilizzazione di energie rinnovabili.

3

 Il Cantone e i Comuni prendono altresì provvedimenti per ridurre la quantità di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e uno smaltimento appropriato. Provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente.

5.4 S Socialità

Principio

Art. 85

1

 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, si adoperano per prevenire, attenuare o eliminare le situazioni di bisogno materiali e personali. Incentivano la previdenza, l’autoaiuto e l’iniziativa individuale.

2

 Essi sostengono provvedimenti d’integrazione sociale.

Lavoro

Art. 86

1

 Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per lottare contro la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono provvedimenti volti al reinserimento di chi è in cerca di lavoro.

2

 Essi aiutano i giovani, al termine della scuola dell’obbligo, a inserirsi in curricoli di formazione professionale o nel mondo del lavoro.

Sanità

Art. 87

1

 Il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere e promuovere la salute della popolazione.

2

 Essi sostengono la prevenzione e l’educazione nel settore sanitario.

3

 Assicurano alla popolazione un’assistenza medica e paramedica efficace.

4

 La legge disciplina i diritti dei pazienti.

5.5 F Formazione

Scopi

Art. 88

L’educazione e la formazione hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’autoresponsabilità individuale, la volontà di giustizia sociale e il senso di responsabilità verso l’ambiente.

Mandato

Art. 89

1

 Il Cantone e i Comuni provvedono a un’offerta completa di formazione per tutti i residenti nel Cantone e assicurano l’accesso agli istituti d’insegnamento superiore.

2

 Il Cantone accorda sussidi di formazione.

Collaborazione

Art. 90

1

 Il Cantone, in collaborazione con altri enti formativi e con le regioni estere limitrofe, s’impegna a coordinare i cicli di formazione al fine di agevolare il passaggio dall’uno all’altro.

2

 Il Cantone e i Comuni collaborano paritariamente con i genitori
nell’educazione e nella formazione dei fanciulli.

3

 Il Cantone e i Comuni possono, a complemento della propria offerta di formazione, collaborare con enti formativi privati.

5.6 C Cultura, protezione del patrimonio culturale, tempo libero

Cultura, protezione del patrimonio culturale

Art. 91

Il Cantone e i Comuni:

  1. a.

    promuovono la creazione culturale attuale e la cura delle tradizioni;

  2. b.

    conservano e curano i beni culturali, i monumenti e i siti degni di protezione;

  3. c.

    agevolano l’accesso alla vita culturale;

  4. d.

    promuovono le relazioni culturali tra le diverse comunità che compongono la popolazione, tra i Cantoni e con l’estero;

  5. e.

    sostengono istituzioni culturali.

Organizzazione del tempo libero

Art. 92

Il Cantone e i Comuni sostengono un’appropriata organizzazione del tempo libero, segnatamente le attività giovanili e la pratica dello sport.

5.7 E Economia

Principio

Art. 93

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie a un’economia efficiente.

Banca cantonale

Art. 94

Il Cantone può, nell’interesse dell’economia regionale, gestire una banca o parteciparvi.

Diritti di regalìa

Art. 95

1

 Il Cantone detiene i diritti di regalìa conferitigli dalla legge.

2

 Esso può concedere a Comuni o a privati i relativi diritti di sfruttamento.

6 O Ordinamento finanziario

In genere

Art. 96

1

 Il Cantone e i Comuni gestiscono le proprie finanze in modo oculato, economico e adeguato alla congiuntura e ai compiti pubblici.

2

 Il Cantone provvede a una pianificazione dei compiti e delle finanze completa e coordinata.

3

 Prima di assumere nuovi compiti, occorre stabilire come saranno finanziati.

Garanzia dell’equilibrio finanziario

Art. 97

1

 Le finanze cantonali devono essere equilibrate a medio termine. I disavanzi di bilancio devono essere ammortati entro cinque anni.

2

 Se il disavanzo nel bilancio del Cantone supera il 5 per cento degli introiti del conto d’esercizio, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio prendono provvedimenti per assicurare l’equilibrio finanziario.

Risorse finanziarie

Art. 98

Il Cantone si procura le risorse necessarie segnatamente con:

  1. a.

    la riscossione di imposte e altri tributi;

  2. b.

    i redditi patrimoniali;

  3. c.

    le prestazioni della Confederazione e di terzi;

  4. d.

    l’assunzione e l’emissione di prestiti.

Principi della tassazione

Art. 99

1

 L’ordinamento fiscale è imperniato sui principi dell’universalità,
dell’uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.

2

 Le imposte sono calcolate in modo da rendere sopportabile, secondo principi sociali, l’onere totale dei contribuenti, da non gravare eccessivamente sulla capacità economica delle imprese, da non sminuire la volontà individuale di conseguire un reddito e un patrimonio e da promuovere la previdenza individuale.

Perequazione finanziaria

Art. 100

1

 Mediante la perequazione finanziaria il Cantone fa in modo che si sviluppino Comuni finanziariamente efficienti e persegue un carico fiscale equilibrato.

2

 La legge disciplina la perequazione finanziaria. Il Cantone presta contributi.

Controllo delle finanze

Art. 101

1

 Il controllo delle finanze del Cantone è assicurato da un organo indipendente che agisce su mandato del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

2

 Il responsabile del controllo delle finanze è nominato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato.

7 C Comuni

In genere

Art. 102

1

 I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

2

 Essi assumono tutti i compiti pubblici che non competano né alla Confederazione, né al Cantone.

3

 I principi di cui agli articoli 38–48 si applicano anche agli organi dei Comuni, eccetto che concernano unicamente le autorità cantonali.

4

 La legge può stabilire esigenze minime che i Comuni sono tenuti a rispettare nell’adempimento dei loro compiti.

Regolamento comunale

Art. 103

1

 Nei limiti fissati dal diritto di rango superiore, i Comuni disciplinano la loro organizzazione in un regolamento comunale.

2

 Il regolamento comunale acquista efficacia giuridica approvato che sia dal Consiglio di Stato.

Esistenza, riassetto

Art. 104

1

 Qualsiasi aggregazione, divisione o riclassificazione di Comuni richiede il consenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Gran Consiglio.

2

 Il Cantone può promuovere le aggregazioni intercomunali volontarie.

Autonomia comunale

Art. 105

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di eleggere le proprie autorità, di adempiere i propri compiti secondo libero apprezzamento, di riscuotere i tributi necessari e di amministrare le proprie cose pubbliche in piena autonomia.

Cooperazione intercomunale

Art. 106

1

 Il Cantone promuove la cooperazione tra i Comuni. Può partecipare a questa cooperazione. Sostiene gli interessi dei Comuni al di là dei confini cantonali.

2

 Al fine di assumere assieme determinati compiti, i Comuni possono unirsi in consorzi o scegliere altre forme di cooperazione previste dalla legge.

3

 La legge determina il contenuto necessario dei regolamenti delle associazioni intercomunali. I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e delle autorità dei singoli Comuni devono essere preservati.

4

 Se un compito non può essere altrimenti eseguito, il Consiglio di Stato può obbligare due o più Comuni a cooperare.

Collaborazione con il Cantone

Art. 107

1

 Il Cantone e i Comuni possono convenire il reciproco trasferimento di singoli compiti amministrativi, per esecuzione a titolo oneroso.

2

 Il Cantone può, assieme ai Comuni, gestire unità amministrative o aziende e costituire organi comuni di direzione e di vigilanza. Rimangono salvi i diritti dei parlamenti e degli aventi diritto di voto.

3

 In caso di controversia, decide il Tribunale d’appello.

8 C Chiese e comunità religiose

Riconoscimento di diritto pubblico

Art. 108

1

 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

2

 Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento sono retti per analogia dagli articoli 109–113.

Indipendenza

Art. 109

1

 Le Chiese riconosciute si organizzano da sé secondo principi democratici e legalitari.

2

 Esse si danno uno Statuto organizzativo che richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

Appartenenza

Art. 110

1

 L’appartenenza a una Chiesa riconosciuta è retta dal rispettivo Statuto organizzativo.

2

 L’uscita da una Chiesa è ognora possibile mediante dichiarazione scritta.

Parrocchie

Art. 111

1

 Le Chiese riconosciute possono organizzarsi in parrocchie, dotate di personalità giuridica.

2

 Nel loro Statuto organizzativo, le Chiese riconosciute disciplinano la vigilanza sulle parrocchie e sulle loro finanze, nonché l’elezione dei loro ecclesiastici.

Imposta di culto, finanze

Art. 112

1

 Le Chiese riconosciute possono riscuotere dai loro membri un’imposta di culto.

2

 L’assoggettamento all’imposta è retto dalla legislazione fiscale cantonale e dalla relativa tassazione.

3

 La legge disciplina le prestazioni del Cantone alle Chiese riconosciute.

Tutela giurisdizionale

Art. 113

1

 Le Chiese riconosciute provvedono ad assicurare una tutela giurisdizionale sufficiente ai loro membri e alle parrocchie.

2

 Le decisioni delle giurisdizioni ecclesiastiche supreme possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d’appello.

9 R Revisione della Costituzione cantonale

Principio

Art. 114

1

 La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2

 Per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

Revisione parziale

Art. 115

La revisione parziale consente di modificare una disposizione costituzionale o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

Revisione totale

Art. 116

1

 L’avvio della procedura di revisione totale è decisa dagli aventi diritto di voto. Essi decidono nel contempo se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.

2

 Le modalità di elezione e di revoca della Costituente sono le stesse di quelle applicabili all’elezione e alla revoca del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.

3

 Se il progetto di nuova Costituzione non è accettato, l’organo incaricato della revisione ne elabora un secondo. Se anche questo progetto è respinto dagli aventi diritto di voto, la decisione di procedere alla revisione totale decade.

10 D Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore

Art. 117

1

 La presente Costituzione entra in vigore alla data stabilita dal Gran Consiglio.

2

 A tale data, la Costituzione del Cantone di Sciaffusa del 24 marzo 1876 è abrogata.

Abrogazione del diritto in vigore

Art. 118

Le disposizioni del diritto attualmente in vigore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.

Ultrattività parziale del diritto anteriore

Art. 119

1

 Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione restano provvisoriamente in vigore.

2

 La modifica di tali atti avverrà conformemente alla presente Costituzione.

Emanazione di nuove disposizioni

Art. 120

1

 Se, secondo la presente Costituzione, devono essere emanate nuove disposizioni o se disposizioni vigenti devono essere modificate, occorre provvedervi senza indugio.

2

 Il Gran Consiglio stabilisce un programma legislativo.

Autorità, funzionari

Art. 121

1

 Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, i membri delle autorità e i dipendenti dell’amministrazione cantonale e dei tribunali rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso secondo il diritto anteriore.

2

 Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle nuove elezioni e alle elezioni complementari.

Diritti popolari

Art. 122

1

 Il diritto anteriore rimane determinante per le iniziative popolari depositate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione, nonché per le domande di referendum concernenti progetti adottati prima di tale data.

2

 Le iniziative popolari per la revisione parziale della vecchia Costituzione, depositate prima dell’accettazione della nuova Costituzione, saranno trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione.

Pubblicazione

Art. 123

La presente Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale e integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.

Disposizioni transitorie concernenti l’articolo 37a

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 24.11.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).