Législation

Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

RS 131.217In vigoreStato 01.01.2026159 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Principi generali1–21
  2. Capitolo 2Compiti pubblici e ordinamento finanziario22–55a
  3. Capitolo 3Diritti politici dei cittadini e Landsgemeinde56–72
  4. Capitolo 4Disposizioni generali applicabili alle autorità73–81
  5. Capitolo 5Autorità cantonali82–114
  6. Capitolo 6Comuni, consorzi e corporazioni115–134
  7. Capitolo 7Chiesa e Stato135–137
  8. Capitolo 8Revisione della Costituzione cantonale138–140
  9. Capitolo 9Disposizioni finali141–155
  10. Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 maggio 2010

Preambolo Il Popolo del Cantone di Glarona, conscio della sua responsabilità dinanzi a Dio, verso gli esseri umani e verso la Confederazione Svizzera, si è dato la presente Costituzione:

Capitolo 1 Principi generali

Sezione 1 Fondamento della Costituzione

Art. 1

1

 Il Cantone di Glarona è un Cantone della Confederazione Svizzera.

2

 Il potere dello Stato discende dal Popolo. Il Popolo lo esercita direttamente nella Landsgemeinde, nelle assemblee comunali o alle urne, e indirettamente tramite le autorità e i pubblici dipendenti che ha eletto.1

3

 La Costituzione e tutte le altre parti dell’ordinamento giuridico del Cantone sono subordinate al diritto federale.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Sezione 2 Diritti fondamentali e principi su cui poggia lo Stato

Art. 2Valenza dei diritti fondamentali

1

 Qualsiasi potere statuale è limitato dai diritti fondamentali.

2

 Nell’esercizio dei suoi diritti fondamentali ciascuno è tenuto a rispettare i diritti altrui.

3

 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto per quanto previsto dalla Costituzione e in base alla legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

4

 Nessuna ingerenza nella libertà può sospingersi oltre a quanto richiesto da uno scopo legittimo e da un interesse pubblico preponderante.

5

 Nell’esercizio delle loro attribuzioni di diritto privato, il Cantone e i Comuni devono conformarsi al senso e allo spirito dei diritti fondamentali.

Art. 3Personalità, dignità e libertà umane

La personalità, la dignità e la libertà umane sono intangibili.

Art. 4Uguaglianza giuridica

1

 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2

 Nessuno deve subire un pregiudizio o trarre vantaggio a causa del suo sesso, della sua lingua, della sua razza, della sua patria o della sua origine, nonché delle sue opinioni religiose, filosofiche o politiche.

Art. 5Libertà personale

1

 Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica, alla libertà di movimento, alla sicurezza personale, alla protezione della salute e alla protezione contro l’abuso dei dati che lo concernono.

2

 La vita privata e la sfera domiciliare sono inviolabili.

Art. 6Libertà di credo e di coscienza

La libertà di credo e di coscienza è inviolabile.

Art. 7Libertà religiosa e di culto

La libertà di formare comunità religiose e la libertà di compiere atti di culto sono garantite per quanto non pregiudichino seriamente l’ordine pubblico o la pace confessionale.

Art. 8Libertà di opinione

La libera formazione, espressione e diffusione delle opinioni, con la parola, lo scritto, l’immagine o in qualsiasi altro modo, è garantita purché siano salvaguardati l’ordine pubblico, la protezione della gioventù e la protezione della situazione personale di terzi.

Art. 9Libertà dei mezzi di comunicazione sociale

1

 La libertà dei mezzi di comunicazione sociale è garantita.

2

 Non vi è censura della stampa, del cinema o di altri mezzi di comunicazione sociale.

Art. 10Libertà della cultura e dell’arte

La libertà della cultura e dell’arte è garantita.

Art. 11Libertà dell’istruzione e dell’insegnamento

La libertà dell’istruzione e dell’insegnamento è garantita nei limiti della legge e degli obiettivi della promozione pubblica della scuola e della formazione.

Art. 12Libertà di associazione e di riunione

1

 La libertà di associazione e di riunione è garantita.

2

 Le riunioni e manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione. Possono essere vietate o limitate soltanto in caso di pericolo serio e immediato per l’ordine e la sicurezza pubblici.

Art. 13Libertà di domicilio

La libertà di domicilio è garantita.

Art. 14Garanzia della proprietà

1

 La proprietà è garantita.

2

 La legge può prevedere espropriazioni o restrizioni della proprietà nell’interesse pubblico.

3

 In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 15Libertà economica

La libertà economica, in particolare la libera scelta e il libero esercizio di una professione, nonché il libero esercizio di un’attività lucrativa, è garantita.

Art. 16Tutela giurisdizionale

1

 Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

2

 Ogni autorità e ogni servizio dell’amministrazione sono tenuti ad accordare ai diretti interessati il diritto d’essere sentiti. Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti che lo concernono, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non esigano ch’essi siano tenuti segreti.

3

 Gli organi dello Stato sono tenuti a motivare le loro decisioni e a indicare i relativi mezzi d’impugnazione; sono salve le eccezioni previste dalla legge.

4

 Nei limiti fissati dalla legge, per gli indigenti l’accesso alla giustizia è gratuito.

5

 La legislazione determina le garanzie indispensabili per i diretti interessati in caso di perquisizione domiciliare, arresto o sequestro, nonché nel corso dell’istruzione penale, dell’esecuzione delle pene o di un internamento.

Art. 17Principi dell’attività dello Stato

Qualsiasi attività dello Stato dev’essere conforme al diritto e proporzionata, nonché rispettare la buona fede.

Art. 18Responsabilità dello Stato

1

 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono dei danni causati illecitamente dalle persone che agiscono per essi. La legge disciplina i particolari, segnatamente l’estensione della responsabilità, l’applicabilità di altre norme in materia di responsabilità e il regresso contro i responsabili.1

2 e 3
  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).
  2. Abrogati dalla Landsgemeinde del 4 mag. 2014, con effetto dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 19Irretroattività

Le normative con effetto retroattivo non possono imporre nuovi oneri al singolo.

Sezione 3 Cittadinanza

Art. 20

1

 La cittadinanza cantonale costituisce il fondamento da cui scaturiscono tutti i diritti e doveri di un cittadino della Confederazione, del Cantone e del Comune.

2

 La cittadinanza cantonale è indissociabile da quella comunale.1

3

 ...2

4

 La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.3

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).
  2. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Sezione 4 Doveri civici

Art. 21

1

 Ognuno deve adempiere gli obblighi che l’ordinamento giuridico del Cantone e dei Comuni gli impone.

2

 La partecipazione alla Landsgemeinde, alle assemblee comunali e alle elezioni e votazioni a scrutinio segreto è un dovere civico.

Capitolo 2 Compiti pubblici e ordinamento finanziario

Sezione 1 Protezione dell’ambiente e del clima e assetto territoriale

Art. 22Protezione dell’ambiente

1

 Ognuno è tenuto a rispettare l’ambiente.

2

 Nei limiti del diritto federale, il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni e prendono provvedimenti a tutela dell’essere umano e del suo ambiente.

3

 Essi preservano la bellezza e le caratteristiche del paesaggio e dei siti, nonché dei monumenti naturali e culturali.

Art. 22aProtezione del clima1

1

 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti nocivi. Contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici del Cantone e della Confederazione e gli obiettivi sanciti negli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.

2

 Provvedono affinché siano adottate le misure appropriate. Le misure volte alla protezione del clima devono essere compatibili con le esigenze ambientali, sociali ed economiche.

3

 Prevedono incentivi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

Art. 23Pianificazione del territorio

Il Cantone e i Comuni assicurano, nei limiti del diritto federale, l’insediamento ordinato del territorio e l’appropriata utilizzazione del suolo.

Art. 24Costruzioni, strade e acque

1

 Il Cantone e i Comuni disciplinano le costruzioni. I bisogni dei disabili sono presi adeguatamente in considerazione.

2

 Il Cantone e i Comuni disciplinano la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade e dei sentieri.

3

 Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque conformemente alla legge.

4

 Esso emana prescrizioni sulle cose pubbliche, nonché sul loro impiego e sulla loro utilizzazione.

Sezione 2 Ordine pubblico

Art. 25

Il Cantone e i Comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.

Sezione 3 Opere sociali

Art. 26Sicurezza sociale e benessere generale

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono la sicurezza sociale e il benessere generale.

2

 L’aiuto sociale dello Stato deve rafforzare la responsabilità personale e l’autoaiuto.1

3

 Il Cantone esercita la vigilanza sulle opere sociali nei limiti fissati dal diritto federale.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 3, I 1101).

Art. 27Assicurazione sociale

Il Cantone e i Comuni possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

Art. 28Assistenza ai disoccupati e diritto del lavoro

1

 Il Cantone disciplina, nei limiti fissati dal diritto federale, l’assistenza ai disoccupati e il servizio di collocamento.

2

 A complemento di quanto previsto dal diritto federale, esso può emanare prescrizioni sui rapporti di lavoro e sulla protezione dei lavoratori.

3

 Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti intesi a procurare lavoro.

Art. 29Assistenza sociale e tutele1

1

 L’assistenza sociale e le tutele sono di competenza del Cantone. I Comuni sostengono il Cantone nell’adempimento di questi compiti per quanto necessario per svolgerli in modo efficace e finanziariamente vantaggioso.2

2

 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulle istituzioni di assistenza sociale, segnatamente sugli istituti di degenza.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 3, I 1101).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 30Aiuto all’integrazione degli stranieri

Il Cantone e i Comuni prestano il loro aiuto per l’integrazione degli stranieri.

Art. 31Promozione della costruzione di abitazioni

Il Cantone può promuovere la costruzione di abitazioni o accordare agevolazioni di pigione, sia in modo autonomo, sia a complemento di quanto previsto dal diritto federale o insieme con i Comuni o con terzi.

Sezione 4 Sanità

Art. 32In genere

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione in materia sanitaria e le cure agli ammalati.

2

 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulla salute pubblica.

3

 Il Cantone disciplina il settore delle professioni mediche e la polizia sanitaria.

4

 ...1

  1. Abrogato dalla Landsgemeinde del 4 mag. 2014, con effetto dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 33Ospedali e ricoveri

1

 Il Cantone garantisce l’esercizio di un ospedale ubicato in territorio glaronese (ospedale cantonale). La legge disciplina le prestazioni che devono essere fornite dall’ospedale cantonale e la forma giuridica.1

2

Il Cantone garantisce le cure sanitarie ambulatoriali e stazionarie.2

3

 ...3

4

 La legge disciplina la vigilanza.4

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 3 mag. 2009. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° gen. 2023. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  4. Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

Sezione 5 Protezione della famiglia

Art. 34

Il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere e rafforzare la famiglia in quanto cellula fondamentale della comunità.

Sezione 6 Scuole e formazione

Art. 35Scuola dell’obbligo

1

 Entro i limiti di età fissati dalla legge, la frequentazione della scuola è obbligatoria.

2

 Ognuno deve poter frequentare le scuole pubbliche senza che ne risulti pregiudicata la sua libertà di credo e di coscienza.

3

 Devono essere garantite pari possibilità di formazione alle persone d'ambo i sessi.

4

 Durante la scuola dell’obbligo, in tutte le scuole pubbliche l’istruzione è gratuita per le persone residenti nel Cantone. I mezzi d’istruzione e d’insegnamento sono messi gratuitamente a disposizione, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 36Scuole private

1

 Il diritto di istituire e gestire scuole private è garantito nei limiti della legge.

2

 Le scuole private possono essere sostenute con fondi pubblici.

Art. 37Compiti pubblici nel settore scolastico

1

 L’intero settore delle scuole e della formazione sottostà alla vigilanza del Cantone.

2

 I Comuni gestiscono la scuola di base.

3

 In materia scolastica, il Cantone assume in particolare i compiti seguenti:

  1. a.

    gestisce une scuola cantonale;

  2. b.

    gestisce e promuove scuole professionali e corsi di aggiornamento;

  3. c.

    promuove l’istruzione musicale extrascolastica.

4

 Il Cantone può delegare certi compiti in materia di formazione professionale a imprese private, ad associazioni economiche e professionali o ad altre organizzazioni.

5

 Esso agevola la formazione mediante borse di studio e provvedimenti sociali.

Art. 38Asili nido1

Il Cantone disciplina la gestione degli asili nido.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° ago. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

Art. 39Scuole speciali e case di educazione

1

 I fanciulli disabili fisici o mentali ricevono gratuitamente un’educazione e una formazione adeguate.

2

 Il Cantone sostiene o gestisce scuole speciali e case di educazione.1

3

 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulle scuole speciali e sulle case di educazione.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).

Art. 40Promozione culturale, educazione degli adulti, attività giovanili

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione culturale, artistica e scientifica.

2

 Essi sostengono l’educazione degli adulti.

3

 Promuovono altresì le attività giovanili.

Art. 41Sport

Il Cantone e i Comuni sostengono le attività sportive che promuovono la salute.

Sezione 7 Economia

Art. 42Promozione economica

1

 Il Cantone e i Comuni si adoperano per promuovere tutti i settori dell’economia, in particolare creando condizioni quadro favorevoli.

2

 Essi possono, nell’interesse pubblico, sostenere o gestire organizzazioni, opere o imprese che servano alla promozione dello sviluppo economico del Cantone o partecipare a tali istituzioni.

3

 Nell’ambito della promozione economica, il Cantone bada affinché sia assicurato uno sviluppo regionale equilibrato.

Art. 43Polizia economica

Il Cantone può emanare prescrizioni per assicurare l’esercizio ordinato delle attività economiche.

Art. 44Agricoltura

Il Cantone può, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, prendere provvedimenti per conservare e promuovere l’agricoltura.

Art. 45Economia forestale

1

 Il Cantone disciplina in via legislativa i provvedimenti volti a conservare e gestire le foreste.

2

 Il Cantone e i Comuni possono, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, prendere provvedimenti per promuovere la silvicoltura.

Art. 46Trasporti pubblici ed energia

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono i trasporti pubblici. Possono partecipare a imprese di trasporto o gestire imprese siffatte.

2

 Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sufficiente e rispettoso dell’ambiente, nonché un consumo parsimonioso dell’energia. Possono partecipare a imprese di approvvigionamento energetico o gestire imprese siffatte.

Art. 47Diritti di regalìa

1

 Il Cantone dispone delle regalìe delle miniere, del sale, della caccia e della pesca.

2

 Esso disciplina in via legislativa la captazione e lo sfruttamento dell’energia geotermica.

Art. 48Assicurazione degli edifici

1

 Il Cantone gestisce un istituto per l’assicurazione degli edifici.

2

 L’istituto per l’assicurazione degli edifici può gestire altre assicurazioni di cose conformemente alla legge.

Art. 49Banca cantonale

1

 Il Cantone gestisce una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.

2

 La banca cantonale dev’essere gestita in un’ottica economica. Deve servire soprattutto all’intera economia cantonale.

Sezione 8 Ordinamento finanziario

Art. 50Imposte e altri tributi

1

 Il Cantone e i Comuni hanno facoltà, conformemente alla legge, di riscuotere imposte per sopperire ai bisogni delle finanze pubbliche.

2

 Essi tassano il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché i proventi e il capitale delle persone giuridiche.

3

 La legge determina il genere e l’entità delle altre imposte. Disciplina gli altri tributi che il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico possono riscuotere.

4

 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico possono esigere emolumenti in virtù di ordinanze o normative comunali.

Art. 51Obbligo fiscale

Tutti i contribuenti devono partecipare secondo i loro mezzi e la loro capacità economica agli oneri dello Stato e dei Comuni.

Art. 52Gestione finanziaria

1

  Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico devono gestire le loro finanze secondo i principi della legalità, dell’equilibrio budgetario, della parsimonia, dell’urgenza, della redditività, della causalità, della compensazione dei vantaggi, della ricerca dell’efficienza, del conseguimento degli obiettivi prefissi e del divieto della destinazione vincolata delle imposte generali, eccettuata l’imposta sulle costruzioni.1

2

 La legge precisa le attribuzioni in materia di spese.

3

 Essa determina l’estensione dei controlli delle finanze da parte di organi indipendenti e ne disciplina l’esecuzione.2

4

 Il Cantone e i Comuni allestiscono pianificazioni finanziarie.3

  1. Accettata nella Landsgemeinde del 5 mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 2, 2020 4567).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 53Preventivo e consuntivo1

1

 Il preventivo espone i probabili proventi e gli introiti nonché le spese e le uscite autorizzate del periodo contabile.2

2

 Il consuntivo espone tutti i proventi e gli introiti nonché le spese e le uscite e indica la situazione patrimoniale alla fine del periodo contabile.3

3

 In materia contabile si applica il principio di pubblicità.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 54Finanziamento

1

 Nell’elaborare atti normativi e decisioni, le autorità devono in ogni caso valutarne le conseguenze finanziarie e, se necessario, provvedere alla copertura complementare.

2

 Nei progetti, esse devono fornire indicazioni e formulare proposte in merito.

Art. 55Prestazioni cantonali e comunali per l’adempimento dei compiti1

1

 Per sostenere i Comuni nell’adempimento dei loro compiti, il Cantone versa ai Comuni, conformemente alla legge, aiuti finanziari a destinazione vincolata e indennità.

2

 La legge può obbligare i Comuni a prestazioni valutabili in denaro per l’adempimento di compiti d’interesse comune del Cantone e dei Comuni.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 55aPerequazione finanziaria1

La perequazione finanziaria consiste in una compensazione delle risorse e in una compensazione degli oneri. I Comuni finanziano la compensazione delle risorse; il Cantone, la compensazione degli oneri. La legge disciplina i particolari.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011.Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Capitolo 3 Diritti politici dei cittadini e Landsgemeinde

Sezione 1 Diritti politici

Art. 56Condizioni del diritto di voto

1

 Hanno diritto di voto nel Cantone e nel Comune i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che vi sono domiciliati e che hanno compiuto i 16 anni.1

2

 …2

3

 Il diritto di voto si esercita nella Landsgemeinde e, per il resto, per quanto la legge non preveda agevolazioni, nel proprio luogo di domicilio; il diritto di voto si ottiene con il domicilio.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).
  2. Abrogato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, con effetto dal 4 mag. 2025. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 57Contenuto del diritto di voto

1

 In materia cantonale, l’avente diritto di voto ha il diritto di:

  1. a.

    partecipare, come elettore e, a partire dall’età di 18 anni compiuti, anche come candidato, alle elezioni nella Landsgemeinde o alle urne;

  2. b.

    presentare proposte a destinazione della Landsgemeinde;

  3. c.

    partecipare alla discussione, formulare proposte e votare nella Landsgemeinde;

  4. d.

    pronunciarsi alle urne sul parere che il Cantone indirizza alla Confederazione in merito alla costruzione d’impianti nucleari sul territorio del Cantone di Glarona e dei Cantoni limitrofi.

2

 In materia comunale, l’avente diritto di voto ha il diritto di:

  1. a.

    partecipare, come elettore e, a partire dall’età di 18 anni compiuti, anche come candidato, alle elezioni nell’Assemblea comunale o alle urne;

  2. b.

    formulare proposte a destinazione dell’Assemblea comunale;

  3. c.

    partecipare alla discussione nell’Assemblea comunale, nonché alle votazioni nell’Assemblea comunale o alle urne.

Art. 57aPartecipazione politica1

1

 Il Cantone promuove la partecipazione politica.

2

 Il Consiglio di Stato può prendere provvedimenti per garantire alle persone che non sono in grado di compiere gli atti necessari per partecipare alla votazione, in particolare a causa di una disabilità, di poter votare.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 4 mag. 2025. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 58Proposte per il memoriale della Landsgemeinde

1

 Gli aventi diritto di voto hanno il diritto, da soli o insieme con altri aventi diritto di voto, di presentare in ogni tempo proposte a destinazione della Landsgemeinde.1 I Comuni e gli Esecutivi comunali dispongono dello stesso diritto.2

2

 Una proposta per il memoriale può concernere qualsiasi oggetto di competenza della Landsgemeinde.3

3

 ...4

4

 Se la proposta viola il principio dell’unità della forma o della materia o è contraria al diritto superiore o è inattuabile, il Gran Consiglio la dichiara inammissibile in tutto o in parte.5

5

 La proposta deve avere un oggetto chiaramente definito, contenere una motivazione ed essere firmata dagli autori.

6

 ....6

  1. Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).
  3. Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).
  4. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).
  5. Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).
  6. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 59Trattazione delle proposte per il memoriale

1

 ...1

2

Il Gran Consiglio pronuncia sull’ammissibilità giuridica delle proposte e decide circa la loro rilevanza. Sono rilevanti le proposte ammissibili che raccolgono almeno dieci voti.2

3

 Il Gran Consiglio sottopone le proposte per il memoriale il più tardi alla seconda Landsgemeinde dopo la decisione relativa alla loro rilevanza.

4

 Le proposte del Consiglio di Stato alla Landsgemeinde non sono oggetto di una decisione quanto alla loro rilevanza; tuttavia, quando il Gran Consiglio non entra in materia su una proposta del Consiglio di Stato o la respinge, la proposta decade.

  1. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).
  2. Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 60Diritto di petizione

1

 Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste e reclami alle autorità.

2

 L’autorità cui è rivolta la petizione è tenuta a rispondere nei limiti della sua competenza o a inoltrarla al servizio competente.

Sezione 2 Landsgemeinde

Art. 61Statuto della Landsgemeinde

La Landsgemeinde è l’assemblea degli abitanti del Cantone aventi diritto di voto. È l’organo supremo del Cantone.

Art. 62Memoriale della Landsgemeinde

1

 Il memoriale della Landsgemeinde contiene gli affari che saranno trattati nella Landsgemeinde, in particolare i progetti di legge e di decisione del Gran Consiglio e le proposte depositate.

2

 Le proposte per il memoriale che il Gran Consiglio ha dichiarato irrilevanti sono menzionate separatamente, senza preavviso.

3

 ...1

4

 Il memoriale della Landsgemeinde è reso accessibile agli aventi diritto di voto almeno quattro settimane prima della Landsgemeinde.2

5

 ...3

  1. Abrogato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 4 mag. 2025. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 63Convocazione

1

 La Landsgemeinde ordinaria si riunisce a Glarona la prima domenica di maggio.

2

 Il Consiglio di Stato decide un eventuale rinvio.

3

 Una Landsgemeinde straordinaria si svolge allorché la Landsgemeinde lo decida, allorché almeno 2000 aventi diritto di voto lo chiedano indicando gli oggetti da trattare o allorché il Gran Consiglio convochi gli aventi diritto di voto per trattare affari urgenti.

4

 ...1

5

 Il Cantone può prendere provvedimenti per agevolare la partecipazione alla Landsgemeinde.2

  1. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 4 mag. 2025. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 64Direzione e apertura

1

 Il landamano dirige la Landsgemeinde. Se è impedito, è sostituito dal vicelandamano o, in caso d’impedimento di quest’ultimo, dal consigliere di Stato più anziano per elezione.

2

 Il landamano apre la Landsgemeinde con un’allocuzione. In seguito, i partecipanti che hanno diritto di voto prestano giuramento.

Art. 65Dibattiti

1

 I progetti del Gran Consiglio pubblicati nel memoriale o nel Foglio ufficiale costituiscono la base dei dibattiti; i dibattiti non possono vertere su altri oggetti.

2

 Ogni partecipante avente diritto di voto può presentare proposte a sostegno di un oggetto in discussione, nonché proposte di modifica, reiezione, differimento o rinvio al mittente.

3

 Le proposte di modifica devono avere un nesso materiale con l’oggetto in discussione.

4

 La Landsgemeinde non entra in materia sulle proposte per il memoriale dichiarate irrilevanti dal Gran Consiglio, eccetto che ne sia fatta speciale richiesta; la Landsgemeinde può decidere di respingerle o di differirne la trattazione all’anno seguente.

5

 Chiunque intenda esprimersi su un oggetto in discussione deve dapprima formulare la sua proposta e poi motivarla brevemente.

Art. 66Procedura di voto

1

 La proposta del Gran Consiglio è approvata se non vi sono controproposte.

2

 Se è presentata una controproposta, la Landsgemeinde deve deliberare e votare.

3

 Se un progetto subisce due o più modifiche, si procede a una votazione finale.

4

 Per le elezioni, una votazione si svolge in tutti i casi.

Art. 67Accertamento della maggioranza

1

 Il landamano accerta la maggioranza mediante stima. Nei casi dubbi, può chiedere il parere di quattro membri del Consiglio di Stato.

2

 La sua decisione non può essere impugnata.

Art. 68Attribuzioni in materia elettorale

La Landsgemeinde elegge:

  1. a.

    il landamano e il vicelandamano;

  2. b.

    i presidenti dei tribunali, i vicepresidenti a tempo parziale e gli altri giudici;

  3. c.

    ...

Art. 69Legislazione e competenze materiali1

1

 La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.

2

 Per altro, essa è competente per:

  1. a.

    approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b;

  2. b.

    decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili;

  3. c.

    acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi;

  4. d.

    prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio;

  5. e.

    stabilire l’aliquota fiscale.

3

 La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Sezione 3 Elezioni cantonali alle urne

Art. 70Gran Consiglio

1

 Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne i membri del Gran Consiglio, secondo il sistema proporzionale.

2

 La legge determina i circondari elettorali e disciplina la procedura di ripartizione dei seggi.

Art. 71Consiglio di Stato

Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne i membri del Consiglio di Stato, secondo il sistema maggioritario.

Art. 72Consiglio degli Stati

Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne i due deputati al Consiglio degli Stati, secondo il sistema maggioritario.

Capitolo 4 Disposizioni generali applicabili alle autorità

Art. 73Divisione dei poteri

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono, quanto al principio, separati.

Art. 74Eleggibilità1

1

 Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, alla carica di giudice, al Consiglio degli Stati o a membro di altre autorità cantonali o comunali gli aventi diritto di voto che hanno compiuto i 18 anni.2

1a

 Per i presidenti dei tribunali e i vicepresidenti a tempo parziale, studi di diritto completi con ottenimento di una licenza o di un diploma di master rilasciati da un’università svizzera sono una condizione di eleggibilità.3

2

 Per determinate autorità, la legge può prevedere ulteriori condizioni di eleggibilità.

3

 La legge o un’ordinanza del Gran Consiglio può consentire eccezionalmente che certe cariche siano assegnate a persone che non hanno diritto di voto.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 75Incompatibilità

1

 I membri del Consiglio di Stato, i membri dei tribunali e i pubblici dipendenti del Cantone designati dalla legge non possono far parte del Gran Consiglio.1

2

 I membri del Consiglio di Stato non possono svolgere funzioni giudiziarie. Non possono nemmeno essere membri di un’autorità comunale o delle Camere federali, né essere pubblici dipendenti o insegnanti del Cantone o di un Comune. La legge disciplina i casi di incompatibilità fra la carica in Consiglio di Stato e altre occupazioni accessorie.2

3

 I membri del Tribunale amministrativo non possono far parte di un’altra autorità cantonale, né essere pubblici dipendenti del Cantone. Non possono nemmeno essere membri di un’autorità comunale.3

4

 I membri delle commissioni amministrative non possono essere pubblici dipendenti del Cantone. La legge può prevedere ulteriori incompatibilità per singole commissioni di ricorso.4

5

 La legge determina quali attività sono incompatibili con i compiti di un’autorità giudiziaria o di perseguimento penale.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
  4. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 76Esclusione per parentela

1

 Genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi, partner in unione domestica registrata, avi e abbiatici, cognati e cognate, nonché suoceri e suocere e loro generi e nuore non possono far parte della stessa autorità cantonale o comunale.1

2

Questa disposizione non si applica al Gran Consiglio e ai parlamenti comunali.2

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).
  2. Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48 art. 1 cpv. 1, 2020 4567).

Art. 77Astensione obbligatoria

1

 I membri di un’autorità che hanno un interesse personale diretto in un affare devono astenersi all’atto della relativa decisione.

2

 Sono salve le disposizioni di legge più severe.

Art. 78Durata del mandato e rielezione1

1

 La durata del mandato dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti cantonali e comunali nominati per il periodo amministrativo è di quattro anni.

2

 Essa [La durata del mandato] comincia a decorrere il 1° luglio, con le eccezioni seguenti: per il Gran Consiglio, comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva; per i membri del Consiglio di Stato, il giorno della Landsgemeinde. La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.2

3

 Alla scadenza del mandato, la rielezione è possibile.

4

 Sono salve le disposizioni relative al landamano, al vicelandamano, al presidente e al vicepresidente del Gran Consiglio.

5

 I membri del Consiglio di Stato, i due deputati al Consiglio degli Stati, nonché i presidenti di tribunale e gli altri giudici devono lasciare le loro funzioni per la Landsgemeinde che segue il giorno in cui compiono i 65 anni, rispettivamente alla fine di giugno.3

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 79Numero legale

1

 Un’autorità o una commissione può validamente deliberare se più della metà, ma almeno tre dei suoi membri sono presenti.

2

 Sono salve le disposizioni di legge più severe.

Art. 80Informazione del pubblico

Le autorità informano tempestivamente gli aventi diritto di voto sugli oggetti in votazione, li tengono al corrente sulle questioni sostanziali e li ragguagliano sufficientemente presto su problemi e progetti importanti.

Art. 81Diritto d’urgenza

1

 Al fine di proteggere la popolazione in caso di perturbazioni nell’approvvigionamento o di gravi penurie cui l’economia non può rimediare da sé, nonché in caso di catastrofe o di eventi bellici, la legge può accordare al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, per un tempo limitato, attribuzioni che derogano alle norme della presente Costituzione.

2

 Appena le circostanze lo consentano, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sui provvedimenti presi e il Gran Consiglio, dal canto suo, ne riferisce alla Landsgemeinde.

Capitolo 5 Autorità cantonali

Sezione 1 Gran Consiglio

Art. 82Statuto e compiti del Gran Consiglio

1

 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.1

2

 Il Gran Consiglio è la suprema autorità cantonale di vigilanza sul governo, sull’amministrazione e sui tribunali.

3

 Esso prepara i testi costituzionali e legislativi e le altre decisioni della Landsgemeinde.

4

 Il Gran Consiglio emana ordinanze, decisioni amministrative e decisioni finanziarie e risolve sulle pianificazioni di base o di obbligatorietà generale.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2249 art. 1 n. 1, 2012 7501).

Art. 83Ufficio del Gran Consiglio1

Il Gran Consiglio elegge ogni anno al suo interno il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del proprio Ufficio.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).

Art. 84Commissioni e gruppi parlamentari

1

 Il Gran Consiglio può costituire commissioni per preparare le deliberazioni, per esercitare l’alta vigilanza o per procedere a inchieste speciali.

2

 I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi.

Art. 85Sedute

1

 Il Gran Consiglio si riunisce ogni qual volta gli affari lo esigano.

2

 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

3

Sedute a porte chiuse possono tenersi soltanto se i due terzi dei membri presenti lo decidano a scrutinio segreto.

Art. 86Ordinanze del Gran Consiglio1

1

 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l’elezione e l’organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.2

2

 Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura.

3

 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 1 2609).

Art. 86aDiritto all’informazione1

1

 Nell’ambito delle sue incombenze parlamentari, ogni membro del Gran Consiglio può esigere dai dipartimenti, dalla cancelleria dello Stato, dagli altri enti incaricati di compiti amministrativi e dai tribunali informazioni concernenti questioni giuridiche o tecniche non sottostanti al segreto d’ufficio.2

2

 Le commissioni del Gran Consiglio ottengono informazioni e visione degli atti per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti. In casi motivati, il Consiglio di Stato può svincolare dal segreto d’ufficio singoli suoi membri, pubblici dipendenti cantonali o insegnanti cantonali. Parimenti, la Commissione amministrativa dei tribunali può, in casi motivati, svincolare dal segreto d’ufficio singoli membri o dipendenti di un tribunale per questioni inerenti all’amministrazione giudiziaria.3

3

 Se, per far luce su avvenimenti di grande portata, il Gran Consiglio istituisce una commissione d’inchiesta, questa può procurarsi tutte le informazioni necessarie dal Consiglio di Stato, dai tribunali, per le questioni inerenti all’amministrazione giudiziaria, e dalle autorità comunali, per le questioni inerenti alla collaborazione tra Cantone e Comuni. I membri delle autorità e i pubblici dipendenti e insegnanti del Cantone e dei Comuni sono tenuti a informarla anche su accertamenti che sottostanno al segreto d’ufficio. I privati possono essere interpellati conformemente alla legge sulla giurisdizione amministrativa.4

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994. Garanzia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 1, I 804).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
  4. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 87Partecipazione del Consiglio di Stato

I membri del Consiglio di Stato partecipano a titolo consultivo alle sedute del Gran Consiglio e, secondo i bisogni, alle sedute delle sue commissioni.

Art. 88Attribuzioni in materia elettorale

1

 Il Gran Consiglio elegge i membri delle autorità e delle commissioni e i pubblici dipendenti cantonali, per quanto la legislazione lo preveda; inoltre, nomina i comandanti dei battaglioni cantonali.1

2

 Il Gran Consiglio è altresì competente per eleggere i procuratori pubblici e i magistrati dei minorenni, nonché il difensore d’ufficio. In seguito, designa il primo procuratore pubblico.2

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 89Attività normativa1

Il Gran Consiglio è competente per:

  1. a.

    deliberare su progetti che devono essere presentati alla Landsgemeinde e formulare proposte a destinazione di quest’ultima;

  2. b.

    emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù della presente Costituzione;

  3. c.

    emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù di una decisione della Landsgemeinde;

  4. d.

    emanare disposizioni di applicazione del diritto federale e disposizioni di esecuzione del diritto intercantonale, per quanto non concernano un oggetto della legislazione;

  5. e.

    approvare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente la Landsgemeinde o il Consiglio di Stato;

  6. f.

    in casi urgenti, legiferare al posto della Landsgemeinde; tali atti legislativi hanno effetto sino alla successiva Landsgemeinde ordinaria.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 90Attribuzioni in materia finanziaria

Spetta al Gran Consiglio:

  1. a.

    allestire il preventivo, esaminare e approvare il conto annuale e prendere atto del piano integrato dei compiti e delle finanze;

  2. b.

    decidere tutte le spese uniche di non oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di non oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili;

  3. c.

    acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo è di oltre 600 000 franchi, ma non supera i 5 000 000 di franchi;

  4. d.

    decidere l’assunzione e il rinnovo di prestiti a lungo termine.

Art. 91Attribuzioni materiali

Incombe al Gran Consiglio:

  1. a.

    esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde;

  2. b.

    convocare le Landsgemeinde straordinarie;

  3. c.

    esercitare l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione;

  4. d.

    decidere in merito ai piani d’importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali;

  5. e.

    rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti;

  6. f.

    stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni;

  7. g.

    pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali;

  8. h.

    esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge;

  9. i.

    ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l’ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall’esterno;

  10. k.

    ...

Art. 92Partecipazione in ambito federale

Il Gran Consiglio può, in nome del Cantone, partecipare alla vita politica federale, segnatamente:

  1. a.

    presentando un’iniziativa cantonale;

  2. b.

    chiedendo il referendum insieme con altri Cantoni;

  3. c.

    ...

Art. 93Delega di attribuzioni

Il Gran Consiglio può delegare le sue attribuzioni al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e lo scopo e l’estensione della stessa siano definiti con precisione.

Sezione 2 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Sottosezione 1: Consiglio di Stato

Art. 94Statuto e compiti del Consiglio di Stato1

1

 Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone. Si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a titolo di attività principale.

2

 Il Consiglio di Stato pianifica le attività dello Stato, prende iniziative, cura le relazioni con la Confederazione e con gli altri Cantoni, coordina i lavori dell’amministrazione e rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno. Sono salve le attribuzioni della Landsgemeinde e del Gran Consiglio.

3

 Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale, partecipa all’attività normativa cantonale e federale, opera nell’ambito dell’esecuzione delle leggi e della giustizia amministrativa, vigila, conformemente alla legge, sui Comuni e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici e provvede affinché sia assicurato il contatto tra le autorità e il pubblico.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 95Sistema collegiale e dipartimentale1

1

 Il Consiglio di Stato prende collegialmente le decisioni importanti e di principio.

2

 Per altro, gli affari sono attribuiti ai suoi membri per dipartimento.

3

 La legge disciplina nelle grandi linee l’organizzazione del Consiglio di Stato.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 96Statuto e compiti del landamano

1

 Il landamano è il primo rappresentante del Cantone e presiede il Consiglio di Stato.

2

 Egli dirige la pianificazione, il coordinamento e l’informazione all’interno del Consiglio di Stato.

3

 In caso d’impedimento è sostituito dal vicelandamano.

Art. 97Elezione del landamano e del vicelandamano1

1

 Il landamano e il vicelandamano sono eletti per un biennio dalla Landsgemeinde che li sceglie fra i membri del Consiglio di Stato. Il loro mandato comincia con la Landsgemeinde.

2

 Se l’elezione avviene durante il biennio, la durata del mandato è proporzionalmente ridotta.

3

 Alla fine del biennio, il landamano uscente non può essere immediatamente rieletto, né eletto vicelandamano, e il vicelandamano uscente non può essere rieletto, ma può essere eletto landamano.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 98Attribuzioni in materia di nomine1

Il Consiglio di Stato nomina i membri delle commissioni e le persone incaricate di compiti pubblici; nomina inoltre i pubblici dipendenti e gli insegnanti del Cantone, eccetto che la legge o un’ordinanza del Gran Consiglio deleghi questa competenza a unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato. Sono salve le competenze del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Art. 99Attività normativa

Il Consiglio di Stato è competente per:

  1. a.

    elaborare progetti di atti legislativi e di decisioni a destinazione del Gran Consiglio e della Landsgemeinde, nonché procedere alle consultazioni in merito a tali progetti;

  2. b.

    emanare ordinanze di esecuzione e ordinanze amministrative, nonché ordinanze per cui la Landsgemeinde o il Gran Consiglio gliene conferisca la facoltà;

  3. c.

    concludere, modificare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio o la Landsgemeinde;

  4. d.

    emanare ordinanze e prendere decisioni in situazioni di emergenza e in altri casi urgenti, in particolare al fine di assicurare la celere attuazione del diritto federale; queste ordinanze e decisioni devono essere sottoposte quanto prima al Gran Consiglio o alla prossima Landsgemeinde.

Art. 100Attribuzioni in materia finanziaria

Spetta al Consiglio di Stato:

  1. a.

    elaborare il progetto di preventivo, tenere il conto annuale e compilare il piano finanziario;

  2. b.

    decidere tutte le spese uniche di non oltre 200 000 franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di non oltre 40 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili;

  3. c.

    acquistare fondi a trattative private, a titolo d’investimento o previdenziale, se il prezzo non supera i 600 000 franchi;

  4. d.

    gestire il patrimonio del Cantone, in particolare investire i capitali dello Stato e assumere la manutenzione ordinaria degli edifici e impianti cantonali;

  5. e.

    assumere crediti.

Art. 101Attribuzioni materiali

Incombe al Consiglio di Stato:

  1. a.

    eseguire la Costituzione, le leggi, le ordinanze e i trattati, per quanto non ne siano competenti altri organi;

  2. b.

    attuare le decisioni, i decreti e le sentenze di altre autorità cantonali, per quanto non ne siano competenti altri organi;

  3. c.

    dirigere e sorvegliare i servizi pubblici cantonali;

  4. d.

    pronunciare sui ricorsi amministrativi, per quanto la legislazione lo preveda;

  5. e.

    curare le relazioni con le autorità della Confederazione, degli altri Cantoni o di altri Stati;

  6. f.

    pronunciarsi sui progetti delle autorità federali, per quanto, nel singolo caso, la competenza non sia conferita al Gran Consiglio;

  7. g.

    proporre ricorsi e azioni a nome del Cantone;

  8. h.

    pronunciare sulle domande di grazia, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.

Sottosezione 2: Amministrazione cantonale

Art. 102Fondamenti dell’attività amministrativa

1

 L’amministrazione adempie i suoi compiti in considerazione del bene comune e badando affinché il suo operato sia conforme al diritto, efficace ed economico.

2

 La legge determina le linee fondamentali dell’organizzazione dell’amministrazione e disciplina la procedura amministrativa e la procedura di ricorso in materia amministrativa.

Art. 103Organizzazione1

1

 L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di un dipartimento. Il Consiglio di Stato ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri e regola le supplenze.

2

 Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria dello Stato, segretariato generale del Consiglio di Stato; il cancelliere è subordinato al landamano.

3

 I dipartimenti, la Cancelleria dello Stato e le unità amministrative loro subordinate preparano gli affari del Consiglio di Stato e li eseguono. La legge o un’ordinanza può incaricarli di sbrigare da sé certi affari.

4

 La legge può delegare compiti amministrativi a organizzazioni o a persone di diritto pubblico o di diritto privato. Vanno però assicurate la tutela giurisdizionale e la vigilanza da parte del Cantone.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 104Commissioni1

1

 La legge, un’ordinanza o una decisione del Consiglio di Stato può istituire commissioni incaricate di prestare consulenza al Consiglio di Stato o ai dipartimenti nella preparazione degli atti normativi, nelle loro attività di pianificazione o in merito a questioni speciali.

2

 Soltanto la legge o un’ordinanza del Gran Consiglio può delegare a una commissione competenze decisionali o di vigilanza.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Art. 105Ordinamento della funzione pubblica1

1

 La legge disciplina i diritti e gli obblighi dei membri delle autorità, dei pubblici dipendenti del Cantone e degli insegnanti del Cantone e dei Comuni.

2

 Essa stabilisce in particolare le condizioni di nomina e le incompatibilità concernenti i pubblici dipendenti cantonali e gli insegnanti.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

Sezione 3 Amministrazione della giustizia

Sottosezione 1: Tribunali

Art. 1061

  1. Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 1071

  1. Abrogato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 107aIndipendenza del potere giudiziario1

1

 I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

2

 Si organizzano in maniera autonoma. A tale scopo la legge prevede un organo comune.

3

 I tribunali non devono dare attuazione ad atti normativi che contraddicano al diritto federale, alla presente Costituzione o alle leggi cantonali.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 108Tribunale cantonale

1

 Il Tribunale cantonale pronuncia in materia civile, penale e minorile come giurisdizione di primo grado.1

2

 È composto di due presidenti e di un numero di membri stabilito dalla legge.2

3

 ...3

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 1091

  1. Abrogato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 110Tribunale superiore1

1

 Il Tribunale superiore pronuncia come giurisdizione cantonale di ultimo o unico grado in materia civile, penale e minorile.

2

 È composto del presidente e di un numero di membri stabilito dalla legge.2

3

 ...3

3a

 Il Tribunale superiore esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale.4

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  4. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 111Tribunale amministrativo1

1

 Il Tribunale amministrativo pronuncia, come giurisdizione di primo grado o di ricorso, sulle controversie amministrative e su altre controversie di diritto pubblico.2

1a

 È composto del presidente e di un numero di membri stabilito dalla legge.3

2

 ... 4

2a

 Esercita la vigilanza sulla gestione delle commissioni indipendenti.5

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  4. Abrogato dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  5. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 112Organizzazione12

1

 La legge disciplina l’organizzazione e le competenze dei tribunali, nonché la procedura in sede di giudizio.

2 a 4

 ...3

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogati dalla Landsgemeinde del 5 set. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Sottosezione 2: Autorità di perseguimento penale

Art. 114Organizzazione e vigilanza

1

 La legge disciplina l’organizzazione e le competenze delle autorità di perseguimento penale e la vigilanza su di loro.

2

 ...

2a

 Le autorità di perseguimento penale sono indipendenti nell’applicazione del diritto e sottostanno soltanto al diritto.

Capitolo 6 Comuni, consorzi e corporazioni

Sezione 1 Ruolo dei Comuni e dei consorzi

Art. 115Esistenza e autonomia

1

 I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico.

2

 L’esistenza dei Comuni e dei consorzi e il loro diritto di sbrigare autonomamente i loro affari sono garantiti nei limiti della presente Costituzione e della legge.

Art. 116Consorzi

1

 Per eseguire determinati compiti, i Comuni possono istituire consorzi con altri Comuni del Cantone o di altri Cantoni.

2

 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato. Per i consorzi intercantonali, il Consiglio di Stato può concedere l’approvazione anche quando sono previste modifiche della convenzione istitutiva e dello statuto consortile decise a maggioranza di voti.1

3

 Per importanti motivi, il Consiglio di Stato può istituire consorzi e determinare il contenuto delle relative convenzioni istitutive e degli statuti consortili od obbligare i Comuni ad aderire a un consorzio. Entro 30 giorni, i Comuni coinvolti possono impugnare dinanzi al Gran Consiglio la decisione del Consiglio di Stato.

4

 La legge disciplina l’organizzazione dei consorzi e definisce i diritti degli aventi diritto di voto e delle autorità dei Comuni associati.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 117Collaborazione

1

 Il Cantone promuove la collaborazione intercomunale.

2

 I Comuni e i consorzi collaborano, nell’adempimento di tutti i compiti d’interesse comune, con altri Comuni nonché con il Cantone, la Confederazione o altri consorzi, laddove tali autorità adempiano compiti di carattere pubblico sul proprio territorio.1

3

 ...2

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Abrogato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).

Art. 118Modifiche nell’effettivo e modifiche di confini1

1

 Le modifiche relative all’effettivo dei Comuni richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e l’approvazione della Landsgemeinde.

2

 Nelle parrocchie e per le modifiche di confini è sufficiente l’approvazione del Gran Consiglio.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 119Autonomia comunale

1

 I Comuni si occupano di tutti gli affari locali e compiti pubblici che non siano di esclusiva competenza né della Confederazione, né del Cantone.1

2

 Per quanto la presente Costituzione e la legge non dispongano altrimenti, essi determinano da sé la propria organizzazione in un regolamento comunale, eleggono le proprie autorità e i propri pubblici dipendenti ed eseguono i propri compiti secondo il loro giudizio.2

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 120Vigilanza

1

 I Comuni, i consorzi, i loro istituti e le loro imprese sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

2

 Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, il Consiglio di Stato esamina le decisioni, i decreti e gli atti normativi dei Comuni soltanto sotto il profilo della legalità.

3

 Se si verificano irregolarità, il Consiglio di Stato prende provvedimenti appropriati; nei casi gravi, può limitare o sopprimere il diritto dei Comuni di amministrarsi da sé.

4

 I Comuni direttamente interessati possono impugnare entro 30 giorni la decisione del Consiglio di Stato con ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 121Tutela giurisdizionale

1

 Chiunque abbia un interesse personale degno di protezione può, nei termini legali, impugnare con ricorso al Consiglio di Stato o a un dipartimento le decisioni di ultima istanza, i decreti e gli atti normativi degli organi dei Comuni e dei consorzi. Ambo le parti possono impugnare la decisione del Consiglio di Stato o del dipartimento dinanzi al Tribunale amministrativo, conformemente alla legge.1

2

 In materia di elezioni e di votazioni, ogni avente diritto di voto ha diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Sezione 2 Forme di Comuni

Art. 122Comune unitario1

1

 Il Comune assume tutti i compiti pubblici che non sono di esclusiva competenza né della Confederazione né dei Cantoni (Comuni unitari).2

2

 Ogni Comune comprende le persone residenti sul suo territorio.

3

 Eccetto che la legge disponga altrimenti, il Comune si occupa segnatamente anche di tutti gli affari scolastici.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Art. 123 a 1251

  1. Abrogati nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 1261

  1. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 126a1

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2003. Garanzia dell’AF del 10 mar. 2004 (FF 2004 1203 art. 1 n. 2, 2003 7009). Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 127Parrocchia

1

 La parrocchia comprende le persone residenti sul territorio parrocchiale appartenenti alla rispettiva Chiesa riconosciuta dal diritto pubblico.

2

 La parrocchia disciplina, nei limiti fissati dal diritto dello Stato e conformemente alle disposizioni della propria Chiesa, gli affari inerenti alla propria confessione per il territorio parrocchiale.

3

 L’organizzazione e l’amministrazione della parrocchia devono essere conformi ai principi della presente Costituzione e della legislazione sui Comuni.

4

 Per le organizzazioni comunali di altre comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico valgono per analogia le disposizioni sulle parrocchie.1

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

Sezione 3 Organizzazione dei Comuni

Art. 128Organi comunali

1

 Gli organi che i Comuni privi di un Parlamento comunale devono necessariamente avere sono:1

  1. a.

    il corpo elettorale, composto degli aventi diritto di voto;

  2. b.

    l’Esecutivo;

  3. c.

    la Commissione della gestione o l’organo di revisione dei conti della parrocchia.

1a

 Gli organi che i Comuni dotati di un Parlamento comunale devono necessariamente avere sono:

  1. a.

    il corpo elettorale, composto degli aventi diritto di voto;

  2. b.

    il Parlamento comunale;

  3. c.

    l’Esecutivo.2

2

 Nel Comune, l’Esecutivo è il Municipio; nella parrocchia, il Consiglio parrocchiale.3

3

 Il Parlamento comunale è composto di almeno 20 membri. La legge e il regolamento comunale ne disciplinano l’organizzazione e l’esercizio del diritto di voto.4

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).
  4. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 129Diritto di proposta

1

 Ogni avente diritto di voto ha il diritto di presentare in ogni tempo all’Esecutivo comunale, a destinazione del corpo elettorale, proposte relative a oggetti di competenza di quest’ultimo.1

2

 La legge disciplina l’ammissibilità, la forma e il modo di trattazione delle proposte.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 130Assemblea comunale, elezioni e votazioni alle urne

1

 Gli aventi diritto di voto esercitano il loro diritto di voto nell’Assemblea comunale; l’Assemblea comunale si riunisce conformemente alla legge e al regolamento comunale.1

2

 Un’Assemblea comunale straordinaria si svolge allorché l’Esecutivo comunale o il Parlamento comunale lo decida, allorché il numero di aventi diritto di voto stabilito dalla legge lo chieda indicando gli affari da trattare o allorché il Consiglio di Stato lo ordini.2

3

 La legge o il regolamento comunale può prevedere o escludere l’elezione o la votazione alle urne. L’Assemblea comunale può eccezionalmente decidere che un’elezione alle urne avvenga anche in altri casi.3

4

 I membri del Parlamento comunale sono eletti alle urne, secondo il sistema proporzionale; la legge stabilisce i circondari elettorali. 4

5

 Il presidente e i membri dell’Esecutivo sono eletti alle urne, secondo il sistema maggioritario.5

6

 La legge stabilisce le competenze e le procedure elettorali per le altre elezioni.6

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).
  5. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  6. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 131Attribuzioni del corpo elettorale

1

 Il corpo elettorale è in particolare competente per:

  1. a.

    eleggere il presidente e i membri dell’Esecutivo comunale;

  2. b.

    ...

  3. c.

    eleggere i membri delle altre autorità comunali e delle commissioni, nonché i pubblici dipendenti, eccetto che la legge o il regolamento comunale deleghino questa competenza a un altro organo comunale;

  4. d.

    emanare il regolamento comunale;

  5. e.

    emanare le altre prescrizioni comunali, eccetto che la legge o il regolamento comunale deleghino questa competenza, per determinati affari, a un altro organo comunale;

  6. f. e g.

    ...

  7. h.

    decidere in materia di spese, nonché di acquisto, alienazione e aggravio di fondi, eccetto che la legge o il regolamento comunale deleghino questa competenza a un altro organo comunale;

  8. i.

    stabilire l’aliquota dell’imposta comunale nei limiti fissati dalla legislazione fiscale cantonale, eccetto che la legge o il regolamento comunale deleghino questa competenza al Parlamento comunale;

  9. k.

    decidere sull’aggregazione o sullo scioglimento del Comune e sulle modifiche di confini;

  10. l.

    ...

  11. m.

    decidere su altri punti che gli sono sottoposti dall’Esecutivo o dal Parlamento comunale.

1a

 Nei Comuni privi di un Parlamento comunale, il corpo elettorale è inoltre competente per:

  1. a.

    eleggere la Commissione della gestione o l’organo di revisione dei conti;

  2. b.

    allestire il preventivo;

  3. c.

    approvare i conti del Comune e i relativi rapporti della Commissione della gestione o dell’organo di revisione dei conti;

  4. d.

    decidere circa l’adesione a un consorzio.1

2

 Nei Comuni in cui vi è un Parlamento comunale, il corpo elettorale è inoltre competente per:2

  1. a.

    eleggere i membri del Parlamento comunale;

  2. [tab]

    b.–d.3 ...4

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Abrogate nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 132Decisioni urgenti1

In casi urgenti, una decisione di per sé di competenza del corpo elettorale può essere eccezionalmente presa:

  1. a.

    dal Parlamento comunale, a maggioranza assoluta, o dall’Esecutivo, all’unanimità;

  2. b.

    se è oggetto di un avviso pubblico;

  3. c.

    purché gli aventi diritto di voto, nel numero stabilito dalla legge, non chiedano, entro il termine impartito, che sia sottoposta come proposta al corpo elettorale.2

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 133Referendum facoltativo1

1

 I Comuni designano nel regolamento comunale gli atti normativi e le decisioni dell’Esecutivo o del Parlamento comunale che sottostanno a referendum facoltativo.2

2

 La legge fissa i termini e i quorum.3

3

 ... 4

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).
  2. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Abrogata nella Landsgemeinde del 4 mag. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026. Garanzia dell'AF del 16 giu. 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Sezione 4 Corporazioni

Art. 134

1

 L’istituzione di nuove corporazioni e le modifiche nell’effettivo delle medesime richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato o di un dipartimento.1

2

 Le corporazioni possono amministrare e utilizzare autonomamente il loro patrimonio, per quanto la legge non disponga altrimenti.

3

 Esse sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

Capitolo 7 Chiesa e Stato

Art. 135Chiese

1

 La Chiesa nazionale evangelica riformata e la Chiesa nazionale cattolica romana, nonché le loro parrocchie sono enti autonomi di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato.

2

 Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico anche altre comunità religiose.

3

 Le comunità religiose che non sono riconosciute dal diritto pubblico sottostanno al diritto privato.

Art. 136Autonomia delle Chiese

1

 La legislazione disciplina i rapporti tra le Chiese nazionali riconosciute dal diritto pubblico e le loro parrocchie, da una parte, e lo Stato, dall’altra.

2

 Le Chiese disciplinano da sé i loro affari interni. Il diritto di voto in materia ecclesiastica è disciplinato dal rispettivo Statuto ecclesiastico.

3

 Lo Statuto ecclesiastico di una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico richiede l’approvazione del Gran Consiglio; l’approvazione è accordata se lo statuto non viola né il diritto federale, né quello cantonale.

4

 Le decisioni, i decreti e gli atti normativi delle autorità ecclesiastiche possono essere impugnati con ricorso al Tribunale amministrativo, conformemente alla legge e alle prescrizioni ecclesiastiche.

5

 Gli obblighi dello Stato e dei Comuni fondati su titoli giuridici storici permangono.

Art. 137Imposte e sussidi

1

 Le Chiese riconosciute dal diritto pubblico e le loro parrocchie hanno il diritto di riscuotere imposte conformemente alla legge.

2

 Il Cantone e i Comuni possono sussidiare le attività pubbliche sovraconfessionali delle Chiese.

Capitolo 8 Revisione della Costituzione cantonale

Art. 138Condizioni

1

 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2

 Una revisione costituzionale non dev’essere contraria al diritto federale né risultare inattuabile.

3

 Ogni avente diritto di voto, nonché i Comuni e i loro Esecutivi hanno il diritto di presentare, a destinazione della Landsgemeinde, proposte per il memoriale volte alla revisione della presente Costituzione.

4

 La proposta di revisione totale deve rivestire la forma di proposta generica.

Art. 139Revisione parziale

1

 La revisione parziale può concernere una sola disposizione o singoli punti della Costituzione materialmente connessi.

2

 Se la revisione proposta concerne più materie sostanzialmente diverse, ogni materia è oggetto di una revisione specifica.

Art. 140Revisione totale

1

 Se è proposta la revisione totale della Costituzione, la Landsgemeinde deve dapprima decidere se entrare o no in materia.

2

 Per principio, la Landsgemeinde delibera sul progetto di Costituzione totalmente riveduta conformandosi alle norme della procedura legislativa. Le proposte di modifica rispetto al progetto del Gran Consiglio devono tuttavia essere presentate e trattate come proposte per il memoriale elaborate per singoli articoli. Nel corso della Landsgemeinde sono ammesse soltanto proposte di modifica che abbiano un nesso diretto con una proposta che già figura nel memoriale.

3

 Se il progetto è respinto, la Landsgemeinde decide se occorra proseguire con la revisione.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 141Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.

Art. 142Abrogazione del diritto anteriore

1

 La Costituzione del Cantone di Glarona del 22 maggio 1887 è abrogata.

2

 Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.

3

 Sono fatti salvi gli articoli qui appresso.

Art. 143Ultrattività parziale

1

 Le disposizioni emanate secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione o da un’autorità che non sia più competente rimangono in vigore fintanto che non siano modificate o abrogate.

2

 Ne va del pari per le convenzioni o le pianificazioni decise secondo une procedura non più ammessa o da un’autorità che non sia più competente.

Art. 144Autorità e funzionari

1

 Le autorità, i funzionari e gli impiegati rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo durante il quale la presente Costituzione entra in vigore. Alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari si applica la presente Costituzione.

2

 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le condizioni e la procedura di elezione del Gran Consiglio rimangono in vigore sino alla fine del periodo amministrativo nel corso del quale la presente Costituzione entra in vigore.

3

 La prossima elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati si svolgerà nel 1990 contemporaneamente a quella di rinnovo integrale del Consiglio di Stato. La durata del mandato dei due deputati al Consiglio degli Stati si estenderà sino alla seduta costitutiva del Consiglio nazionale dopo il suo rinnovo integrale nel 1995.

4

 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti l’organizzazione giudiziaria, in particolare quelle concernenti la mediazione, il Tribunale civile, il Tribunale delle ispezioni oculari, il Tribunale criminale e il Tribunale di polizia rimangono applicabili sino all’emanazione della nuova normativa legale.

5

 L’articolo 78 capoverso 4 si applica la prima volta per il periodo amministrativo 1986–1990.

Art. 145Legislazione sui Comuni

1

 Le disposizioni del diritto anteriore concernenti le attribuzioni del corpo elettorale e degli Esecutivi comunali, nonché quelle relative all’ordinamento finanziario dei Comuni rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova normativa legale.

2

 Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, la legge o una convenzione intercomunale deve determinare quali Comuni o consorzi riprendono i compiti dei Comuni elettorali e quali autorità e servizi amministrativi sono previsti a tal fine.

3

 ...1

  1. Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, con effetto dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

Art. 146Nuove normative necessarie

1

 Se, in base alla presente Costituzione, sono necessarie nuove disposizioni od occorre procedere a modifiche di disposizioni del diritto anteriore, le nuove normative devono essere emanate senza indugio.

2

 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un compendio delle nuove normative necessarie.

Art. 147Entrata in vigore della modifica del 7 maggio 2006

1 Le modifiche del 7 maggio 2006 entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

2 Il Consiglio di Stato può anticipare l’entrata in vigore di singole disposizioni o di gruppi di disposizioni.

Art. 148Aggregazione di Comuni

1 A partire dal 1° gennaio 2011, nel Cantone vi saranno unicamente i tre Comuni seguenti, sotto forma di Comuni unitari (riunione del Comune politico, del Comune scolastico e del Patriziato [“Tagwen”]):

  1. Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels e Mollis;

  2. Netstal, Riedern, Glarona e Ennenda;

  3. Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen1, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi e Elm.

2 Rimangono salve altre aggregazioni volontarie.

3 Gli aventi diritto di voto dei Comuni aggregati decidono il nome del nuovo Comune.

4 Se i Comuni menzionati nel capoverso 1 non dovessero aggregarsi di loro propria iniziativa entro il 31 dicembre 2010, l’aggregazione diventerebbe automaticamente effettiva il 1° gennaio 2011.

5 La legge sui Comuni può prevedere che, per un periodo transitorio corrispondente a una legislatura, i Comuni che devono aggregarsi secondo il capoverso 1 hanno diritto almeno a un seggio nell’Esecutivo comunale. Questo diritto può essere conferito ad ogni Comune o a un gruppo di Comuni.

  1. Poiché l’aggregazione dei Comuni politici di Nidfurn, Leuggelbach e Haslen entra in vigore il 1° lug. 2006, si giustifica che il Consiglio di Stato anticipi la relativa decisione nell’ambito della revisione in corso; «Haslen» comprende pertanto i Comuni di Nidfurn, Leuggelbach e Haslen.

Art. 149Riunione dei Comuni scolastici e dei Comuni politici

Se i Comuni scolastici non dovessero unirsi ai Comuni politici corrispondenti entro il 31 dicembre 2010, la loro riunione in Comuni unitari ai sensi dell’articolo 148 capoverso 1 diventerebbe automaticamente effettiva il 1° gennaio 2011.

Art. 150Riunione dei Patriziati (“Tagwen”) e dei Comuni politici

Se i Patriziati (“Tagwen”) non dovessero unirsi ai Comuni politici corrispondenti entro il 31 dicembre 2010, la loro riunione in Comuni unitari ai sensi dell’articolo 148 capoverso 1 diventerebbe automaticamente effettiva il 1° gennaio 2011.

Art. 151Soppressione dei Comuni assistenziali

Con l’entrata in vigore dell’articolo 29 capoverso 1, nel tenore del 7 maggio 2006, i Comuni assistenziali ancora esistenti sono soppressi. Il Consiglio di Stato può prevedere che i compiti assistenziali siano ripresi dal Cantone, per Comune e per tappe. Con questa ripresa di compiti i fondi assistenziali sono trasferiti al Cantone, il quale rimane vincolato alla loro precedente destinazione; il Comune è liberato dall’obbligo di trasferire i fondi assistenziali al Cantone se, il 20 settembre 2005, non sussisteva più alcun Comune assistenziale indipendente o se la sua riunione con il Comune politico era già stata definitivamente decisa. La legge disciplina i particolari.

Art. 152Tutele

Con l’entrata in vigore dell’articolo 29 capoverso 1, nel tenore del 7 maggio 2006, le autorità tutorie comunali sono soppresse. La legge può prevedere che queste autorità portino a termine le pratiche di cui sono state investite prima di tale entrata in vigore. Essa disciplina i particolari.

Art. 153Competenze del Consiglio di Stato

1 Se, all’entrata in vigore della modifica del 7 maggio 2006, un Comune unitario non dispone ancora delle normative indispensabili, il Consiglio di Stato emana le disposizioni transitorie necessarie.

2 In quanto autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 138 e seguenti della legge sui Comuni, il Consiglio di Stato può, fondandosi sulla presente disposizione costituzionale, prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la transizione tra le decisioni della Landsgemeinde, da un lato, e la costituzione dei tre Comuni unitari e la ripresa, da parte del Cantone, dei compiti dei vecchi Comuni assistenziali e delle autorità tutorie comunali, nonché la soppressione dei Comuni assistenziali, dall’altro; può fare altrettanto per consentire di attuare senza intralci e con parsimonia la nuova struttura comunale. Il Consiglio di Stato bada in particolare affinché gli attivi siano quanto possibile preservati, impiegati efficacemente e con parsimonia, nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, in modo da non svantaggiare altri Comuni.

3 La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.

Art. 154Competenze dei nuovi Esecutivi comunali1

La legge può prevedere che gli Esecutivi dei tre nuovi Comuni costituiti il 1° gennaio 2011, eletti prima della fine del periodo amministrativo 2006/2010, entrino in funzione già il 1° luglio 2010, con tutti i diritti e doveri, compiti e competenze degli Esecutivi uscenti il 30 giugno 2010 dei Comuni politici, dei Patriziati (“Tagwen”) e dei Comuni scolastici.

  1. Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 4 mag. 2008. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 155Compensazione delle disparità patrimoniali, decisione di finanziamento

1 La Landsgemeinde emana in una risoluzione ad hoc le disposizioni concernenti il modo e il finanziamento della compensazione delle disparità patrimoniali tra i Comuni che si aggregano secondo l’articolo 148 capoverso 1. Stabilisce segnatamente l’importo del contributo cantonale e il massimale che, a titolo di compensazione delle disparità patrimoniali, può essere assegnato a un Comune che si aggrega secondo l’articolo 148 capoverso 1.

2 La Landsgemeinde può delegare le sue competenze al Gran Consiglio, in particolare laddove trattasi di adeguare alla situazione del 31 dicembre 2010 i contributi da essa decisi nel 2006.

3 La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 maggio 2010

Allegati

  • Elenco dei Comuni politici e dei Patriziati (“Tagwen”)

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).