In nome di Dio Onnipotente! Il Popolo di Nidvaldo, nell’intento di proteggere la libertà e il diritto, di promuovere il benessere di tutti e di rafforzare Nidvaldo come Cantone della Confederazione Svizzera, si è dato la presente Costituzione:
I. Diritti e doveri dei cittadini
A. Diritti fondamentali
Diritti di libertà
1 La libertà e la dignità umana sono inviolabili.
2 Nei limiti fissati dal diritto federale e dalle leggi cantonali emanate a tutela dell’ordine pubblico, sono in particolare garantiti:
- 1.
la libertà di credo e di coscienza, nonché il libero esercizio del culto;
- 2.
la libertà di opinione e il diritto di esprimere e di diffondere un’opinione, in particolare la libertà della stampa;
- 3.
la libertà di associazione e la libertà di riunione;
- 4.
la libertà di domicilio per tutti i cittadini svizzeri;
- 5.
- 6.
la libertà di movimento dell’essere umano e l’inviolabilità del domicilio;
- 7.
i diritti privati e le pretese insindacabili, fatta salva l’espropriazione attuata nell’interesse pubblico;
- 8.
la libertà di commercio e d’industria.
Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2 Nessuno dev’essere sfavorito o favorito a causa del suo sesso,
dell’origine, della lingua, della razza, della posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.
3 Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi.
- Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 22 set. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
Tutela giurisdizionale
1 Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.
2 Il diritto d’essere sentiti è garantito.
3 Il diritto al gratuito patrocinio in caso d’indigenza è garantito nei limiti fissati dalla legge.
- Abrogato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, con effetto dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
- Abrogato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, con effetto dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Irretroattività
Le leggi che impongano nuovi oneri ai privati non possono avere effetto retroattivo.
Responsabilità
Gli enti e istituti di diritto pubblico devono, nei limiti fissati dalla legge, risarcire il danno che le loro autorità e i loro funzionari e impiegati causino a terzi nell’esercizio di incombenze di servizio non commerciali.
Diritto all’indennizzo
In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà privata o di un diritto patrimoniale è dovuta piena indennità.
B. Diritti politici
Cittadini attivi
È cittadino attivo chi ha la cittadinanza svizzera e si è legalmente stabilito nel Cantone, ha compiuto i 18 anni e per legge non è privato dei diritti politici.
- Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 22 set. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
- Abrogato nella votazione popolare del 22 set. 1996, con effetto dal 22 set. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
Esercizio dei diritti politici
Il cittadino attivo può, nel Cantone e nel suo Comune di domicilio:
- 1.
partecipare alle votazioni ed elezioni;
- 2.
esercitare il diritto d’iniziativa e di referendum;
- 3.
essere eletto a membro di un’autorità o a un pubblico ufficio; la legislazione determina i casi in cui l’eleggibilità a funzionario è subordinata al possesso di un certificato di capacità o in cui la qualità di cittadino attivo non è richiesta.
Diritto di petizione
Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.
Acquisto e perdita della cittadinanza
L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.
C. Doveri
Doveri civici
1 Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù delle legislazioni cantonale e comunale.
2 La partecipazione alle elezioni e votazioni cantonali e comunali è un dovere civico.
3 Ogni cittadino attivo è tenuto ad assumere, per la durata di un mandato, la funzione ufficiale che gli è affidata in conformità della Costituzione, per quanto si tratti di funzione a titolo accessorio; la legge definisce le eccezioni.
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
II. Compiti pubblici
A. Scuola
Frequentazione
1 La frequentazione della scuola è obbligatoria nei limiti di età fissati dalla legge.
2 Nelle scuole pubbliche, l’istruzione è gratuita, eccetto che la legislazione disponga altrimenti nel rispetto del diritto federale.
3 Le scuole pubbliche devono essere dirette in spirito patriottico e cristiano; devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsiasi confessione, impregiudicata la loro libertà di credo e di coscienza.
Istruzione di base
1 L’istruzione di base è compito dei Comuni, nei limiti fissati dalla legislazione.
2 Il Cantone esercita la vigilanza sull’istruzione di base e la sostiene mediante sussidi.
Scuole professionali
Il Cantone assicura e promuove l’insegnamento professionale; i compiti della formazione professionale possono essere affidati ad associazioni dell’economia.
Istituti d’istruzione superiore
1 Il Cantone può gestire istituti d’istruzione superiore o sostenerli mediante sussidi.
2 A tal fine, può concludere accordi con altri Cantoni.
Scuole speciali
1 I fanciulli svantaggiati devono ricevere un’educazione e una formazione speciali.
2 A tal fine, il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e case di educazione.
Sussidi alla formazione
Il Cantone promuove mediante sussidi, nei limiti fissati dalla legislazione, la formazione e il perfezionamento nei campi professionale e scientifico.
Scuole private
1 Il diritto di istituire e gestire scuole private è garantito nei limiti fissati dalla legislazione.
2 Le scuole private sottostanno alla vigilanza del Cantone.
3 Esse possono essere sostenute con fondi pubblici, nei limiti fissati dalla legislazione.
B. Patrimonio naturale e culturale
Protezione della natura
1 Il Cantone protegge le ricchezze naturali del Paese.
2 Esso promuove in particolare le misure di protezione delle acque e dell’aria dall’inquinamento, la conservazione e lo sfruttamento delle foreste, la protezione del mondo alpestre, nonché gli sforzi nell’ambito della pianificazione territoriale nazionale e locale.
Protezione del clima
1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti; tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera; le misure che adottano sono volte segnatamente a ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere la neutralità climatica.
2 Possono promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie, materiali e processi che contribuiscono alla protezione del clima e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
- Accettato nella votazione popolare del 12 marz. 2023, in vigore dal 13 mar. 2024. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 2; 2023 2671).
Protezione del paesaggio
1 Il Cantone promuove gli sforzi di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici.
2 Esso deve avere riguardo per i paesaggi e siti caratteristici e per i luoghi storici, nonché per i monumenti naturali e culturali, e conservarli laddove prevalga l’interesse generale.
Promozione culturale
1 Il Cantone promuove l’attività scientifica e artistica, nonché gli sforzi in favore della cultura popolare.
2 Esso può mantenere o sostenere istituzioni che adempiano importanti compiti culturali nel Cantone.
Istruzione popolare
Il Cantone si adopera per rendere accessibili a ciascuno le conquiste e le prestazioni della scienza e dell’arte.
C. Assistenza e assicurazione sociale
Assistenza agli indigenti
L’assistenza agli indigenti è disciplinata dalla legge.
Assicurazioni speciali e istituzioni assistenziali
Il Cantone e i Comuni possono, in complemento alle assicurazioni sociali della Confederazione e nei settori non disciplinati dal diritto federale, creare assicurazioni e istituzioni assistenziali speciali.
Assistenza nel settore dell’alloggio
1 Per il settore dell’alloggio sono competenti i Comuni.
2 Il Cantone può emanare disposizioni di legge uniformi per promuovere la costruzione di abitazioni e sostenerla mediante sussidi.
Sanità
1 Il Cantone si adopera per migliorare la salute pubblica.
2 Esso disciplina l’esercizio della medicina.
3 Può legiferare in materia di assistenza agli ammalati e sostenere mediante sussidi gli enti che vi si dedicano; può gestire o sostenere ospedali e ricoveri.
D. Protezione della famiglia
Famiglia
Nell’adempimento dei loro compiti, il Cantone e i Comuni si adoperano per sostenere la famiglia in quanto fondamento della vita comunitaria.
E. Ordinamento economico
Industria, arti e mestieri, commercio
1 Nei limiti fissati dal diritto federale e dalla presente Costituzione, il Cantone emana le disposizioni necessarie per promuovere l’industria, le arti e mestieri e il commercio.
2 Esso può gestire o sostenere istituti e opere che servano allo sviluppo economico del Cantone.
Agricoltura
1 Il Cantone prende i provvedimenti in suo potere per mantenere un ceto contadino efficiente.
2 Esso può in particolare promuovere il mantenimento della proprietà fondiaria rurale, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie, la concessione di crediti agricoli, il miglioramento della qualità dei prodotti, la formazione professionale e la consulenza in materia agricola.
F. Ordinamento finanziario
Sovranità fiscale
1 Il Cantone e i Comuni riscuotono, conformemente alla legislazione, imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.
2 La legislazione cantonale determina le altre imposte che possono essere riscosse dal Cantone o dai Comuni.
Perequazione finanziaria
La perequazione finanziaria fra i Comuni è disciplinata dalla legislazione.
- Accettato nella Landsgemeinde del 30 apr. 1972, in vigore dal 30 apr. 1972. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 1972 (FF 1972 II 1333 art. 1 n. 3 1181).
III. Stato e Chiesa
Chiesa cattolica romana
1 La Chiesa cattolica romana è Chiesa nazionale.
2 Il Gran Consiglio è competente per rappresentare il Cantone, nei limiti fissati dal diritto federale, nella conclusione dei concordati con la Curia necessari per regolare i rapporti con la Diocesi.
Chiesa evangelica riformata
La Chiesa evangelica riformata è riconosciuta quale ente ecclesiastico di diritto pubblico.
Altre Chiese
Tutte le altre comunità religiose sottostanno ai principi del diritto privato, in quanto non siano riconosciute dalla legge quali enti di diritto pubblico.
Autonomia
1 Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente, nei limiti fissati dalla legislazione.
2 Lo Statuto ecclesiastico adottato dai membri di una Chiesa aventi diritto di voto dev’essere sottoposto per approvazione al Gran Consiglio.
Appartenenza a una Chiesa
Gli abitanti del Cantone sono membri di una Chiesa riconosciuta quale ente di diritto pubblico se appartengono alla confessione della medesima; il passaggio da una Chiesa all’altra e l’uscita da una Chiesa richiedono una dichiarazione scritta indirizzata al presidente della parrocchia o della cappellania.
Insegnamento religioso
1 L’insegnamento religioso è materia scolastica a tutti i livelli.
2 Esso è impartito dalle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico; con il loro assenso, le scuole possono affidare l’insegnamento biblico al loro corpo docente.
Conventi e fondazioni religiose
Il Cantone garantisce la sopravvivenza dei conventi e delle fondazioni religiose.
IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni
A. Disposizioni generali
Divisione dei poteri
1 I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi; nessun potere può intromettersi nel settore di competenza di un altro.
2 I membri del Gran Consiglio non possono far parte di un tribunale cantonale.1
3 I membri del Consiglio di Stato non possono far parte del Gran Consiglio, di un tribunale, di un’autorità comunale o di un Consiglio corporativo.
4 I membri di una giurisdizione superiore non possono far parte simultaneamente di una giurisdizione subordinata.
5 La legge può stabilire altre incompatibilità per i membri delle autorità cantonali o comunali.2
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Elezioni
Le elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che la legge prescriva il sistema proporzionale.
Convocazione delle autorità
Le autorità cantonali e comunali devono essere convocate:
- 1.
quando il regolamento interno lo prevede;
- 2.
quando l’autorità lo decide o il presidente lo dispone;
- 3.
quando almeno un quarto dei consiglieri lo chiede per scritto indicando gli oggetti da trattare.
Quorum
1 Le autorità cantonali e comunali deliberano validamente quando è presente almeno la metà dei membri.
2 Il quorum per i tribunali è stabilito dalla legislazione.
Durata del mandato
La durata del mandato delle autorità è di quattro anni.
- Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 7 giu. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
Sospensione e destituzione
La sospensione dalle funzioni e la destituzione dei membri delle autorità e dei funzionari sono disciplinate dalla legge.
Pubblicità
1 Gli atti possono essere consultati dai cittadini attivi che hanno diritto di voto nella pratica di cui si tratta.
2 Le deliberazioni del Gran Consiglio e dell’organo comunale rappresentativo del Popolo sono pubbliche, nei limiti fissati dalla legge.
3 La pubblicità delle udienze dei tribunali e delle deliberazioni delle Assemblee comunali è disciplinata dalla legge.
Incompatibilità personali
1 Non possono far parte simultaneamente del Consiglio di Stato o di un tribunale:
- 1.
i coniugi e i partner registrati;
- 2.
i parenti o affini in linea retta, nonché fino al terzo grado incluso in linea collaterale;
- 3.
i coniugi o partner registrati di fratelli e sorelle.
2 Non possono far parte simultaneamente di un’altra autorità cantonale o comunale:
- 1.
i coniugi e i partner registrati;
- 2.
i parenti o affini in linea retta;
- 3.
3 Le persone che convivono durevolmente in comunione di vita sono equiparate ai coniugi e ai partner registrati.
4 Circa la persona tenuta a ritirarsi in caso di incompatibilità decide la sorte.
5 Queste disposizioni non si applicano né al Gran Consiglio né ai parlamenti comunali.
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Sede delle autorità
Stans è la capitale del Cantone e la sede delle autorità cantonali.
Diritto di emergenza
La legge può, per il caso di catastrofi e eventi bellici, conferire al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e agli Esecutivi comunali il potere di ordinare, per un tempo limitato, in deroga alle norme di competenza della presente Costituzione, misure destinate a proteggere la popolazione.
- Accettato nella Landsgemeinde del 28 apr. 1974, in vigore dal 28 apr. 1974. Garanzia dell’AF del 12 dic. 1974 (FF 1974 II 1486 art. 1 n. 1 953).
B. Poteri cantonali
1. Cittadini attivi
Esercizio del diritto di voto
1 I cittadini attivi esercitano il diritto di voto nel Comune politico.
- Abrogato nella votazione popolare del 22 set. 2024, con effetto dal 1° gen. 2026. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
Elezioni
1 Gli aventi diritto di voto eleggono:
- 1.
- 2.
- 3.
la deputazione al Consiglio degli Stati;
- 4.
- Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
- Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 1999, con effetto dal 28 nov. 1999. Garanzia dell’AF del 27 set. 2000 (FF 2000 4495 art. 1 n. 1 3123).
Referendum obbligatorio
Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:
- 1.
l’emanazione e la modifica della Costituzione cantonale, nonché la decisione di procedere a una sua revisione totale;
- 2.
le iniziative ai sensi dell’articolo 54 cui il Gran Consiglio non intende dare seguito;
- 3.
le leggi emanate o modificate dal Gran Consiglio e cui i cittadini attivi contrappongano un controprogetto ai sensi dell’articolo 54a capoverso 3;
- 4.
fatto salvo l’articolo 61 numero 4, le decisioni relative a spese uniche superiori a 5 000 000 di franchi e a spese annue ricorrenti superiori a 500 000 franchi;
- 5.
i pareri del Consiglio di Stato a destinazione della Confederazione, per quanto si riferiscano a impianti nucleari, segnatamente a depositi di scorie radioattive, e relative operazioni preliminari sul territorio del Cantone;
- 6.
il rilascio di concessioni di sfruttamento del sottosuolo a fini di estrazione, produzione e deposito, nonché l’autorizzazione delle relative operazioni preliminari, eccettuato lo sfruttamento delle falde freatiche e della geotermia.
Referendum facoltativo
1 Sono sottoposti al voto del Popolo, se entro due mesi dalla loro pubblicazione almeno 250 cittadini attivi ne fanno richiesta o il Gran Consiglio lo decide:
- 1.
le leggi emanate dal Gran Consiglio e i trattati intercantonali da esso approvati;
- 2.
le decisioni del Gran Consiglio che comportino spese uniche liberamente determinabili superiori a 250 000 franchi o spese annue ricorrenti superiori a 50 000 franchi;
- 3.
i decreti del Gran Consiglio che determinano l’aliquota
dell’imposta cantonale e quella dell’imposta di culto per le persone giuridiche.
2 La votazione si svolge nell’anno che segue la pubblicazione dell’atto normativo o della decisione.
Votazioni consultive
1 Il Gran Consiglio ha facoltà di consultare i cittadini attivi circa l’introduzione di singoli principi nella legislazione.
2 Il risultato della votazione consultiva vincola il Gran Consiglio
nell’elaborazione della legislazione.
3 Tale vincolo non si estende agli atti normativi successivi in cui sia trattata la medesima questione.
Diritto d’iniziativa
1 Le iniziative possono rivestire la forma di proposta generica o, se non chiedono la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.
2 Esse devono concernere un unico oggetto ed essere motivate.
3 Non devono contenere nulla di contrario al diritto federale né, eccetto che chiedano una revisione costituzionale, alla Costituzione cantonale.
4 Possono presentare un’iniziativa:
- 1.
1000 cittadini attivi, nonché il Gran Consiglio, se è chiesta la revisione totale della Costituzione;
- 2.
500 cittadini attivi, nonché il Gran Consiglio, se è chiesta una revisione parziale della Costituzione;
- 3.
250 cittadini attivi, nonché le autorità cantonali e comunali menzionate nella presente Costituzione, se è chiesta l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto finanziario; se si tratta di un decreto finanziario per uno scopo di pubblica utilità o cooperativo, hanno parimenti diritto d’iniziativa le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico con sede nel Cantone.
5 Per le iniziative presentate dai cittadini attivi, le firme devono essere raccolte entro due mesi dal deposito del testo presso la Cancelleria dello Stato.
Controprogetto
1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa.
2 500 cittadini attivi possono contrapporre un controprogetto a una proposta del Gran Consiglio concernente una revisione parziale della Costituzione.
3 250 cittadini attivi possono contrapporre un controprogetto a una legge adottata o modificata dal Gran Consiglio.1
4 Per i controprogetti presentati dai cittadini attivi, le firme devono essere raccolte entro due mesi dal deposito del testo presso la Cancelleria dello Stato; il deposito deve avvenire entro due mesi dalla pubblicazione del progetto del Gran Consiglio.
- Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 7 giu. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
Procedura
1 Le iniziative che sottostanno al voto del Popolo e i controprogetti presentati dai cittadini attivi devono essere sottoposti al voto del Popolo nell’anno che segue il loro deposito.
2 Il testo elaborato in seguito all’accettazione di un’iniziativa generica dev’essere adottato entro due anni.
3 Fintanto che non sia pubblicata la data della votazione popolare, le iniziative e i controprogetti possono essere ritirati dai loro autori abilitati a tal fine.
4 Il controprogetto dev’essere sottoposto al voto del Popolo simultaneamente all’iniziativa, o al progetto del Gran Consiglio; in caso di ritiro dell’iniziativa, al voto del Popolo è sottoposto soltanto il controprogetto.
5 Se vi è un controprogetto, i votanti possono accettare o respingere sia l’iniziativa, o il progetto del Gran Consiglio, sia il controprogetto; se entrambi i testi risultano approvati, è considerato accettato quello dei due che ha ottenuto il maggior numero di voti nella risposta alla questione sussidiaria.
6 La procedura applicabile in caso di più controprogetti è disciplinata dalla legge.
Affari corporativi
1 Soltanto i cittadini attivi che nel Cantone dispongono di diritti civici corporativi hanno diritto di voto riguardo alle disposizioni di legge che disciplinano la quota di partecipazione ai beni corporativi e il godimento di questi ultimi.
2 Oltre alle persone di cui al capoverso 1, hanno diritto d’iniziativa il Gran Consiglio e i Consigli corporativi.
2. Gran Consiglio
Composizione
Il Gran Consiglio si compone di 60 membri.
Circondari elettorali
1 Per l’elezione del Gran Consiglio ogni Comune politico forma un circondario elettorale.
2 Ogni circondario elettorale elegge, secondo le disposizioni di legge, i membri che gli sono attribuiti in base al numero dei suoi abitanti; è determinante la statistica demografica cantonale del 31 dicembre del penultimo anno civile precedente l’elezione.1
3 Ogni circondario elettorale ha diritto ad almeno due seggi.2
- Accettato nella Landsgemeinde del 24 apr. 1988, in vigore dal 24 apr. 1988. Garanzia dell’AF del 21 giu. 1989 (FF 1989 II 776 art. 1 n. 3 I 457).
- Accettato nella Landsgemeinde del 24 apr. 1988, in vigore dal 24 apr. 1988. Garanzia dell’AF del 21 giu. 1989 (FF 1989 II 776 art. 1 n. 3 I 457).
Costituzione
1 Il Gran Consiglio elegge per un anno i propri presidente e vicepresidente e gli altri membri dell’Ufficio.
2 Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.
- Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 7 giu. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
Elezioni
1 Il Gran Consiglio elegge:
- 1.
il landamano e il suo vice, per un anno, fra i membri del Consiglio di Stato; il landamano uscente non è immediatamente rieleggibile;
- 2.
il presidente e gli altri membri del Tribunale d’appello;
- 3.
i presidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale;
- 4.
il presidente e gli altri membri del Tribunale amministrativo;
- 5.
le altre autorità, nonché i funzionari, secondo quanto previsto dalla legislazione.
2 L’elezione dei giudici e l’assegnazione della presidenza dei tribunali avvengono due anni dopo le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. 2
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Legislazione
1 Il Gran Consiglio emana in forma di legge:
- 1.
tutte le disposizioni di obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi alle persone fisiche e giuridiche;
- 2.
tutte le disposizioni fondamentali relative alla competenza,
all’organizzazione e alla procedura dei poteri pubblici;
- 3.
le disposizioni di applicazione di atti normativi federali, fatto salvo l’articolo 64 capoverso l numero 2.
2 Esso approva i trattati intercantonali che contengano norme di diritto ai sensi del capoverso 1 numeri 1 e 2.
3 Emana il regolamento interno necessario per la sua attività.
- Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 7 giu. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
Altri compiti
Sono inoltre di competenza del Gran Consiglio:
- 1.
l’esercizio dei diritti d’iniziativa e di referendum che spettano al Cantone in sede federale;
- 2.
la decisione relativa all’ammissibilità costituzionale delle iniziative e dei controprogetti conformemente agli articoli 54 e 54a;
- 3.
l’interpretazione della Costituzione cantonale e delle leggi, tranne, tuttavia, nei casi pendenti in giudizio;
- 4.
le decisioni concernenti tutte le spese obbligatoriamente prescritte al Cantone dal diritto federale o che il Gran Consiglio è abilitato a deliberare in virtù della legge, nonché tutte le spese uniche liberamente determinabili sino a un importo di 5 000 000 di franchi e le spese annue ricorrenti sino a un importo di 500 000 franchi;
- 5.
il diritto di disporre del patrimonio finanziario e, nei limiti del numero 4, del patrimonio amministrativo, fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 10;
- 6.
le decisioni relative alla manutenzione degli edifici e degli impianti in possesso del Cantone, senza riguardo al numero 4, ma fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 9;
- 7.
la determinazione dell’aliquota dell’imposta cantonale e di quella dell’imposta di culto per le persone giuridiche;
- 8.
la delibera del bilancio di previsione annuale e l’approvazione del conto di Stato;
- 9.
l’approvazione di trattati intercantonali nell’ambito di cui al numero 4, fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 9;
- 10.
la risoluzione dei conflitti di competenza in cui sia parte la Corte costituzionale;
- 11.
il diritto di grazia per condanne a una pena privativa della libertà;
- 12.
l’alta vigilanza sull’amministrazione cantonale e sugli istituti autonomi, in particolare l’approvazione dei rendiconti annuali;
- 13.
l’alta vigilanza sulla gestione dei tribunali, in particolare l’approvazione dei rendiconti annuali;
- 14.
tutti gli altri compiti assegnatigli dalla legislazione.
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
Iniziativa parlamentare
1 Il diritto di presentare iniziative in Gran Consiglio spetta a ciascun deputato, a ciascuna commissione parlamentare, nonché al Consiglio di Stato e a suoi membri.
2 Le commissioni del Gran Consiglio hanno il diritto di convocare i membri delle autorità amministrative, i funzionari e gli impiegati per farsi dare informazioni, nonché il diritto di far capo a persone non appartenenti all’amministrazione.
3. Consiglio di Stato
Composizione
Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.
- Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
Dipartimenti
1 Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.
2 Ogni dipartimento comprende una o più direzioni il cui campo di attività è determinato dalla legislazione.
3 Il Consiglio di Stato procede all’attribuzione delle direzioni.
Attività normativa
1 Il Consiglio di Stato emana:
- 1.
ordinanze di esecuzione, per quanto ne sia abilitato dalla legge;
- 2.
ordinanze di applicazione di atti normativi federali, sempre che concernano unicamente procedure e competenze.
2 In caso di emergenza, esso emana altresì atti normativi di durata limitata; tale atti devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, il quale decide se debbano rimanere in vigore e per quanto tempo.
- Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 7 giu. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
Attribuzioni amministrative
1 Fatte salve le attribuzioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è l’autorità che amministra il Cantone; rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne.
2 Il Consiglio di Stato ha segnatamente la facoltà e il mandato di:
- 1.
eseguire gli atti normativi mediante proprie decisioni e mediante istruzioni all’amministrazione che gli è subordinata;
- 2.
attuare le decisioni e le sentenze di altre autorità cantonali, per quanto tale attribuzione non sia riservata a organi speciali;
- 3.
nominare i funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale, per quanto tale nomina non competa, in virtù della legislazione, a un’altra autorità;
- 4.
fatto salvo l’articolo 52 numero 5, dare i pareri che la Confederazione chiede al Cantone;
- 5.
vigilare sull’insieme dell’amministrazione dello Stato e sugli istituti autogestiti, conformemente a quanto previsto dalla legislazione;
- 6.
vigilare sui Comuni e sulle corporazioni comunali, conformemente a quanto previsto dalla legislazione, e, in caso di gravi inadempienze, prendere i provvedimenti che s’impongono, fatto salvo il ricorso al Gran Consiglio;
- 7.
pronunciare sui ricorsi contro i Comuni e le corporazioni comunali, nonché contro i dipartimenti, per quanto non ne sia competente un tribunale;
- 8.
fatto salvo l’articolo 52 numero 6, rilasciare le autorizzazioni e concessioni cantonali, per quanto tale compito non sia affidato a un’altra autorità in virtù della legge;
- 9.
fatti salvi poteri più estesi conferitigli dalla legislazione o da una decisione del Gran Consiglio, decidere in merito a spese uniche liberamente determinabili sino a un importo di 200 000 franchi e in merito a spese annue ricorrenti sino a un importo di 40 000 franchi;
- 10.
amministrare il patrimonio cantonale e disporne nei limiti del numero 9;
- 11.
adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.
4. Tribunali
Indipendenza dei tribunali
1 I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legislazione.
2 Le leggi che violano la presente Costituzione o sono contrarie al diritto federale, nonché gli atti normativi incostituzionali o contrari alla legge non vincolano i tribunali.1
- Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 7 giu. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
Giurisdizione civile
1 La giustizia civile è amministrata da:
- 1.
- 2.
2 La legislazione disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione.
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Giurisdizione penale
1 La giustizia penale è amministrata da:
- 1.
- 2.
2 La legislazione:
- 1.
disciplina l’organizzazione delle autorità incaricate del perseguimento penale;
- 2.
può conferire poteri penali amministrativi alle autorità amministrative cantonali e comunali, ferma restando la possibilità di riesame in sede giudiziaria.
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Giurisdizione amministrativa
La giustizia in materia di diritto amministrativo e di diritto delle assicurazioni sociali è amministrata dal Tribunale amministrativo.
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Giurisdizione costituzionale
1 La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale d’appello.
2 In quanto Corte costituzionale, il Tribunale d’appello giudica:
- 1.
le controversie concernenti l’esercizio dei diritti politici e la validità delle elezioni e votazioni nel Cantone, come anche, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato secondo l’articolo 65 numero 7, nei Comuni e nelle corporazioni comunali;
- 2.
le controversie concernenti la legalità di leggi e ordinanze del Cantone, dei Comuni e delle corporazioni comunali;
- 3.
i conflitti di competenza fra giurisdizioni cantonali, per quanto la Corte costituzionale non sia parte in causa;
- 4.
le controversie concernenti l’autonomia dei Comuni, delle corporazioni comunali e delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico;
- 5.
i ricorsi contro le decisioni del Gran Consiglio o di un Esecutivo comunale in merito all’ammissibilità costituzionale delle iniziative e dei controprogetti conformemente all’articolo 61 numero 2 o all’articolo 83 capoverso 2 numero 5;
- 6.
le altre cause attribuitegli dalla legge.
Organizzazione
1 La legislazione disciplina l’organizzazione e le competenze dei tribunali.
2 I tribunali possono operare in veste di giudice monocratico o di autorità collegiale.
3 La legislazione può istituire:
- 1.
speciali autorità giudiziarie per controversie specifiche;
- 2.
tribunali intercantonali.
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
C. Poteri comunali
1. Disposizioni generali
a. Fondamenti
Comuni
L’esistenza e l’autonomia dei Comuni sono garantite.
Compiti
1 I Comuni sbrigano tutti gli affari locali che non rientrino nella sfera dei compiti della Confederazione o del Cantone.
2 Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di:
- 1.
determinare liberamente la loro organizzazione ed eleggere essi stessi le loro autorità e i loro impiegati;
- 2.
svolgere secondo libero apprezzamento i compiti che rientrano nel loro settore di attività.
Collaborazione con altri Comuni
Per adempiere assieme i loro compiti, i Comuni possono, nei limiti fissati dalla legislazione, concludere contratti, costituire consorzi intercomunali o fondare istituti con altri Comuni, dentro o fuori Cantone.
- Accettato nella Landsgemeinde il 26 apr. 1992, in vigore dal 26 apr. 1992. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 4 II 163).
Organizzazione
L’Assemblea comunale, nonché l’Esecutivo comunale e il suo presidente sono gli organi necessari di ogni Comune.
Vigilanza
1 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.
2 In caso di gravi inadempienze, il Consiglio di Stato può, fatto salvo il ricorso al Gran Consiglio, ritirare totalmente o parzialmente a un Comune il diritto di amministrarsi da sé o disporre altri provvedimenti.
b. Assemblea comunale
Convocazione
1L’Assemblea comunale è convocata almeno due volte all’anno.
2 Un’Assemblea straordinaria è convocata su decisione dell’Esecutivo comunale o allorché un ventesimo degli aventi diritto di voto lo richieda per scritto indicando gli oggetti da trattare; in quest’ultimo caso, l’Assemblea deve svolgersi entro quattro mesi.2
3 Le deliberazioni sono dirette dal presidente o dal vicepresidente
dell’Esecutivo comunale o, fra gli altri suoi membri, da quello che ha raccolto più suffragi all’atto dell’elezione.
- Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 7 giu. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 2 2157).
- Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
Votazione obbligatoria
Rientrano nella competenza dell’Assemblea comunale:
- 1.
l’emanazione del regolamento comunale e di altri regolamenti;
- 2.
l’elezione delle autorità e degli impiegati che secondo la legislazione devono essere eletti dall’Assemblea; i Comuni sono liberi di organizzare l’elezione dei membri degli Esecutivi comunali e della commissione incaricata della revisione dei conti in modo che la metà dei mandati venga assegnata ogni due anni;
- 3.
la determinazione del tasso d’imposizione comunale;comunale;
- 4.
le decisioni in materia di spese e le decisioni finanziarie che eccedano le competenze dell’Esecutivo comunale;
- 5.
la delibera del bilancio di previsione annuale;
- 6.
l’approvazione dei conti comunali.
- Abrogato nella votazione popolare del 22 set. 2024, con effetto dal 1° gen. 2026. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
Diritto d’iniziativa
1 Le iniziative possono rivestire la forma di proposte generiche o di progetti elaborati; il testo elaborato in seguito all’accettazione di un’iniziativa generica dev’essere sottoposto entro un anno all’Assemblea comunale.
1a La legge può prevedere la proroga di tale termine.1
2 Le iniziative devono concernere un unico oggetto ed essere motivate.
3 Possono presentare un’iniziativa:
- 1.
i singoli cittadini attivi, le singole commissioni e l’Esecutivo del Comune competente;
- 2.
le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che hanno sede nel Comune, se si tratta di una decisione finanziaria per uno scopo di pubblica utilità o cooperativo.
4 Le iniziative non devono contenere nulla di contrario al diritto federale o cantonale.
- Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
Votazione alle urne
La legge determina in quali circostanze le votazioni in materia comunale devono svolgersi alle urne.
Organo rappresentativo del Popolo
La legge determina a quali condizioni i Comuni possono sostituire all’Assemblea comunale un organo rappresentativo del Popolo, nonché stabilirne l’organizzazione e le attribuzioni.
c. Esecutivo comunale
Composizione
1 L’Esecutivo comunale (Municipio, Consiglio scolastico, Consiglio parrocchiale o Consiglio cappellaniale) si compone di tre a undici membri.
2 Fra i membri dell’Esecutivo comunale l’Assemblea comunale nomina il presidente e il vicepresidente. La legge disciplina la durata del mandato.1
3 Spetta all’Esecutivo comunale, nei limiti fissati dalla legislazione, stabilire il settore di attività dei suoi membri e costituire commissioni.
- Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
Potere regolamentare
L’Esecutivo comunale emana le ordinanze che la legislazione dichiara di sua competenza.1
- Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026. Garanzia dell’AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 1, 1707).
Attribuzioni amministrative
1 L’Esecutivo comunale è l’autorità che amministra il Comune; rappresenta il Comune nelle relazioni esterne.
2 Fatto salvo l’articolo 80, esso ha segnatamente la facoltà e il mandato di:
- 1.
approvare i processi verbali dell’Assemblea comunale;
- 2.
eseguire le leggi, le ordinanze e i regolamenti;
- 3.
eseguire le decisioni e le sentenze delle autorità cantonali e dell’Assemblea comunale, per quanto tale attribuzione non sia riservata a organi speciali;
- 4.
nominare gli impiegati, per quanto tale nomina non competa a un’altra autorità in virtù della legislazione;
- 5.
decidere in merito all’ammissibilità costituzionale delle iniziative presentate all’Assemblea comunale, conformemente
all’articolo 78 capoverso 4;
- 6.
dare i pareri che il Cantone chiede al Comune;
- 7.
nei limiti delle competenze finanziarie definite dalla legislazione comunale, decidere in merito a spese uniche liberamente determinabili e in merito a spese annue ricorrenti, nonché in merito a spese cui il Comune è legalmente tenuto o per le quali la legislazione o una decisione dell’Assemblea comunale ha delegato poteri più estesi all’Esecutivo comunale;
- 8.
amministrare il patrimonio comunale e disporne nei limiti fissati dal numero 7;
- 9.
- 10.
adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.
2. Genere di Comuni
a. Comune politico
Consistenza
Un Comune politico non può essere smembrato né aggregato a un altro Comune senza il consenso dei cittadini attivi del Comune e del Cantone.
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
Compito
Il Comune politico sbriga, nei limiti fissati dalla legislazione, tutti gli affari locali che non siano affidati a un altro Comune.
b. Comune scolastico
Consistenza
1 Il territorio del Comune scolastico coincide con quello del Comune politico.
2 Il Comune scolastico può essere soppresso e i suoi compiti e poteri possono essere ripresi dal Comune politico a condizione che gli aventi diritto di voto acconsentano a tale fusione; la fusione può essere revocata per decisione degli aventi diritto di voto.1
- Accettato nella Landsgemeinde del 28 apr. 1974, in vigore dal 28 apr. 1974. Garanzia dell’AF del 12 dic. 1974 (FF 1974 II 1486 art. 1 n. 1 953).
- Abrogato nella Landsgemeinde il 26 apr. 1992, con effetto dal 26 apr. 1992. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 4 II 163).
c. Parrocchia o cappellania
Consistenza
1 I membri delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico formano parrocchie o cappellanie.
2 L’istituzione, la fusione o la divisione di parrocchie o cappellanie richiede il consenso degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.1
- Accettato nella Landsgemeinde del 28 apr. 1974, in vigore dal 28 apr. 1974. Garanzia dell’AF del 12 dic. 1974 (FF 1974 II 1486 art. 1 n. 1 953).
Diritto di voto
1 Il diritto di voto è retto dalle disposizioni della presente Costituzione; lo Statuto ecclesiastico può accordare questo diritto ad altri membri della Chiesa.1
2 Il parroco, cappellano o pastore fa parte d’ufficio del Consiglio parrocchiale o cappellaniale.
3 Nelle parrocchie o cappellanie cattoliche romane che per tradizione hanno il diritto di nomina (presentazione) degli ecclesiastici, tale diritto è esercitato dall’Assemblea comunale parrocchiale o cappellaniale.
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
Imposta di culto
1 Le parrocchie o cappellanie possono riscuotere imposte di culto soltanto dai loro membri.
2 Nei limiti fissati dalla legislazione, il Cantone riscuote un supplemento d’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; la legislazione disciplina la ripartizione del gettito fra le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico.1
- Accettato nella Landsgemeinde del 28 apr. 1974, in vigore dal 28 apr. 1974. Garanzia dell’AF del 12 dic. 1974 (FF 1974 II 1486 art. 1 n. 1 953).
V. Corporazioni comunali
Consistenza
1 L’istituzione di nuove corporazioni comunali sottostà all’approvazione del Gran Consiglio.
2 La facoltà delle corporazioni comunali di amministrare e impiegare da sé il patrimonio corporativo è garantita nei limiti fissati dalla legislazione.
VI. Revisione della Costituzione
Revisione parziale
1 Se un’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, la revisione parziale della Costituzione si svolge in via legislativa, fatti salvi gli articoli 54 e 94.
2 Se un’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, la revisione parziale si svolge secondo la procedura prevista nell’articolo 93.
Revisione totale
1 Se è chiesta la revisione totale della Costituzione conformemente
all’articolo 54, tale domanda è sottoposta al voto alle urne.1
2 Se il responso delle urne è di procedere alla revisione totale, il Gran Consiglio è incaricato di elaborare la nuova Costituzione, eccetto che dal responso medesimo risulti che la revisione debba essere affidata a una Costituente.
3 La Costituente annovera lo stesso numero di membri del Gran Consiglio e dev’essere eletta entro 90 giorni secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio.2
4 La Costituzione riveduta è sottoposta al voto alle urne.3
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
- Accettato nella Landsgemeinde del 23 ott. 1994, in vigore dal 24 ott. 1994. Garanzia dell’AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 3, 1995 III 1241).
- Accettato nella Landsgemeinde del 23 ott. 1994, in vigore dal 24 ott. 1994. Garanzia dell’AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 3, 1995 III 1241).
Accettazione delle disposizioni costituzionali
1 L’accettazione o la reiezione delle nuove disposizioni costituzionali o della nuova Costituzione è decisa alle urne dai cittadini attivi.2
2 Nelle norme transitorie, l’entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni costituzionali o di alcune di esse può essere differita:
- 1.
fino al conferimento della garanzia federale;
- 2.
fino all’adattamento degli atti normativi esistenti ivi menzionati.
- Accettato nella Landsgemeinde del 23 ott. 1994, in vigore dal 24 ott. 1994. Garanzia dell’AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 3, 1995 III 1241).
- Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 2, 1997 III 957).
VII. Regime transitorio
Entrata in vigore
La presente Costituzione entra in vigore accettata che sia dalla
Landsgemeinde.
Diritto costituzionale anteriore
1 Fintanto che risultano necessarie per l’esistenza e l’attività degli organi cantonali e comunali, le disposizioni della vecchia Costituzione rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.
2 Tale è in particolare il caso delle disposizioni procedurali applicabili alla Landsgemeinde e alle Assemblee comunali e delle disposizioni sull’organizzazione giudiziaria.
Leggi e ordinanze
1 Tutte le leggi e ordinanze esistenti rimangono in vigore per quanto non contraddicano alla presente Costituzione.
2 Il Gran Consiglio deve adeguare alla presente Costituzione le leggi e ordinanze che la contraddicano.
3 Le nuove leggi da emanarsi in virtù della presente Costituzione devono essere sottoposte quanto prima alla decisione della Landsgemeinde.
Responsabilità
Sino all’emanazione della nuova legislazione sulla responsabilità degli enti e istituti di diritto pubblico conformemente all’articolo 6, rimane applicabile la normativa prevista dalla vecchia Costituzione (art. 22 cpv. 2).
- Abrogati nella votazione popolare del 2 mag. 2010, con effetto dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Comuni
1 Sino all’emanazione della nuova legislazione, l’Assemblea comunale rimane competente ad eleggere i funzionari e gli impiegati che eleggeva in virtù della vecchia Costituzione.
2 Le imposte speciali riscosse dai Comuni in virtù della legislazione anteriore rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.
Comuni scolastici
1 Affinché la consistenza dei Comuni scolastici conformemente all’articolo 86 capoverso 1 possa essere realizzata, dev’essere elaborata una normativa vincolante con tutte le disposizioni necessarie relative alla divisione e alla fusione, in particolare per quanto concerne la liquidazione dei beni e il regime transitorio.
2 In caso di fusione di più Comuni scolastici, le rispettive Assemblee comunali sono competenti a designare i propri rappresentanti per l’elaborazione e l’approvazione delle disposizioni occorrenti; in caso di divisione di un Comune scolastico, le stesse competenze spettano alle Assemblee comunali dei Comuni politici direttamente interessati.
3 Su istanza di una delle parti alle trattative, il Gran Consiglio è tenuto a istituire un tribunale arbitrale, e a stabilirne la procedura se non intende lasciarla alla discrezione del tribunale medesimo; se le parti non riescono esse stesse a regolare la situazione entro il 1° gennaio 1970, il Gran Consiglio istituisce d’ufficio il tribunale arbitrale.
4 Il tribunale arbitrale ha il compito di indurre le parti a un’intesa amichevole o, se ciò non sia possibile, di regolare definitivamente la situazione elaborando una normativa vincolante con tutte le disposizioni necessarie.
5 Salvo pattuizione di una data anteriore, la consistenza dei Comuni scolastici conformemente all’articolo 86 capoverso 1 diviene effettiva dal 1° gennaio 1975.
Parrocchie
Se la parte del Comune di Oberdorf che appartiene alla Parrocchia cattolica romana di Stans vuole separarsi da questa parrocchia, la decisione secondo l’articolo 88 capoverso 2 compete all’Assemblea comunale del Comune politico di Oberdorf e non alla Parrocchia di Stans; nella relativa votazione hanno diritto di voto soltanto i cittadini attivi membri della Chiesa cattolica romana.
Aliquota dell’imposta cantonale e dell’imposta di culto
Sino all’entrata in vigore del decreto del Gran Consiglio relativo alla determinazione dell’aliquota dell’imposta cantonale e di un decreto del Gran Consiglio relativo alla determinazione dell’aliquota dell’imposta di culto per le persone giuridiche rimangono in vigore le aliquote d’imposta attuali.
- Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 24 set. 2000. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 2 4365).
Comuni di assistenza pubblica
1 I Comuni di assistenza pubblica ancora esistenti sussistono fintanto che la legge non abbia introdotto un nuovo ordinamento in materia assistenziale.
2 Essi devono adempiere i loro compiti secondo le disposizioni della presente Costituzione; l’articolo 94 capoverso 3 della vecchia Costituzione rimane in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.
Elezioni
1 La durata del mandato dei giudici di pace e del giudice unico in materia di esecuzione e fallimenti è prorogata sino a fine dicembre 2010.
2 Per la composizione della presidenza dei tribunali e per la nomina dei giudici il cui mandato scade nel 2010, un’elezione si terrà nel 2010 per il resto del periodo di nomina fino al 2012.
- Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 1, 2010 7007).
Procedura di conferimento della garanzia
Al Gran Consiglio è conferita piena facoltà di mettere in sintonia con la Costituzione federale1 le disposizioni della presente Costituzione che l’Assemblea federale dovesse dichiarare contrarie alla Costituzione federale.
- RS 101
Indice delle materie
I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione
- [tab]
- [tab]
– iniziativa parlamentare 62
- [tab]
– istruzioni del Consiglio di Stato all’ 65
- [tab]
– nomine degli impiegati dell’ 65
- [tab]
– vigilanza del Consiglio di Stato sull’insieme dell’ 65
Amministrazione cantonale
- [tab]
– alta vigilanza del Gran Consiglio sull’ 61
- [tab]
– congrua indennità cantonale a chi sia arrestato senza diritto 4
- [tab]
– diritto d’essere sentito nelle 24 ore 4
- [tab]
– protezione speciale nel procedimento penale 4
- [tab]
– affidamento dei compiti della formazione professionale ad 16
- [tab]
– garanzia della libertà di 1
- [tab]
- [tab]
– scuole professionali 16
- [tab]
– compiti comunali rientranti nel settore comunale di attività 71, 81
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– diritto costituzionale anteriore 96
- [tab]
– scientifica e artistica 23
- [tab]
– autorità
- [tab]
– amministrante il Cantone 65
- [tab]
– che amministra il Comune 83
- [tab]
– che rappresenta il Comune nelle relazioni esterne 83
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- [tab]
–convocazione delle autorità 43
- [tab]
– destituzione dei membri delle 46
- [tab]
– diritto
- [tab]
- [tab]
– di convocare i membri delle autorità amministrative 62
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– divisione dei poteri 41
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- [tab]
– elezione a membro di una 10
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– elezioni da parte del Gran Consiglio 59a
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– giurisdizione amministrativa 68
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– incompatibilità per parentela 48
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– sospensione dalle funzioni 46
- [tab]
– Tribunale amministrativo 100
- [tab]
– votazione obbligatoria 76
- [tab]
– delibera del bilancio di previsione annuale 61, 76
- [tab]
- [tab]
– deposito del testo dell’iniziativa presso la 54
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– accordi con altri Cantoni 17
- [tab]
– aliquota dell’imposta cantonale 61
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– amministrazione cantonale 61, 65
- [tab]
– appartenenza a una Chiesa 38
- [tab]
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– cause amministrative di diritto cantonale 3
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– ceto contadino efficiente 31
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– cittadinanza cantonale 12
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– concessioni cantonali 65
- [tab]
– conclusione dei concordati con la Curia 34
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– congrua indennità a chi é arrestato senza diritto 4
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– controversie concernenti
- [tab]
– l’esercizio dei diritti politici nel 69
- [tab]
– la legalità di leggi del 69
- [tab]
– la validità delle elezioni nel 69
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- [tab]
– conventi e fondazioni religiose 40
- [tab]
– convocazione delle autorità 43
- [tab]
– Costituzione cantonale 52, 54, 61
- [tab]
– decisioni concernenti le spese obbligatoriamente prescritte al 61
- [tab]
– diritti civici corporativi 56
- [tab]
- [tab]
– divisione dei poteri 41
- [tab]
– esercizio dei diritti politici 10
- [tab]
– esercizio di diritti
- [tab]
– d’iniziativa spettanti al 61
- [tab]
– di referendum spettanti al 61
- [tab]
- [tab]
– giurisdizioni cantonali 69
- [tab]
– imposta cantonale 52a, 104
- [tab]
– incompatibilità per parentela 48
- [tab]
– insegnamento professionale 16
- [tab]
– istituti d’istruzione superiore 17
- [tab]
- [tab]
– legislazione cantonale 32
- [tab]
– manutenzione degli
- [tab]
– edifici in possesso del 61
- [tab]
– impianti in possesso del 61
- [tab]
– pareri
- [tab]
– che la Confederazione chiede al 65
- [tab]
– chiesti dal Cantone al Comune 83
- [tab]
- [tab]
– patrimonio cantonale 65
- [tab]
– persone giuridiche con sede nel 54
- [tab]
– promozione
- [tab]
- [tab]
– della costruzione di abitazioni 27
- [tab]
– promozione
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– delle arti e mestieri 30
- [tab]
– protezione
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– rapporto di lavoro di diritto pubblico con 41
- [tab]
– rappresentazione del 65
- [tab]
– riscossione di imposte
- [tab]
– sugli utili delle persone giuridiche 32
- [tab]
– sul capitale delle persone giuridiche 32
- [tab]
– sul reddito delle persone fisiche 32
- [tab]
– sulla sostanza delle persone fisiche 32
- [tab]
– riscossione di un supplemento d’imposta
- [tab]
- [tab]
– sul capitale delle persone giuridiche 90
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– smembramento del Comune 84
- [tab]
– sostegno
- [tab]
- [tab]
– dello sviluppo economico 30
- [tab]
- [tab]
– statistica demografica cantonale 58
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– vigilanza
- [tab]
– su scuole private da parte del 20
- [tab]
– sull’istruzione di base 15
- [tab]
– votazioni cantonali e comunali 13
- [tab]
- [tab]
– appartenenza a una Chiesa 38
- [tab]
– autonomia delle Chiese riconosciute 37
- [tab]
– Chiesa
- [tab]
- [tab]
– evangelica riformata 35
- [tab]
- [tab]
– controversie concernenti l’autonomia dei Chiese 69
- [tab]
– insegnamento religioso 39
Circondario elettorale 58
- [tab]
– commissione
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
Compiti pubblici del Cantone
- [tab]
– assicurazione sociale 25 ss
- [tab]
– assistenza sociale 25 ss
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– protezione della famiglia 29
- [tab]
- [tab]
– altre imposte riscuotibili 32
- [tab]
– assicurazioni assistenziali speciali 25
- [tab]
– cittadinanza comunale
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– corporazioni comunali 91
- [tab]
- [tab]
– esercizio dei diritti politici 10
- [tab]
– istituzioni assistenziali speciali 25
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– partecipazione alle
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– perequazione finanziaria fra i 33
- [tab]
– poteri comunali 41 ss
- [tab]
– disposizioni generali 41 ss
– convocazione delle autorità 43
– deliberazioni dell’organo comunale 47
– diritto di emergenza 49a
– divisione dei poteri 41
– incompatibilità per parentela 48
– quorum per delibera valevole 44
- [tab]
– attribuzioni amministrative 65
– circondari elettorali 58
– diritto d’iniziativa 54
– esercizio del diritto di voto 50
- [tab]
– Assemblea comunale 73, 75 ss
– collaborazione con altri Comuni 72
– Esecutivo comunale 73 81 ss
- [tab]
– riscossione di imposte
- [tab]
– su utili delle persone giuridiche 32
- [tab]
– sul capitale delle persone giuridiche 32
- [tab]
riscossione di imposte
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– settore dell’alloggio 27
- [tab]
– sostegno della famiglia 29
- [tab]
Consiglio di Stato 62a ss
- [tab]
– attività normativa del 64
- [tab]
– attribuzioni amministrative 65
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– diritto di emergenza 49a
- [tab]
– divisione dei poteri 41
- [tab]
- [tab]
– giurisdizione costituzionale 69
- [tab]
– incompatibilità per parentela 48
- [tab]
– iniziativa parlamentare 62
- [tab]
– referendum obbligatorio 52
- [tab]
– vigilanza dei Comuni 74
- [tab]
– numero di membri della 93
- [tab]
– cantonale
- [tab]
– diritto d’iniziativa 54
- [tab]
– emanazione e modifica della 52
- [tab]
– il Gran Consiglio interpreta la 61
- [tab]
– referendum obbligatorio 52
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– risarcimento del danno causato nell’esercizio di incombenze di servizio non commerciali 6
- [tab]
– aventi diritto di voto 86
- [tab]
– circondari elettorali 58
- [tab]
– cittadini attivi aventi diritto di voto 47
- [tab]
– convocazione dell’Assemblea comunale straordinaria 75
- [tab]
- [tab]
– diritti d’iniziativa 61
- [tab]
– diritti fondamentali 1ss
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– protezione speciale nel procedimento penale 4
- [tab]
- [tab]
– tutela giurisdizionale 3
- [tab]
– uguaglianza giuridica 2
- [tab]
– diritti politici 8 ss
- [tab]
- [tab]
– esercizio dei diritti politici 10
- [tab]
– diritto di petizione 11
- [tab]
– acquisto e perdita della cittadinanza 12
- [tab]
- [tab]
– diritto
- [tab]
- [tab]
– di disporre del patrimonio finanziario 61
- [tab]
- [tab]
– di istituire scuole private 20 e gestire scuole private 20
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– di voto nella parrocchia o cappellania 89
- [tab]
– federale 14, 26, 30, 34, 54, 61, 66
- [tab]
– elezioni degli aventi diritto di voto 51
- [tab]
– ente ecclesiastico di diritto pubblico 35
- [tab]
– enti di diritto pubblico 37, 38, 39, 69, 88, 90
- [tab]
– esercizio del diritto di voto 50
- [tab]
– iniziativa parlamentare 62
- [tab]
- [tab]
– principi del diritto privato 36
- [tab]
– protezione del ingresso
- [tab]
– rapporto di lavoro di diritto pubblico 41
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– atti normativi di durata limitata 64
- [tab]
– del mandato delle autorità 45, 106
- [tab]
– delle funzioni dei presidenti dei tribunali 59a
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– esercizio dei diritti politici 10
- [tab]
– circondari elettorali 58
- [tab]
– controversie concernenti la validità delle elezioni 69
- [tab]
– diritto di nomina degli ecclesiastici 89
- [tab]
- [tab]
– elezione
- [tab]
- [tab]
– degli altri giudici 59a
- [tab]
– del Tribunale penale 99
- [tab]
- [tab]
– elezioni della Costituente 93
- [tab]
– gli aventi diritto di voto eleggono
- [tab]
– il Consiglio di Stato 51
- [tab]
- [tab]
– la deputazione al Consiglio degli Stati 51
- [tab]
– Gran Consiglio elegge
- [tab]
- [tab]
– il presidente e gli altri membri del Tribunale d’appello 59a
- [tab]
– i presidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale 59a
- [tab]
– il presidente e gli altri membri del Tribunale amministrativo 59a
- [tab]
– nomina dei
- [tab]
– funzionari e degli impiegati 83
- [tab]
– funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale 65
- [tab]
– presidente dell’Esecutivo comunale 81
- [tab]
– partecipazione alle elezioni 10, 11
- [tab]
– sistema maggioritario 42 proporzionale 24
- [tab]
– attribuzioni amministrative 83
- [tab]
- [tab]
– convocazione Assemblea comunale 75
- [tab]
– giurisdizione costituzionale 69
- [tab]
- [tab]
– potere regolamentare 82
- [tab]
- [tab]
– diritto all’indennizzo in caso di 7
- [tab]
– garanzia dei diritti privati e le pretese insindacabili, fatta salva l’espropriazione attuata nell’interesse pubblico 1
- [tab]
- [tab]
– diritto d’iniziativa 54
- [tab]
– deferimento delle cause amministrative di diritto cantonale al 3
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– giurisdizione costituzionale 69
- [tab]
- [tab]
– conferimento della garanzia federale 94
- [tab]
– procedura di conferimento della garanzia 107
- [tab]
– adeguazione di leggi e ordinanze 97
- [tab]
– aliquota dell’imposta cantonale e dell’imposta di culto 104
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– attribuzioni amministrative 65
- [tab]
– circondari elettorali 58
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– conclusione dei concordati con la Curia 34
- [tab]
- [tab]
– controprogetto a iniziativa 54a
- [tab]
- [tab]
– divisione dei poteri 41
- [tab]
– durata delle funzioni 59a
- [tab]
– elezione del presidente del 59
- [tab]
– elezioni da parte del 51, 59a, 67a
- [tab]
– giurisdizione
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– procedura di conferimento della garanzia 107
- [tab]
– pubblicità delle deliberazioni del 47
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– Statuto ecclesiastico 37
- [tab]
- [tab]
– votazioni consultive 53
- [tab]
– competenza del Gran Consiglio 61
- [tab]
– aliquota delle 52a, 61, 76, 104
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– di culto 52a, 61, 90, 104
- [tab]
– riscosse
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– riscossione di imposte
- [tab]
– sugli utili delle persone giuridiche 32
- [tab]
– sul capitale delle persone giuridiche 32
- [tab]
– sul reddito delle persone fisiche 32
- [tab]
– sulla sostanza delle persone fisiche 32
- [tab]
- [tab]
– speciali riscosse dai Comuni 101
- [tab]
– congrua indennità dovuta a chi é stato arrestato senza diritto 4
- [tab]
– diritto all’indennizzo caso di espropriazione 7
- [tab]
– competenza del Gran Consiglio 61
- [tab]
– controprogetto del Gran Consiglio 54a
- [tab]
– Corte costituzionale 69
- [tab]
– diritto d’iniziativa
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– esercizio del il diritto d’ 10
- [tab]
– iniziativa parlamentare 62
- [tab]
- [tab]
– progetto elaborato 54, 55, 78
- [tab]
– proposta generica 54, 78
- [tab]
– referendum obbligatorio 52
- [tab]
– revisione parziale della Costituzione 92
- [tab]
– gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbliche 14
- [tab]
– istituti d’istruzione superiore 17
- [tab]
– istruzione di base 14
- [tab]
– vigilanza sull’istruzione di base 14
- [tab]
- [tab]
– espropriabilità di diritti privati e pretese insindacabili in caso di 1
- [tab]
- [tab]
– di
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– domicilio per tutti i cittadini svizzeri 1
- [tab]
- [tab]
– movimento dell’essere umano 1
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– grazia per condanne a pena privativa della 61
- [tab]
– intento di proteggere la libertà ingresso
- [tab]
– inviolabilità della libertà umana 1
- [tab]
– libero esercizio del culto 1
- [tab]
– elezione dei
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– degli impiegati dell’amministrazione cantonale 65
- [tab]
- [tab]
– dei funzionari dell’amministrazione cantonale 65
- [tab]
– del presidente dell’Esecutivo comunale 81
- [tab]
– del presidente dell’Esecutivo comunale l’Assemblea comunale 81
- [tab]
– del vicepresidente dell’Assemblea comunale 81
- [tab]
– del vicepresidente dell’Assemblea comunale 81
- [tab]
– diritto di nomina degli ecclesiastici 89
- [tab]
– attività normativa
- [tab]
– del Consiglio di Stato 64
- [tab]
– dell’esecutivo comunale 82
- [tab]
– giurisdizione costituzionale del
Tribunale d’Appello 69
- [tab]
- [tab]
– organizzazione
- [tab]
- [tab]
- [tab]
Periodo amministrativo 106
- [tab]
– organo comunale rappresentativo del 47
- [tab]
- [tab]
– referendum obbligatorio 52
- [tab]
- [tab]
– diritto d’iniziativa 54
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– sistema proporzionale 42
- [tab]
– diritto d’iniziativa 54
- [tab]
- [tab]
– diritto all’indennizzo 7
- [tab]
- [tab]
– proprietà fondiaria rurale 31
- [tab]
- [tab]
– protezione della
- [tab]
– delle acque e dell’aria 21
- [tab]
– speciale nel procedimento penale 4
Pubblicità delle deliberazioni 47
- [tab]
– esercizio dei diritti
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– per danni causato a terzi nell’esercizio di incombenze di servizio non commerciali 6
- [tab]
Revisione della Costituzione 92 ss
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– gratuità delle scuole pubbliche 14
- [tab]
– insegnamento religioso 39
- [tab]
– istituti d’istruzione superiore 17
- [tab]
- [tab]
– promozione dell’insegnamento professionale 16
- [tab]
- [tab]
– spirito cristiano delle scuole pubbliche 14
- [tab]
– spirito patriottico delle scuole pubbliche 14
- [tab]
– sussidi alla formazione 19
- [tab]
– vigilanza del Cantone su scuole private 20
- [tab]
– vigilanza sull’istruzione di base 15
- [tab]
- [tab]
– uguaglianza giuridica 2
- [tab]
– amministrazione dello 65
- [tab]
– Cancelleria dello 54, 54a
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– territorio del Cantone 52
- [tab]
– alta vigilanza sulla gestione dei 61
- [tab]
– divisione dei poteri 41
- [tab]
– durata delle funzioni dei presidenti dei 59a
- [tab]
– elezioni del presidente e gli altri membri del Tribunale
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– giurisdizione amministrativa 68
- [tab]
– Tribunale amministrativo 68
- [tab]
– giurisdizione civile 67
- [tab]
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– giurisdizione costituzionale 69
- [tab]
- [tab]
– giurisdizione penale 67a
- [tab]
– Tribunale cantonale 41, 67a
- [tab]
– Tribunale d’appello 67a
- [tab]
– incompatibilità per parentela 48
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– pubblicità delle udienze dei 47
- [tab]
– quorum per i tribunali 44
- [tab]
– tribunale arbitrale 102
- [tab]
– alta vigilanza del Gran Consiglio
- [tab]
– sull’amministrazione cantonale 61
- [tab]
– sulla gestione dei tribunali 61
- [tab]
– del Cantone
- [tab]
– sull’istruzione di base 15
- [tab]
– sulle scuole private 20
- [tab]
– vigilanza del Consiglio di Stato sui Comuni 74
- [tab]
– famiglia quale fondamento della vita comunitaria 29
- [tab]
– controversie concernenti la validità delle votazioni 69
- [tab]
- [tab]
– esercizio dei diritti politici 10
- [tab]
- [tab]
– partecipazione
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– pubblicazione della data della votazione popolare 55
- [tab]
– referendum facoltativo 52a
- [tab]
- [tab]
– votazioni consultive 53
- [tab]
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– consenso degli aventi diritto di 86
- [tab]
– controversie concernenti la validità delle votazioni 69
- [tab]
– convocazione di Assemblea comunale straordinaria 75
- [tab]
- [tab]
– diritto di voto nelle Parrocchia o cappellanie 89
- [tab]
- [tab]
– elezioni da parte degli aventi diritto di 51
- [tab]
– esercizio
- [tab]
– dei diritti politici 10
- [tab]
- [tab]
– istituzione, fusione o divisione di parrocchie o cappellanie 88
- [tab]
- [tab]
– partecipazione a votazioni 10
- [tab]
- [tab]
- [tab]
– revisione totale della Costituzione 93
- [tab]
– Statuto ecclesiastico 37
- [tab]
- [tab]
– votazioni consultive 53
- [tab]
- [tab]
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum