Législation

Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

RS 131.216.1Stato 17.09.2018125 articoli

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Indice
  1. Sezione prima: Sovranità e suddivisione del territorio1–2
  2. Sezione seconda: Chiesa e Stato3–9
  3. Sezione terza: Diritti e doveri dei cittadini10–23
  4. Sezione quarta: Compiti pubblici24–44
  5. Sezione quinta: Poteri dello Stato e loro funzioni45–106
  6. Sezione sestaCorporazioni comunali o cooperative d’utenza («Teilsamen») e cooperative d’alpeggio107–109
  7. Sezione settima: Disposizioni di revisione e transitorie110–122
  8. Indice delle materie

In nome di Dio Onnipotente! Il Popolo di Obvaldo, nell’intento di proteggere la libertà e il diritto, di promuovere il benessere di tutti e di rafforzare Obvaldo come Cantone della Confederazione Svizzera, ha adottato la seguente costituzione:

Sezione prima: Sovranità e suddivisione del territorio

Sovranità

Art. 1

RS 101

Il Cantone di Obvaldo è un libero Stato democratico e, nei limiti della Costituzione federale, uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

Suddivisione del territorio

Art. 2

1

 Il Cantone comprende i sette Comuni di Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern ed Engelberg.

2

 Sarnen è le capitale del Cantone e la sede delle autorità cantonali.

Sezione seconda: Chiesa e Stato

Chiese

Art. 3

1

 La confessione cattolica romana in quanto fede religiosa maggioritaria e la confessione evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese autonome di diritto pubblico con propria personalità giuridica e fruiscono della protezione dello Stato.

2

 Tutte le altre comunità religiose sottostanno ai principi del diritto privato per quanto non siano riconosciute dalla legge quali enti di diritto pubblico.

Organizzazione ecclesiastica

Art. 4

1

 Le comunità religiose si organizzano secondo le loro proprie concezioni ecclesiastiche.

2

 Per l’organizzazione della Chiesa cattolica è determinante il diritto canonico. L’organizzazione parrocchiale si conforma alla presente Costituzione.

3

 La Chiesa evangelica riformata si dà un’organizzazione ecclesiastica che richiede l’approvazione del Gran Consiglio e che va approvata se non contiene nulla di contrario né al diritto federale né al diritto costituzionale cantonale.

4

 L’alta direzione ecclesiastica delle diverse confessioni è riconosciuta, gli uffici ecclesiastici sono pubblici uffici e il diritto delle parrocchie di riscuotere imposte di culto è garantito.

Autonomia delle Chiese

Art. 5

1

 Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente.

2

 Nelle questioni di natura mista che concernono l’insieme del Cantone, il Consiglio della pubblica educazione deve discutere il da farsi con un rappresentante della confessione interessata e presentare una proposta al Consiglio di Stato.

Enti, fondazioni e istituti ecclesiastici

Art. 6

1

 Gli enti, le fondazioni e gli istituti ecclesiastici non riconosciuti quali enti di diritto pubblico dalla Costituzione o dalla legislazione ottengono la personalità giuridica secondo le disposizioni del Codice civile svizzero1. Il Gran Consiglio può riconoscere loro natura di diritto pubblico.

2

 Il Cantone garantisce loro la proprietà, il diritto di amministrarsi da sé e il potere di disporre dei loro beni conformemente agli statuti.

3

 La sopravvivenza dei conventi e il diritto delle autorità ecclesiastiche di vigilare sulle fondazioni ecclesiastiche sono garantiti.

  1. RS 210

Rapporti con la diocesi

Art. 7

1

 Qualsiasi concordato inerente all’appartenenza a una diocesi richiede la ratifica da parte del Gran Consiglio.

2

 Il Consiglio di Stato è competente per partecipare alla conclusione del concordato.

Insegnamento religioso

Art. 8

1

 L’insegnamento religioso è materia scolastica a tutti i livelli.

2

 Esso è impartito dai docenti di religione delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico. Con l’assenso delle Chiese, le scuole possono affidare l’insegnamento biblico al loro corpo docente.

Giorni festivi

Art. 9

I giorni festivi ufficiali sono stabiliti dal Gran Consiglio previa consultazione delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico.

Sezione terza: Diritti e doveri dei cittadini

I. Diritti fondamentali

Inviolabilità della personalità

Art. 10

La personalità, la dignità e la libertà dell’essere umano sono inviolabili.

Tutela giurisdizionale

Art. 11

1

 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2

 Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.

3

 Il diritto d’essere sentiti è garantito.

4

 Gli indigenti hanno diritto al gratuito patrocinio.

Protezione nel procedimento penale

Art. 12

L’arresto, la perquisizione domiciliare, la confisca e altri simili interventi nella sfera privata possono essere ordinati soltanto nei casi previsti dalla procedura penale. Qualsiasi persona arrestata o condannata ingiustificatamente ha diritto di essere indennizzata dallo Stato.

Diritti di libertà

Art. 13

Sono in particolare garantite nei limiti fissati dal diritto federale e dalla legislazione cantonale emanata a tutela dell’ordine pubblico:

  1. a.

    la libertà di credo e di culto;

  2. b.

    la libertà di opinione;

  3. c.

    la libertà di stampa;

  4. d.

    la libertà di associazione e di riunione;

  5. e.

    la libertà di domicilio;

  6. f.

    l’integrità fisica;

  7. g.

    la libertà di movimento personale e l’inviolabilità del domicilio;

  8. h.

    la libertà di commercio e d’industria;

  9. i.

    la libertà dell’insegnamento.

Garanzia della proprietà

Art. 14

1

 La proprietà della persona, delle fondazioni e degli enti di diritto privato e pubblico è inviolabile.

2

 Una privazione della proprietà può essere disposta soltanto in virtù della legge e, nel caso concreto, nell’interesse pubblico.

3

 In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà, al proprietario è dovuta piena indennità.

4

 La procedura di espropriazione è disciplinata dalla legge.

II. Diritti politici

Titolari dei diritti politici

Art. 151

Sono titolari dei diritti politici i cittadini del Cantone ivi residenti e gli Svizzeri ivi domiciliati che hanno compiuto i 18 anni e non siano privati della cittadinanza attiva in virtù della legislazione.

  1. Accettato nella votazione popolare del 23 ott. 1983, in vigore dal 23 ott. 1983. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1984 (FF 1984 III 1448 art. 1 n. 1 II 356).

Cittadinanza

Art. 16

Le condizioni e la procedura per l’acquisto e la perdita della cittadinanza comunale e cantonale sono stabilite dalla legge.

Domicilio e dimora

Art. 17

1

 Il domicilio e la dimora degli Svizzeri e degli stranieri sono retti dal diritto federale.

2

 Ulteriori disposizioni sul domicilio e sulla dimora sono emanate mediante ordinanza.

Art. 181

  1. Abrogato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, con effetto dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 15 giu.1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Art. 191

  1. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Cittadinanza attiva

Art. 20

Il cittadino attivo può, nel Cantone e nel Comune di domicilio:

  1. 1.

    partecipare alle votazioni ed elezioni;

  2. 2.

    far uso del diritto d’iniziativa e di referendum;

  3. 3.

    essere eletto a membro di un’autorità o a una funzione pubblica conformemente alla legislazione.

Diritto di petizione

Art. 21

1

 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.

2

 Nei limiti della loro competenza, le autorità sono tenute a rispondere alle petizioni.

III. Doveri

Dovere civico

Art. 22

1

 Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri impostigli dalla legislazione.

2

 La partecipazione alle Assemblee comunali, nonché alle votazioni comunali, cantonali e federali alle urne è un dovere civico.1

3

 In qualsivoglia votazione ed elezione ognuno deve esprimere il proprio voto secondo coscienza.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Art. 231

  1. Abrogato nella votazione popolare dell’8 giu.1997, con effetto dall’8 giu. 1987. Garanzia dell’AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Sezione quarta: Compiti pubblici

A. Protezione dell’ordine pubblico

Art. 24

Il Cantone e i Comuni provvedono al mantenimento della quiete pubblica, dell’ordine, della sicurezza e della moralità.

B. Protezione della famiglia

Art. 25

1

 Nell’adempimento dei loro compiti, il Cantone e i Comuni si adoperano per consolidare la famiglia in quanto fondamento dello Stato e della società.

2

 Essi provvedono in particolare a proteggere la gioventù, la vecchiaia e gli infermi in conformità delle esigenze dei tempi.

C. Scuola

1. Competenza

Art. 26

1

 Il Cantone promuove l’istruzione e l’educazione pubbliche e vigila su di esse.

2

 Nei limiti fissati dalla legislazione, esso è tenuto a gestire:

  1. a.

    scuole speciali;

  2. b.

    scuole professionali d’arti e mestieri, di commercio e di agricoltura;

  3. c.

    scuole medie;

  4. d.

    scuole superiori. A tal fine può concludere convenzioni o concordati.

3

 L’istruzione di base è compito dei Comuni, nei limiti fissati dalla legislazione.

2. Direzione delle scuole

Art. 27

Le scuole pubbliche devono essere dirette in spirito patriottico e cristiano; devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsiasi confessione, impregiudicata la loro libertà di credo e di coscienza.

3. Insegnamento privato

Art. 28

La libertà dell’insegnamento privato è garantita, ferma restando la vigilanza dello Stato.

4. Sussidi alla formazione

Art. 29

Il Cantone e i Comuni promuovono mediante sussidi, nei limiti fissati dalla legislazione, la formazione e il perfezionamento nei campi professionale e scientifico.

D. Promozione culturale

Art. 30

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono l’attività scientifica e artistica, nonché gli sforzi in favore della cultura popolare.

2

 Essi possono creare o sostenere istituzioni che adempiano importanti compiti culturali.

E. Protezione della natura e del paesaggio

Art. 31

1

 Il Cantone e i Comuni devono proteggere i paesaggi e i siti degni d’essere conservati, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali.

2

 Essi promuovono gli sforzi della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dei beni culturali e della cura dei monumenti.

3

 Prendono o promuovono in particolare misure di protezione delle acque e dell’aria dall’inquinamento, di conservazione delle foreste, nonché di protezione del mondo alpestre, animale e vegetale.

F. Opere sociali

1. Aiuto sociale

Art. 32

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale del Popolo.

2

 I compiti e la competenza del Cantone e dei Comuni in materia tutoria, di assistenza e d’istituzioni sociali sono disciplinati dalla legge.

2. Misure assistenziali

Art. 33

Il Cantone e i Comuni possono integrare con sussidi le istituzioni sociali e le prestazioni assistenziali della Confederazione, creare proprie istituzioni assistenziali, introdurre assicurazioni speciali e sostenere gli sforzi d’autoaiuto.

3. Sanità

Art. 34

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica e l’assistenza agli ammalati.

2

 Essi possono gestire o sostenere ospedali e ricoveri.

3

 La legge può introdurre assicurazioni obbligatorie contro le malattie.

G. Ordinamento economico

1. Promozione dell’economia

Art. 35

1

 Il Cantone e i Comuni si adoperano per consolidare la potenzialità economica del Paese.

2

 Essi possono creare o sostenere istituti e opere che servano alla promozione dello sviluppo economico del Cantone.

3

 Promuovono l’industria, le arti e mestieri, il commercio e le comunicazioni.

4

 Provvedono a un’utilizzazione economicamente razionale del suolo e promuovono gli sforzi della pianificazione nazionale, regionale e locale.

2. Agricoltura

Art. 36

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono misure volte a mantenere un ceto contadino efficiente.

2

 Essi si adoperano in particolare per promuovere la conservazione della proprietà fondiaria rurale, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie.

3. Foreste, acque,

Art. 37

1

 Il Cantone esercita la vigilanza sulle aree boschive e, nei limiti fissati dalla legislazione, ha la sovranità sulle acque e sulle vie di comunicazione.

2

 Esso disciplina mediante legge l’utilizzazione delle acque, la correzione dei corsi d’acqua e il settore stradale.

4. Regalìe

Art. 38

Il Cantone è titolare delle regalìe del sale, della caccia, della pesca e delle miniere. Rimangono salvi i diritti esistenti dei privati, delle corporazioni comunali e delle cooperative d’alpeggio.

H. Ordinamento finanziario

1. Finanze dello Stato

Art. 39

1

 Le finanze dello Stato devono essere improntate agli obiettivi dell’ordinamento economico. Lo Stato dev’essere amministrato in modo razionale ed economico.

2

 A tal fine vanno in particolare elaborate pianificazioni finanziarie ed esercitato un controllo finanziario efficace. L’organizzazione, i compiti e la procedura sono stabiliti dal Gran Consiglio.

2. Bilancio di previsione

Art. 40

1

 Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione in base al progetto sottopostogli dal Consiglio di Stato e dai tribunali.1

2

 Il bilancio di previsione comprende gli introiti e le uscite presumibili dell’esercizio contabile. Vi figurano le spese vincolate, nonché quelle liberamente determinabili nei limiti delle competenze finanziarie del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

  1. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 1, 1997 III 957).

3. Conto di Stato

Art. 41

1

 Il conto di Stato comprende gli introiti e le uscite dell’esercizio contabile, nonché lo stato patrimoniale del Cantone alla fine dell’esercizio.

2

 Il conto definitivo, allestito dal Consiglio di Stato e dai tribunali, è sottoposto al Gran Consiglio per esame e approvazione.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 1, 1997 III 957).

4. Sovranità fiscale

Art. 42

1

 Il Cantone e i Comuni sono sovrani in materia fiscale.

2

 La legge determina quali imposte possano essere riscosse dal Cantone e dai Comuni e stabilisce l’entità dell’obbligo fiscale. La legislazione disciplina la procedura di tassazione e riscossione.

5. Perequazione finanziaria

Art. 43

1

 Per attenuare sensibili divari nell’imposizione fiscale dei Comuni possono essere prese misure in favore di una perequazione finanziaria.

2

 La legislazione stabilisce come debbano essere raccolti i dati necessari per determinare la capacità finanziaria dei Comuni, nonché il modo e la procedura della perequazione finanziaria.

6. Prestazioni contributive dei Comuni

Art. 44

I Comuni possono essere tenuti per legge a fornire prestazioni contributive per l’adempimento di compiti comuni del Cantone e dei Comuni. Mediante ordinanza del Gran Consiglio, le prestazioni comunali possono essere impiegate per sopperire a oneri che incombono al Cantone in virtù della legislazione federale o in seguito a impegni assunti mediante un trattato intercantonale.

Sezione quinta: Poteri dello Stato e loro funzioni

I. Disposizioni generali

Divisione dei poteri

Art. 45

1

 I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono per principio divisi.

2

 I membri del Gran Consiglio, i procuratori pubblici, il procuratore dei minorenni e il suo supplente non possono far parte né del Tribunale cantonale né del Tribunale d’appello.1

3

 I membri del Consiglio di Stato non possono far parte né del Gran Consiglio, né di un tribunale, né di un Esecutivo comunale.

4

 I membri di un’autorità di conciliazione o di un tribunale non possono far parte simultaneamente di una giurisdizione superiore.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 3 4015).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 3 4015).

Eleggibilità

Art. 461

Sono eleggibili a membri di un’autorità cantonale o comunale gli abitanti del Cantone aventi diritto di voto. Chi è sotto tutela non è eleggibile. La legislazione determina i casi in cui il diritto di voto o il domicilio non è presupposto dell’eleggibilità.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Esercizio dei diritti politici

Art. 471

1

 La procedura relativa a iniziative e referendum, nonché quella per votazioni ed elezioni è disciplinata dalla legislazione.

2

 La legislazione determina quali affari di competenza delle Assemblee comunali richiedano una votazione popolare alle urne.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Durata delle funzioni

Art. 48

1

Le elezioni popolari cantonali e comunali e quelle di competenza del Gran Consiglio si svolgono di quadriennio in quadriennio, eccetto che la legislazione disponga altrimenti.1

2

Il Consiglio di Stato e l’Esecutivo comunale nominano per un quadriennio le autorità e commissioni permanenti previste dalla legge che esercitano la loro attività a titolo accessorio.2

3

 I posti divenuti vacanti nel corso del quadriennio devono essere riassegnati per il periodo ancora restante.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).
  2. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu.1997, in vigore dall’8 giu. 1987. Garanzia dell’AF del 15 giu.1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Limitazione della durata delle funzioni

Art. 49

1

 La durata delle funzioni è limitata a sedici anni per i membri del Gran Consiglio, dei tribunali e degli Esecutivi comunali.1

2

Questa norma non si applica ai presidenti dei tribunali.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 2 3177).
  2. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 1, 1997 III 957).

Incompatibilità di funzioni per i pubblici dipendenti

Art. 501

1

 Chiunque, a titolo principale o a tempo pieno, è legato al Cantone da un rapporto di servizio o di lavoro non è eleggibile a membro di un’autorità cantonale superiore, di un Municipio o di un Consiglio circondariale. La legislazione può prevedere ulteriori limitazioni.

2

 Chiunque, a titolo principale o a tempo pieno, è legato a un Comune da un rapporto di servizio o di lavoro non è eleggibile a membro di un’autorità comunale superiore.

3

 Chiunque, a titolo principale o a tempo pieno, è legato a un istituto di diritto pubblico da un rapporto di servizio o di lavoro non è eleggibile a membro dell’autorità di nomina.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Incompatibilità personale

Art. 511

1

 Non possono far parte simultaneamente del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, di un tribunale, di un’altra autorità giudiziaria, di una commissione o di un’autorità comunale: 2

  1. 1.

    i consanguinei o affini in linea retta o sino al terzo grado incluso in linea collaterale;

  2. 2.

    i coniugi, nonché i coniugi di fratelli e sorelle;

  3. 3.

    i partner registrati, nonché i partner registrati di fratelli e sorelle;

  4. 4.

    i conviventi di fatto in comunione di vita.

2

 L’incompatibilità per matrimonio o per unione domestica registrata sussiste anche dopo il loro scioglimento.

3

 Circa la persona tenuta a ritirarsi in caso di incompatibilità personale decide, se necessario, la sorte.

  1. Accettato nella votazione popolare del 16 dic. 2007, in vigore dal 16 dic. 2007. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 2, 2008 5277).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 3 4015).

Anno amministrativo

Art. 521

1

 L’anno amministrativo delle autorità cantonali e comunali comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno, sempre che la legislazione o il regolamento comunale non disponga altrimenti.

2

 Le dimissioni sono ammesse per la fine dell’anno amministrativo. La legislazione può, per casi eccezionali, prevedere dimissioni anticipate.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Art. 531

  1. Abrogato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, con effetto dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Responsabilità

Art. 541

1

 Il Cantone e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio della loro attività sovrana.

2

 Essi rispondono anche dei danni causati lecitamente dai loro organi se singole persone ne sono gravemente colpite e non si possa ragionevolmente pretendere ch’esse li sopportino da sé.

3

 I membri delle autorità e i pubblici dipendenti sono responsabili dei loro atti ufficiali, nei limiti fissati dalla legge.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Giuramento e promessa solenne

Art. 551

1

 All’atto dell’entrata in funzione, i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali giurano o promettono solennemente di rispettare la Costituzione e le leggi e di adempiere fedelmente i loro doveri ufficiali.

2

 La legislazione determina inoltre chi deve prestare il giuramento o la promessa solenne.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dall’8 giu. 1997. Garanzia dell’AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 2, 3).

Pubblicità delle sedute

Art. 56

1

 Le deliberazioni del Gran Consiglio e delle Assemblee comunali sono pubbliche, come anche le udienze dei tribunali, eccettuata tuttavia la deliberazione della sentenza.

2

 La legislazione determina le eccezioni al principio della pubblicità nell’interesse dello Stato o di privati e l’estensione del diritto di visione degli atti.

II. Poteri cantonali

1. Popolo

Elezioni

Art. 57

Gli aventi diritto di voto eleggono alle urne:

  1. a.

    il Gran Consiglio e la Costituente;

  2. b.

    il Consiglio di Stato;

  3. c.

    il deputato al Consiglio degli Stati;

  4. d.

    i presidenti del Tribunale d’appello, del Tribunale amministrativo e del Tribunale cantonale;

  5. e.

    i membri del Tribunale d’appello, del Tribunale amministrativo e del Tribunale cantonale.

Votazioni di merito

1. Obbligatorie

Art. 58

Sottostanno al voto alle urne:

  1. a.

    l’emanazione e la modifica della Costituzione cantonale, nonché la decisione di procedere alla revisione totale;

  2. b.

    l’esercizio del diritto d’iniziativa del Cantone secondo l’articolo 93 capoverso 2 della Costituzione federale, allorché sia proposto da un’iniziativa popolare e il Gran Consiglio vi si opponga;

  3. c.

    le iniziative popolari, formalmente riuscite, vertenti su una legge o su un decreto finanziario, se il Gran Consiglio non le approva o contrappone loro un controprogetto.

2. Facoltative

Art. 59

1

Su richiesta, sono sottoposti al voto alle urne:

  1. a.

    l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;

  2. b.

    le decisioni circa spese uniche, liberamente determinabili e destinate al medesimo scopo, d’importo superiore a un milione di franchi, nonché circa spese annue ricorrenti d’importo superiore a 200 000 franchi.

2

La votazione popolare è indetta se:

  1. a.

    è chiesta da un terzo dei membri del Gran Consiglio;

  2. b.

    è chiesta da almeno 100 aventi diritto di voto entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo normativo o della decisione.

Riserva di legge

Art. 60

Le disposizioni generali di obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi alle persone fisiche e giuridiche o stabiliscono l’organizzazione del Cantone e dei Comuni sono emanate in forma di legge.

Iniziative popolari

1. Riuscita formale

Art. 61

1

Un’iniziativa popolare si considera formalmente riuscita qualora:

  1. a.

    almeno 500 aventi diritto di voto chiedano la revisione totale o la revisione parziale della Costituzione cantonale;

  2. b.

    almeno 500 aventi diritto di voto chiedano l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto finanziario sottostante a referendum facoltativo;

  3. c.

    almeno 500 aventi diritto di voto chiedano che il Cantone eserciti il diritto d’iniziativa conferitogli dall’articolo 93 capoverso 2 della Costituzione federale.

2

Una mozione popolare si considera formalmente riuscita qualora un avente diritto di voto o un Esecutivo comunale chieda l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto finanziario sottostante a referendum facoltativo e il Gran Consiglio appoggi tale richiesta.

2. Forma

Art. 62

Le iniziative popolari possono rivestire la forma di proposta generica o, se non chiedono la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.

3. Contenuto

Art. 63

1

Le iniziative popolari non devono contenere nulla di contrario al diritto federale né, eccetto che chiedano una revisione costituzionale, alla Costituzione cantonale.

2

Esse devono concernere una sola materia e devono contenere una motivazione.

4. Trattazione

Art. 64

1

Un’iniziativa popolare generica, se conforme alla Costituzione, dev’essere sottoposta entro un anno al voto del Popolo qualora il Gran Consiglio non l’approvi. Se il Gran Consiglio l’approva o il Popolo l’accetta, il Gran Consiglio elabora un testo che dev’essere sottoposto entro due anni al voto alle urne.

2

Il Gran Consiglio deve trattare le iniziative popolari elaborate, se conformi alla Costituzione, in modo che possano essere sottoposte entro due anni al voto del Popolo, assieme all’eventuale controprogetto.

2. Gran Consiglio

Composizione e procedura elettorale

Art. 661

1

Il Gran Consiglio si compone di 55 membri. È eletto secondo il sistema proporzionale.

2

I seggi sono ripartiti fra i Comuni politici proporzionalmente alla popolazione residente. È determinante lo stato della popolazione secondo il controllo degli abitanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente l’elezione. Ogni Comune politico ha diritto ad almeno quattro seggi.

3

Ogni quadriennio si svolgono nuove elezioni generali.

  1. Accettato nella votazione popolare del 4 giu. 1989, in vigore dal 4 giu. 1989. Garanzia dell’AF del 22 giu. 1990 (FF 1990 II 995 art. 1 n. 2, I 133).

Costituzione

Art. 67

1

 Il Gran Consiglio elegge per un anno fra i suoi membri i propri presidente e vicepresidente, nonché gli scrutatori.

2

 Esso emana un regolamento interno per le proprie deliberazioni.

3

 I membri del Consiglio di Stato partecipano alle deliberazioni del Gran Consiglio con voto consultivo e diritto di proposta.

Convocazione

Art. 68

Il Gran Consiglio è convocato dal presidente:

  1. a.

    quando il regolamento interno lo prevede o il Consiglio medesimo lo decide;

  2. b.

    a richiesta del Consiglio di Stato;

  3. c.

    quando un terzo dei suoi membri lo chiede per scritto indicando gli oggetti da trattare.

Attribuzioni elettorali

Art. 691

1

Il Gran Consiglio elegge ogni anno fra i membri del Consiglio di Stato il landamano e il suo vice. Il landamano uscente non è immediatamente rieleggibile a questa carica. Un membro del Consiglio di Stato non può rivestire per più di quattro volte la carica di landamano.

2

Il Gran Consiglio elegge inoltre, per la durata prevista in conformità della Costituzione:

  1. a.

    i vicepresidenti del Tribunale d’appello, del Tribunale amministrativo e del Tribunale cantonale, scelti fra i membri di questi tribunali;

  2. b.

    il cancelliere dello Stato, su proposta del Consiglio di Stato;

  3. c.

    i procuratori pubblici, tra i quali sceglie il procuratore generale e il suo supplente, nonché il procuratore dei minorenni e il suo supplente;

  4. d.

    …

  5. e.

    …

  6. f.

    la Commissione cantonale della gestione e di verifica dei conti;

  7. g.

    altre autorità e commissioni la cui elezione gli competa in virtù della legislazione.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Attribuzioni materiali

Art. 70

Il Gran Consiglio è inoltre competente per:

  1. 1.

    deliberare sui progetti e fare proposte in vista della votazione popolare;

  2. 2.

    interpretare la presente Costituzione, le leggi e le ordinanze, tranne tuttavia nei casi pendenti in giudizio;

  3. 3.

    esercitare l’alta vigilanza sull’amministrazione dello Stato e sulla giustizia, segnatamente esaminare e approvare i rendiconti;

  4. 4.

    deliberare il bilancio di previsione annuale, esaminare e approvare il conto di Stato, i conti amministrativi e i conti di fondi speciali;

  5. 5. decidere circa le spese incombenti al Cantone in virtù del diritto federale, circa le spese che ha facoltà di disporre in virtù di una legge e, fermo restando il referendum finanziario, circa spese uniche liberamente determinabili e destinate al medesimo scopo, nonché circa spese annue ricorrenti, sempre che non siano di competenza del Consiglio di Stato;
  6. 6.

    acquistare fondi per assicurare riserve di terreno in vista dell’attuazione dei compiti del Cantone;

  7. 7.

    decidere circa l’emissione e il rinnovo di prestiti a lungo termine;

  8. 8.

    esercitare il diritto di grazia per condanne a pene privative della libertà;

  9. 9.

    risolvere i conflitti di competenza fra autorità cantonali e fra un’autorità cantonale e un’autorità comunale;

  10. 10. decidere circa l’ammissibilità costituzionale delle iniziative popolari depositate e trattarle;
  11. 11. ...
  12. 12.

    esercitare i diritti che la Costituzione federale1 riconosce al Cantone nei confronti della Confederazione;

  13. 13.

    decidere circa l’adesione a un trattato intercantonale e stipulare negozi giuridici con la diocesi, fermo restando il referendum finanziario e fatte salve le competenze che la legislazione conferisce al Consiglio di Stato;

  14. 14.

    adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.

  1. RS 101

Art. 711

  1. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Attribuzioni regolamentari

Art. 72

Il Gran Consiglio è competente per emanare:

  1. 1.

    ordinanze autonome in questioni di secondaria importanza;

  2. 2.

    ordinanze di esecuzione di norme del diritto federale e di leggi cantonali;

  3. 3.

    ordinanze che poggiano su una delega legislativa.

Art. 731

  1. Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, con effetto dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

3. Consiglio di Stato

Composizione e dipartimenti

Art. 74

1

 Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri.1

2

 La legislazione stabilisce i compiti e le attribuzioni dei singoli dipartimenti del Consiglio di Stato.

3

 La ripartizione dei dipartimenti spetta al Consiglio di Stato.

  1. Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 2 3177).

Attribuzioni regolamentari

Art. 75

Il Consiglio di Stato è competente per emanare:

  1. 1.

    disposizioni di esecuzione di norme del diritto federale, per quanto si restringano a disciplinare la procedura e la competenza;

  2. 2.

    disposizioni di esecuzione di leggi cantonali che prevedano una delega al Consiglio di Stato, nonché di ordinanze del Gran Consiglio;

  3. 3.

    atti normativi di emergenza, di durata limitata. Essi devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, che decide se e fin quando occorra mantenerli in vigore.

Attribuzioni governative

Art. 76

1

 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità esecutiva del Cantone; è incaricato di sbrigare tutti gli affari che rientrino nelle attribuzioni governative. Rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne.

2

 Il Consiglio di Stato è segnatamente competente per:1

  1. 1.

    eseguire la Costituzione, le leggi e le ordinanze mediante proprie decisioni e mediante istruzioni all’amministrazione;

  2. 2.

    attuare le decisioni e le sentenze di altre autorità cantonali, per quanto tale attribuzione non sia riservata a organi speciali;

  3. 3.

    organizzare l’amministrazione cantonale e procedere a elezioni e assunzioni laddove la legislazione non stabilisca altre norme organizzative o non incarichi un’altra autorità di procedere a tali elezioni o assunzioni;

  4. 4.

    vigilare sull’insieme dell’amministrazione dello Stato e, nei limiti fissati dalla legislazione, sui Comuni, sulle corporazioni comunali e sugli enti e istituti che si amministrano da sé;

  5. 5.

    pronunciare sui ricorsi contro i dipartimenti, i Comuni e le corporazioni comunali, per quanto non ne sia competente un tribunale;

  6. 6.

    rilasciare le concessioni cantonali;

  7. 7.

    rilasciare autorizzazioni e licenze, per quanto la legislazione non ne incarichi un’altra autorità;

  8. 8.

    fatti salvi poteri più estesi conferitigli dalla legislazione o per decisione del Gran Consiglio, decidere circa spese uniche, liberamente determinabili e destinate al medesimo scopo, sino a un importo di 200 000 franchi, nonché circa spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi;

  9. 9.

    amministrare il patrimonio cantonale, in particolare provvedere alla manutenzione degli edifici e impianti cantonali;

  10. 10.

    dare pareri nell’ambito di procedure di consultazione;

  11. 11. ...
  12. 12.

    esercitare il diritto di grazia, quando non rientri nella competenza del Gran Consiglio;

  13. 13.

    adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1986, in vigore dall’8 giu. 1986. Garanzia dell’AF del 18 giu. 1987 (FF 1987 II 808 art. 1 n. 1, I 1).

4. Autorità giudiziarie

Indipendenza e vigilanza

Art. 771

1

 I tribunali amministrano la giustizia in completa indipendenza e sottostanno soltanto alla legge e al diritto.

2

 Le autorità giudiziarie sottostanno alla vigilanza del Tribunale d’appello e all’alta vigilanza del Gran Consiglio.

  1. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 1, 1997 III 957).

Amministrazione giudiziaria

Art. 77a1

1

 L’amministrazione giudiziaria compete ai tribunali, nei limiti fissati dalla legge. In tal ambito, il Tribunale d’appello rappresenta gli altri tribunali nei rapporti con altre autorità. Esso redige regolarmente un rendiconto giudiziario a destinazione del Gran Consiglio.

2

 Fatti salvi poteri più estesi conferiti loro dalla legislazione o per decisione del Gran Consiglio, i presidenti dei tribunali hanno facoltà di procedere a spese nei limiti del bilancio di previsione approvato.

  1. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 1, 1997 III 957).

Organizzazione e procedura

Art. 78

L’organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze dei tribunali e delle autorità giudiziarie sono disciplinati dalla legge; la procedura, mediante ordinanza.

Giurisdizione civile

Art. 791

1

 Sono autorità giudiziarie incaricate della giustizia civile in generale: l’autorità di conciliazione, la presidenza del Tribunale cantonale, il Tribunale cantonale e il Tribunale d’appello o la sua presidenza. Sono fatti salvi i tribunali arbitrali.2

2

 …3

  1. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 1, 1997 III 957).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 3 4015).
  3. Abrogato nella votazione popolare del 22 set. 1996, con effetto dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78 art. 1 n. 1, 1997 III 957).

Giurisdizione penale

Art. 801

1

La giustizia penale è amministrata da: il pubblico ministero, la presidenza del Tribunale cantonale, il Tribunale cantonale e il Tribunale d’appello o la sua presidenza.

2

La giustizia penale minorile è esercitata dalla procura dei minorenni, dalla presidenza del Tribunale cantonale, dal Tribunale cantonale quale Tribunale dei minorenni e dal Tribunale d’appello o dalla sua presidenza.

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 3 4015).

Tribunale amministrativo

Art. 81

1

 Il Tribunale amministrativo o la sua presidenza giudica le cause in materia amministrativa, eccetto quelle per cui la legislazione prevede la competenza del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un’autorità di ricorso indipendente eletta dal Gran Consiglio.1

2

 La legge può istituire come Tribunale amministrativo un tribunale apposito o incaricare della giurisdizione amministrativa il Tribunale d’appello.

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 3 4015).

III. Poteri comunali

1. Disposizioni generali

Consistenza e autonomia

Art. 82

1

 I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

2

 La consistenza e l’autonomia dei Comuni sono garantite dal Cantone.

Compiti

Art. 83

1

 I Comuni svolgono autonomamente tutti i compiti che loro incombono, nei limiti fissati dalla legislazione.

2

 Il patrimonio dei Comuni dev’essere utilizzato appropriatamente e amministrato con cura.

Consorzi intercomunali

Art. 84

1

 I Comuni possono gestire impianti o imprese comuni e costituire associazioni intercomunali nelle forme del diritto pubblico.

2

 L’organizzazione di un’associazione intercomunale dev’essere regolata in uno statuto speciale.

3

 La legislazione può stabilire disposizioni di obbligatorietà generale per la costituzione e l’amministrazione di determinate associazioni intercomunali.

Organizzazione

Art. 85

1

 Gli organi del Comune sono l’Assemblea comunale, l’Esecutivo comunale, il presidente comunale e la Commissione di verifica dei conti.

2

 La Commissione di verifica dei conti si compone di tre a cinque membri, che non possono far parte dell’Esecutivo comunale. Essa è incaricata di esaminare la gestione finanziaria, in particolare i conti del Comune, e di presentare proposte all’Assemblea comunale.

3

 Ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione del Comune possono essere emanate mediante leggi.

4

 Per il resto, l’organizzazione e l’amministrazione del Comune possono essere disciplinate in un regolamento comunale.

Diritto d’iniziativa

Art. 86

1

 Ogni cittadino attivo ha il diritto di sottoporre in ogni tempo all’Esecutivo comunale iniziative in forma di proposta generica o di progetto elaborato concernenti oggetti che rientrino nella competenza dell’Assemblea comunale. L’Esecutivo è tenuto a sottoporre a votazione queste iniziative nel termine di un anno. Se una proposta generica è accettata, il progetto concreto che la attua dev’essere sottoposto all’Assemblea comunale nel termine di un anno.

2

 Le iniziative devono concernere un unico oggetto e contenere una motivazione.

Referendum facoltativo

Art. 87

Le ordinanze e i regolamenti di obbligatorietà generale emanati o modificati dall’Esecutivo comunale devono essere sottoposti all’Assemblea comunale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione se almeno 50 cittadini attivi lo chiedono per scritto.

Diritto di ricorso

Art. 88

1

 Le decisioni dell’Esecutivo comunale e dell’Assemblea comunale possono essere impugnate entro 20 giorni con ricorso al Consiglio di Stato.

2

 È fatta salva la via processuale civile ordinaria in caso di violazione di diritti privati.

Vigilanza

Art. 89

1

 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato. Il potere d’esame del Consiglio di Stato si restringe alla legalità delle decisioni, eccetto che la legislazione disponga altrimenti.

2

 In caso di grave inadempienza da parte di un Comune, il Consiglio di Stato può disporre provvedimenti appropriati e se del caso limitare il diritto del Comune di amministrarsi da sé. Contro questi provvedimenti l’autorità comunale interessata può ricorrere entro 20 giorni al Gran Consiglio.

3

 Le ordinanze comunali sottostanno all’approvazione formale del Consiglio di Stato.

Genere di Comuni

Art. 90

Sono considerati Comuni:

  1. 1.

    i Comuni politici e i Comuni circondariali;

  2. 2.

    i Comuni patriziali;

  3. 3.

    le Parrocchie.

2. Comuni politici e Comuni circondariali

Consistenza e compiti

Art. 91

1

 Il Comune politico comprende tutti gli abitanti all’interno dei confini comunali.

2

 Esso sbriga, nei limiti fissati dalla legislazione, tutti gli affari locali che non rientrino nelle competenze della Confederazione, del Cantone o di un altro genere di Comune.

Assemblea comunale

Art. 92

1

 L’Assemblea comunale si compone dei cittadini attivi residenti nel Comune.

2

 Essa dev’essere convocata almeno una volta all’anno, solitamente in primavera.

3

 Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Municipio lo decida o allorché almeno il dieci per cento degli aventi diritto di voto lo chieda per scritto indicando gli oggetti da trattare. In tal caso, l’Assemblea comunale deve svolgersi entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

4

 Il luogo, la data e l’ordine del giorno sono comunicati pubblicamente una settimana prima.

Attribuzioni dell’Assemblea comunale

Art. 93

L’Assemblea comunale ha competenza per:

  1. 1.

    stabilire il numero dei municipali, che può variare da cinque a tredici;

  2. 2.

    eleggere per un quadriennio

    1. a.

      i municipali,

    2. b.

      i membri del Gran Consiglio,

    3. c.

      ...

    4. d.

      l’usciere comunale,

    5. e.

      la Commissione di verifica dei conti;

  3. 3.

    eleggere il sindaco e il vicesindaco, che a Engelberg sono rispettivamente denominati «Talammann» e «Statthalter», per la durata di un anno, eccetto che il regolamento comunale preveda un mandato di più lunga durata;

  4. 4.

    decidere circa l’emanazione, l’abrogazione e la modifica di ordinanze e di regolamenti di obbligatorietà generale qualora sia stata presentata un’iniziativa o sia stato chiesto il referendum;

  5. 5.

    approvare, ogni anno, i conti del Comune e il bilancio di previsione;

  6. 6.

    determinare l’aliquota fiscale;

  7. 7.

    decidere circa le proposte del Municipio e degli aventi diritto di voto.

Competenze del Municipio

Art. 94

Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1986, in vigore dall’8 giu. 1986. Garanzia dell’AF del 18 giu. 1987 (FF 1987 II 808 art. 1 n. 1, I 1).

Il Municipio ha le seguenti incombenze:

  1. 1.

    approvare il processo verbale dell’Assemblea comunale;

  2. 2.

    eseguire le decisioni dell’Assemblea comunale;

  3. 3.

    applicare la Costituzione, le leggi, le ordinanze e i regolamenti, nonché eseguire decisioni e disposizioni delle autorità cantonali;

  4. 4.

    preparare le proposte da sottoporre all’Assemblea comunale;

  5. 5.

    provvedere alla quiete pubblica, all’ordine pubblico, ai buoni costumi e alla salute pubblica;

  6. 6.

    approntare il bilancio di previsione;

  7. 7.

    decidere circa spese uniche, liberamente determinabili e destinate al medesimo scopo, sino a un importo di 50 000 franchi, circa spese annue ricorrenti sino a un importo di 10 000 franchi, fermi restando altri limiti previsti dal regolamento comunale, circa spese cui il Comune sia legalmente tenuto o per le quali il Municipio disponga di poteri più estesi in virtù della legislazione o di una decisione dell’Assemblea comunale, nonché circa spese di manutenzione degli edifici, degli impianti e delle attrezzature comunali;

  8. 8.

    emanare ordinanze e regolamenti;

  9. 9.

    nominare il personale comunale e concludere i relativi contratti d’assunzione;

  10. 10.

    amministrare il patrimonio comunale.

Comune circondariale

Art. 95

1

 All’interno del Comune politico, zone specialmente delimitate possono organizzarsi in Comune circondariale con proprie autorità amministrative al fine di adempiere determinati compiti del Comune politico; a tal fine, nei limiti del Comune complessivo, possono darsi un regolamento speciale.

2

 All’elezione di tali autorità e alla necessaria organizzazione sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti il Comune politico.

3

 Singoli Comuni circondariali possono essere soppressi e reintegrati nel Comune complessivo.

4

 La costituzione e la soppressione dei Comuni circondariali richiedono il consenso dell’Assemblea del Comune politico e dell’Assemblea del Comune circondariale, nonché l’approvazione del Consiglio di Stato.

3. Comuni patriziali

Consistenza e compiti

Art. 96

1

 Il Comune patriziale comprende tutte le persone originarie di un dato Comune, indipendentemente dal loro domicilio.

2

 Esso sbriga tutti gli affari attribuitigli dalla legislazione.

Assemblea patriziale

Art. 97

L’Assemblea patriziale si compone dei patrizi aventi capacità di voto domiciliati nel Comune. Quando si tratta di decidere su questioni non meramente patriziali, possono partecipare alla votazione anche gli altri cittadini attivi del Comune.

Attribuzioni dell’Assemblea patriziale

Art. 98

1

 L’Assemblea patriziale ha competenza per:

  1. 1.

    eleggere per un quadriennio il Consiglio patriziale, composto di cinque a nove membri;

  2. 2.

    conferire la cittadinanza comunale agli stranieri.

1a

 L’Assemblea patriziale può stabilire nel regolamento comunale che la competenza di conferire la cittadinanza comunale agli stranieri sia delegata al Consiglio patriziale o a una commissione di naturalizzazione.1

1b

 Se l’Assemblea patriziale delega questa competenza a una commissione di naturalizzazione, nel regolamento comunale può attribuire a quest’ultima anche la competenza di conferire la cittadinanza comunale a cittadini svizzeri.2

2

 Le altre attribuzioni dell’Assemblea patriziale sono rette per analogia dalle disposizioni concernenti il Comune politico.

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF 2018 5335 art. 2 3161).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF 2018 5335 art. 2 3161).

Competenza del Consiglio patriziale

Art. 991

1

 Il Consiglio patriziale ha competenza per conferire la cittadinanza comunale ai cittadini svizzeri.

2

 Le altre attribuzioni del Consiglio patriziale sono rette per analogia dalle disposizioni concernenti il Municipio.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 17 mag. 1992. Garanzia dell’AF del 5 giu. 1997 (FF 1997 III 84 art. 1 n. 1 I, 1268).

Incorporazione

Art. 100

Quando il Comune patriziale ha ancora poche mansioni da svolgere, l’Assemblea patriziale può affidare al Comune politico la tutela dei propri interessi e rinunciare alla propria personalità giuridica.

4. Parrocchie

Consistenza

Art. 101

1

 Le persone di confessione cattolica del Comune politico formano la Parrocchia cattolica. Una parrocchia cattolica indipendente con un proprio Consiglio parrocchiale può essere costituita per decisione di un’Assemblea comunale confessionale o dalla legge. Le controversie patrimoniali fra il Comune politico e la parrocchia che dovessero insorgere in seguito a tale indipendenza sono decise dal Tribunale amministrativo.

2

 L’esistente Parrocchia evangelica riformata è riconosciuta quale ente di diritto pubblico. Altre parrocchie evangeliche riformate possono essere costituite con l’approvazione del Gran Consiglio.

3

 Le parrocchie delle singole confessioni possono riunirsi in federazione per assicurare una rappresentanza collettiva nelle relazioni esterne, per regolare affari comuni e per attuare un’adeguata perequazione finanziaria.

Appartenenza

Art. 102

1

 I membri di una comunità religiosa riconosciuta quale ente di diritto pubblico che risiedono nella circoscrizione parrocchiale appartengono alla parrocchia.

2

 Il diritto di voto e l’elettorato attivo dei membri della parrocchia sono retti dalle disposizioni concernenti il Comune politico. Possono essere estesi ad altri membri della parrocchia mediante legge o per decisione della parrocchia.

3

 Il parroco o pastore partecipa d’ufficio al Consiglio parrocchiale e vi ha diritto di voto; lo stesso vale per i cappellani curati laddove siano trattate questioni in rapporto con la loro cappellania.

Circoscrizione parrocchiale

Art. 103

1

 La circoscrizione di una parrocchia cattolica corrisponde di norma al territorio del Comune politico. A richiesta di una parrocchia, si può procedere alla fusione o divisione di parrocchie mediante decreto del Gran Consiglio.

2

 Le modifiche della circoscrizione parrocchiale e l’erezione di nuove parrocchie ecclesiastiche sono di competenza del vescovo diocesano, il quale decide dopo aver sentito il Consiglio parrocchiale interessato. Se, in seguito alla divisione o fusione di parrocchie, si renda necessaria anche una modifica della circoscrizione parrocchiale, occorre trovare un’intesa con il vescovo diocesano.

3

 La Parrocchia evangelica riformata ha il diritto di organizzarsi su un solo o su più Comuni.

Patrimonio e imposte parrocchiali

Art. 104

1

 Le parrocchie amministrano il patrimonio parrocchiale conformemente alla destinazione generale del medesimo e agli oneri speciali dei loro fondi. Se une parrocchia amministra il patrimonio di persone giuridiche ecclesiastiche, i conti vanno sottoposti al vescovo. L’autorità di vigilanza è il Consiglio di Stato.

2

 Le imposte parrocchiali necessarie a sopperire al fabbisogno finanziario sono rette dalla legge fiscale.

Competenza delle parrocchie cattoliche

Art. 105

1

 Fatti salvi preminenti diritti e speciali obblighi di terzi e in conformità degli specifici titoli giuridici, le parrocchie cattoliche hanno soprattutto il compito di nominare gli ecclesiastici (presentazione) e di provvedere al fabbisogno finanziario interno. Esse possono assumere altri compiti.

2

 La vigilanza e l’amministrazione delle cappelle incombono ai Comuni patriziali, fatte salve circostanze speciali. Queste attribuzioni ed eventuali impegni possono essere trasferiti per contratto alle parrocchie. Per la vigilanza e l’amministrazione delle cappelle, il parroco e i cappellani curati partecipano al Consiglio patriziale e vi hanno diritto di voto.

Competenza delle parrocchie evangeliche riformate

Art. 106

1

 La Parrocchia evangelica riformata amministra i suoi affari interni in modo autonomo.1

2

 Se nel Cantone si costituiscono più parrocchie, esse possono ripartire liberamente la competenza negli affari interni fra le singole parrocchie e la loro federazione.

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 3 4015).

Sezione sesta Corporazioni comunali o cooperative d’utenza («Teilsamen») e cooperative d’alpeggio

Status giuridico e compiti

Art. 107

1

 Le corporazioni comunali, cooperative d’utenza e cooperative d’alpeggio già esistenti sono riconosciute come istituzioni tradizionali di diritto pubblico per l’amministrazione di beni patriziali.

2

 Sono loro garantite l’amministrazione del patrimonio e la libera disposizione del relativo reddito.

3

 Nel collocamento e nell’amministrazione del patrimonio, segnatamente nell’alienazione di fondi, devono essere perseguiti lo sviluppo economico e il rafforzamento della comunità.

4

 L’istituzione di nuove corporazioni comunali, cooperative d’utenza e cooperative d’alpeggio e la fusione di quelle già esistenti richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.

Organizzazione

Art. 108

La capacità di voto e l’elettorato attivo, nonché l’organizzazione, sono disciplinati in uno statuto.

Vigilanza

Art. 109

Le disposizioni concernenti la vigilanza esercitata dal Consiglio di Stato sui Comuni si applicano per analogia alle corporazioni comunali, cooperative di utenza e cooperative d’alpeggio.

Sezione settima: Disposizioni di revisione e transitorie

I. Revisione della Costituzione cantonale

Modificabilità

Art. 110

La presente Costituzione può essere modificata in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Revisione parziale

Art. 1111

La revisione parziale della Costituzione si svolge in via legislativa ed è sottoposta obbligatoriamente al voto del Popolo.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Revisione totale

Art. 1121

1

La decisione di procedere alla revisione totale della Costituzione è presa in via legislativa ed è sottoposta obbligatoriamente al voto del Popolo.

2

Se il responso del Popolo è di procedere alla revisione totale, la nuova Costituzione è elaborata da una Costituente.

3

La Costituente è eletta secondo le norme applicabili all’elezione del Gran Consiglio. Sono eleggibili tutti i cittadini attivi residenti nel Cantone.

4

Il progetto elaborato dalla Costituente è sottoposto al Popolo in una votazione alle urne. Se il progetto della Costituente è respinto, un nuovo progetto dev’essere sottoposto al Popolo entro tre anni. Se anche questo secondo progetto è respinto, la revisione totale è considerata non riuscita.

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Accettazione delle disposizioni costituzionali

Art. 113

1

 Le nuove disposizioni costituzionali sono accettate se, nella votazione alle urne, il progetto è approvato a maggioranza semplice dei voti validi emessi.

2

 Mediante apposite norme, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali può essere differita in tutto o in parte:

  1. a.

    sino al conferimento della garanzia federale;

  2. b.

    sino all’adattamento di singoli atti legislativi espressamente designati.

II. Disposizioni transitorie

Entrata in vigore

Art. 114

Le disposizioni sulle attribuzioni materiali della Landsgemeinde e sugli oggetti sottostanti a una votazione alle urne entrano in vigore appena il Popolo avrà accettato la nuova Costituzione. Per il resto, la nuova Costituzione entra in vigore il giorno della Landsgemeinde del 1969.

Diritto anteriore

Art. 115

1

 Le disposizioni della vecchia Costituzione ancora necessarie per l’esistenza e l’attività degli organi cantonali e comunali rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.

2

 Gli organi competenti devono adattare alla presente Costituzione le leggi e ordinanze materialmente in contrasto con essa. Le ordinanze la cui forma soltanto non risulti conforme alla presente Costituzione conservano la loro validità sino all’emanazione di nuove disposizioni da parte dell’autorità competente.

3

I decreti finanziari e le ordinanze del Gran Consiglio contro cui un referendum sia formalmente riuscito in applicazione del diritto anteriore devono essere sottoposti al Popolo in una votazione alle urne. Lo stesso vale per i decreti finanziari e le ordinanze per cui il termine di referendum non sia ancora scaduto all’entrata in vigore della presente aggiunta costituzionale e per cui il referendum riesca formalmente soltanto dopo.1

4

Le modifiche di ordinanze vigenti del Gran Consiglio che sottostavano a referendum facoltativo secondo il diritto anteriore sono, fintanto che non siano sostituite o abrogate, sottoposte al referendum legislativo facoltativo previsto dal nuovo diritto.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).
  2. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Modifica di disposizioni di legge

Art. 116

Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione il termine d’impugnazione delle decisioni di un Esecutivo comunale o di un’Assemblea comunale è di 20 giorni anche laddove la legislazione vigente preveda una diversa regolamentazione.

Parrocchie

Art. 117

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della nuova Costituzione, gli aventi diritto di voto di confessione cattolica dei sei vecchi Comuni devono decidere in una votazione comunale se intendano creare parrocchie indipendenti con un proprio Consiglio parrocchiale.

Competenza del Gran Consiglio

Art. 118

Il Gran Consiglio può emanare mediante ordinanza altre disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

Elezioni

Art. 1191

1

 Il periodo amministrativo 1994–1998 degli Esecutivi comunali è prorogato di due anni. Le prossime elezioni per il rinnovo integrale degli Esecutivi comunali si terranno nel 2000.

2

 Per i seggi che dovessero divenire vacanti in un Esecutivo comunale prima della fine del periodo amministrativo prorogato si procederà di volta in volta a elezioni suppletive.

3

Dopo l’accettazione della presente aggiunta costituzionale, vanno indette le seguenti elezioni:

  1. a.

    per il rinnovo integrale del Consiglio di Stato, la prima volta nel 2002; il periodo amministrativo dei membri del Consiglio di Stato eletto nel 1996 è prorogato sino al 2002;

  2. b.

    per la designazione del deputato al Consiglio degli Stati, la prima volta nel 2003, simultaneamente all’elezione del Consiglio nazionale;

  3. c.

    per quanto concerne i tribunali, la prima volta nel 2000.2

4

Se un seggio del Consiglio di Stato, un posto di giudice o il seggio del deputato al Consiglio degli Stati dovesse divenire vacante prima che si svolgano le nuove elezioni o se la durata del rispettivo mandato dovesse scadere prima, saranno di volta in volta indette elezioni suppletive.3

5

Ove occorra, il Consiglio di Stato impartisce le istruzioni necessarie per l’elezione popolare alle urne.4

  1. Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996, in vigore dal 9 giu. 1996. Garanzia dell’AF del 5 giu. 1997 (FF 1997 III 84 art. 1 n. 1 I, 1268).
  2. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).
  3. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).
  4. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Adeguamento alla legge sull’unione domestica registrata

Art. 119a1

Le modifiche conformemente all’aggiunta costituzionale sulle nuove incompatibilità personali si applicano la prima volta ai periodi amministrativi che iniziano il 1° luglio 2008.

  1. Accettato nella votazione popolare del 16 dic. 2007, in vigore dal 16 dic. 2007. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 2, 2008 5277).

Adeguamento della legge sulle votazioni comunali

Art. 120

La legge del 24 maggio 1959 sulla procedura in materia di votazioni e elezioni nei Comuni è modificata come segue:

L’articolo 11 è integrato con il seguente capoverso 2:

2

 Parimenti, gli organi o i cittadini menzionati nel capoverso 1 possono decidere che l’elezione alle urne o un eventuale secondo turno elettorale debba svolgersi fuori dell’Assemblea comunale.

L’articolo 16 è integrato con il seguente capoverso 5:

5

 Nelle elezioni alle urne o nei singoli turni elettorali fuori dell’Assemblea comunale, l’eleggibilità non è limitata alle candidature depositate e le candidature depositate possono essere ritirate con l’assenso dei candidati.

Adeguamento della legge sull’amministrazione statale

Art. 120a1

L’articolo 34 capoversi 1 e 3 della legge dell’8 giugno 1997 sull’amministrazione statale è abrogato. La nuova rubrica dell’articolo è: «Ritiro prima del termine».

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121 art. 1 n. 2, 1999 4649).

Tribunale amministrativo

Art. 121

Sino all’emanazione della nuova legge sull’organizzazione giudiziaria, le autorità designate nella legislazione anteriore rimangono competenti per giudicare le cause amministrative.

Conferimento della garanzia federale

Art. 122

RS 101

Il Gran Consiglio è autorizzato a mettere in sintonia con la Costituzione federale le disposizioni della presente Costituzione che l’Assemblea federale dovesse dichiarare contrarie alla Costituzione federale.

Indice delle materie

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 17.09.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).