Noi, Svittesi, consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e della natura, fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro, ci siamo dati la presente Costituzione:
I. Disposizioni generali
§ 1Cantone di Svitto
1 Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
2 Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
3 Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.
§ 2Ruolo centrale dell’essere umano
1 L’attività dello Stato è al servizio del bene comune.
2 Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.
3 Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.
§ 3Stato di diritto
1 Il diritto è fondamento dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.
3 Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.
§ 4Responsabilità individuale e collettiva
1 Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.
2 Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.
§ 5Sussidiarietà
1 Lo Stato assume i compiti d’interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.
2 Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.
§ 6Partecipazione democratica
Lo Stato promuove l’impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.
§ 7Tolleranza e rispetto
I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.
§ 8Innovazione e sostenibilità
1 Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.
2 Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.
§ 9Collaborazione e coesione
1 Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.
2 Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.
II. Diritti fondamentali
Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.
III. Orientamento dell’attività dello Stato
A. Principi
§ 11Pianificazione e gestione
1 Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.
2 Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.
§ 12Scorporo e delega di attività dello Stato
1 Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.
2 I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un’attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell’ente che ha scorporato o delegato l’attività dello Stato.
B. Attività dello Stato in dettaglio
§ 13Sicurezza e ordine
1 Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l’ordine pubblico.
2 Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.
§ 14Convivenza
1 Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.
2 Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.
1 Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.
2 Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia.
§ 16Formazione
Lo Stato provvede a un’offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un’istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.
Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.
§ 18Economia e lavoro
1 Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l’economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.
2 Promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e famiglia.
§ 19Sicurezza sociale
1 A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.
2 Esso si adopera a favore dell’integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.
Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.
1 Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.
2 Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.
1 Lo Stato protegge l’ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.
2 Esso si adopera per un’utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.
3 Si prende cura delle terre coltive e dei paesaggi di pregio.
§ 23Acqua ed energia
1 Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.
2 Esso si impegna a favore di un’utilizzazione efficiente di tali risorse.
§ 24Trasporti
1 Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.
2 Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.
IV. Diritti popolari
A. Condizioni
§ 25Cittadinanza
La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.
§ 26Diritto di voto
1 Hanno diritto di voto i cittadini d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.
2 Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.
3 Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.
B. Elezioni popolari
Gli aventi diritto di voto eleggono:
- a.
i membri del Gran Consiglio;
- b.
i membri del Consiglio di Stato;
- c.
i deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;
- d.
i membri dei Parlamenti distrettuali e dei Parlamenti comunali;
- e.
i membri dei Consigli distrettuali e dei Municipi;
- f.
i membri dei Tribunali distrettuali;
- g.
i membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare.
C. Iniziativa in materia cantonale
Con un’iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo:
- a.
la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale;
- b.
l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;
- c.
l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di una convenzione intercantonale o internazionale con rango costituzionale o di legge o la denuncia di una tale convenzione.
1 L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
2 L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.
3 Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.
§ 30Riuscita e validità
1 Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa.
2 Il Gran Consiglio esamina la validità dell’iniziativa.
3 Un’iniziativa è valida se:
- a.
rispetta il principio dell’unità della forma e della materia;
- b.
non è contraria al diritto superiore;
- c.
non è manifestamente inattuabile.
§ 31Trattazione
1 Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione di un’iniziativa.
2 Se il Gran Consiglio approva un’iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.
3 Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.
§ 32Controprogetto
1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.
2 Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.
3 Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.
1 Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.
2 La legge prevede ulteriori termini.
D. Referendum in materia cantonale
§ 34Referendum obbligatorio
1 Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
- a.
le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
- b.
gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale;
- c.
le iniziative respinte dal Gran Consiglio;
- d.
le iniziative e i progetti cui è contrapposto un controprogetto;
- e.
le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.
2 Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:
- a.
l’emanazione, la modifica e l’abrogazione di leggi;
- b.
gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango di legge;
- c.
i decreti vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.
§ 35Referendum facoltativo
1 Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio:
- a.
le leggi, nonché gli accordi internazionali e intercantonali;
- b.
i decreti del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.
2 La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.
E. Diritti popolari in materia comunale
§ 36Esercizio
I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.
§ 37Diritto d’iniziativa
1 Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un’iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.
2 L’iniziativa deve concernere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell’Assemblea distrettuale o comunale.
3 L’iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
§ 38Diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento
La legge disciplina l’esercizio del diritto d’iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.
F. Diritti popolari nei consorzi
1 I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d’iniziativa e di referendum.
2 La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.
G. Consultazioni
1 Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.
2 I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.
V. Autorità
A. Principi
§ 41Eleggibilità
1 È eleggibile a membro di un’autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.
2 La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.
§ 42Incompatibilità e astensione
1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un’altra di queste autorità.
2 La legge disciplina altre incompatibilità e l’astensione.
§ 43Durata del mandato
1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.
2 L’elezione del Gran Consiglio e l’elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.
§ 44Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è il tedesco.
§ 45Pubblicità e informazione
1 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.
2 Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
3 Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.
§ 45aObbligo di pubblicità1
1Tutti i partiti e i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni che rientrano nella competenza del Cantone, dei Distretti e dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Rientrano nell’obbligo di pubblicità, in particolare:
- a.
le fonti di finanziamento e il preventivo globale per la campagna in vista di elezioni o votazioni;
- b.
la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato, se superiore a 1000 franchi per anno civile;
- c.
l’identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato. Sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente i 5000 franchi per anno civile.
2 Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale e distrettuale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano possibili conflitti d’interesse.
3 All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala possibili conflitti d’interesse.
4 Il Cantone o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico.
5 Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono punite con una multa.
6 La legge disciplina i particolari.
- Accettato in votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 4 mar. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 2019 2487 art. 1, 2018 6535).
§ 46Responsabilità dello Stato
1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2 La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.
B. Gran Consiglio
§ 47Statuto e composizione
1 Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.
2 Esso si compone di 100 membri.
1 Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.
2 Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.
3 Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. La legge può stabilire quorum minimi.1
- Accettato in votazione popolare l’8 mar. 2015, in vigore dal l’8 mar. 2015. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 2, 2015 6231).
§ 49Attività legislativa
1 Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su:
- a.
le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
- b.
l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi;
- c.
l’approvazione o la denuncia di accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale o di legge.
2 Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti:
- a.
i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche; o
- b.
le linee fondamentali dell’organizzazione del Cantone, dei Distretti o dei Comuni.
1 La legge può delegare l’emanazione di norme giuridiche meno importanti.
2 L’oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.
§ 52Pianificazione
Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell’attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all’allestimento del programma legislativo.
1 Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l’aliquota fiscale e approva i conti.
2 Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.
3 Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.
1 Il Gran Consiglio elegge:
- a.
il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori per la durata di un anno;
- b.
fra i membri del Consiglio di Stato, il landamano e il suo vice per un biennio;
- c.
il presidente e gli altri membri dei Tribunali cantonali la cui elezione gli competa;
- d.
- e.
il cancelliere dello Stato.
2 Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall’ordinamento giuridico.
§ 55Vigilanza e altri affari
1 Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.
2 Il Gran Consiglio:
- a.
decide circa il lancio del referendum cantonale o il deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale;
- b.
esercita il diritto di grazia;
- c.
decide i conflitti di competenza tra le autorità supreme;
- d.
adempie altri compiti che gli sono delegati dall’ordinamento giuridico.
C. Consiglio di Stato e amministrazione
§ 56Statuto ed elezione
1 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.
2 Esso si compone di sette membri.
3 È eletto secondo il sistema maggioritario.
§ 57Collegialità
Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.
§ 58Attività governativa
Il Consiglio di Stato:
- a.
stabilisce gli obiettivi importanti e i mezzi dell’attività statale;
- b.
allestisce una pianificazione dell’attività e una pianificazione finanziaria, nonché un programma legislativo;
- c.
coordina le attività statali;
- d.
prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;
- e.
dirige e controlla l’amministrazione cantonale;
- f.
rappresenta il Cantone in Svizzera e all’esterno;
- g.
adempie gli altri compiti che gli sono delegati.
§ 59Ordinanze e accordi
1 Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.
2 Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantonali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.
3 Emana le ordinanze d’esecuzione.
§ 60Giurisdizione
Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.
§ 61Vigilanza
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.
§ 62Diritto di necessità
1 Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d’emergenza sociale.
2 Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.
§ 63Amministrazione cantonale
1 L’Amministrazione cantonale:
- a.
- b.
prepara gli affari del Consiglio di Stato;
- c.
adempie altri compiti che il Consiglio di Stato le ha assegnato.
2 Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.
D. Amministrazione della giustizia
1 I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.
2 Provvedono a procedure celeri ed economiche.
3 I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.
§ 65Giurisdizione in materia civile e penale
1 Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.
2 La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.
§ 66Giurisdizione amministrativa
1 Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.
2 Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un’autorità di ricorso indipendente.
§ 67Vigilanza sulla giustizia
1 Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.
2 La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all’amministrazione della giustizia.
§ 68Eccezioni
In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.
VI. Enti pubblici
A. Distretti e Comuni
§ 69In generale
1 Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.
2 I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.
3 La legge ne definisce il territorio e la denominazione.
§ 70Distretti
1 I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.
2 Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
3 I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.
1 I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
2 Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.
§ 72Organizzazione
1 I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.
2 Essi possono istituire parlamenti.
§ 73Collaborazione
1 Nell’esercizio dell’attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.
2 Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un’istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.
3 La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un’attività può essere adeguatamente adempita.
§ 74Modifiche dell’effettivo e del territorio
1 Le modifiche dell’effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.
2 Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.
3 La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.
B. Corporazioni
1 Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.
2 Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell’ordinamento giuridico.
3 Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.
VII. Finanze
§ 76Risorse finanziare
Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante:
- a.
la riscossione di imposte e altri tributi;
- b.
i redditi del loro patrimonio;
- c.
le prestazioni della Confederazione e di terzi;
- d.
l’emissione e l’assunzione di prestiti.
§ 77Principi della riscossione delle imposte
1 I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all’esercizio della loro attività.
2 Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, nonché la capacità economica.
3 Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.
§ 78Gestione finanziaria
1 Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.
2 Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.
§ 79Pianificazione finanziaria e pianificazione delle attività
1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.
2 Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l’utilità e la sopportabilità.
§ 80Controllo delle finanze
La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.
§ 81Perequazione finanziaria
1 Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
2 Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.
VIII. Stato e Chiese
§ 82Chiese e conventi
1 Lo Stato rispetta il diritto all’autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.
2 Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.
3 Lo statuto e l’effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.
§ 83Enti di diritto ecclesiastico
1 Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.
2 I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.
3 Le Chiese cantonali sottostanno all’alta vigilanza del Cantone.
§ 84Appartenenza
1 Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all’ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.
2 L’uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.
§ 85Compiti e doveri
1 Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell’adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.
2 Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.
3 Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.
§ 86Chiese cantonali
1 Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.
2 Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.
§ 87Parrocchie
1 Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l’emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e dell’aliquota fiscale e l’approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.
2 Per l’adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.
3 L’assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.
§ 88Tutela giurisdizionale
1 Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.
2 Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.
3 Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.
IX. Revisione della Costituzione cantonale
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
2 Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.
X. Disposizioni finali
§ 90Ultrattività parziale e adeguamento del diritto anteriore
1 Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.
2 Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.
3 Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all’emanazione di nuove disposizioni legali.
§ 91Diritti politici
Se prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest’ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.
§ 92Entrata in vigore
1 Il Gran Consiglio determina l’entrata in vigore.
2 La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.
3 Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.
Indice delle materie