Législation

Costituzione del Cantone di Svitto, del 24 novembre 2010

RS 131.215In vigoreStato 22.03.201993 articoli

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Indice
  1. I. Disposizioni generali§ 1–§ 9
  2. II. Diritti fondamentali§ 10
  3. III. Orientamento dell’attività dello Stato§ 11–§ 24
  4. IV. Diritti popolari§ 25–§ 40
  5. V. Autorità§ 41–§ 68
  6. VI. Enti pubblici§ 69–§ 75
  7. VII. Finanze§ 76–§ 81
  8. VIII. Stato e Chiese§ 82–§ 88
  9. IX. Revisione della Costituzione cantonale§ 89
  10. X. Disposizioni finali§ 90–§ 92
  11. Indice delle materie

Noi, Svittesi, consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e della natura, fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro, ci siamo dati la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali

§ 1Cantone di Svitto

1

 Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

2

 Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

3

 Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.

§ 2Ruolo centrale dell’essere umano

1

 L’attività dello Stato è al servizio del bene comune.

2

 Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.

3

 Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.

§ 3Stato di diritto

1

 Il diritto è fondamento dell’attività dello Stato.

2

 L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

3

 Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.

§ 4Responsabilità individuale e collettiva

1

 Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.

2

 Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.

§ 5Sussidiarietà

1

 Lo Stato assume i compiti d’interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.

2

 Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.

§ 6Partecipazione democratica

Lo Stato promuove l’impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.

§ 7Tolleranza e rispetto

I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.

§ 8Innovazione e sostenibilità

1

 Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.

2

 Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.

§ 9Collaborazione e coesione

1

 Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.

2

 Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.

II. Diritti fondamentali

§ 10

Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

III. Orientamento dell’attività dello Stato

A. Principi

§ 11Pianificazione e gestione

1

 Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.

2

 Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.

§ 12Scorporo e delega di attività dello Stato

1

 Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.

2

 I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un’attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell’ente che ha scorporato o delegato l’attività dello Stato.

B. Attività dello Stato in dettaglio

§ 13Sicurezza e ordine

1

 Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l’ordine pubblico.

2

 Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.

§ 14Convivenza

1

 Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.

2

 Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.

§ 15Famiglia

1

 Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.

2

 Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia.

§ 16Formazione

Lo Stato provvede a un’offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un’istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.

§ 17Cultura

Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.

§ 18Economia e lavoro

1

 Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l’economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.

2

 Promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e famiglia.

§ 19Sicurezza sociale

1

 A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.

2

 Esso si adopera a favore dell’integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.

§ 20Alloggio

Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.

§ 21Sanità

1

 Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.

2

 Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.

§ 22Ambiente

1

 Lo Stato protegge l’ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.

2

 Esso si adopera per un’utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.

3

 Si prende cura delle terre coltive e dei paesaggi di pregio.

§ 23Acqua ed energia

1

 Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.

2

 Esso si impegna a favore di un’utilizzazione efficiente di tali risorse.

§ 24Trasporti

1

 Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.

2

 Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.

IV. Diritti popolari

A. Condizioni

§ 25Cittadinanza

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

§ 26Diritto di voto

1

 Hanno diritto di voto i cittadini d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.

2

 Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.

3

 Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.

B. Elezioni popolari

§ 27

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. a.

    i membri del Gran Consiglio;

  2. b.

    i membri del Consiglio di Stato;

  3. c.

    i deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;

  4. d.

    i membri dei Parlamenti distrettuali e dei Parlamenti comunali;

  5. e.

    i membri dei Consigli distrettuali e dei Municipi;

  6. f.

    i membri dei Tribunali distrettuali;

  7. g.

    i membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare.

C. Iniziativa in materia cantonale

§ 28Oggetto

Con un’iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo:

  1. a.

    la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale;

  2. b.

    l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;

  3. c.

    l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di una convenzione intercantonale o internazionale con rango costituzionale o di legge o la denuncia di una tale convenzione.

§ 29Forma

1

 L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

2

 L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.

3

 Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.

§ 30Riuscita e validità

1

 Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa.

2

 Il Gran Consiglio esamina la validità dell’iniziativa.

3

 Un’iniziativa è valida se:

  1. a.

    rispetta il principio dell’unità della forma e della materia;

  2. b.

    non è contraria al diritto superiore;

  3. c.

    non è manifestamente inattuabile.

§ 31Trattazione

1

 Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione di un’iniziativa.

2

 Se il Gran Consiglio approva un’iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.

3

 Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.

§ 32Controprogetto

1

 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.

2

 Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.

3

 Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

§ 33Termini

1

 Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.

2

 La legge prevede ulteriori termini.

D. Referendum in materia cantonale

§ 34Referendum obbligatorio

1

 Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. a.

    le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;

  2. b.

    gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale;

  3. c.

    le iniziative respinte dal Gran Consiglio;

  4. d.

    le iniziative e i progetti cui è contrapposto un controprogetto;

  5. e.

    le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.

2

 Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:

  1. a.

    l’emanazione, la modifica e l’abrogazione di leggi;

  2. b.

    gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango di legge;

  3. c.

    i decreti vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

§ 35Referendum facoltativo

1

 Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio:

  1. a.

    le leggi, nonché gli accordi internazionali e intercantonali;

  2. b.

    i decreti del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

2

 La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

E. Diritti popolari in materia comunale

§ 36Esercizio

I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.

§ 37Diritto d’iniziativa

1

 Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un’iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.

2

 L’iniziativa deve concernere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell’Assemblea distrettuale o comunale.

3

 L’iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

§ 38Diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento

La legge disciplina l’esercizio del diritto d’iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.

F. Diritti popolari nei consorzi

§ 39

1

 I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d’iniziativa e di referendum.

2

 La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.

G. Consultazioni

§ 40

1

 Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.

2

 I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.

V. Autorità

A. Principi

§ 41Eleggibilità

1

 È eleggibile a membro di un’autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.

2

 La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.

§ 42Incompatibilità e astensione

1

 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un’altra di queste autorità.

2

 La legge disciplina altre incompatibilità e l’astensione.

§ 43Durata del mandato

1

 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.

2

 L’elezione del Gran Consiglio e l’elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.

§ 44Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è il tedesco.

§ 45Pubblicità e informazione

1

 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.

2

 Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

3

 Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.

§ 45aObbligo di pubblicità1

1

Tutti i partiti e i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni che rientrano nella competenza del Cantone, dei Distretti e dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Rientrano nell’obbligo di pubblicità, in particolare:

  1. a.

    le fonti di finanziamento e il preventivo globale per la campagna in vista di elezioni o votazioni;

  2. b.

    la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato, se superiore a 1000 franchi per anno civile;

  3. c.

    l’identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato. Sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente i 5000 franchi per anno civile.

2

 Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale e distrettuale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano possibili conflitti d’interesse.

3

 All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala possibili conflitti d’interesse.

4

 Il Cantone o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico.

5

 Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono punite con una multa.

6

 La legge disciplina i particolari.

  1. Accettato in votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 4 mar. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 2019 2487 art. 1, 2018 6535).

§ 46Responsabilità dello Stato

1

 Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell’esercizio della loro attività ufficiale.

2

 La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.

B. Gran Consiglio

§ 47Statuto e composizione

1

 Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.

2

 Esso si compone di 100 membri.

§ 48Elezione

1

 Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.

2

 Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.

3

 Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. La legge può stabilire quorum minimi.1

  1. Accettato in votazione popolare l’8 mar. 2015, in vigore dal l’8 mar. 2015. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 2, 2015 6231).

§ 49Attività legislativa

1

 Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su:

  1. a.

    le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;

  2. b.

    l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi;

  3. c.

    l’approvazione o la denuncia di accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale o di legge.

2

 Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

§ 50Leggi

Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti:

  1. a.

    i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche; o

  2. b.

    le linee fondamentali dell’organizzazione del Cantone, dei Distretti o dei Comuni.

§ 51Delega

1

 La legge può delegare l’emanazione di norme giuridiche meno importanti.

2

 L’oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.

§ 52Pianificazione

Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell’attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all’allestimento del programma legislativo.

§ 53Finanze

1

 Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l’aliquota fiscale e approva i conti.

2

 Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.

3

 Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.

§ 54Elezioni

1

 Il Gran Consiglio elegge:

  1. a.

    il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori per la durata di un anno;

  2. b.

    fra i membri del Consiglio di Stato, il landamano e il suo vice per un biennio;

  3. c.

    il presidente e gli altri membri dei Tribunali cantonali la cui elezione gli competa;

  4. d.

    il procuratore generale;

  5. e.

    il cancelliere dello Stato.

2

 Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall’ordinamento giuridico.

§ 55Vigilanza e altri affari

1

 Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.

2

 Il Gran Consiglio:

  1. a.

    decide circa il lancio del referendum cantonale o il deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale;

  2. b.

    esercita il diritto di grazia;

  3. c.

    decide i conflitti di competenza tra le autorità supreme;

  4. d.

    adempie altri compiti che gli sono delegati dall’ordinamento giuridico.

C. Consiglio di Stato e amministrazione

§ 56Statuto ed elezione

1

 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.

2

 Esso si compone di sette membri.

3

 È eletto secondo il sistema maggioritario.

§ 57Collegialità

Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.

§ 58Attività governativa

Il Consiglio di Stato:

  1. a.

    stabilisce gli obiettivi importanti e i mezzi dell’attività statale;

  2. b.

    allestisce una pianificazione dell’attività e una pianificazione finanziaria, nonché un programma legislativo;

  3. c.

    coordina le attività statali;

  4. d.

    prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;

  5. e.

    dirige e controlla l’amministrazione cantonale;

  6. f.

    rappresenta il Cantone in Svizzera e all’esterno;

  7. g.

    adempie gli altri compiti che gli sono delegati.

§ 59Ordinanze e accordi

1

 Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.

2

 Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantonali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.

3

 Emana le ordinanze d’esecuzione.

§ 60Giurisdizione

Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.

§ 61Vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.

§ 62Diritto di necessità

1

 Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d’emergenza sociale.

2

 Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.

§ 63Amministrazione cantonale

1

 L’Amministrazione cantonale:

  1. a.

    applica il diritto;

  2. b.

    prepara gli affari del Consiglio di Stato;

  3. c.

    adempie altri compiti che il Consiglio di Stato le ha assegnato.

2

 Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.

D. Amministrazione della giustizia

§ 64Principi

1

 I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.

2

 Provvedono a procedure celeri ed economiche.

3

 I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.

§ 65Giurisdizione in materia civile e penale

1

 Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.

2

 La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.

§ 66Giurisdizione amministrativa

1

 Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.

2

 Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un’autorità di ricorso indipendente.

§ 67Vigilanza sulla giustizia

1

 Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.

2

 La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all’amministrazione della giustizia.

§ 68Eccezioni

In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.

VI. Enti pubblici

A. Distretti e Comuni

§ 69In generale

1

 Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.

2

 I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.

3

 La legge ne definisce il territorio e la denominazione.

§ 70Distretti

1

 I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.

2

 Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

3

 I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.

§ 71Comuni

1

 I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

2

 Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.

§ 72Organizzazione

1

 I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.

2

 Essi possono istituire parlamenti.

§ 73Collaborazione

1

 Nell’esercizio dell’attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.

2

 Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un’istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.

3

 La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un’attività può essere adeguatamente adempita.

§ 74Modifiche dell’effettivo e del territorio

1

 Le modifiche dell’effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.

2

 Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.

3

 La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.

B. Corporazioni

§ 75

1

 Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.

2

 Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell’ordinamento giuridico.

3

 Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.

VII. Finanze

§ 76Risorse finanziare

Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante:

  1. a.

    la riscossione di imposte e altri tributi;

  2. b.

    i redditi del loro patrimonio;

  3. c.

    le prestazioni della Confederazione e di terzi;

  4. d.

    l’emissione e l’assunzione di prestiti.

§ 77Principi della riscossione delle imposte

1

 I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all’esercizio della loro attività.

2

 Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, nonché la capacità economica.

3

 Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.

§ 78Gestione finanziaria

1

 Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.

2

 Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.

§ 79Pianificazione finanziaria e pianificazione delle attività

1

 Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.

2

 Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l’utilità e la sopportabilità.

§ 80Controllo delle finanze

La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.

§ 81Perequazione finanziaria

1

 Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

2

 Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.

VIII. Stato e Chiese

§ 82Chiese e conventi

1

 Lo Stato rispetta il diritto all’autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.

2

 Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.

3

 Lo statuto e l’effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.

§ 83Enti di diritto ecclesiastico

1

 Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.

2

 I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.

3

 Le Chiese cantonali sottostanno all’alta vigilanza del Cantone.

§ 84Appartenenza

1

 Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all’ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.

2

 L’uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.

§ 85Compiti e doveri

1

 Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell’adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.

2

 Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.

3

 Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.

§ 86Chiese cantonali

1

 Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.

2

 Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.

§ 87Parrocchie

1

 Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l’emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e dell’aliquota fiscale e l’approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.

2

 Per l’adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.

3

 L’assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.

§ 88Tutela giurisdizionale

1

 Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.

2

 Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.

3

 Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.

IX. Revisione della Costituzione cantonale

§ 89

1

 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2

 Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

X. Disposizioni finali

§ 90Ultrattività parziale e adeguamento del diritto anteriore

1

 Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.

2

 Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.

3

 Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all’emanazione di nuove disposizioni legali.

§ 91Diritti politici

Se prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest’ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.

§ 92Entrata in vigore

1

 Il Gran Consiglio determina l’entrata in vigore.

2

 La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.

3

 Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.

Indice delle materie

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 22.03.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).