Législation

Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

RS 131.214In vigoreStato 21.09.2021127 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Principi1–6
  2. Capitolo 2Stato e Chiesa7–9
  3. Capitolo 3Diritti fondamentali e doveri10–16
  4. Capitolo 4Diritti e doveri politici17–30
  5. Capitolo 5Compiti pubblici31–61
  6. Capitolo 6Struttura dello Stato62–74
  7. Capitolo 7Organizzazione e competenze dello Stato75–118
  8. Capitolo 8Revisione della Costituzione119–121
  9. Capitolo 9Disposizioni finali e transitorie122–125
  10. Indice delle materie

Nel nome di Dio! Il Popolo di Uri, che nella sua grande maggioranza si professa di fede cristiana, intenzionato a proteggere la libertà e il diritto sulle basi di un ordinamento statale democratico, ad accrescere il benessere di tutti e a rafforzare Uri nella sua atavica indipendenza in quanto Stato della Confederazione Svizzera, si dà la presente Costituzione:

Capitolo 1 Principi

Art. 1Sovranità

1

 Il Cantone di Uri è uno Stato sovrano della Confederazione Svizzera.

2

 In quanto membro dello Stato federativo svizzero, collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, salvaguardando i propri interessi specifici.

Art. 2Obiettivi dello Stato

Il Cantone e i Comuni si prefiggono segnatamente di:

  1. a.

    instaurare un ordine giusto, atto ad assicurare la coesistenza pacifica fra le persone;

  2. b.

    proteggere i diritti e le libertà dell’individuo e della famiglia e preparare le basi per realizzarli;

  3. c.

    creare i presupposti per un’esistenza umanamente degna.

Art. 3Cittadinanza

1

 La cittadinanza cantonale e la cittadinanza comunale sono indissolubilmente legate.

2

 La legislazione ne disciplina il conferimento.

Art. 4Responsabilità dello Stato

1

 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono del danno che i loro organi causano illecitamente a terzi nell’esercizio della loro attività ufficiale.

2

 Chiunque subisca illecitamente una grave restrizione della libertà personale o sia arrestato senza colpa alcuna ha diritto al risarcimento del danno e a un’indennità a titolo di riparazione morale.

3

 La legislazione può estendere ad altri casi la responsabilità dello Stato.

Art. 5Responsabilità degli organi

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico possono rivalersi sui loro organi che abbiano causato il danno violando intenzionalmente o per negligenza grave i loro doveri di servizio.

Art. 6Indennità in caso di espropriazione

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

Capitolo 2 Stato e Chiesa

Art. 7Chiese nazionali

1

 La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese nazionali.

2

 Le Chiese nazionali sono corporazioni autonome di diritto pubblico.

Art. 8Autonomia

1

 Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione. Si organizzano secondo principi democratici.

2

 Esse possono organizzarsi in parrocchie.

3

 Ogni Chiesa nazionale emana un proprio Statuto ecclesiastico, che richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

4

 Sotto il profilo giuridico, l’operato delle Chiese nazionali sottostà al controllo del Cantone.

Disposizione transitoria

Entro cinque anni, ogni Chiesa nazionale deve sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato il proprio Statuto ecclesiastico. Sino a tale momento, i decreti istitutivi già approvati e il decreto del Gran Consiglio del 28 dicembre 1916 sul riconoscimento della Parrocchia protestante sono riconosciuti quali Statuti ecclesiastici. Scaduto questo termine, il Consiglio di Stato può, in via surrogatoria, emanare esso stesso tali statuti.

Art. 9Sovranità fiscale

Le Chiese nazionali o le loro parrocchie hanno facoltà di riscuotere imposte nei limiti fissati dalla legislazione cantonale.

Capitolo 3 Diritti fondamentali e doveri

Art. 10Dignità umana

La dignità umana è intangibile.

Art. 11Uguaglianza giuridica

1

 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2

 Nessuno può essere privilegiato o sfavorito a causa dell’origine, del sesso, della razza, della lingua, della sua posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche o religiose.

Art. 12Diritti fondamentali

Sono garantiti:

  1. a.

    il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento;

  2. b.

    il diritto al matrimonio e alla famiglia;

  3. c.

    la protezione della sfera privata, l’inviolabilità del domicilio e il segreto epistolare e delle telecomunicazioni;

  4. d.

    la libertà di credo e di coscienza,

  5. e.

    la libertà d’informazione, d’opinione e di stampa;

  6. f.

    il diritto di petizione;

  7. g.

    il diritto d’associazione e di riunione;

  8. h.

    la libertà di domicilio;

  9. i.

    la libertà dell’insegnamento e della ricerca e la libertà dell’arte;

  10. k.

    la libertà economica e il diritto alla libera scelta della professione;

  11. l.

    il diritto di proprietà.

Art. 13Tutela giurisdizionale

1

 Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.

2

 In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d’essere sentite e d’ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

Art. 14Limiti dei diritti fondamentali

1

 Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

2

 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto laddove un interesse pubblico preponderante lo giustifichi.

3

 I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l’interesse pubblico specifico.

4

 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Art. 15Attuazione dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali vincolano tutti gli organi del Cantone, dei Comuni e degli altri enti e istituti di diritto pubblico.

Art. 16Doveri

Ognuno deve adempiere i suoi doveri legali nei confronti dello Stato e della collettività.

Capitolo 4 Diritti e doveri politici

Sezione 1 Diritto di voto

Art. 17Diritto di voto e eleggibilità.

1

 Hanno diritto di voto gli Svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Uri e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.1

2

 In materia ecclesiale hanno diritto di voto soltanto i membri delle Chiese, in questioni di competenza dei Comuni patriziali, soltanto i patrizi.

3

 Il diritto di voto conferisce la facoltà di partecipare alle elezioni e votazioni popolari, nonché di firmare referendum e iniziative popolari.

4

 Chi ha il diritto di voto è eleggibile.

  1. Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1989, in vigore dal 5 mar. 1989. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1989 (FF 1989 III 1516 art. 1 n. 1 III 644).

Art. 18Diritto di voto e eleggibilità.

1

 Le Chiese nazionali possono, nello Statuto ecclesiastico, ampliare la cerchia degli aventi diritto di voto in materia ecclesiale.

2

 Esse possono delegare questa facoltà alle parrocchie.

Art. 19Diritto di voto e eleggibilità.


Il diritto di voto in questioni di competenza delle corporazioni comunali e dei Comuni patriziali corporativi è determinato dal diritto delle corporazioni.

Art. 20Esercizio del diritto di voto

La partecipazione alle votazioni ed elezioni e alle assemblee comunali è un dovere civico.

Sezione 2 Elezioni popolari

Art. 21Elezione popolare obbligatoria.


Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. a.

    i deputati al Consiglio degli Stati;

  2. b.

    i membri del Consiglio di Stato;

  3. c.

    il presidente (« landamano ») e il vicepresidente del Consiglio di Stato;

  4. d.

    il Tribunale di primo grado;

  5. e.

    i giudici del Tribunale d’appello.

Art. 22b. ...1

  1. Abrogato dalla votazione popolare del 25 nov. 2018, con effetto dal 1° giu. 2023. Garanzia dell’AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023 «b. a livello distrettuale. Gli aventi diritto di voto del distretto giudiziario di Uri eleggono i giudici del Tribunale di primo grado di Uri, quelli del distretto giudiziario di Ursern, i giudici del Tribunale di primo grado di Ursern.».

Art. 23Elezione popolare obbligatoria.1


Gli aventi diritto di voto del Comune eleggono i membri del Gran Consiglio e gli organi comunali previsti dalla Costituzione, nonché le autorità e gli impiegati previsti nel regolamento comunale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Sezione 3 Votazioni popolari

Art. 24Votazione popolare obbligatoria a livello cantonale

Sottostanno obbligatoriamente a votazione popolare cantonale:

  1. a.

    le modifiche della Costituzione;

  2. b.

    le leggi cantonali;

  3. c.

    le nuove spese del Cantone superiori a un milione di franchi;

  4. d.

    le nuove spese del Cantone superiori a 100 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;

  5. e.

    le iniziative popolari cantonali sotto forma di progetto elaborato;

  6. f.

    le iniziative popolari cantonali generiche non condivise dal Gran Consiglio. Le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione cantonale sono sempre sottoposte al voto del Popolo;

  7. g.

    le iniziative popolari cantonali che chiedono la destituzione di un’autorità.

Art. 25Votazione popolare facoltativa a livello cantonale

1

 I referendum popolari sono sottoposti a votazione popolare a livello cantonale se sottoscritti da almeno 450 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.1

2

 Il referendum popolare è ammissibile contro:

  1. a.

    le ordinanze;

  2. b.

    i concordati del Gran Consiglio;

  3. c.

    le nuove spese del Cantone superiori a 500 000 franchi;

  4. d.

    le nuove spese del Cantone superiori a 50 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;

  5. e.

    la concessione di importanti diritti d’acqua da parte del Cantone.

3

 Il referendum popolare dev’essere depositato entro 90 giorni dalla pubblicazione del progetto contestato.

4

 Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre al voto del Popolo qualsiasi altra decisione.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997. Garanzia dell’AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

Art. 261

  1. Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 27Iniziativa popolare cantonale.

1

 Mediante un’iniziativa popolare cantonale si può chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni della Costituzione, di una legge o di un’ordinanza.

2

 L’iniziativa popolare cantonale può anche chiedere la destituzione di un’autorità o il deposito di un’iniziativa cantonale in sede federale.

Art. 28Iniziativa popolare cantonale.

1

 Le iniziative popolari cantonali devono rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Quelle che chiedono la revisione totale della Costituzione cantonale sono ammissibili soltanto sotto forma di proposta generica.

2

 Le iniziative popolari cantonali devono rispettare l’unità della materia e non devono essere contrarie al diritto di rango superiore né, per ragioni obiettive, essere inattuabili o contenutisticamente indeterminate. Devono essere sottoscritte da almeno 600 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.1

3

 Le iniziative popolari cantonali devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi un anno e mezzo dopo il loro deposito. Il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto.

  1. Accettato nella votazione popolare dell’8 giu. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997. Garanzia dell’AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

Art. 29Iniziativa popolare comunale

1

 Mediante un’iniziativa popolare comunale si può chiedere la destituzione di un’autorità comunale o l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di norme giuridiche che rientrino nella sfera di competenza dei Comuni.

2

 Le iniziative popolari comunali devono recare le firme ufficialmente autenticate di almeno un decimo degli aventi diritto di voto nel Comune. Devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi 12 mesi dopo il deposito.

3

 Per altro, si applicano le disposizioni sulle iniziative popolari cantonali.

Sezione 4 Procedura di voto

Art. 30Elezioni e votazioni

1

 Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne.1

2

 ...2 Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne.3

3

 La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni.4

  1. Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell’AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.».
  2. Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
  3. Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).
  4. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Capitolo 5 Compiti pubblici

Sezione 1 Principi

Art. 31Collaborazione

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico collaborano nell’adempimento dei compiti pubblici.

Art. 32Espropriazione

1

 L’espropriazione è ammissibile laddove sia necessaria per l’adempimento dei compiti pubblici.

2

 Il diritto di espropriare spetta al Cantone, ai Comuni, ai consorzi intercomunali e alle corporazioni comunali.

Sezione 2 Istruzione e promozione della cultura

Art. 33Scuole pubbliche

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché tutti i fanciulli e gli adolescenti possano, secondo le loro capacità, ricevere un’istruzione adeguata in scuole pubbliche di base, medie superiori e professionali.

Art. 34Scuole di base.1


La frequentazione della scuola di base è gratuita e obbligatoria, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.

  1. Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° ago. 2016. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 1 3267).

Art. 35Scuole di base.

1

 Gli enti responsabili delle scuole di base sono i Comuni o i consorzi intercomunali.

2

 Il Cantone fornisce il proprio sostegno ai Comuni e ai consorzi intercomunali e vigila su di essi.

Art. 36Scuole di base.


Il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e centri di accoglienza. Può esigere dai Comuni adeguate prestazioni.

Art. 37Scuole materne1

I Comuni gestiscono scuole materne.

  1. Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998. Garanzia dell’AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

Art. 38Scuola professionale e scuole superiori

1

 Il Cantone promuove la formazione professionale e specialistica e l’istruzione superiore.

2

 Esso può gestire in proprio istituti del settore o parteciparvi.

Art. 39Scuole private

Il diritto all’insegnamento privato è garantito. Le scuole private sottostanno ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.

Art. 40Sussidi alla formazione

Il Cantone accorda sussidi alla formazione sotto forma di borse di studio e di prestiti.

Art. 41Educazione degli adulti e tempo libero

Il Cantone e i Comuni possono sostenere l’educazione degli adulti e le iniziative per l’organizzazione appropriata del tempo libero.

Art. 42Promozione della cultura

Il Cantone e i Comuni tutelano il patrimonio culturale indigeno e promuovono gli sforzi e le attività artistiche e culturali.

Art. 43Legislazione

La legislazione specifica i principi in materia di istruzione, in particolare riguardo alla durata della scuola dell’obbligo, e in materia di promozione della cultura.

Sezione 3 Aiuto sociale

Art. 44Ripartizione dei compiti

1

 L’assistenza pubblica e il settore tutorio incombono ai Comuni, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.

2

 Il Cantone fornisce il suo sostegno ai Comuni e vigila su di essi. Può creare e sostenere istituzioni di aiuto sociale.

3

 Il Cantone può creare proprie istituzioni di assicurazione sociale.

Sezione 4 Sanità

Art. 45Principio

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione delle malattie e l’assistenza sanitaria. Creano le condizioni atte ad assicurare cure mediche alla popolazione.

2

 Il Cantone e i Comuni promuovono la lotta contro i pericoli delle dipendenze.

Art. 46Compiti particolari del Cantone

1

 Il Cantone vigila sul settore della salute pubblica e lo coordina. Disciplina l’esercizio delle professioni mediche e la polizia sanitaria.

2

 Il Cantone garantisce l’operatività dell’Ospedale cantonale. Può sostenere altri istituti e case di cura.

Sezione 5 Spazio vitale

Art. 47Pianificazione del territorio

1

 Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio e un’utilizzazione appropriata del suolo. Nelle loro attività tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.

2

 Il Cantone è responsabile dei piani direttori. Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni sono competenti per i piani d’utilizzazione.

Art. 48Costruzioni

1

 Il Cantone e i Comuni emanano norme edilizie.

2

 Il Cantone disciplina la costruzione e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle opere di premunizione contro le forze della natura.

Art. 49Protezione dell’ambiente e dello spazio vitale

1

Nelle loro attività, il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano, il suo ambiente e il suo spazio vitale.

2

 Il Cantone emana prescrizioni sulla protezione dai grandi predatori e sulla limitazione e regolazione dei loro effettivi. È vietato favorire gli effettivi dei grandi predatori.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 10 feb. 2019, non ancora entrato in vigore. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2020 (FF 2020 4199 art. 1 n. 1 137).

Art. 50Cose pubbliche

1

 I laghi e i fiumi sono di proprietà del Cantone. Sono salvi i diritti privati.

2

 Il Cantone emana ulteriori prescrizioni relative alle cose pubbliche, al loro uso e al loro sfruttamento.

3

 Esso disciplina lo sfruttamento delle falde freatiche.

4

 Lo sfruttamento delle forze idriche appartenenti al Cantone può essere concesso a terzi soltanto se il Cantone può partecipare in ampia misura all’impresa del concessionario.

Sezione 6 Economia

Art. 51Politica economica

1

 Il Cantone e i Comuni promuovono uno sviluppo equilibrato di tutti i settori
dell’economia urana.

2

 Il Cantone persegue in tal ambito uno sviluppo armonioso di tutte le parti del territorio.

Art. 52Condizioni quadro

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per l’agricoltura e la silvicoltura, per l’industria, per le arti e mestieri e per il settore terziario.

Art. 53Legislazione

Il Cantone emana disposizioni per assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.

Art. 54Banca cantonale1

1

 Il Cantone può gestire una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.

2

 La banca cantonale deve produrre utili adeguati. Serve principalmente allo sviluppo economico generale del Cantone.

  1. Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° set. 2003. Garanzia dell’AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 2, 2002 5948).

Art. 55Diritti di regalìa.


Le regalìe consistono nel potere esclusivo di esercitare una data attività e di sfruttarla economicamente.

Art. 56Diritti di regalìa.


La regalìa del sale, la regalìa della caccia e la regalìa della pesca appartengono al Cantone.

Art. 57Diritti di regalìa.

1

 La regalìa delle miniere appartiene per principio al Cantone.

2

 È fatto salvo il diritto delle corporazioni comunali di concedere diritti di prospezione e di accordare concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari e di cave sul loro territorio comunitario.

3

 La sovranità legislativa in materia di regalìa delle miniere permane al Cantone.

Sezione 7 Ordinamento finanziario

Art. 58Finanze

1

 Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite secondo i principi della legalità, della parsimonia e della redditività. A lungo termine, devono essere equilibrate.

2

 Il Cantone e i Comuni elaborano pianificazioni finanziarie e garantiscono il controllo finanziario.

3

 Le pianificazioni finanziarie devono essere armonizzate con quelle dei compiti.

Art. 59Risorse finanziarie

1

 Il Cantone e i Comuni si procurano le risorse necessarie mediante:

  1. a.

    la riscossione di imposte, tasse e contributi;

  2. b.

    i redditi del patrimonio e dei diritti di regalìa;

  3. c.

    contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti di diritto pubblico;

  4. d.

    altri redditi eventuali;

  5. e.

    l’emissione e l’assunzione di prestiti.

2

 I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.

3

 Il diritto cantonale determina l’oggetto delle imposte, la cerchia dei contribuenti e le basi di calcolo. I Comuni determinano la loro aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legislazione.

Art. 60Principi della riscossione delle imposte

1

 Le imposte sono improntate ai principi della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti.

2

 Esse devono essere calcolate in modo che l’onere complessivo a carico dei contribuenti risulti sopportabile secondo criteri sociali, le risorse dell’economia non vengano eccessivamente sollecitate, la volontà di conseguire un certo livello di reddito e di patrimonio non sia affievolita e il risparmio individuale sia incentivato.

3

 Le sottrazioni fiscali e le resistenze alla riscossione delle imposte devono essere represse con sanzioni efficaci.

Art. 61Perequazione finanziaria

Il Cantone assicura la perequazione finanziaria fra i Comuni politici. Questi possono essere tenuti a versare contributi perequativi.

Capitolo 6 Struttura dello Stato

Sezione 1 Cantone

Art. 62Territorio

1

 Il Cantone di Uri comprende il territorio delimitato dai confini storici che la Confederazione Svizzera gli ha garantito.

2

 Qualsiasi rettifica di confine dev’essere approvata dal Gran Consiglio.

Art. 63Capitale

1

 La capitale del Cantone di Uri è Altdorf.

2

 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno la sede ad Altdorf.

Sezione 2 Comuni

Art. 64Tipi di Comuni

1

 Nei limiti fissati dalla Costituzione, sono riconosciuti i seguenti tipi di Comuni:

  1. a.

    il Comune politico, comprendente tutti i residenti in un Comune;

  2. b.

    la parrocchia, comprendente tutti gli appartenenti a una Chiesa nazionale residenti in un Comune;

  3. c.

    il Comune patriziale, comprendente tutti i patrizi residenti in un Comune;

  4. d.

    il Comune corporativo («Allmendbürgergemeinde»), comprendente tutti i membri di una corporazione comunale residenti in un Comune.

2

 Le Chiese nazionali e le corporazioni comunali possono delimitare il territorio delle loro parrocchie o dei loro Comuni corporativi scostandosi dai confini territoriali dei Comuni politici.

Art. 65Natura giuridica

I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

Art. 66Modifiche territoriali e rettifiche di confine1

1

 Le modifiche territoriali e le rettifiche di confine sono rette dalla legge comunale.2

2

 Per le parrocchie fa stato lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale, per i Comuni corporativi, il diritto delle corporazioni.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
  2. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 67Comuni politici1

1

 Il Cantone di Uri è suddiviso in Comuni politici la cui esistenza è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.

2

 I Comuni politici possono aggregarsi. La legge disciplina i particolari.

  1. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 23 set. 2013. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 2, 2014 7845).

Art. 68Parrocchie

Le parrocchie sono istituite e si organizzano secondo lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale interessata, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.

Art. 69Comuni patriziali

1

 I Comuni politici possono istituire al loro interno uno o più Comuni patriziali.

2

 I decreti istitutivi, che richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato, devono indicare le linee fondamentali dell’organizzazione e i compiti dei Comuni patriziali.

3

 Se un Comune politico è soppresso o si aggrega a un altro Comune politico, la soppressione o l’aggregazione valgono anche per i Comuni patriziali.1

Disposizione transitoria

I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come tali secondo il capoverso 2. Devono essere adattati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione. Scaduto infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può procedere esso stesso all’adattamento.

  1. Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 23 set. 2013. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 2, 2014 7845).

Art. 70Comuni corporativi

I Comuni corporativi sono istituiti e si organizzano secondo il diritto delle corporazioni.

Art. 71Consorzi1

La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i consorzi.

Disposizione transitoria

I consorzi esistenti sono considerati approvati e riconosciuti.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Sezione 3 Corporazioni comunali

Art. 72Natura giuridica

1

 Le corporazioni comunali Uri e Ursern sono enti autonomi di diritto pubblico.

2

 Le corporazioni comunali possono istituire Comuni corporativi. Tali decisioni vanno comunicate al Consiglio di Stato.

Disposizione transitoria

I Comuni corporativi esistenti sono riconosciuti. I pertinenti decreti istitutivi devono essere adattati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 73Patrimonio corporativo

Il patrimonio corporativo permane garantito.

Art. 74Collaborazione

Le corporazioni comunali sostengono il Cantone e i Comuni nell’adempimento dei loro compiti e forniscono il loro aiuto per l’attuazione degli obiettivi dello Stato.

Capitolo 7 Organizzazione e competenze dello Stato

Sezione 1 Principi

Art. 75Divisione dei poteri

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi.

Art. 76Incompatibilità per funzione

1

 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono appartenere a un tribunale. Nessun giudice può essere simultaneamente membro di due tribunali ordinari.

2

 I membri del Consiglio di Stato non possono:

  1. a.

    essere membri di un’autorità comunale;

  2. b.

    appartenere al Consiglio esecutivo di una corporazione comunale;

  3. c.

    essere dipendenti a tempo pieno del Cantone o di un Comune;

  4. d.

    fungere da avvocato dinanzi a un tribunale urano.

3

 I dipendenti a tempo pieno del Cantone non possono essere membri del Gran Consiglio.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 77Incompatibilità per parentela

1

 Non possono appartenere alla stessa autorità cantonale o comunale:

  1. a.

    i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita;

  2. b.

    i parenti di primo e secondo grado;

  3. c.

    i coniugi di parenti di primo o secondo grado, i partner registrati di parenti di primo o secondo grado e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita con parenti di primo o secondo grado.1

2

 La presente disposizione non si applica al Gran Consiglio.

  1. Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 1, 2007 6913).

Art. 78Astensione obbligatoria1

I membri delle autorità e i pubblici dipendenti devono astenersi nelle pratiche che li concernono direttamente.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 79Pubblicità delle sedute

1

 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legislazione determina le eccezioni richieste dall’interesse pubblico o da interessi privati.

2

 La pubblicità delle udienze dei tribunali non concerne la deliberazione della sentenza.

Art. 80Quorum

1

 Un’autorità è in numero legale se più della metà dei suoi membri, ma almeno tre sono presenti.

2

 Sono salve le disposizioni della legge sull’organizzazione giudiziaria, nonché i casi di astensione o ricusazione previsti dalla legge.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 81Decisioni

1

 Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, una decisione è valida soltanto se presa a maggioranza assoluta dei votanti.

2

 I presidenti non votano, tranne nelle elezioni. In caso di parità di voti, decidono. Nelle elezioni, in caso di parità di voti decide la sorte.

Art. 82Giuramento1

Di regola, le autorità e i pubblici dipendenti cantonali devono prestare giuramento.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 83Durata delle funzioni

1

La durata delle funzioni delle autorità cantonali è di quattro anni, quella del landamano e del suo vice di due. La durata delle funzioni dei pubblici dipendenti cantonali eletti dal Popolo è pure di quattro anni, eccetto che il Gran Consiglio disponga altrimenti.1

2

Per le autorità e i pubblici dipendenti comunali la durata delle funzioni è di due anni, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Per certe categorie di dipendenti, il regolamento comunale può in particolare rinunciare alla rielezione periodica.2

3

 Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
  2. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 84Entrata in funzione

1

 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali entrano in funzione il 1° giugno, i deputati al Consiglio degli Stati, all’inizio della sessione delle Camere federali che segue l’elezione.

2

 Le autorità comunali entrano in funzione il 1° gennaio, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti.

3

 In caso di elezioni suppletive, l’entrata in funzione è immediata.

4

 Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la tempestiva entrata in funzione.

Art. 85Obbligo di assumere certe funzioni

La legislazione disciplina l’obbligo di assumere certe funzioni.

Art. 86Informazione del pubblico

Le autorità informano il pubblico su problemi, progetti e decisioni importanti, per quanto interessi preponderanti non vi si oppongano.

Sezione 2 Cantone

Sottosezione 1: Gran Consiglio

Art. 87Statuto e composizione

1

 Il Gran Consiglio è l’autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l’alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali.

2

 Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati.

Art. 88Elezione

1

 Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario.1 La legge disciplina i particolari.2

Disposizione transitoria

La legge dev’essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall’accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all’entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario.

2

 I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole:

  1. a.

    il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore;

  2. b.

    i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto;

  3. c.

    i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente.

  1. Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2020 (FF 2020 4199 art. 1 n. 2 137).
  2. Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).

Art. 89Procedura

1

 Il Gran Consiglio si costituisce da sé ed elegge ogni anno i propri presidente e vicepresidente.

2

 Esso emana un regolamento interno, non sottostante a referendum.

3

 Il Consiglio di Stato partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.

Art. 90Competenze.

1

 Il Gran Consiglio sottopone al Popolo, sotto forma di legge, tutte le disposizioni importanti, in particolare quelle che stabiliscono i diritti e i doveri di tutti i cittadini o della maggior parte di essi.

2

 Per prescrizioni d’altro genere, il Gran Consiglio emana ordinanze, eccetto che la legislazione in materia non competa a un’altra autorità.

3

 Il Consiglio di Stato emana atti normativi di emergenza, di durata limitata; essi devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, che decide se e fin quando occorra mantenerli in vigore.1

  1. Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020. Garanzia dell’AF del 21 set. 2021 (FF 2021 2340 art. 1, 1414).

Art. 91Competenze.


Il Gran Consiglio:

  1. a.

    decide in materia di nuove spese, fatta salva la competenza del Popolo;

  2. b.

    delibera il bilancio preventivo annuale;

  3. c.

    approva il conto di Stato, quello della Banca cantonale urana e quello

    dell’Ospedale cantonale.

Art. 92Competenze.


Il Gran Consiglio elegge:

  1. a.

    i capi delle direzioni del Consiglio di Stato e i loro supplenti, su proposta del Consiglio di Stato;

  2. b.

    il Consiglio dell’educazione, eccettuato il presidente;

  3. c.

    ...

  4. d.

    il comandante del battaglione urano, conformemente alle prescrizioni federali;

  5. e.

    i pubblici dipendenti del Cantone, per quanto non ne sia competente il Consiglio di Stato;

  6. f.

    il Consiglio della Banca.

Art. 93Competenze.


Il Gran Consiglio:

  1. a.

    approva i concordati che contengano norme di diritto;

  2. b.

    approva i rendiconti del Consiglio di Stato e del Tribunale d’appello;

  3. c.

    esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni a livello federale (art. 86, 89, 89bis e 93 Cost.1);

  4. d.

    ...

  5. e.

    esercita il diritto di grazia;

  6. f.

    risolve i conflitti di competenza, per quanto la decisione non competa al Tribunale d’appello;

  7. g.

    prende atto delle pianificazioni del Consiglio di Stato;

  8. h.

    autorizza l’assunzione di prestiti;

  9. i.

    adempie altri compiti assegnatigli dalla legislazione.

  1. [RS 1 3, RU 1949 614 ediz. franc., 1977 807 2228]. Alle disp. menzionate corrispondono attualmente gli art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 e 165 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Sottosezione 2: Consiglio di Stato e amministrazione

Art. 94Consiglio di Stato.

1

 Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.

2

 Esso si compone del landamano, del suo vice e di cinque altri membri.

Art. 95Consiglio di Stato.

1

 Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.

2

 Nell’elezione va tenuto equamente conto delle diverse regioni del Cantone. Non più di tre membri possono provenire da uno stesso Comune.

Art. 96Consiglio di Stato.

1

 Il Consiglio di Stato svolge i suoi compiti come autorità collegiale.

2

 Per preparare i compiti governativi e provvedere all’esecuzione della legislazione della Confederazione e del Cantone sono istituite direzioni che, nei limiti della loro competenza, hanno potere decisionale autonomo.

Art. 97Attività governative

1

 Il Consiglio di Stato determina gli obiettivi importanti e i mezzi dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2

 Inoltre, il Consiglio di Stato:

  1. a.

    rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;

  2. b.

    tutela la tranquillità, l’ordine e la sicurezza pubblici;

  3. c.

    cura i rapporti con le autorità federali e con quelle degli altri Cantoni;

  4. d.

    conclude, nei limiti della sua competenza, concordati negoziali e concordati d’esecuzione;

  5. e.

    procede a elezioni, per quanto non ne siano incaricati altri organi;

  6. f.

    nei limiti fissati dalla legislazione, conferisce la cittadinanza cantonale,

  7. g.

    sottopone regolarmente al Gran Consiglio il bilancio preventivo, il conto di Stato e il rendiconto sull’attività governativa e amministrativa;

  8. h.

    sbriga tutti gli affari di Stato e prende tutte le decisioni che rientrino nei compiti governativi e non siano espressamente assegnati a un’altra autorità.

Art. 98Preparazione della legislazione

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifica della Costituzione, disegni di legge e disegni di ordinanza.

Art. 99Direzione dell’amministrazione

1

 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità amministrativa. È a capo dell’amministrazione cantonale e vigila sugli altri titolari di compiti pubblici.

2

 Il Consiglio di Stato provvede affinché l’attività dell’amministrazione sia conforme al diritto ed efficace.

3

 Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi, per quanto previsto dalla legislazione.

Art. 100Consiglio dell’educazione

1

 Il Consiglio dell’educazione esercita, nei limiti fissati dalla legislazione, la vigilanza diretta sull’intero sistema scolastico ed educativo.

2

 Esso si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque a sette altri membri. La funzione di presidente è assunta dal direttore della pubblica educazione.

Art. 101Amministrazione cantonale

1

 L’amministrazione cantonale si suddivide in direzioni. Esse sono dirette dai membri del Consiglio di Stato.

2

 Singoli compiti amministrativi del Cantone possono essere delegati a istituti autonomi, a Comuni, a consorzi, a organizzazioni intercantonali o a imprese a economia mista.

3

 Eccezionalmente, l’adempimento di compiti pubblici può essere affidato a organizzazioni di diritto privato, sempre che siano garantiti i diritti di partecipazione e la tutela giurisdizionale dei cittadini, nonché la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.

Sottosezione 3: Autorità giudiziarie

Art. 102Principio1

1

Le autorità giudiziarie sono indipendenti e tenute a rispettare la legge e il diritto.

2

Esse sottostanno all’alta vigilanza del Gran Consiglio. Il Tribunale d’appello sottopone regolarmente al Gran Consiglio un rendiconto sull’amministrazione della giustizia nel Cantone di Uri.

3

Le autorità amministrative svolgono i compiti giudiziari affidati loro dalla legislazione.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 103Organizzazione, compiti e procedura1

1

La legge disciplina l’organizzazione e la composizione delle autorità giudiziarie. Per singoli tribunali può prevedere sezioni e commissioni.

2

Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, le competenze e le procedure sono disciplinate mediante ordinanza.2

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).

Art. 104Giurisdizione civile1

1

La giustizia civile è amministrata da:

  1. a.

    l’autorità di conciliazione;

  2. b.

    le presidenze dei tribunali di primo grado;

  3. c.

    il tribunale di primo grado;

  4. d.

    il Tribunale d’appello.2

2

La legge può attribuire a organi speciali il giudizio su determinate cause civili.

3

... 3

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
  3. Abrogato nella votazione popolare del 26 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).

Art. 105Giurisdizione penale1

1

La giustizia penale è amministrata da:

  1. a.

    il pubblico ministero, nella procedura del decreto d’accusa;

  2. b.

    la presidenza del tribunale di primo grado;

  3. c.

    ...

  4. d.

    il tribunale di primo grado;

  5. e.

    il Tribunale d’appello.2

2

Gli organi incaricati della giustizia penale minorile sono:

  1. a.

    il procuratore dei minorenni,

  2. b.

    il Tribunale dei minorenni,

  3. c.

    la Commissione del Tribunale dei minorenni istituita in seno al Tribunale d’appello.

3

La legislazione può abilitare le autorità e i servizi amministrativi cantonali o comunali a infliggere multe di lieve entità. Permane garantito il diritto d’impugnazione in giudizio.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
  2. Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).

Art. 105aGiurisdizione amministrativa1

La giustizia amministrativa è amministrata da:

  1. a.

    il Tribunale d’appello,

  2. b.

    altre autorità e organi incaricati dalla legislazione di compiti di giurisdizione amministrativa.

  1. Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Sezione 3 Comuni

Sottosezione 1: Disposizioni generali

Art. 106Autonomia

1

 Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali.1

2

 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 107Compiti

1

 I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale.1

2

 Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico.

3

 I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo.

4

 I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni.

5

 Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo.2

Disposizione transitoria

1

 Qualsivoglia patrimonio a destinazione vincolata dev’essere trasferito al Comune che in futuro sarà chiamato ad adempiere il compito corrispondente. I relativi contratti devono essere conclusi il più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione. Trascorso infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può prendere misure sostitutive.

2

 I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come accordi contrattuali ai sensi
dell’articolo 107 capoverso 5.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
  2. Per. accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 108Organizzazione

1

 L’organo comunale supremo è costituito dagli aventi diritto di voto.1

2

 Ogni Comune politico ha un Municipio, ogni parrocchia un Consiglio parrocchiale e ogni Comune patriziale un Consiglio patriziale. Per compiti particolari possono essere elette altre autorità, segnatamente un Consiglio scolastico e un Consiglio sociale.2

3

 L’organizzazione dei Comuni corporativi è retta dal diritto delle corporazioni.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
  2. Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998. Garanzia dell’AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

Art. 109Competenza

Per quanto né la Costituzione né la legislazione dispongano altrimenti, il Municipio, il Consiglio parrocchiale e il Consiglio patriziale sono competenti ad agire in nome rispettivamente del Comune politico, della parrocchia e del Comune patriziale.

Art. 109aDisposizioni d’esecuzione1

La legge comunale disciplina i dettagli.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Sottosezione 2: Comune politico

Art. 110Competenza degli aventi diritto di voto1

1

 Gli aventi diritto di voto sono competenti per:2

  1. a.

    deliberare norme di diritto;

  2. b.

    approvare il bilancio preventivo e i conti del Comune;

  3. c.

    stabilire i tributi del Comune;

  4. d.

    ...

  5. e.

    eleggere i membri del Gran Consiglio, il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio sociale nonché, se non vi è una parrocchia, il parroco o pastore locale;

  6. f.

    deliberare i decreti istitutivi;

  7. g.

    approvare gli accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti e al trasferimento di beni secondo l’articolo 107.

2

 Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti.3

3

 ...4

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
  2. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
  3. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
  4. Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 111Municipio1

1

 Il Municipio si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

2

 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 112Consiglio scolastico1

1

 Sempre che il Comune istituisca un Consiglio scolastico, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale determina il numero dei membri.

2

 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 113Consiglio sociale1

1

 Sempre che il Comune istituisca un Consiglio sociale, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

2

 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Sottosezione 3: Parrocchia

Art. 114Competenza degli aventi diritto di voto1

1

 Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni ecclesiastiche.

2

 Essi eleggono il Consiglio parrocchiale e il parroco o pastore locale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 115Consiglio parrocchiale

1

 Il Consiglio parrocchiale si compone del presidente, del vicepresidente, dell’amministratore e di almeno due altri membri.

2

 Esso adempie i compiti assegnatigli dallo Statuto ecclesiastico.

Sottosezione 4: Comune patriziale

Art. 116Competenza degli aventi diritto di voto1

1

 Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni del Comune patriziale.

2

 Essi eleggono il Consiglio patriziale.

  1. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 117Consiglio patriziale

1

 Il Consiglio patriziale si compone del presidente, del vicepresidente, dell’amministratore e di due a quattro altri membri.

2

 Esso adempie i compiti assegnatigli dal decreto istitutivo.

Sezione 4 Corporazioni comunali

Art. 118Autonomia

1

 Le corporazioni comunali si organizzano e si amministrano da sé, secondo principi democratici.

2

 L’attività delle corporazioni comunali sottostà al controllo giuridico del Cantone.

Capitolo 8 Revisione della Costituzione

Art. 119Principio

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Art. 120Revisione parziale

I progetti di revisione parziale della Costituzione, proposti dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare, sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo.

Disposizione transitoria

Il Consiglio di Stato può adattare redazionalmente al testo della presente Costituzione le iniziative popolari pendenti al momento dell’entrata in vigore della medesima.

Art. 121Revisione totale

1

 Il Gran Consiglio o, mediante iniziativa, il Popolo possono decidere che si proceda alla revisione totale della presente Costituzione.

2

 La revisione totale è preparata da una Costituente, eletta dal Popolo secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono eleggibili.

3

 Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

Capitolo 9 Disposizioni finali e transitorie

Art. 122Diritto previgente: abrogazione

[Foglio ufficiale del Canton Uri, AB 1888 108]

La Costituzione del Cantone di Uri del 6 maggio 1888 è abrogata.

Art. 123Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1985. Essa richiede il conferimento della garanzia federale da parte dell’Assemblea federale.

Art. 124Ultrattività parziale del diritto anteriore

1

 Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.

2

 Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente secondo la presente Costituzione rimangono in vigore. La loro eventuale modifica avverrà secondo le norme previste dalla presente Costituzione.

Art. 125Elezioni

1

 I membri delle autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso, ma non oltre il 31 dicembre 1988.

2

 Le autorità attuali che non abbiano più una base costituzionale sono sciolte alla fine del periodo amministrativo in corso.

Indice delle materie

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 21.09.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).