Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP corrispondenti alle funzioni in seno al DFAE che figurano nell’allegato 1 dell’OCSP.
I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ordina:
La presente ordinanza disciplina i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP corrispondenti alle funzioni in seno al DFAE che figurano nell’allegato 1 dell’OCSP.
I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.
L’unità Sicurezza DFAE verifica almeno ogni cinque anni la validità dell’allegato alla presente ordinanza.
In caso di modifica dell’allegato 1 dell’OCSP, l’unità Sicurezza DFAE chiede, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, la modifica dell’allegato alla presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2012.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2012. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).