Art. 1Oggetto
La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni in seno al DEFR di cui all’allegato 1 OCSP.
I livelli di controllo sono stabiliti nell’allegato.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ordina:
La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni in seno al DEFR di cui all’allegato 1 OCSP.
I livelli di controllo sono stabiliti nell’allegato.
In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP occorre procedere alle relative modifiche dell’allegato della presente ordinanza entro sei mesi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).