Art. 1Oggetto
La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni della CaF secondo l’allegato 1 OCSP.
2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.

Nessun progetto di revisione in corso.
Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.
1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.
La Cancelleria federale svizzera (CaF), visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ordina:
La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni della CaF secondo l’allegato 1 OCSP.
2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.
Il settore Risorse della CaF sottopone al cancelliere della Confederazione almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato.
2 In caso di modifica dell’allegato 1 dell’OCSP, il settore Risorse della CaF propone le corrispondenti modifiche dell’allegato alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun controllo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 28.06.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).