Législation

Ordinanza della Cancelleria federale del 30 novembre 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP-CaF)

OCSP-CaFRS 120.421Non più in vigoreStato 28.06.20214 articoli

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La Cancelleria federale svizzera (CaF), visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni della CaF secondo l’allegato 1 OCSP.

2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.

Art. 2Aggiornamento degli allegati1

1

 Il settore Risorse della CaF sottopone al cancelliere della Confederazione almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato.

2 In caso di modifica dell’allegato 1 dell’OCSP, il settore Risorse della CaF propone le corrispondenti modifiche dell’allegato alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della CaF del 28 giu. 2021, in vigore dal 28 giu. 2021 (RU 2022 118).

Art. 3Disposizione transitoria

Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun controllo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Allegati

  • e della trasparenza

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 28.06.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).