1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui le Parti sono firmatarie, ogni Parte è tenuta, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, a fornire e garantire un’adeguata ed efficace protezione agli autori di opere e agli artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi e trasmissioni.
2. Oltre alla protezione di cui al paragrafo 1, ogni Parte fornisce e garantisce la protezione di cui agli articoli 5 e 6 del WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive.
3. Ogni Parte garantisce che ad un organismo di radiodiffusione della Parte sia riconosciuto almeno il diritto esclusivo di autorizzare quanto segue: la fissazione, la riproduzione di fissazioni nonché la messa a disposizione del pubblico dei suoi programmi su filo o senza filo in modo che ciascuno possa avervi accesso da un luogo e in un momento di propria scelta.
4. Ogni Parte ha la facoltà, nella propria legislazione interna, di prevedere lo stesso tipo di limitazioni o eccezioni contemplate dall’articolo 16 del WPPT in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive, nonché alla protezione degli organismi di radiodiffusione, nella misura in cui dette limitazioni ed eccezioni siano compatibili con la Convenzione di Roma.
5. Ogni Parte garantisce all’autore il diritto, indipendentemente dai diritti economici dell’autore e anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell’opera e di contestare ogni distorsione, mutilazione o altro tipo di modifica, o ogni altra azione derogatoria in merito all’opera in questione, che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.
6. Dopo il decesso dell’autore, i diritti a questi riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 vengono mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti economici, e sono esercitabili dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.
7. I diritti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 vengono riconosciuti, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo, audio o visive, alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive.
8. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione generale riconosciuta alle opere si estenda per tutta la vita dell’autore e per almeno i 50 anni successivi alla sua morte.
9. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione dei diritti affini, nonché dei diritti d’autore la cui durata venga calcolata in base a presupposti diversi da quelli della vita della persona fisica, non sia inferiore a 50 anni a decorrere:
- (a)
per le opere, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni a decorrere dalla realizzazione;
- (b)
per i fonogrammi, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione, entro i 50 anni successivi alla fissazione del fonogramma, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni dalla fissazione;
- (c)
per le esibizioni, dalla data dell’esibizione; oppure
- (d)
per le radiodiffusioni, dalla data della radiodiffusione.
10. Per determinate categorie di opere, ogni Parte dispone che la durata della protezione si estenda alla vita dell’autore e ad almeno i 70 anni successivi alla sua morte, oppure ai 70 anni successivi alla pubblicazione autorizzata, o, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 70 anni successivi alla realizzazione dell’opera, ad almeno i 70 anni successivi alla realizzazione della medesima.