Législation

Accordo del 19 febbraio 2009 di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (con all. e acc. di attuazione)

RS 0.946.294.632In vigoreStato 01.09.2009154 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–10
  2. Capitolo 2: Scambio di merci11–25
  3. Capitolo 3: Procedure doganali e agevolazioni commerciali26–32
  4. Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie33–36
  5. Capitolo 5Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità37–42
  6. Capitolo 6: Scambio di servizi43–61
  7. Capitolo 7: Circolazione delle persone fisiche62–69
  8. Capitolo 8: Commercio elettronico70–83
  9. Capitolo 9: Investimenti84–102
  10. Capitolo 10: Concorrenza103–106
  11. Capitolo 11: Proprietà intellettuale107–129
  12. Capitolo 12: Appalti pubblici130–132
  13. Capitolo 13: Promozione di una relazione economica più stretta133–136
  14. Capitolo 14: Composizione delle controversie137–147
  15. Capitolo 15: Amministrazione dell’Accordo148–149
  16. Capitolo 16: Disposizioni finali150–154

PreamboloLa Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»), e il Giappone di seguito denominati congiuntamente «le Parti», riconoscendo che i rapidi e dinamici mutamenti del contesto globale determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico presentano numerose sfide economiche e strategiche, nonché opportunità per le Parti; consapevoli della loro amicizia di lunga data e dei legami che nel corso di molti anni hanno dato vita ad una cooperazione fruttuosa e reciprocamente vantaggiosa, e certi che il presente Accordo aprirà una nuova era per le loro relazioni; riconfermando il loro impegno verso la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, conformemente ai loro obblighi nei confronti del diritto internazionale, ivi compresi gli obblighi esposti nella Carta delle Nazioni Unite e i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; fiduciosi che il loro partenariato economico di reciproco vantaggio basato sulla liberalizzazione, sulle agevolazioni commerciali e sulla cooperazione porterà a un consolidamento dei loro rapporti bilaterali; certi che le relazioni economiche forniranno un utile strumento per consolidare la cooperazione, gioveranno ai loro interessi comuni in vari ambiti secondo quanto convenuto nel presente Accordo e porteranno al miglioramento dell’efficienza economica e allo sviluppo del commercio, degli investimenti e delle risorse umane; riconoscendo che un siffatto partenariato amplierà i mercati e ne creerà di nuovi, intensificando al contempo l’attrattiva e il dinamismo dei loro mercati; richiamando l’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e l’articolo V dell’Accordo generale sul commercio di servizi contenuti rispettivamente nell’allegato 1A e 1B dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994; riconoscendo quanto sia importante garantire la sicurezza negli scambi internazionali, senza creare inutili ostacoli allo scambio, e approfondire ulteriormente la cooperazione tra le Parti in tale ambito; determinati, nell’esecuzione del presente Accordo, a cercare di preservare e proteggere l’ambiente, a promuovere un impiego ottimale delle risorse naturali conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad affrontare in modo adeguato le sfide del cambiamento climatico; fiduciosi che il presente Accordo getti le basi per un ulteriore rafforzamento della cooperazione reciproca in vari ambiti economici; e determinati a istituire un quadro giuridico per un reciproco partenariato economico; hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono:

  1. (a)

    liberalizzare e agevolare gli scambi di beni e servizi tra le Parti;

  2. (b)

    incrementare le opportunità di investimento e consolidare la tutela degli investimenti e delle attività di investimento delle Parti;

  3. (c)

    promuovere la cooperazione e il coordinamento per un’efficace applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla concorrenza di ciascuna delle Parti;

  4. (d)

    garantire la tutela della proprietà intellettuale e promuovere la cooperazione in questo ambito;

  5. (e)

    aumentare le opportunità dei fornitori delle Parti di partecipare agli appalti pubblici indetti dalle Parti; e

  6. (f)

    creare procedure efficaci per l’esecuzione del presente Accordo e per la composizione delle controversie.

Art. 2Campo di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, laddove applicabile, il presente Accordo si applica ai territori delle Parti.

Art. 3Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

  1. (a)

    per «area» di una Parte s’intende:

    1. (i)

      in relazione al Giappone, il territorio del Giappone e l’intera area oltre le sue acque territoriali, compreso il fondo marino e il sottosuolo, su cui il Giappone esercita diritti di sovranità o di giurisdizione, conformemente al diritto internazionale nonché alle leggi e ai regolamenti del Giappone, e

    2. (ii)

      in relazione alla Svizzera, il territorio della Svizzera;

  2. (b)

    per «territorio doganale» di una Parte s’intende il territorio in relazione al quale vigono le leggi doganali di una Parte. Il territorio doganale della Svizzera include il territorio del Principato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19231 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein;

  3. (c)

    per «GATS2» s’intende l’Accordo generale sul commercio di servizi contenuto nell’allegato 1B dell’Accordo OMC;

  4. (d)

    per «GATT 1994» s’intende l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 19943, contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC. Ai fini del presente Accordo, i riferimenti agli articoli del GATT 1994 comprendono le note interpretative;

  5. (e)

    per «Sistema armonizzato» o «SA» s’intende il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci esposto nell’allegato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci4 e adottato e attuato dalle Parti nei loro rispettivi sistemi giuridici;

  6. (f)

    per «Accordo TRIPS» s’intende l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo OMC5; e

  7. (g)

    per «Accordo OMC» s’intende l’Accordo di Marrakech che ha istituito l’Organizzazione mondiale del commercio, stipulato a Marrakech il 15 aprile 19946;

  1. RS 0.631.112.514
  2. RS 0.632.20, allegato 1B
  3. RS 0.632.20, allegato 1A
  4. RS 0.632.11
  5. RS 0.632.20, allegato 1C
  6. RS 0.632.20

Art. 4Trasparenza

1.  Ogni Parte provvede prontamente a pubblicare o a mettere altrimenti a disposizione del pubblico le proprie leggi e i propri regolamenti, le procedure amministrative, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi ad efficacia generale nonché gli accordi internazionali di cui la Parte è firmataria, che riguardano il presente Accordo o incidono sul suo funzionamento.

2.  Ogni Parte si adopera per garantire che il pubblico ottenga, su richiesta, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili delle leggi e dei regolamenti, delle procedure amministrative e degli atti amministrativi di cui al paragrafo 1.

3.  Ogni Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte ed entro un periodo di tempo ragionevole, a rispondere alle domande specifiche avanzate dall’altra Parte e a fornire a quest’ultima le informazioni richieste in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

4.  Qualora vengano introdotte nuove disposizioni legislative e regolamentari, procedure amministrative o apportate modifiche ai testi esistenti, che influiscono in modo significativo sul funzionamento del presente Accordo, ogni Parte si impegna affinché tra la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico di tali leggi, regolamenti o procedure amministrative e la loro entrata in vigore decorra un ragionevole intervallo di tempo, fatte salve le situazioni di emergenza.

Art. 5Confidenzialità delle informazioni

1.  Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può obbligare una Parte a fornire informazioni confidenziali qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione delle proprie leggi e regolamenti, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private.

2.  Ogni Parte si impegna, ai sensi delle proprie leggi e dei propri regolamenti, a preservare la confidenzialità delle informazioni reciprocamente fornite in via confidenziale conformemente al presente Accordo.

3.  Nonostante il paragrafo 2, le informazioni fornite in via confidenziale conformemente al presente Accordo possono essere trasmesse a terzi previa autorizzazione della Parte che ha fornito le informazioni.

Art. 6Tassazione

1.  Sono attinenti a misure fiscali le seguenti disposizioni del presente Accordo:

  1. (a)

    l’articolo 14 e le altre disposizioni necessarie a dare efficacia a detto articolo nella stessa misura dell’articolo III del GATT 1994;

  2. (b)

    il capitolo 6;

  3. (c)

    il capitolo 9, secondo quanto esposto all’articolo 100;

  4. (d)

    il capitolo 11; e

  5. (e)

    il capitolo 12.

2.  Fatte salve le disposizioni dei capitoli 6, 9 e 11, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può pregiudicare i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da qualsiasi accordo contro la doppia imposizione. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e qualsiasi altro accordo, quest’ultimo accordo prevale limitatamente all’incompatibilità.

3.  Se una Parte ritiene che una misura fiscale applicata dall’altra Parte arrechi pregiudizio all’attuazione o al funzionamento di disposizioni stipulate nel presente Accordo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le Parti, su richiesta della prima Parte, si consultano a vicenda al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe ed evitando di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie di cui al capitolo 14.

Art. 7Relazione con altri accordi

1.  Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC o da qualsiasi altro accordo di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

2.  In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e l’Accordo OMC o qualsiasi altro accordo di cui le Parti sono firmatarie, le Parti si consultano immediatamente a vicenda al fine di trovare una soluzione che soddisfi entrambe, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale.

Art. 8Accordi preferenziali

1.  Il presente Accordo non impedisce il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non arrechino pregiudizio ai diritti e agli obblighi del presente Accordo.

2.  Qualora una Parte istituisca un’unione doganale con una non Parte, dovrà provvedere ad informare l’altra Parte. Su richiesta dell’altra Parte, le Parti avviano delle consultazioni al fine di esaminare il possibile impatto dell’unione doganale sull’attuazione del presente Accordo.

Art. 9Promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all’ambiente

1.  Le Parti incentivano lo scambio e la diffusione di prodotti ambientali e servizi legati all’ambiente al fine di agevolare l’accesso a tecnologie e a prodotti che perseguono obiettivi di tutela e di sviluppo dell’ambiente, come misure in campo sanitario, prevenzione dell’inquinamento, promozione sostenibile di energie rinnovabili nonché obiettivi legati ai mutamenti climatici.

2.  In seno al Comitato misto, le Parti riesaminano periodicamente i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1.

Art. 10Accordo di attuazione

I governi delle Parti concludono un accordo separato (di seguito denominato «Accordo di attuazione»), che definisce dettagli e procedure per l’attuazione di singole disposizioni del presente Accordo.

Capitolo 2: Scambio di merci

Art. 11Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. (a)

    per «misura di salvaguardia bilaterale» s’intende una misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20;

  2. (b)

    per «dazio doganale sulle esportazioni» s’intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in relazione all’esportazione di un prodotto, escluse le tasse o gli altri oneri commisurati al costo dei servizi prestati imposti compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VIII del GATT 1994;

  3. (c)

    per «dazio doganale sulle importazioni» s’intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in relazione all’importazione di un prodotto, ad esclusione:

    1. (i)

      degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati compatibilmente con il paragrafo 2 dell’articolo III del GATT 1994, relativamente a prodotti analoghi o direttamente competitivi o sostituibili del territorio doganale di una Parte, o relativamente a prodotti con cui le merci importate sono state fabbricate o prodotte interamente o in parte,

    2. (ii)

      dei dazi antidumping o compensativi applicati conformemente alle leggi e ai regolamenti di una Parte e compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VI del GATT 1994, dell’Accordo di attuazione dell’articolo VI del GATT 19941 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC nonché dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative2 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC, oppure

    3. (iii)

      delle tasse o degli altri oneri commisurati ai costi dei servizi prestati, applicati compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VIII del GATT 1994;

  4. (d)

    per «valore in dogana di un prodotto» s’intende il valore di prodotti ai fini dell’applicazione ad valorem dei dazi doganali sulle importazioni;

  5. (e)

    per «industria nazionale» s’intende la totalità dei produttori di prodotti analoghi o direttamente competitivi operanti nel territorio doganale di una Parte, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti analoghi o direttamente competitivi costituisce una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti;

  6. (f)

    per «sovvenzioni all’esportazione» si intendono le sovvenzioni all’esportazione elencate al sottoparagrafo 1, dalla lettera (a) alla lettera (f), dell’articolo 9 dell’Accordo sull’agricoltura3 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sull’agricoltura»);

  7. (g)

    per «prodotto originario» s’intende un prodotto qualificato come prodotto originario nell’allegato II;

  8. (h)

    per «grave pregiudizio» s’intende un danno generale significativo alla posizione di un’industria nazionale; e

  9. (i)

    per «minaccia di grave pregiudizio» s’intende un grave pregiudizio che, sulla base di fatti e non di sole supposizioni, congetture o remote possibilità, è chiaramente imminente.

  1. RS 0.632.20, allegato 1A.8
  2. RS 0.632.20, allegato 1A.13
  3. RS 0.632.20, allegato 1A.3

Art. 12Campo di applicazione

Questo capitolo si applica a ogni prodotto scambiato tra i territori doganali delle Parti che rientra in qualsiasi capitolo del Sistema armonizzato, come ivi specificato.

Art. 13Classificazione dei prodotti

La classificazione dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti deve avvenire in conformità al Sistema armonizzato.

Art. 14Trattamento nazionale

Ogni Parte applica il trattamento nazionale ai prodotti del territorio doganale dell’altra Parte, conformemente all’articolo III del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 15Dazi doganali sulle importazioni

1.  Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, ogni Parte elimina o riduce i propri dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell’altra Parte, importati dal territorio doganale dell’altra Parte, secondo le condizioni e le modalità esposte nel suo elenco contenuto nell’allegato I.

2.  Nei casi in cui l’aliquota del dazio doganale sulle importazioni di un particolare prodotto applicata alla nazione più favorita sia inferiore all’aliquota del dazio doganale sulle importazioni applicata in virtù del paragrafo 1 su un prodotto originario classificato nella stessa linea tariffaria di tale particolare prodotto, ogni Parte applica, relativamente a tale prodotto originario, l’aliquota più bassa.

3.  Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nessuna delle Parti può aumentare i dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell’altra Parte, importati dal territorio doganale dell’altra Parte, oltre il tasso da applicare in conformità alle condizioni e alle modalità esposte nel proprio elenco contenuto nell’allegato I.

Art. 16Dazi doganali sulle esportazioni

Le Parti si impegnano a non introdurre o mantenere qualsiasi dazio doganale sulle esportazioni di prodotti esportati dal territorio doganale della Parte al territorio doganale dell’altra Parte.

Art. 17Valutazione in dogana

RS 0.632.20, allegato 1A.9

Al fine di determinare il valore in dogana dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti, si applicano le disposizioni della parte I dell’Accordo di attuazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC, (di seguito denominato «Accordo sulla valutazione in dogana»), il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 18Restrizioni all’importazione e all’esportazione

Ogni Parte garantisce che sull’importazione di qualsiasi prodotto del territorio doganale dell’altra Parte o sull’esportazione o la vendita ai fini di esportazione di qualsiasi prodotto destinato al territorio doganale dell’altra Parte, non vengano introdotti o mantenuti, sul proprio territorio doganale, altri divieti o restrizioni, oltre ai dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, incompatibili con gli obblighi derivanti dall’articolo XI del GATT 1994 e con altre disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC.

Art. 19Sovvenzioni all’esportazione

Salvo altrimenti disposto nell’allegato I, non vengono introdotte o mantenute sovvenzioni all’esportazione nel territorio doganale di una Parte sui prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura.

Art. 20Misure bilaterali di salvaguardia

1.  Conformemente a quanto disposto nel presente articolo, se in seguito all’eliminazione o alla riduzione di un dazio doganale sulle importazioni in virtù dell’articolo 15, un prodotto originario di una Parte viene importato nel territorio doganale dell’altra Parte in quantità talmente elevate, sia in termini assoluti che relativi alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria nazionale della Parte importatrice, quest’ultima può applicare una misura di salvaguardia bilaterale nei limiti strettamente necessari a prevenire, rimediare o agevolare la riparazione di un grave pregiudizio alla propria industria nazionale.

2.  Salvo altrimenti disposto nell’allegato I, una Parte può, come misura di salvaguardia bilaterale:

  1. (a)

    sospendere l’ulteriore riduzione dell’aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell’altra Parte come previsto al paragrafo 1; oppure

  2. (b)

    aumentare l’aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell’altra Parte come previsto al paragrafo 1 fino ad un livello che non ecceda il valore inferiore tra:

    1. (i)

      l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno in cui viene adottata la misura di salvaguardia bilaterale, e

    2. (ii)

      l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.

3.  Una Parte non può applicare una misura bilaterale di salvaguardia su prodotti originari importati fino al raggiungimento dei contingenti concessi con le aliquote tariffarie applicate in conformità ai termini e alle condizioni esposti nel proprio elenco contenuto nell’allegato I.

RS 0.632.20, allegato 1A.14

4.  Una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia solo in seguito ad inchiesta condotta dalle sue autorità competenti conformemente alle analoghe procedure previste all’articolo 3 e al paragrafo 2 dell’articolo 4 dell’Accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sulle misure di salvaguardia»). Detta inchiesta dovrebbe in ogni caso essere conclusa entro un anno dalla data in cui ha avuto inizio.

5.  In merito ad una misura bilaterale di salvaguardia, occorre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni e limitazioni:

  1. (a)

    Una parte notifica immediatamente per iscritto all’altra Parte:

    1. (i)

      l’apertura di un’inchiesta di cui al paragrafo 4 riguardante l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio e le relative motivazioni, e

    2. (ii)

      la decisione di applicare o di prorogare una misura bilaterale di salvaguardia.

  2. (b)

    La Parte notificatrice di cui al sottoparagrafo (a) fornisce all’altra Parte insieme alla notifica tutte le informazioni del caso, tra cui:

    1. (i)

      relativamente al sottoparagrafo (a)(i), in aggiunta alle motivazioni che hanno portato all’apertura dell’inchiesta, una descrizione precisa del prodotto originario oggetto dell’inchiesta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, il periodo da coprire con l’inchiesta e la data di apertura dell’inchiesta, e

    2. (ii)

      relativamente al sottoparagrafo (a)(ii), la prova di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio causato dall’aumento delle importazioni del prodotto originario, una descrizione precisa del prodotto originario soggetto alla misura bilaterale di salvaguardia proposta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, una descrizione precisa della misura bilaterale di salvaguardia, nonché la data di introduzione e la durata presunta di tale misura.

  3. (c)

    La Parte che propone l’applicazione o la proroga di una misura bilaterale di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con l’altra Parte, al fine di esaminare le informazioni ottenute dall’inchiesta di cui al paragrafo 4, scambiarsi le opinioni in merito alla misura bilaterale di salvaguardia e raggiungere un accordo sulla compensazione previsto al paragrafo 6.

  4. (d)

    Non si possono mantenere misure bilaterali di salvaguardia salvo nella misura e per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l’adeguamento, purché tale periodo di tempo non superi i due anni. Tuttavia, in circostanze del tutto eccezionali, è possibile prorogare una misura bilaterale di salvaguardia, purché la durata totale della misura, comprensiva delle proroghe, non superi i tre anni. Al fine di favorire l’adeguamento a una situazione in cui la durata prevista della misura di salvaguardia sia superiore ad un anno, la Parte che la mantiene provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.

  5. (e)

    Una misura bilaterale di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all’importazione di un prodotto originario che è già stato oggetto della stessa misura, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione o comunque non inferiore a un anno.

  6. (f)

    Al termine di una misura bilaterale di salvaguardia, l’aliquota del dazio sulle importazioni del prodotto originario in questione dovrà essere quella che sarebbe stata applicata se non fosse entrata in vigore la misura di salvaguardia.

  7. 6.

    (a)

    La Parte che propone di applicare o prorogare una misura bilaterale di salvaguardia deve fornire all’altra Parte adeguati e concordati strumenti di compensazione commerciale, sotto forma di concessioni di dazi doganali sulle importazioni il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi supplementari sulle importazioni previsti in virtù dell’applicazione della misura bilaterale di salvaguardia.

  8. (b)

    Se le Parti non riescono a concordare una compensazione entro 30 giorni dall’apertura delle consultazioni conformemente al sottoparagrafo 5(c), la Parte sul cui prodotto originario è applicata la misura bilaterale di salvaguardia è libera di sospendere l’applicazione di concessioni sui dazi doganali sulle importazioni, secondo quanto previsto nel presente capitolo, che equivalgono sostanzialmente alla misura bilaterale di salvaguardia. La Parte che esercita il diritto di sospensione può sospendere l’applicazione di concessioni su dazi doganali sulle importazioni solo per il tempo minimo necessario a raggiungere effetti sostanzialmente equivalenti e solo per il periodo in cui si applica la misura bilaterale di salvaguardia.

7.  Ogni Parte garantisce l’amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie leggi e dei propri regolamenti inerenti le misure bilaterali di salvaguardia.

8.  Nell’applicazione di una misura bilaterale di salvaguardia, ogni Parte si impegna a seguire procedure eque, tempestive, trasparenti ed efficaci.

  1. 9.

    (a)

    In circostanze critiche in cui un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, salvo altrimenti disposto nell’allegato I, sotto forma di una misura esposta nel sottoparagrafo 2(a) o 2(b), successivamente alla determinazione preliminare di prove evidenti del fatto che l’aumento delle importazioni di un prodotto originario dell’altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio ad un’industria nazionale del proprio territorio doganale.

  2. (b)

    Prima di adottare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a), una Parte ne informa l’altra Parte tramite notifica scritta. Immediatamente dopo l’applicazione della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, le Parti avviano le consultazioni in merito all’applicazione della misura stessa.

  3. (c)

    La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a) non può superare i 200 giorni. Durante questo periodo devono essere soddisfatti i requisiti pertinenti esposti al paragrafo 4. La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria rientra nel calcolo del periodo di cui al sottoparagrafo 5(d).

  4. (d)

    Il sottoparagrafo 5(f) e i sottoparagrafi 7 e 8 si applicano, mutatis mutandis, alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a). Il dazio doganale sulle importazioni imposto in seguito alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria dovrà essere rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui al sottoparagrafo 4 non risulta che l’aumento delle importazioni di un prodotto originario dell’altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un’industria nazionale.

10.  La notifica scritta di cui ai paragrafi 5(a) e 9(b) e qualsiasi altra comunicazione tra le Parti inerente questo articolo vanno redatte in inglese.

11.  Se necessario, le Parti riesaminano le disposizioni del presente articolo dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo o successivamente.

12.  Nulla di quanto formulato in questo capitolo può impedire a una Parte di applicare misure di salvaguardia su un prodotto originario dell’altra Parte in conformità:

  1. (a)

    all’articolo XIX del GATT 1994 e all’Accordo sulle misure di salvaguardia; oppure

  2. (b)

    all’articolo 5 dell’Accordo sull’agricoltura.

Art. 21Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

RS 0.632.20, allegato 1A.1.c

1.  Nulla di quanto formulato in questo capitolo deve essere inteso in modo da impedire ad una Parte di adottare misure per finalità legate alla bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta tale misura deve farlo in conformità alle condizioni e le procedure stabilite all’articolo XII del GATT 1994 e con l’Intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei pagamenti del GATT esplicitata nell’allegato 1A dell’Accordo OMC.

RS 0.979.1

2.  Nulla di quanto formulato in questo capitolo può precludere il ricorso di una Parte a controlli o restrizioni sugli scambi in conformità agli articoli dell’Accordo del Fondo Monetario Internazionale.

Art. 22Eccezioni generali e di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli XX e XXI del GATT 1994, che sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 23Regole di origine

Le disposizioni relative alle regole di origine sono esplicitate nell’allegato II.

Art. 24Procedure operative per lo scambio di merci

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto adotta procedure operative per lo scambio di merci che forniscono regolamenti dettagliati in virtù dei quali le autorità competenti delle Parti mettono in atto le loro funzioni previste in questo capitolo.

Art. 25Riesame generale

Le Parti intraprendono un riesame generale delle disposizioni del presente capitolo e degli elenchi delle Parti contenuti nell’allegato I il quinto anno civile successivo all’anno civile in cui il presente Accordo entra in vigore. In seguito a tale riesame, le Parti possono concordare l’apertura di negoziati sulle possibilità di migliorare l’accesso al mercato previsto in questo capitolo e gli elenchi delle Parti.

Capitolo 3: Procedure doganali e agevolazioni commerciali

Art. 26Campo di applicazione

1.  Il presente capitolo si applica alle procedure doganali necessarie per lo sdoganamento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti.

2.  Le parti attuano il presente capitolo in conformità alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari e nell’ambito delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.

Art. 27Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. (a)

    per «Convenzione ATA» s’intende la Convenzione doganale sul Carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, siglata a Bruxelles il 6 dicembre 19611;

  2. (b)

    per «autorità doganale» s’intende l’autorità doganale quale definita al paragrafo (c) dell’articolo I dell’allegato II; e

  3. (c)

    per «leggi doganali» si intendono le leggi e i regolamenti amministrati e applicati da ogni Parte, concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito di prodotti, in relazione a dazi doganali e altri oneri e tasse, o i divieti, le restrizioni e altri analoghi controlli, che rientrano nelle competenze dell’autorità doganale di una Parte.

  1. RS 0.631.244.57

Art. 28Trasparenza

1.  Ogni Parte garantisce che tutte le informazioni pertinenti in merito all’applicazione generale delle proprie leggi doganali siano messe prontamente a disposizione di qualunque persona interessata.

2.  Qualora un’informazione messa a disposizione debba essere revisionata in seguito a modifiche delle leggi doganali, ogni Parte mette a disposizione l’informazione revisionata con sufficiente anticipo rispetto all’entrata in vigore delle modifiche, così da consentire alle persone interessate di prenderne atto, a meno che sussistano divieti a tale notifica anticipata.

3.  Su richiesta di qualsiasi persona interessata delle Parti, ogni Parte fornisce con la massima rapidità e accuratezza possibile informazioni inerenti le questioni doganali specifiche richieste dalla persona interessata e relative alle proprie leggi doganali. Ogni Parte non si limita a fornire solamente le informazioni specificamente richieste, bensì anche tutte le informazioni pertinenti di cui si ritiene che la persona interessata dovrebbe essere messa al corrente.

Art. 29Sdoganamento

1.  Le Parti applicano le loro rispettive procedure di sdoganamento in modo prevedibile, coerente e trasparente.

2.  Ai fini di velocizzare le operazioni di sdoganamento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti, ogni Parte:

  1. (a)

    fa ricorso alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione;

  2. (b)

    semplifica le proprie procedure doganali;

  3. (c)

    armonizza le proprie procedure doganali, nella misura del possibile, con le norme internazionali e le prassi raccomandate di pertinenza, come quelle adottate sotto l’egida del Consiglio di cooperazione doganale; e

  4. (d)

    promuove la cooperazione, ove opportuno, tra l’autorità doganale e:

    1. (i)

      altre autorità doganali della Parte,

    2. (ii)

      le attività commerciali della Parte, e

    3. (iii)

      le autorità doganali di parti non aderenti.

3.  Ogni Parte mette a disposizione delle parti coinvolte strumenti facilmente accessibili per la revisione amministrativa e giudiziaria delle proprie azioni amministrative relative a questioni doganali.

Art. 30Ammissione temporanea e prodotti in transito

1.  Ogni Parte persevera nell’agevolare le procedure per l’ammissione temporanea di prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti in conformità con la Convenzione ATA.

2.  Ogni Parte persevera nell’agevolare lo sdoganamento di prodotti in transito da o verso il territorio doganale dell’altra Parte conformemente al paragrafo 3 dell’articolo V del GATT 1994.

3.  Le Parti si adoperano per promuovere, tramite seminari e corsi, l’utilizzo di carnet ATA conformemente alla Convenzione per l’ammissione temporanea di prodotti e l’agevolazione dello sdoganamento di prodotti in transito nei territori delle Parti o di parti non aderenti.

4.  Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intendono le procedure doganali in base alle quali certi prodotti possono, se sussistono determinate condizioni, essere introdotti in un territorio doganale ed esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento di dazi doganali. Tali prodotti devono essere importati per scopi specifici e destinati ad essere riesportati entro un determinato periodo di tempo senza aver subito alcuna modifica, salvo il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è fatto.

Art. 31Collaborazione e scambio di informazioni

1.  Le Parti collaborano e si scambiano informazioni in materia di procedure doganali, ivi compresa l’applicazione di misure contro il traffico di prodotti vietati e l’importazione e l’esportazione di prodotti sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale.

2.  Il paragrafo 1 dell’articolo 5 non si applica allo scambio di informazioni esposto nel presente articolo.

3.  Il capitolo 2 dell’Accordo di attuazione fornisce i dettagli e le procedure per l’attuazione della collaborazione e dello scambio di informazioni, ivi compreso lo scambio di informazioni confidenziali, di cui al presente articolo.

Art. 32Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, il sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali istituito ai sensi dell’articolo XXX dell’allegato II esercita le funzioni di cui al detto articolo.

Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 33Campo di applicazione

Il presente articolo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate «SFS») delle Parti disciplinate dall’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo SFS»), che, direttamente o indirettamente, può riguardare lo scambio di merci tra le Parti.

Art. 34Diritti e obblighi

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito alle misure SFS, si applica l’Accordo SFS.

Art. 35Consultazioni su questioni SFS

1.  In data e luogo previamente concordati, le Parti tengono consultazioni su base scientifica per identificare e affrontare questioni specifiche che possono risultare dall’applicazione di misure SFS, con l’obiettivo di giungere a soluzioni accettabili per entrambe.

2.  Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono tenute da funzionari governativi delle Parti in possesso delle competenze necessarie ad affrontare le questioni in esame.

Art. 36Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica a questo capitolo.

Capitolo 5 Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità

Art. 37Campo di applicazione

1.  Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità quali definiti nell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo TBT»).

2.  Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità in relazione a qualsiasi prodotto, indipendentemente dalla sua origine.

3.  Il presente capitolo non si applica alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi e alle misure sanitarie e fitosanitarie quali definite nell’Accordo SFS.

4.  Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità, si applica l’Accordo TBT, salvo altrimenti disposto nel presente capitolo.

Art. 38Collaborazione

1.  Al fine di garantire che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non pongano inutili ostacoli allo scambio di merci tra le Parti, le Parti consolidano, ove possibile, la loro collaborazione in ambito di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità. Ove opportuno, ciò dovrebbe portare alla stipula di accordi specifici di settore.

2.  La collaborazione ai sensi del paragrafo 1 comprende:

  1. (a)

    lo scambio di informazioni su regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità delle Parti, ivi comprese le informazioni riguardanti l’armonizzazione dei regolamenti delle Parti con le norme internazionali;

  2. (b)

    la partecipazione congiunta, ove opportuno, ad attività connesse ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità presso fori internazionali e regionali; e

  3. (c)

    il rafforzamento del ruolo delle norme internazionali come base di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità; e, in particolare, la promozione dell’accreditamento di organismi di valutazione della conformità e l’accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità sulla base di norme internazionali pertinenti.

Art. 39Punto di informazione

Ogni parte designa un punto di informazione per rispondere a qualsiasi ragionevole quesito dell’altra Parte riguardante regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità e, ove opportuno, fornire all’altra Parte altre informazioni pertinenti di cui si ritiene che essa debba essere messa al corrente.

Art. 40Accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

1.  Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita garanzia di conformità a regolamenti tecnici per un prodotto particolare, ogni Parte garantisce che ai fornitori di tale prodotto importato dell’altra Parte sia consentito l’accesso a condizioni non discriminatorie.

2.  Ogni Parte garantisce, se possibile, che i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell’altra Parte siano accettati, anche se tali procedure differiscono dalle proprie, purché sia certo che tali procedure offrono una garanzia di conformità ai regolamenti tecnici applicabili o a norme equivalenti alle proprie procedure. A questo proposito, l’accreditamento di organismi di valutazione della conformità in osservanza di norme pertinenti o guide pubblicate dagli organismi internazionali di normalizzazione costituisce una presunzione confutabile di adeguata competenza tecnica.

3.  Le Parti riconoscono la necessità di consultazioni preliminari al fine di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente in merito a tali questioni, come previsto nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell’articolo 6 dell’Accordo TBT. Tali consultazioni si tengono in sede di sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 41.

4.  Su richiesta dell’altra Parte e ove opportuno, la Parte spiega le motivazioni per cui non ha accettato i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell’altra Parte.

Art. 41Sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

1.  Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (di seguito denominato «sottocomitato» in questo articolo).

2.  Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

  1. (a)

    coordinare e agevolare la cooperazione conformemente al presente capitolo;

  2. (b)

    riesaminare l’attuazione e il funzionamento del presente capitolo;

  3. (c)

    discutere su ogni questione legata al presente capitolo con l’obiettivo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile;

  4. (d)

    intraprendere consultazioni su questioni legate a regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità;

  5. (e)

    comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e

  6. (f)

    eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3.  Il sottocomitato deve essere composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresentanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti. Tutti i rappresentanti devono essere in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare. Il sottocomitato può istituire gruppi di lavoro ad hoc per l’espletamento di compiti specifici.

4.  Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

Art. 42Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

Capitolo 6: Scambio di servizi

Art. 43Ambito di applicazione e copertura

1.  Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sullo scambio di servizi effettuato da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri delegati da governi e autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi.

2.  Relativamente ai servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure concernenti i diritti di traffico, comunque concessi, o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all’esercizio di diritti di traffico, fatta eccezione per le misure concernenti:

  1. (a)

    i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;

  2. (b)

    la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; oppure

  3. (c)

    i sistemi telematici di prenotazione (STP).

3.  Le disposizioni citate dall’articolo 45 all’articolo 47 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano l’appalto pubblico di servizi acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 44Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. (a)

    la voce «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili» si riferisce agli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio;

  2. (b)

    per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:

    1. (i)

      la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure

    2. (ii)

      la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza,

  3. nell’area di una Parte agli effetti di fornire un servizio;

  4. (c)

    per «sistemi telematici di prenotazione (STP)» si intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

  5. (d)

    la voce «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze;

  6. (e)

    per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato , ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

  7. (f)

    una persona giuridica è:

    1. (i)

      «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 percento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte,

    2. (ii)

      «controllata» da persone di una Parte, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato,

    3. (iii)

      «affiliata» ad un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;

  8. (g)

    per «persona giuridica di una Parte» s’intende una persona giuridica che sia:

    1. (i)

      costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte e che svolga attività commerciali concrete nell’area di:

      1. (A)

        una delle due Parti, oppure

      2. (B)

        qualsiasi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio e sia posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte o da persone giuridiche che soddisfino tutte le condizioni del sottoparagrafo (A), oppure

    2. (ii)

      nel caso della fornitura di un servizio tramite una presenza commerciale, che sia posseduta e controllata da:

      1. (A)

        persone fisiche di tale Parte, oppure

      2. (B)

        persone giuridiche di tale Parte come definite al sottoparagrafo (i);

  9. (h)

    per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;

  10. (i)

    la voce «misure adottate da una Parte che incidono sugli scambi di servizi» comprende le misure riguardanti quanto segue:

    1. (i)

      l’acquisto, il pagamento o l’utilizzo di un servizio,

    2. (ii)

      l’accesso e il ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tale Parte chiede siano offerti al pubblico in generale,

    3. (iii)

      la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di persone dell’altra Parte per la fornitura di un servizio nell’area della Parte;

  11. (j)

    per «prestatore monopolista di un servizio» s’intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato dell’area di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di quel servizio;

  12. (k)

    per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che, in base alla legislazione di tale Parte, è:

    1. (i)

      relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure

    2. (ii)

      relativamente alla Svizzera:

      1. (A)

        un cittadino della Svizzera, o

      2. (B)

        una persona residente a titolo permanente in Svizzera;

  13. (l)

    per «persona» s’intende una persona fisica o una persona giuridica;

  14. (m)

    per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aerei» s’intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;

  15. (n)

    la voce «servizi» comprende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad eccezione dei servizi forniti nell’esercizio di poteri governativi;

  16. (o)

    per «consumatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;

  17. (p)

    per «servizio fornito dall’altra Parte» s’intende un servizio fornito:

    1. (i)

      dall’area o nell’area dell’altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell’altra Parte, o da una persona facente capo all’altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo totale o parziale, oppure

    2. (ii)

      in caso di fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell’altra Parte;

  18. (q)

    per «un servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» s’intende qualsiasi servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;

  19. (r)

    per «prestatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio;

Nota: Nel caso in cui il servizio non venga fornito o tentato di essere fornito direttamente da una persona giuridica bensì tramite altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento sarà esteso alla presenza commerciale tramite la quale il servizio viene fornito o tentato di essere fornito e non deve essere esteso a nessun’altra parte del prestatore di servizio che si trovi al di fuori dell’area di una Parte in cui il servizio è fornito o tentato di essere fornito.

  1. (s)

    la voce «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;

  2. (t)

    per «scambio di servizi» s’intende la fornitura di un servizio:

    1. (i)

      dall’area di una Parte all’area dell’altra Parte («modalità di fornitura transfrontaliera»),

    2. (ii)

      nell’area di una Parte ad un consumatore di servizi dell’altra Parte («modalità di consumo all’estero»),

    3. (iii)

      da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nell’area dell’altra Parte («modalità della presenza commerciale»),

    4. (iv)

      da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza, nell’area dell’altra Parte, di persone fisiche di una Parte («modalità della presenza di persone fisiche»);

  3. (u)

    per «diritti di traffico» s’intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo da, verso, all’interno o al di sopra di una Parte, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

Art. 45Trattamento della nazione più favorita

1.  Fatte salve le misure adottate in osservanza dell’articolo VII del GATS, e salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne tutte le misure che incidono sulla fornitura di servizi, una Parte è tenuta ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non Parte.

2.  Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire ad una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

bis

3.  Il trattamento concesso in base ad altri accordi stipulati da una Parte e notificati ai sensi dell’articolo V o all’articolo V del GATS non è assoggettato al paragrafo 1.

4.  Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 3, essa deve notificarlo senza indugio all’altra Parte e adoperarsi per accordare all’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte, a negoziare l’inserimento all’interno del presente accordo di un trattamento non meno favorevole da quello previsto dal precedente accordo.

Art. 46Accesso al mercato

1.  Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite al paragrafo (t) dell’articolo 44, una Parte accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento in conformità al proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57.

Nota: Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne l’accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(i) dell’articolo 44, una Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne l’accesso al mercato, qualora un servizio venga fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(iii) dell’articolo 44, una Parte è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitali nel proprio territorio.

2.  Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, una Parte dovrà astenersi dal mantenere o dall’adottare, né sulla base di una suddivisione regionale né sulla base del proprio intero territorio, misure definite come:

  1. (a)

    limitazioni al numero di prestatori di servizi, sia sotto forma di contingenti numerici, monopoli e concessioni di diritti in esclusiva che di imposizione di una verifica della necessità economica;

  2. (b)

    limitazioni al valore totale delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

  3. (c)

    limitazioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

Nota: Il presente sottoparagrafo non copre le misure di una Parte che limitano i fattori produttivi per la fornitura di servizi.

  1. (d)

    limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore di servizi o che un prestatore di servizi può impiegare e che sono necessarie, e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

  2. (e)

    misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e

  3. (f)

    limitazioni alla partecipazione di capitale straniero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti individuali o collettivi.

Art. 47Trattamento nazionale

1.  Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne tutte le misure riguardanti la fornitura di servizi, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali.

Nota: Le disposizioni del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ad una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori di servizi pertinenti sono stranieri.

2.  Una Parte può adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell’altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3.  Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell’altra Parte.

4.  Una Parte non può appellarsi a questo articolo nelle procedure di risoluzione delle controversie di cui al capitolo 14 relativamente ad una misura dell’altra Parte che rientra nell’ambito di un accordo internazionale tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

Art. 48Regolamentazione interna

1.  Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale riguardanti lo scambio di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2.  Qualora per la fornitura di un servizio sia necessaria l’autorizzazione di una Parte, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti di tale Parte, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su istanza del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

3.  Ogni Parte deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un’altra Parte.

  1. 4.

    (a)

    Ogni Parte applica requisiti, procedure e norme tecniche in materia di licenze e qualificazioni che:

    1. (i)

      si basano su criteri obiettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio,

    2. (ii)

      non sono più gravosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio, e

    3. (iii)

      nel caso di procedure in materia di licenza e procedure di verifica inerenti norme tecniche e requisiti di qualificazione, non costituiscono in sé una limitazione alla fornitura del servizio.

  2. (b)

    Nel determinare se una Parte è conforme agli obblighi previsti dal sottoparagrafo (a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti applicate da tale Parte.

Nota: «Organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali la cui adesione è aperta agli organi pertinenti di entrambe le Parti.

5.  I paragrafi dall’1 al 4 sono vincolanti per una Parte solo relativamente ai settori nei quali essa ha assunto specifici impegni nel suo elenco ai sensi del GATS.

Nota: Ai fini del presente paragrafo, per «settore» s’intende uno o più settori, o tutti i sottosettori del servizio in questione, come specificato nell’elenco di ogni Parte ai sensi del GATS.

6.  Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, tribunali o procedure di ordine giuridico, arbitrale o amministrativo che provvedano, su richiesta di un prestatore di servizi interessato dell’altra Parte, ad esaminare tempestivamente le decisioni amministrative concernenti lo scambio di servizi e, se del caso, a definire gli opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

7.  Le Parti riesaminano congiuntamente i risultati delle negoziazioni disciplinate nel paragrafo 4 dell’articolo VI del GATS al fine di integrare nel presente capitolo, ove opportuno, le disposizioni concordate in tali negoziazioni.

Art. 49Riconoscimento

1.  Ai fini dell’adempimento, in tutto o in parte, delle pertinenti norme o dei criteri per l’autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, ogni Parte prende in considerazione le richieste dell’altra Parte in merito al riconoscimento della formazione o dell’esperienza conseguita, dei requisiti soddisfatti ovvero delle licenze o dei certificati concessi in tale altra Parte. Tale riconoscimento si potrà basare su un accordo o un’intesa con tale altra Parte, o essere accordato unilateralmente.

2.  Laddove una Parte riconosca, tramite un accordo o un’intesa, la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in una non Parte, essa offre all’altra Parte adeguate opportunità di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, ovvero di negoziare un accordo o un’intesa comparabili con tale Parte. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre all’altra Parte adeguate opportunità di dimostrare che la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati concessi in tale altra Parte vengano analogamente riconosciuti.

3.  Una Parte si astiene dall’accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra i Paesi nell’applicazione di norme o criteri per l’autorizzazione, la concessione di licenze o certificati di prestatori di servizi, o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi.

Art. 50Circolazione di persone fisiche

1.  Il presente articolo si applica alle misure concernenti persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche di una Parte impiegate presso un prestatore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

2.  Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

3.  Nell’allegato VIII sono contenuti gli impegni specifici di una Parte che si applicano alle misure concernenti la circolazione di persone fisiche dell’altra Parte che fornisce i servizi. Le persone fisiche contemplate dall’allegato VIII saranno autorizzate a fornire il servizio secondo le condizioni esposte nel presente capitolo.

4.  Ai fini del presente capitolo si applica il paragrafo 3 dell’articolo 62, mutatis mutandis.

Art. 51Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1.  Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell’ambito della propria area non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti ai sensi delle disposizioni citate dall’articolo 45 all’articolo 47.

2.  Ove un prestatore di servizi monopolista di una Parte operi in regime di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell’erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio, tale Parte garantisce che il fornitore in questione non abusi della propria posizione di monopolio per operare nella propria area in maniera incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte ai sensi degli articoli 46 e 47.

3.  Il presente articolo si applica inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, laddove una Parte, in via formale o di fatto:

  1. (a)

    autorizzi o istituisca un numero limitato di prestatori di servizi; e

  2. (b)

    impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nella propria area.

Art. 52Prassi commerciali

1.  Le Parti riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall’articolo 51, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.

2.  Fatto salvo quanto disposto nel capitolo 10, ciascuna Parte procede, su richiesta dell’altra Parte, a consultazioni nell’intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. La Parte interessata considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili alla Parte richiedente, fermo restando le proprie leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

Art. 53Pagamenti e trasferimenti

1.  Ad eccezione delle circostanze previste nell’articolo 54, una Parte si astiene dall’imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti e transazioni di capitale relative allo scambio di servizi.

2.  Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti, in qualità di membri del Fondo Monetario Internazionale, derivanti dallo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché una Parte si astenga dall’imporre restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo inerenti tali transazioni, salvo quanto disposto all’articolo 54, o su richiesta del Fondo Monetario Internazionale.

Art. 54Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1.  Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2.  Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni.

3.  Le restrizioni adottate o mantenute da una Parte di cui al paragrafo 2:

  1. (a)

    garantiscono che all’altra Parte venga riservato un trattamento non meno favorevole di quello applicato a qualsiasi non Parte;

  2. (b)

    sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;

  3. (c)

    evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra Parte;

  4. (d)

    non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2; e

  5. (e)

    hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 2.

4.  Nel determinare l’incidenza di tali restrizioni, una Parte può dare priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per il proprio programma economico. Tuttavia, tali restrizioni non sono adottate o tenute in essere allo scopo di proteggere un particolare settore di servizi.

5.  Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere da una Parte ai sensi del paragrafo 2 o qualsiasi modifica apportata ad essa sono prontamente notificati all’altra Parte.

Art. 55Eccezioni generali

Fermo restando l’obbligo di non debbano applicare in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l’adozione o l’applicazione da parte di entrambe le Parti di misure:

  1. (a)

    necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico;

Nota: L’eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad una minaccia effettiva e sufficientemente grave.

  1. (b)

    necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;

  2. (c)

    necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti della Parte che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi comprese quelle relative:

    1. (i)

      alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un’inadempienza rispetto a contratti di servizi,

    2. (ii)

      alla tutela della sfera privata delle persone fisiche in relazione all’elaborazione e alla divulgazione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche e,

    3. (iii)

      alla sicurezza;

  3. (d)

    incompatibili con l’articolo 47, purché la differenza di trattamento sia finalizzata a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell’altra Parte;

    Nota: Le misure finalizzate a garantire l’equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte ai sensi del proprio sistema fiscale che:

    1. (i)

      si applicano a prestatori di servizi non residenti in virtù del fatto che l’imposta dovuta dai non residenti è determinata in base agli elementi imponibili provenienti dall’area della Parte o in essa situati;

    2. (ii)

      si applicano a non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte nell’area della Parte;

    3. (iii)

      si applicano a non residenti o a residenti al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’adempimento degli obblighi;

    4. (iv)

      si applicano agli utenti di servizi forniti nell’area o dal territorio dell’altra Parte al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nell’area della Parte;

    5. (v)

      operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della loro diversa natura della base imponibile; oppure

    6. (vi)

      determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l’utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

  1. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti in questo paragrafo e in questa nota sono determinati in base alle definizioni e ai concetti fiscali o a simili definizioni e concetti, ai sensi delle leggi della Parte che adotta la misura.

  2. (e)

    incompatibili con l’articolo 45, purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

Art. 56Eccezioni in materia di sicurezza

Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo può essere interpretato nel senso di:

  1. (a)

    imporre ad una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza;

  2. (b)

    impedire ad una Parte di prendere provvedimenti che la stessa ritenga necessari per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza:

    1. (i)

      relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, al fine di approvvigionare un’installazione militare,

    2. (ii)

      relativamente a materiali fissili e per la fusione ovvero a materiali da essi derivati,

    3. (iii)

      adottati in periodo di guerra o in altre situazioni di crisi nelle relazioni internazionali; oppure

  3. (c)

    impedire ad una Parte di intraprendere azioni nell’adempimento dei propri obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite1 per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

  1. RS 0.120

Art. 57Elenchi di esenzioni

1.  L’elenco di esenzioni delle Parti definito dall’articolo 45 al 47 deve essere esposto nell’allegato III.

2.  L’elenco di esenzioni di una Parte esposto nell’allegato III disciplina:

  1. (a)

    le misure vigenti che una Parte può mantenere, rinnovare in qualsiasi momento o modificare senza ridurne il livello di conformità alle disposizioni esposte dall’articolo 45 all’articolo 47; e

  2. (b)

    le misure che la Parte può adottare, mantenere o modificare.

Art. 58Modifica degli elenchi di esenzioni

1.  Una Parte provvede a notificare all’altra Parte la propria intenzione di modificare il proprio elenco di esenzioni esposto nell’allegato III. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, su richiesta scritta dell’altra Parte, le Parti avviano consultazioni in merito a eventuali adeguamenti compensativi, adoperandosi per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Qualora le Parti non riuscissero a raggiungere un accordo compensativo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte che ha ricevuto la notifica può sottoporre la questione ad arbitrato di un tribunale arbitrale designato in base alle stesse procedure esposte dal paragrafo 3 al paragrafo 7 dell’articolo 141. Tale tribunale arbitrale deve presentare le proprie conclusioni in merito alle vie da seguire per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Su tale tribunale arbitrale si applica l’articolo 143 mutatis mutandis.

2.  Se non vi è richiesta di consultazioni, o dopo che la Parte che ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 ha operato gli adeguamenti compensativi come concordato tra le Parti o in conformità alla decisione dell’arbitrato, la modifica deve essere integrata nell’allegato III conformemente alle procedure esposte all’articolo 152.

3.  Se una Parte ha operato un adeguamento compensativo ai sensi dell’articolo XXI del GATS a vantaggio dell’altra Parte, individuata come «membro danneggiato», in merito ad una modifica analoga a quella da apportare all’elenco di esenzioni della prima Parte, esposto nell’allegato III, si ritiene che le Parti abbiano raggiunto un accordo compensativo di cui al paragrafo 1 con la stessa conclusione concordata nel menzionato adeguamento compensativo.

Art. 59Trasparenza

1.  Ogni Parte provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.

2.  Ove non sia possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni devono essere comunque rese disponibili al pubblico.

Art. 60Riesame

1.  Le Parti riesaminano almeno ogni due anni o con maggior frequenza se così convenuto, i loro elenchi di esenzioni esposti nell’allegato III con l’obiettivo di procedere ad un’ulteriore liberalizzazione nel reciproco scambio di servizi. Il primo riesame ha luogo non oltre due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

2.  Qualora dopo l’entrata in vigore del presente Accordo una Parte proceda unilateralmente all’ulteriore liberalizzazione dei propri settori di servizi, sottosettori o attività, essa considera le richieste dell’altra Parte in merito all’integrazione di tale liberalizzazione autonoma nel presente Accordo.

Art. 61Allegati

Gli allegati III, IV, V, VI e VII costituiscono parte integrante del presente capitolo.

Capitolo 7: Circolazione delle persone fisiche

Art. 62Campo di applicazione

1.  Il presente capitolo si applica alle misure che incidono sulla circolazione di persone fisiche di una Parte che entrano e soggiornano temporaneamente nell’altra Parte.

2.  Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche di una Parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte, né si applica a misure riguardanti nazionalità o cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

3.  Il presente capitolo non deve impedire ad una Parte di applicare misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte nella prima Parte, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei propri confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non vengano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra Parte dalle condizioni e modalità di impegni specifici esposti nell’allegato VIII.

Nota: Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di una determinata nazionalità e non per quelle di altre non va interpretato nel senso di annullare né compromettere i vantaggi derivanti dalle condizioni degli impegni specifici.

Art. 63Principi generali

1.  Il presente capitolo rispecchia la relazione commerciale preferenziale tra le Parti, il loro desiderio di favorire la circolazione di persone fisiche su una base di reciproco vantaggio e di fissare criteri e procedure trasparenti per la circolazione di persone fisiche, nonché la necessità di garantire la sicurezza ai confini e tutelare la forza lavoro nazionale e l’impiego lavorativo permanente in entrambe le Parti.

2.  Ogni Parte applica le proprie misure riguardanti le disposizioni del presente capitolo conformemente al paragrafo 1 e, in particolare, le applica con la rapidità necessaria ad evitare eccessivi ostacoli o ritardi nello scambio di beni o servizi o nella conduzione di attività di investimento ai sensi di questo Accordo.

Art. 64Definizioni

Ai fini del presente capitolo, per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che, in base alla legislazione della Parte, sia:

  1. (a)

    relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone; oppure

  2. (b)

    relativamente alla Svizzera:

    1. (i)

      un cittadino della Svizzera, oppure

    2. (ii)

      una persona residente in modo permanente in Svizzera che è un prestatore di servizi nella zona dell’altra Parte.

Art. 65Autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo

1.  Ogni Parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte conformemente al presente capitolo e alle leggi e ai regolamenti pertinenti della prima Parte e in osservanza dei termini risultanti da impegni specifici esposti nell’allegato VIII.

2.  Ogni Parte garantisce che gli oneri applicati dalle proprie autorità competenti per elaborare la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte a scopi commerciali vengano applicati con riguardo ai costi amministrativi implicati.

Art. 66Fornitura di informazioni

1.  Ogni Parte rende pubblicamente disponibili le informazioni in merito alle persone fisiche contemplate dai propri impegni specifici esposti nell’allegato VIII, ivi comprese le informazioni necessarie per un’efficace domanda di concessione di ingresso nonché di soggiorno temporaneo e lavoro in tale Parte. Tali informazioni devono essere costantemente aggiornate.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare una descrizione di:

  1. (a)

      per quanto riguarda il Giappone:

      1. relativamente a tutti gli status di residenza pertinenti per autorizzare l’ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro in Giappone per persone fisiche della Svizzera contemplate da impegni specifici assunti dal Giappone nell’allegato VIII:
    1. (i)

      visti e certificati di idoneità,

    2. (ii)

      requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e certificati di eleggibilità, ivi comprese le informazioni circa la documentazione necessaria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego, e

    3. (iii)

      requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo; oppure

  2. (b)

      per quanto riguarda la Svizzera:

      1. relativamente all’autorizzazione di ingresso e soggiorno temporaneo e lavoro in Svizzera per persone fisiche del Giappone contemplate dagli impegni specifici assunti dalla Svizzera nell’allegato VIII:
    1. (i)

      tutte le categorie di visti e di permessi di lavoro,

    2. (ii)

      requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e permessi di lavoro, ivi comprese le informazioni circa la documentazione necessaria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego, e

    3. (iii)

      requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione, del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo e dei permessi di lavoro.

3.  Ogni Parte fornisce all’altra Parte dettagli inerenti pubblicazioni pertinenti o siti web dove sono rese disponibili le informazioni di cui al paragrafo 2.

4.  Se l’attuazione del paragrafo 1 risulta impraticabile per una Parte, questa fornisce direttamente all’altra Parte le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché ogni successiva modifica in merito. Inoltre, questa Parte fornisce i recapiti delle proprie autorità cui persone dell’altra Parte possono rivolgersi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.  Ogni Parte mette a disposizione dell’altra Parte, su richiesta di quest’ultima e nei limiti del possibile, i dati statistici riguardanti l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo nella prima Parte per persone fisiche dell’altra Parte ai sensi del presente capitolo.

Art. 67Elaborazione rapida delle domande

1.  Le autorità competenti di ogni Parte elaborano senza indugio le domande di autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, i permessi di lavoro o i certificati di eleggibilità presentati per le persone fisiche dell’altra Parte, ivi comprese le domande di rinnovo degli stessi.

2.  Se le autorità competenti di una Parte necessitano di informazioni aggiuntive dal richiedente per l’elaborazione della sua domanda, esse devono adoperarsi per darne comunicazione al richiedente senza inutile indugio.

3.  Su istanza del richiedente, le autorità competenti di una Parte si impegnano a fornire, senza inutile indugio, le informazioni concernenti lo stato della domanda.

4.  Dopo aver preso la decisione, le autorità competenti di una Parte si adoperano per notificare, senza inutile indugio, al richiedente l’ingresso e il soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, il permesso di lavoro o il certificato di eleggibilità, l’esito della domanda. La notifica deve contenere il periodo di soggiorno nonché tutte le altre condizioni.

Art. 68Misure ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull’immigrazione

Fatta eccezione per il presente capitolo e per i capitoli 1, 14 e 16, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può imporre ad entrambe le Parti obblighi in merito alle misure derivanti dalle leggi e dai regolamenti sull’immigrazione.

Art. 69Eccezioni generali e di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 55 e 56, mutatis mutandis.

Capitolo 8: Commercio elettronico

Art. 70Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure adottate da una Parte che incidono sul commercio elettronico, ivi compreso quello relativo a beni e servizi, nel quadro dei loro scambi bilaterali.

Art. 71Disposizioni generali

1.  Le Parti riconoscono la crescita economica e le opportunità fornite dal crescente ricorso al commercio elettronico nello scambio di beni e servizi, tra gli altri, ed in particolare per le imprese e i consumatori, l’importanza di evitare le barriere per il suo utilizzo e sviluppo e la necessità di creare un clima di fiducia e sicurezza in merito al suo utilizzo.

2.  Le Parti riconoscono il principio di neutralità tecnologica nel senso che qualsiasi disposizione inerente lo scambio di servizi non distingue tra i diversi mezzi tecnologici tramite i quali servizio può essere fornito.

3.  In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e i capitoli 2, 6, 9 o 11, prevale il capitolo diverso dal presente, limitatamente alla parte incompatibile.

4.  Il presente capitolo non si applica:

  1. (a)

    agli appalti pubblici;

  2. (b)

    alle sovvenzioni quali definite nell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC; e

  3. (c)

    alle misure fiscali.

Art. 72Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. (a)

    per «prodotti digitali» si intendono prodotti quali programmi di computer, testi, progetti, grafiche, video, immagini e registrazioni sonore o qualsiasi combinazione tra loro, codificati digitalmente e trasmessi elettronicamente;

Nota 1: Ai fini del presente capitolo, i prodotti digitali non comprendono quelli fissati su un mezzo di supporto. I prodotti digitali fissati su un mezzo di supporto sono assoggettati al capitolo 2.

Nota 2: Ai fini del presente capitolo, prodotti digitali sono quelli destinati alla vendita o alla distribuzione commerciale.

  1. (b)

    per «certificato elettronico« s’intende un documento elettromagnetico preparato per attestare che gli elementi utilizzati per confermare che l’utente ha eseguito la firma elettronica si riferiscano all’utente stesso;

  2. (c)

    per «firma elettronica» s’intende una misura adottata in merito all’informazione che può essere registrata in un supporto elettromagnetico e che soddisfa entrambi i seguenti requisiti:

    1. (i)

      la misura indica che tale informazione è stata approvata da una persona che ha adottato tale misura, e

    2. (ii)

      la misura conferma che tale informazione non è stata alterata;

  3. (d)

    per «soggetti partecipanti ad una transazione elettronica» si intendono tutti i soggetti, almeno uno per ciascuna delle Parti, coinvolti in una transazione elettronica o in una comunicazione elettronica di particolare rilevanza per la transazione;

  4. (e)

    per «documenti di amministrazione commerciale» si intendono i moduli rilasciati o controllati da una Parte che devono essere completati:

    1. (i)

      da o per un importatore o un esportatore in relazione all’importazione o all’esportazione di prodotti, oppure

    2. (ii)

      da un prestatore di servizi in relazione allo scambio di servizi; e

Nota: Ai fini del presente capitolo, la voce «scambio di servizi» ha lo stesso significato della voce «scambio di servizi» definita al sottoparagrafo (t) dell’articolo 44.

  1. (f)

    per «trasmesso elettronicamente» s’intende trasferito tramite un mezzo elettromagnetico.

Art. 73Trattamento non discriminatorio dei prodotti digitali

1.  Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis, ogni Parte:

  1. (a)

    non adotta misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti digitali dell’altra Parte di quello accordato ai propri analoghi prodotti digitali. Qualora una Parte identifichi una misura di tale natura, che sia stata adottata prima dell’entrata in vigore del presente Accordo e che sia applicata dall’altra Parte, quest’ultima dovrà adoperarsi per eliminarla; e

  2. (b)

    non adotta o mantiene misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti digitali dell’altra Parte di quello accordato ad analoghi prodotti digitali di una non Parte.

2.  Nell’attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1, ogni Parte determina, in buona fede, se un prodotto digitale sia un prodotto digitale di una Parte, dell’altra Parte o di una non Parte. Tale determinazione deve essere effettuata in modo trasparente, obiettivo, ragionevole e leale.

3.  Su richiesta dell’altra Parte, ogni Parte spiega come essa determina l’origine di un prodotto digitale nell’attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1.

4.  Le Parti collaborano con organizzazioni e forum internazionali per incoraggiare lo sviluppo di criteri per la determinazione dell’origine di un prodotto digitale, al fine di valutare l’integrazione di tali criteri nel presente Accordo.

5.  Le Parti riesaminano il presente articolo cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, salvo altrimenti concordato.

Art. 74Trattamento non discriminatorio dei servizi

Ogni Parte garantisce che le proprie misure che disciplinano il commercio elettronico non discriminino la fornitura di servizi trasmessa elettronicamente nei confronti della fornitura di analoghi servizi tramite altri mezzi.

Art. 75Accesso al mercato

Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis, ciascuna Parte non adotta né mantiene misure che pongano indebiti divieti o restrizioni al commercio elettronico.

Art. 76Dazi doganali

1.  Riconoscendo l’importanza di mantenere la prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, le Parti collaborano per rendere tale prassi vincolante nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, al fine di valutarne l’integrazione nel presente Accordo.

2.  Nel contesto del paragrafo 1, le Parti confermano la loro prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche di cui al paragrafo 46 della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong del dicembre 2005.

Art. 77Regolamentazione interna

Ogni Parte si adopera per garantire che tutte le sue misure che incidono sul commercio elettronico vengano amministrate in modo trasparente, obiettivo, ragionevole e imparziale e non siano più gravose del necessario.

Art. 78Firme elettroniche e servizi di certificazione

1.  Nessuna delle Parti adotta o mantiene leggi sulle firme elettroniche che:

  1. (a)

    vietino ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di determinare reciprocamente adeguati metodi di elaborazione della firma elettronica per tale transazione o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione;

  2. (b)

    impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di avere la possibilità di provare davanti ad una corte che la loro transazione elettronica o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione sia conforme ad ogni requisito di legge concernente le firme elettroniche; oppure

  3. (c)

    impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di scegliere la corte o il tribunale a cui presentare le eventuali controversie inerenti la transazione.

2.  Nonostante il paragrafo 1, ogni Parte può richiedere che per una particolare categoria di transazioni elettroniche o di comunicazioni elettroniche di particolare rilevanza per tali transazioni, le firme elettroniche soddisfino determinati standard di efficienza o si basino su uno specifico certificato elettronico rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi delle leggi e dei regolamenti della Parte, purché tale richiesta:

  1. (a)

    persegua un legittimo obiettivo politico; e

  2. (b)

    sia correlata in maniera sostanziale al raggiungimento di tale obiettivo.

3.  Il presente articolo non si applica alle transazioni o comunicazioni di particolare rilevanza per tali transazioni per le quali non sia consentita l’elaborazione elettronica ai sensi delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte.

4.  Ogni Parte si adopera, in conformità alla propria legislazione sulle firme elettroniche e sui servizi di certificazione, ad agevolare le procedure di accreditamento o di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione che abbiano già ottenuto l’accreditamento o il riconoscimento ai sensi della legislazione dell’altra Parte.

Art. 79Teleamministrazione commerciale

1.  Ogni Parte si adopera per rendere pubblicamente disponibili in forma elettronica tutti i documenti di amministrazione commerciale.

2.  Ogni Parte si adopera ad accettare i documenti di amministrazione commerciale presentati in forma elettronica come l’equivalente legale delle versioni cartacee di tali documenti.

3.  Le Parti collaborano bilateralmente e nell’ambito di forum internazionali per incentivare l’accettazione delle versioni elettroniche di documenti di amministrazione commerciale.

Art. 80Tutela degli utenti online

1.  Le Parti riconoscono l’importanza di adottare e mantenere misure trasparenti ed efficaci a tutela degli utenti del commercio elettronico, nonché misure che contribuiscano a sviluppare la fiducia degli utenti.

2.  Le Parti riconoscono l’importanza della collaborazione tra le loro rispettive autorità competenti in materia di tutela degli utenti relativamente ad attività legate al commercio elettronico nell’ambito dei loro scambi bilaterali al fine di migliorare la tutela degli utenti stessi.

3.  Le Parti riconoscono l’importanza di:

  1. (a)

    adottare o mantenere misure, in conformità alle rispettive leggi e regolamenti, a tutela dei dati personali degli utenti del commercio elettronico; e

  2. (b)

    prendere in considerazione norme e criteri internazionali nello sviluppo di tali misure.

Art. 81Partecipazione del settore privato

1.  Ogni Parte si adopera per garantire che i quadri normativi che regolamentano il commercio elettronico sostengano lo sviluppo industriale di quest’ultimo, al fine di promuovere gli scambi bilaterali tra le Parti.

2.  Ogni Parte si adopera per incentivare l’autoregolamentazione del settore privato, anche tramite codici di condotta, linee guida e meccanismi di applicazione, al fine di sostenere il commercio elettronico.

Art. 82Collaborazione

1.  Le Parti collaborano per identificare e superare gli ostacoli incontrati in particolare dalle piccole e medie imprese nell’utilizzo del commercio elettronico nel quadro dei loro scambi bilaterali.

2.  Le Parti si adoperano per condividere le informazioni e le esperienze, ivi comprese quelle riguardanti le leggi, i regolamenti e le buone prassi nel campo del commercio elettronico in relazione, tra l’altro:

  1. (a)

    alla riservatezza dei dati;

  2. (b)

    alla lotta ai messaggi commerciali non richiesti trasmessi tramite Internet, quali i messaggi di posta elettronica;

  3. (c)

    alla fiducia degli utenti nei confronti del commercio elettronico;

  4. (d)

    alla sicurezza informatica;

  5. (e)

    alla proprietà intellettuale;

  6. (f)

    al governo elettronico; e

  7. (g)

    alla morale pubblica, in particolare ai valori etici per le giovani generazioni.

3.  Ogni Parte si adopera, ricorrendo ai mezzi disponibili, per incentivare le attività di organizzazioni no profit operanti nel proprio territorio, finalizzate alla promozione del commercio elettronico, ivi compreso lo scambio di informazioni e opinioni.

4.  Le Parti collaborano, ove opportuno, nell’ambito di organizzazioni e forum internazionali di pertinenza per contribuire allo sviluppo del quadro internazionale di regolamentazione del commercio elettronico.

Art. 83Eccezioni

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 22, 55 e 56, mutatis mutandis.

Capitolo 9: Investimenti

Art. 84Campo di applicazione e copertura

1.  Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute da una Parte concernenti gli investitori dell’altra Parte e i loro investimenti nell’area della prima Parte.

2.  Rimane inteso che il presente capitolo si applica anche alle misure adottate o mantenute da una Parte concernenti gli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte nell’area della prima Parte prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

3.  In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e il capitolo 6 in merito alle misure di una Parte concernenti lo scambio di servizi, prevale il capitolo 6, limitatamente alla parte incompatibile.

Art. 85Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. (a)

    per «impresa» s’intende qualsiasi entità debitamente costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti, con o senza scopo di lucro, posseduta o controllata da soggetti privati o pubblici, ivi comprese società per azioni, partenariati, imprese individuali, società, joint venture o altre associazioni;

  2. (b)

    per «valuta liberamente convertibile» s’intende qualsiasi valuta ampiamente negoziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali;

  3. (c)

    per «investimento» s’intende qualsiasi tipo di valore patrimoniale, in particolare:

    1. (i)

      un’impresa o un ramo di un’impresa,

    2. (ii)

      azioni, quote di capitale o qualsiasi altra forma di partecipazione al capitale di un’impresa, ivi compresi i diritti che ne derivano,

    3. (iii)

      obbligazioni, obbligazioni non garantite, prestiti e altre forme di debito, ivi compresi i diritti che ne derivano,

    4. (iv)

      diritti di credito e di qualsiasi prestazione associata ad un’impresa e avente valore economico,

    5. (v)

      beni immateriali, quali diritti di proprietà intellettuale e avviamento,

    6. (vi)

      diritti conferiti in virtù di legge o contratto, quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi, ivi compresi quelli relativi alla coltivazione, all’esplorazione, all’estrazione e allo sfruttamento di risorse naturali,

    7. (vii)

      diritti derivanti da contratti, ivi compresi i contratti chiavi in mano, i contratti di costruzione, gestione, produzione e ripartizione dei ricavi, e

    8. (viii) qualsiasi altra proprietà, materiale e immateriale, mobile e immobile, nonché qualsiasi diritto di proprietà ad essa collegato, quali ipoteche, vincoli e pegni;
  4. una modifica della forma del bene patrimoniale non incide sul suo carattere di investimento;

  5. (d)

    per «attività d’investimento» s’intende l’istituzione, l’acquisizione, l’ampliamento, la gestione, la conduzione, la direzione, il mantenimento, l’utilizzo, il godimento, la liquidazione e la vendita di un investimento o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente;

  6. (e)

    per «investimento effettuato» s’intende un investimento che un investitore di una Parte ha operato, acquisito o ampliato nell’area dell’altra Parte;

  7. (f)

    per «investimento di un investitore di una Parte» s’intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dall’investitore di tale Parte;

  8. (g)

    per «investitore di una Parte» s’intende:

    1. (i)

      una persona fisica, che in base alle leggi applicabili di tale Parte sia:

      1. (A)

        relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure

      2. (B)

        relativamente alla Svizzera:

        1. (aa)

          un cittadino della Svizzera, oppure

        2. (bb)

          ha il diritto di residenza permanente, oppure

    2. (ii)

      un’impresa costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti di una Parte e dedita ad attività commerciali rilevanti nell’area di tale Parte;

  9. che stia effettuando o abbia effettuato un investimento nell’area dell’altra Parte; e

  10. (h)

    per «misura» s’intende qualsiasi misura di una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, atto amministrativo o qualsiasi altra forma.

Art. 86Trattamento generale e protezione

1.  Ogni Parte applica agli investimenti di investitori dell’altra Parte un trattamento leale ed equo nonché totale protezione e sicurezza. Nessuna delle Parti ostacolerà, tramite misure irragionevoli o arbitrarie, la gestione, la conduzione, la direzione, il mantenimento, l’impiego, il godimento, la liquidazione, la vendita di un investimento o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente.

2.  Ogni Parte è tenuta ad adempiere agli obblighi scritti eventualmente assunti in forza di un determinato investimento di un investitore dell’altra Parte, a cui l’investitore potrebbe aver fatto assegnamento al momento dell’istituzione, dell’acquisizione o dell’ampliamento di tale investimento.

Art. 87Trattamento nazionale

Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, ai propri investitori e investimenti.

Art. 88Trattamento della nazione più favorita

1.  Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti.

2.  Rimane inteso che il trattamento di cui al paragrafo 1 non comprende il trattamento accordato agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti sulla base di disposizioni che regolamentano la composizione delle controversie relative agli investimenti tra una Parte e la non Parte esposte in altri accordi internazionali.

3.  Qualora una Parte accordi un trattamento più favorevole ad investitori di una non Parte e ai relativi investimenti tramite la stipulazione o l’emendamento di un accordo di libero scambio, di un’unione doganale o di un simile accordo che preveda la sostanziale liberalizzazione degli investimenti, essa non è obbligata ad accordare tale trattamento agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti. La Parte che accorda un tale trattamento è tenuta a notificarlo senza indugio all’altra Parte e ad adoperarsi per accordare agli investitori di tale altra Parte e ai relativi investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell’accordo stipulato o emendato. Su richiesta dell’altra Parte, la prima Parte avvia negoziazioni al fine di integrare nel presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell’accordo stipulato o emendato.

Art. 89Trasferimenti

1.  Ciascuna parte garantisce che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti effettuati nella propria area da un investitore dell’altra Parte possano essere effettuati liberamente e senza indugio all’interno e all’esterno della propria area. Tali trasferimenti comprendono, in particolare, quelli relativi:

  1. (a)

    al capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento;

  2. (b)

    a utili, interessi, dividendi, redditi di capitale, royalty, compensi o altri redditi maturati da tali investimenti;

  3. (c)

    ai pagamenti dovuti in forza di un contratto, ivi compreso un contratto di finanziamento;

  4. (d)

    ai proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale degli investimenti;

  5. (e)

    ai redditi e ad altre forme di remunerazione del personale assunto all’estero in relazione agli investimenti in questione;

  6. (f)

    ai pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 91 e 92; e

  7. (g)

    ai pagamenti derivanti dalla composizione di una controversia di cui all’articolo 94.

2.  Ogni Parte garantisce inoltre che i trasferimenti di cui al paragrafo 1 possano essere effettuati in una valuta liberamente convertibile. Un trasferimento deve poter essere effettuato al tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.

3.  Rimane inteso che i paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’obbligo di una Parte di applicare in modo equo, non discriminatorio e in buona fede le proprie leggi in materia di:

  1. (a)

    fallimento, insolvenza o tutela dei diritti di creditori;

  2. (b)

    emissione, scambio e negoziazione di titoli;

  3. (c)

    delitti o reati perseguibili e confisca dei proventi di attività criminose;

  4. (d)

    rendicontazione o archiviazione di trasferimenti di valuta o altri strumenti monetari; oppure

  5. (e)

    garanzia di conformità a sentenze o ordinanze in procedimenti arbitrali.

Art. 90Esenzioni

1.  Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano a:

  1. (a)

    qualsiasi misura non conforme adottata da una Parte, come esposto nel relativo elenco di esenzioni alla sezione 1 dell’appendice 1 o alla sezione 1 dell’appendice 2 dell’allegato IX, che viene mantenuta, continuata o aggiornata in ogni momento;

  2. (b)

    un emendamento o una modifica di qualsiasi misura non conforme contemplata dal sottoparagrafo (a) nella misura in cui tale emendamento o tale modifica non diminuisca la conformità della misura agli articoli 87, 88 e 96; e

  3. (c)

    qualsiasi misura adottata o mantenuta da una Parte, in conformità al proprio elenco di esenzioni alla sezione 2 dell’appendice 1 o alla sezione 2 dell’appendice 2 dell’allegato IX,

limitatamente all’incompatibilità di tali misure con gli articoli 87, 88 e 96.

2.  In caso di emendamento o modifica di una misura vigente non conforme di cui al sottoparagrafo 1(b) o di adozione di una misura di cui al sottoparagrafo 1(c), una Parte è tenuta a darne notifica all’altra Parte, insieme a dettagliate informazioni, prima di procedere all’emendamento, alla modifica o all’adozione, o, in circostanze eccezionali, in un momento successivo, il più presto possibile.

3.  Nessuna delle Parti ha la facoltà, relativamente a qualsiasi misura adottata dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e contemplata dal proprio elenco di esenzioni esposto nell’allegato IX, di imporre ad un investitore dell’altra Parte, in virtù della sua nazionalità, di vendere o disporre altrimenti di un investimento esistente al momento in cui la misura entra in vigore.

4.  In sede di riesame, previsto dall’articolo 102, le Parti riesaminano i loro elenchi di esenzioni esposti nell’allegato IX al fine di ridurre il campo di applicazione delle esenzioni in essi contenute o di rimuoverle.

5.  Una Parte ha la facoltà di rimuovere in ogni momento, totalmente o parzialmente, su richiesta dell’altra Parte o unilateralmente, le sue esenzioni esposte nell’allegato IX tramite notifica scritta all’altra Parte.

6.  Gli articoli 87 e 88 non si applicano alle misure contemplate dalle eccezioni e dalle deroghe agli obblighi previsti agli articoli 3 e 4 dell’Accordo TRIPS, come specificamente previsto dall’articolo 3 all’articolo 5 dell’Accordo TRIPS.

7.  Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano alle misure adottate o mantenute da una Parte per quanto concerne gli appalti pubblici.

Art. 91Espropriazione e compensazione

1.  Nessuna delle Parti ha la facoltà di espropriare o nazionalizzare nella propria area gli investimenti di investitori dell’altra Parte o di intraprendere qualsiasi misura equivalente all’espropriazione o alla nazionalizzazione (di seguito denominate «espropriazione»), tranne nei casi in cui ciò avvenga:

  1. (a)

    per uno scopo di pubblico interesse;

  2. (b)

    in modo non discriminatorio;

  3. (c)

    conformemente alla procedura prevista dalla legge; e

  4. (d)

    a fronte di una tempestiva, adeguata ed efficace compensazione ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2 al paragrafo 4.

2.  L’importo della compensazione deve essere pari all’equo valore di mercato dell’investimento espropriato al momento in cui l’espropriazione è stata annunciata pubblicamente o qualora precedente, al momento in cui essa si è verificata. L’equo valore di mercato non deve riflettere le variazioni del valore di mercato che si sono verificate per il fatto che l’espropriazione è stata resa nota pubblicamente in anticipo.

3.  La compensazione deve essere corrisposta senza indugio e deve includere l’interesse calcolato al tasso di mercato, tenendo in considerazione la durata che intercorre tra la data dell’espropriazione e la data del pagamento. La compensazione deve essere effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile nonché liberamente convertibile, in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente al momento dell’espropriazione.

4.  Fatto salvo l’articolo 94, l’investitore espropriato ha diritto, ai sensi delle leggi della Parte espropriante, di chiedere l’intervento di una corte di giustizia, di un tribunale amministrativo o di un’altra autorità indipendente facente capo a tale Parte, ai fini di un tempestivo riesame del suo caso e della valutazione del suo investimento, conformemente ai principi esposti nel presente articolo.

Art. 92Trattamento in caso di conflitto

1.  Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte che hanno subito perdite o danni in relazione ai loro investimenti effettuati nella sua area in seguito a conflitto armato, rivoluzione, insurrezione, disordine civile o qualsiasi altro evento ivi verificatosi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quelli di una non Parte in merito alla restituzione, all’indennizzo, alla compensazione o a qualsiasi altra forma di composizione.

2.  Tutti i pagamenti effettuati al fine della composizione di cui al paragrafo 1 devono essere effettivamente realizzabili, liberamente trasferibili nonché liberamente convertibili in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente.

Art. 93Surrogazione

Qualora un investitore di una Parte riceva un pagamento, in virtù di un contratto di assicurazione, garanzia o indennizzo, da un assicuratore istituito e organizzato ai sensi delle leggi di tale Parte, l’altra Parte è tenuta a riconoscere la cessione di tutti i diritti o le garanzie dell’investitore nei confronti dell’assicuratore, nonché i diritti dell’assicuratore di esercitare tali diritti o garanzie in virtù della surrogazione nella stessa misura del dante causa.

Art. 94Composizione delle controversie relative agli investimenti tra un investitore e una Parte

1.  Ai fini del presente capitolo, per «controversia relativa agli investimenti» s’intende una controversia tra una Parte e un investitore dell’altra Parte che ha subito una perdita o un danno a causa di, o risultante da, una presunta violazione della prima Parte nei confronti di un qualsiasi obbligo ai sensi del presente capitolo in merito all’investitore o al suo investimento. Il presente articolo non si applica alle controversie derivanti da eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

2.  Qualsiasi controversia relativa agli investimenti deve, per quanto possibile, essere risolta amichevolmente tramite consultazioni tra l’investitore e la Parte in causa (di seguito denominate collettivamente in questo articolo «le parti in causa») su richiesta dell’investitore.

3.  Se la controversia relativa agli investimenti non può essere risolta tramite consultazioni entro sei mesi dalla data in cui l’investitore in causa ha presentato la richiesta scritta di procedere a tali consultazioni, l’investitore in causa può sottoporre la controversia a conciliazione o arbitrato alle seguenti istituzioni o in base ai seguenti regolamenti:

  1. (a)

    il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti («International Centre for Settlement of Investment Disputes», di seguito denominato in questo articolo «ICSID»), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 19651;

  2. (b)

    il Regolamento del servizio aggiuntivo dell’ICSID, purché una delle Parti, ma non entrambe, siano aderenti alla Convenzione ICSID;

  3. (c)

    un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, deve essere istituito in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) adottato il 28 aprile 1976.

4.  Ogni Parte dà il proprio consenso a che un investitore in causa sottoponga una controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale di cui al paragrafo 3 in merito ad un investimento effettuato.

5.  Nonostante il paragrafo 4, nessuna controversia relativa agli investimenti può essere sottoposta a conciliazione o arbitrato ai sensi del paragrafo 3, se sono trascorsi più di cinque anni dalla data in cui l’investitore in causa è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, se anteriore, della perdita o del danno verificatosi di cui al paragrafo 1.

6.  Un investitore in causa può sottoporre la controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale se:

  1. (a)

    l’investitore in causa non ha avviato alcun procedimento per la composizione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa; oppure

  2. (b)

    qualora l’investitore in causa abbia avviato un procedimento per la composizione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa, l’investitore ritira tale controversia da tali procedimenti. Ai fini del ritiro, occorre allegare un atto di rinuncia alla richiesta scritta di conciliazione o arbitrato, tramite il quale l’investitore in causa rinuncia ad ogni diritto di avviare o continuare qualsiasi procedimento relativo a qualsiasi presunta violazione del presente capitolo davanti a corti di giustizia, tribunali amministrativi o agenzie sottoposte alle leggi dell’altra Parte.

Rimane inteso che un investitore in causa può iniziare o continuare un’azione tesa all’adozione di una misura cautelativa d’urgenza che non implichi il pagamento di danni monetari davanti a un tribunale giudiziale o amministrativo della Parte in causa, purché tale azione sia sottoposta al solo scopo di preservare i diritti e gli interessi dell’investitore in causa nel periodo di pendenza della conciliazione o dell’arbitrato.

RS 0.277.12

7.  Salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, l’arbitrato deve avere luogo in un Paese appartenente alla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere, siglata a New York il 10 giugno 1958.

8.  Il tribunale arbitrale delibera in merito alla controversia relativa agli investimenti in conformità al presente capitolo e alle norme vigenti del diritto internazionale. Qualora la controversia comprenda una rivendicazione basata sul paragrafo 2 dell’articolo 86, il tribunale arbitrale delibera in merito a tale rivendicazione in conformità al presente capitolo e:

  1. (a)

    alle norme giuridiche specificate nel contratto d’investimento in questione, o ad altre norme giuridiche concordate tra le parti in causa; oppure

  2. (b)

    in assenza di norme giuridiche di cui al sottoparagrafo (a):

    1. (i)

      alle norme del diritto internazionale applicabili, e

    2. (ii)

      al diritto del convenuto, ivi comprese le relative norme che disciplinano i conflitti di leggi.

9.  Entro 30 giorni dalla data di presentazione a conciliazione o arbitrato internazionale della controversia relativa agli investimenti, la Parte in causa invia all’altra Parte una notifica scritta dell’avvenuta presentazione, fornendo inoltre all’altra Parte copie di tutti gli atti processuali rimessi all’arbitrato.

10.  Tramite notifica scritta alle parti in causa, la Parte non in causa può presentare osservazioni al tribunale arbitrale su questioni riguardanti l’interpretazione del presente capitolo.

11.  La Parte in causa non può far valere come difesa la propria immunità o il fatto che l’investitore in causa abbia ricevuto o riceverà, in virtù di un contratto d’assicurazione, una garanzia o un indennizzo, una compensazione a copertura totale o parziale della perdita o del danno subito.

12.  Nessuna delle Parti può offrire protezione diplomatica o presentare una rivendicazione internazionale in relazione ad una controversia relativa agli investimenti sottoposta ad arbitrato internazionale, a meno che la Parte in causa non sia venuta meno ai propri obblighi derivanti dal lodo arbitrale emesso. Ai sensi del presente paragrafo non rientrano nella protezione diplomatica gli scambi diplomatici informali finalizzati ad agevolare la composizione della controversia in questione.

13.  La decisione dell’arbitrato è definitiva e vincolante per le parti in causa e deve essere eseguita senza indugio conformemente alle leggi della Parte in causa.

  1. RS 0.975.2

Art. 95Eccezioni generali e di sicurezza

1.  In merito all’effettuazione di investimenti si applicano, mutatis mutandis, gli articoli XIV e XIVbis del GATS, che sono inseriti nel presente Accordo.

bis

2.  Il paragrafo 1 dell’articolo XIV del GATS si applica anche, mutatis mutandis, agli investimenti effettuati.

3.  Il presente articolo non si applica al paragrafo 1 dell’articolo 86 né agli articoli 91 e 92.

4.  In circostanze eccezionali, qualora una Parte adotti una misura ai sensi dei paragrafi 1 e 2, tale Parte è tenuta, prima dell’entrata in vigore della misura o successivamente il più presto possibile, a notificare all’altra Parte:

  1. (a)

    il settore e il sottosettore o l’attività interessati dalla misura;

  2. (b)

    l’obbligo o le disposizioni del presente Accordo interessate dalla misura;

  3. (c)

    la base legale della misura;

  4. (d)

    una descrizione riepilogativa della misura; e

  5. (e)

    le finalità della misura.

Art. 96Divieto dei requisiti di prestazione

Ai fini del presente capitolo, l’allegato all’Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali («Trade-related Investment Measures, TRIMS») contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 97Misure temporanee di salvaguardia

1.  Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2.  Una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere misure restrittive in merito alle transazioni di capitali transfrontaliere nonché al pagamento e ai trasferimenti legati ad investimenti:

  1. (a)

    nel caso sussistano o rischino di sussistere gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; oppure

  2. (b)

    in casi eccezionali, qualora i movimenti di capitale causino o rischino di causare gravi difficoltà alla gestione macroeconomica, in particolare alle politiche monetarie e dei tassi di cambio.

3.  Le misure restrittive adottate o mantenute da una Parte ai sensi del paragrafo 2:

  1. (a)

    garantiscono che agli investitori dell’altra Parte venga riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato a quelli di qualsiasi non Parte;

  2. (b)

    sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo Monetario Internazionale;

  3. (c)

    non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2;

  4. (d)

    hanno carattere temporaneo e vengono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione;

  5. (e)

    vengono tempestivamente notificate all’altra Parte; e

  6. (f)

    evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra Parte.

4.  Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da alterare i diritti e gli obblighi di una Parte in qualità di membro del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo.

Art. 98Misure prudenziali

L’articolo VI dell’allegato VI si applica al presente capitolo, mutatis mutandis.

Art. 99Formalità speciali

Nulla di quanto formulato nell’articolo 87 può essere interpretato in modo da impedire ad una Parte di adottare o mantenere misure che prescrivano formalità speciali in relazione all’istituzione di un investimento da parte di investitori dell’altra Parte, come la conformità a requisiti di registrazione della residenza, purché tali formalità non compromettano materialmente la tutela accordata dalla prima Parte agli investitori dell’altra Parte e ai loro investimenti, conformemente al presente capitolo.

Art. 100Misure fiscali

1.  Le disposizioni seguenti si applicano alle misure fiscali di ciascuna delle Parti:

  1. (a)

    gli articoli 87 e 88; e

  2. (b)

    l’articolo 91, nel limite in cui tali misure costituiscono un’espropriazione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

2.  Ai fini del sottoparagrafo 1(a), i sottoparagrafi (d) e (e) dell’articolo XIV del GATS sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

3.  Una Parte non può invocare l’articolo 87 relativamente a una misura adottata dall’altra Parte che rientra nell’ambito di un accordo internazionale stipulato tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

4.  Ai fini del sottoparagrafo 1(a), l’articolo 94 non si applica relativamente a misure fiscali.

5.  Ai fini del sottoparagrafo 1(b), si applica l’articolo 94 relativamente a misure fiscali.

Art. 101Misure relative a salute, sicurezza e ambiente

Le Parti riconoscono che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le misure relative a salute, sicurezza o ambiente all’interno della propria area, o riducendo le norme che regolamentano il lavoro. A tale scopo, ogni Parte è tenuta a non tralasciare o altrimenti derogare a tali misure e norme nel favorire l’istituzione, l’acquisizione o l’espansione di investimenti nel proprio territorio.

Art. 102Riesame

1.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente a intervalli regolari, le Parti riesaminano il quadro giuridico, le condizioni e il flusso degli investimenti tra le loro aree nonché la loro compatibilità con i relativi impegni ai sensi di altri accordi internazionali, con l’obiettivo di procedere ad un’ulteriore progressiva liberalizzazione degli investimenti.

2.  Il riesame del quadro giuridico di cui al paragrafo 1 deve includere il riesame delle misure adottate o mantenute da una Parte conformemente al sottoparagrafo 1 (c) dell’articolo 90.

Capitolo 10: Concorrenza

Art. 103Misure contro attività anticoncorrenziali

1.  Riconoscendo che le attività anticoncorrenziali possono vanificare o compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del commercio e degli investimenti nonché ostacolare il buon funzionamento del proprio mercato, ogni Parte adotta le misure che ritiene adeguate a contrastare le attività anticoncorrenziali in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

2.  Tali misure devono essere adottate in conformità ai principi di trasparenza, di non discriminazione e imparzialità procedurale.

3.  Ai fini del presente capitolo, per «attività anticoncorrenziale» s’intende qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende, sanzioni o altri provvedimenti a norma del diritto della concorrenza di ciascuna delle Parti. In particolare, il termine comprende:

  1. (a)

    la monopolizzazione privata, la restrizione ingiustificata agli scambi e le prassi commerciali sleali ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza del Giappone; e

  2. (b)

    gli accordi illeciti tra imprese e le pratiche illecite di imprese che vantano una posizione dominante ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza della Svizzera.

Art. 104Collaborazione nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali

1.  Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e ai loro rispettivi regolamenti, collaborano nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali, nella misura consentita dalle loro risorse disponibili, al fine di contribuire all’effettiva applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte, tramite lo sviluppo di un rapporto di collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza delle Parti, evitando di conseguenza, o diminuendo, la possibilità di conflitti tra le Parti in tutte le questioni attinenti all’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte.

2.  I dettagli e le procedure di collaborazione ai sensi del presente articolo devono essere specificati nel capitolo 3 dell’Accordo di attuazione.

Art. 105Consultazioni

Una volta espletate tutte le procedure applicabili di cui all’articolo 104, la Parte che ritiene persistano effetti negativi sugli scambi causati da un’attività anticoncorrenziale può richiedere all’altra Parte di avviare consultazioni in sede di Comitato misto al fine di eliminare detti effetti negativi. Le consultazioni all’interno del Comitato misto:

  1. (a)

    non devono prendere in esame l’idoneità dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza da parte dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte; e

  2. (b)

    non devono violare l’indipendenza dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte nell’esercizio della propria autorità.

Art. 106Non applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 5 e del capitolo 14

1.  Il paragrafo 1 dell’articolo 5 e il capitolo 14 non si applicano al presente capitolo.

2.  Il capitolo 3 dell’Accordo di attuazione stabilisce i dettagli e le procedure per lo scambio delle informazioni, ivi comprese le informazioni confidenziali, di cui al presente capitolo.

Capitolo 11: Proprietà intellettuale

Art. 107Disposizioni generali

1.  Le Parti offrono e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria della proprietà intellettuale, promuovono l’efficienza e la trasparenza nell’amministrazione dei rispettivi sistemi di protezione della proprietà intellettuale e prevedono misure idonee a garantire un’adeguata ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contro ogni violazione, contraffazione e pirateria, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo e negli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

2.  Nel presente capitolo, per «proprietà intellettuale» si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale:

  1. (a)

    oggetto delle disposizioni dall’articolo 114 all’articolo 121; e/o

  2. (b)

    contemplate dall’Accordo TRIPS e/o dagli accordi internazionali di pertinenza cui si fa riferimento nell’Accordo TRIPS.

3.  Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare gli obblighi concernenti la proprietà intellettuale derivanti dagli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie alla data di entrata in vigore del presente Accordo e da ogni successivo emendamento che acquista efficacia per entrambe le Parti, compreso quanto segue:

  1. (a)

    l’Accordo TRIPS;

  2. (b)

    la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, siglata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aia il 6 novembre 19251, a Londra il 2 giugno 19342, a Lisbona il 31 ottobre 19583 e a Stoccolma il 14 luglio 19674, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Convenzione di Parigi»);

  3. (c)

    il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, siglato a Washington il 19 giugno 19705, emendato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984 e il 3 ottobre 2001;

  4. (d)

    l’Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, siglato a Strasburgo il 24 marzo 19716 ed emendato il 28 settembre 1979;

  5. (e)

    il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, siglato a Budapest il 28 aprile 19777 ed emendato il 26 settembre 1980;

  6. (f)

    l’Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 19618, riveduto a Ginevra il 10 novembre 19729, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 199110 (di seguito denominato «la Convenzione UPOV 1991»);

  7. (g)

    il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 198911 ed emendato il 3 ottobre 2006;

  8. (h)

    il Trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 199412;

  9. (i)

    l’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, siglato a Nizza il 15 giugno 195713, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 196714 ed a Ginevra il 13 maggio 197715, ed emendato il 28 settembre 1979;

  10. (j)

    l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, siglato a Madrid il 14 aprile 189116;

  11. (k)

    la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, siglata a Berna il 9 settembre 1886, integrata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, integrata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 192817, a Bruxelles il 26 giugno 194818, a Stoccolma il 14 luglio 196719 e a Parigi il 24 luglio 197120, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Convenzione di Berna»);

  12. (l)

    la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, adottata a Roma il 26 ottobre 196121 (di seguito denominata «la Convenzione di Roma»);

  13. (m)

    la Convenzione per la protezione di produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, adottata a Ginevra il 29 ottobre 197122;

  14. (n)

    il Trattato OMPI sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 199623; e

  15. (o)

    il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 199624 (di seguito denominato «il WPPT»).

4.  Nel riconoscimento congiunto dell’importanza degli accordi multilaterali seguenti ai fini delle iniziative internazionali volte a proteggere la proprietà intellettuale, ogni Parte si adopera per ratificare o per aderire ai seguenti accordi multilaterali di cui non è ancora parte:

  1. (a)

    il Trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 200025;

  2. (b)

    il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 200626; e

  3. (c)

    l’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato dalla Conferenza diplomatica il 2 luglio 199927.

  1. RS 0.232.01
  2. RS 0.232.02
  3. RS 0.232.03
  4. RS 0.232.04
  5. RS 0.232.141.1
  6. RS 0.232.143.1
  7. RS 0.232.145.1
  8. RS 0.232.161
  9. RS 0.232.162
  10. RS 0.232.163
  11. RS 0.232.112.4
  12. RS 0.232.112.1
  13. RS 0.232.112.2
  14. RS 0.232.112.3
  15. RS 0.232.112.9
  16. RU 12 1008
  17. RS 0.231.12
  18. RS 0.231.13
  19. RS 0.231.14
  20. RS 0.231.15
  21. RS 0.231.171
  22. RS 0.231.172
  23. RS 0.231.151
  24. RS 0.231.171.1
  25. RS 0.232.141.2
  26. RS 0.232.112.11
  27. RS 0.232.121.4

Art. 108Trattamento nazionale

1.  Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 3 e 5 dell’Accordo TRIPS.

2.  Ai fini del presente articolo e dell’articolo 109, il termine «cittadini» ha un significato identico a quello dell’Accordo TRIPS, e il termine «protezione» comprende qualsiasi questione concernente l’esistenza, l’acquisizione, il campo di applicazione, il mantenimento e l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le questioni concernenti l’uso dei diritti di proprietà intellettuale specificamente trattate nel presente capitolo.

Art. 109Trattamento della nazione più favorita

1.  Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di una non Parte in merito alla protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 4 e 5 dell’Accordo TRIPS.

2.  Il paragrafo 1 non deve essere interpretato nel senso di obbligare una delle Parti ad accordare ai cittadini dell’altra Parte qualsiasi trattamento accordato ai cittadini di una non Parte in virtù di un qualsiasi accordo contro la doppia imposizione.

Art. 110Miglioramento dell’efficienza delle questioni procedurali

Al fine di garantire un’amministrazione efficiente del sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate per migliorare l’efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di proprietà intellettuale.

Art. 111Acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale

1.  Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna Parte garantisce che, indipendentemente dal fatto che la domanda di concessione o di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale inoltrata sia una domanda nazionale o internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili, le procedure di concessione o di registrazione del diritto, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l’acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo ragionevole di tempo onde evitare un’ingiustificata riduzione della durata della protezione.

2.  Ogni Parte si adopera per rendere quanto più trasparenti possibili le proprie procedure in merito all’esame delle indicazioni dei prodotti e servizi designati sotto le classi indicate nelle domande di registrazione dei marchi di fabbrica.

Art. 112Trasparenza

Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nell’amministrazione del proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, per:

  1. (a)

    pubblicare informazioni sulle:

    1. (i)

      domande e sulle concessioni di brevetti,

    2. (ii)

      registrazioni di modelli di utilità e di disegni industriali,

    3. (iii)

      registrazioni di marchi di fabbrica e relative domande,

    4. (iv)

      registrazioni di schemi di circuiti integrati, e

    5. (v)

      registrazioni di nuove varietà di piante e relative domande;

  2. e mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei relativi fascicoli;

  3. (b)

    mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle domande per la sospensione da parte delle autorità competenti dell’immissione di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale come misure di controllo alle frontiere; e

  4. (c)

    mettere a disposizione del pubblico le informazioni sui propri sforzi volti a garantire l’effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le informazioni relative al proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale.

Art. 113Promozione della consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale

Le Parti adottano le misure necessarie ad aumentare la consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi i progetti educativi e divulgativi sull’uso della proprietà intellettuale e sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 114Diritti d’autore e diritti affini

1.  Fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui le Parti sono firmatarie, ogni Parte è tenuta, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, a fornire e garantire un’adeguata ed efficace protezione agli autori di opere e agli artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi e trasmissioni.

2.  Oltre alla protezione di cui al paragrafo 1, ogni Parte fornisce e garantisce la protezione di cui agli articoli 5 e 6 del WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive.

3.  Ogni Parte garantisce che ad un organismo di radiodiffusione della Parte sia riconosciuto almeno il diritto esclusivo di autorizzare quanto segue: la fissazione, la riproduzione di fissazioni nonché la messa a disposizione del pubblico dei suoi programmi su filo o senza filo in modo che ciascuno possa avervi accesso da un luogo e in un momento di propria scelta.

4.  Ogni Parte ha la facoltà, nella propria legislazione interna, di prevedere lo stesso tipo di limitazioni o eccezioni contemplate dall’articolo 16 del WPPT in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive, nonché alla protezione degli organismi di radiodiffusione, nella misura in cui dette limitazioni ed eccezioni siano compatibili con la Convenzione di Roma.

5.  Ogni Parte garantisce all’autore il diritto, indipendentemente dai diritti economici dell’autore e anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell’opera e di contestare ogni distorsione, mutilazione o altro tipo di modifica, o ogni altra azione derogatoria in merito all’opera in questione, che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.

6.  Dopo il decesso dell’autore, i diritti a questi riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 vengono mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti economici, e sono esercitabili dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.

7.  I diritti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 vengono riconosciuti, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo, audio o visive, alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive.

8.  Ogni Parte garantisce che la durata della protezione generale riconosciuta alle opere si estenda per tutta la vita dell’autore e per almeno i 50 anni successivi alla sua morte.

9.  Ogni Parte garantisce che la durata della protezione dei diritti affini, nonché dei diritti d’autore la cui durata venga calcolata in base a presupposti diversi da quelli della vita della persona fisica, non sia inferiore a 50 anni a decorrere:

  1. (a)

    per le opere, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni a decorrere dalla realizzazione;

  2. (b)

    per i fonogrammi, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione, entro i 50 anni successivi alla fissazione del fonogramma, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni dalla fissazione;

  3. (c)

    per le esibizioni, dalla data dell’esibizione; oppure

  4. (d)

    per le radiodiffusioni, dalla data della radiodiffusione.

10.  Per determinate categorie di opere, ogni Parte dispone che la durata della protezione si estenda alla vita dell’autore e ad almeno i 70 anni successivi alla sua morte, oppure ai 70 anni successivi alla pubblicazione autorizzata, o, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 70 anni successivi alla realizzazione dell’opera, ad almeno i 70 anni successivi alla realizzazione della medesima.

bis

11.  Una Parte può essere esonerata dai propri obblighi ai sensi del presente articolo laddove sia possibile applicare le esenzioni contenute negli articoli 7 e 7 della Convenzione di Berna.

12.  Ogni Parte garantisce ai titolari di un diritto d’autore facenti capo all’altra Parte un trattamento non discriminatorio in merito al godimento e all’esercizio dei diritti d’autore, indipendentemente dal fatto che tali diritti d’autore siano registrati ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della prima Parte.

Art. 115Marchi di fabbrica

1.  Qualsiasi segno, o qualsiasi combinazione di segni, in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, è idoneo a costituire un marchio di fabbrica. Tali segni, in particolare le parole, ivi compresi nomi propri, lettere, numeri, elementi figurativi, forme tridimensionali e combinazioni cromatiche nonché qualsivoglia combinazione di detti segni, sono idonei ad essere registrati come marchi di fabbrica. Laddove i segni non siano idonei a distinguere interamente i prodotti o i servizi pertinenti, ogni Parte può far dipendere la loro idoneità alla registrazione dal carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Ogni Parte può richiedere, quale condizione della registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

bis

2.  Ogni Parte protegge i marchi notori in conformità all’articolo 6 della Convenzione di Parigi e ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16 dell’Accordo TRIPS.

3.  Le Parti ribadiscono l’importanza della «Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks»), adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominata «OMPI») nel 1999 a sostegno della protezione dei marchi notori, nonché della «Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi ed altri diritti di proprietà industriale sui segni distintivi su Internet» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet»), adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’OMPI nel 2001 a sostegno della protezione dei segni distintivi su Internet.

4.  Ogni Parte garantisce che il titolare di un marchio di fabbrica registrato abbia il diritto esclusivo di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, l’uso, nell’esercizio commerciale, di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. Ai fini del presente paragrafo, l’«uso» di tali segni comprende almeno l’importazione e l’esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui sia impresso il segno.

5.  Il paragrafo 4 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal marchio di fabbrica registrato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici, il rischio di confusione viene presunto. I diritti di cui al paragrafo 4 non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né incidono sulla facoltà delle Parti di rendere accessibili i diritti sulla base dell’uso.

Art. 116Disegni industriali

1.  Ogni Parte garantisce un’adeguata ed efficace protezione dei disegni industriali, ivi compresi i disegni di un componente di un articolo.

2.  Ogni Parte garantisce che il proprietario di un disegno industriale protetto abbia il diritto di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, la produzione, la vendita, l’importazione o l’esportazione di articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, qualora tali azioni siano intraprese a fini commerciali.

3.  Il paragrafo 2 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal disegno industriale protetto ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte.

4.  Ogni Parte garantisce che la durata della protezione non sia inferiore a 20 anni.

Art. 117Brevetti

1.  Conformemente ai paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, sia di prodotti che di procedimenti, in tutti i campi della tecnologia, ivi compreso quello della biotecnologia, purché tali invenzioni siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano idonee all’applicazione industriale. Conformemente al paragrafo 3, il conseguimento di brevetti e il godimento dei relativi diritti non devono essere oggetto di discriminazione in merito al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale.

2.  Ogni Parte ha la facoltà di escludere dalla brevettabilità le invenzioni per le quali il divieto di sfruttamento commerciale all’interno del territorio di una Parte sia necessario al fine di preservare l’ordine pubblico o la morale, nonché per proteggere la vita o la salute degli esseri umani, del mondo animale o vegetale e impedire gravi danni all’ambiente, purché tale esclusione non sia dettata esclusivamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle leggi di tale Parte.

3.  Ogni Parte può inoltre escludere dalla brevettabilità:

  1. (a)

    i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura degli esseri umani o degli animali, ad eccezione dei prodotti costituiti da una sostanza o da un composto il cui utilizzo è previsto in tali metodi; e

  2. (b)

    le varietà vegetali e animali, esclusi i microrganismi, e i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, esclusi i procedimenti non biologici e quelli microbiologici.

4.  Ogni Parte garantisce che un brevetto conferisca al suo titolare i seguenti diritti esclusivi:

  1. (a)

    se l’oggetto del brevetto è un prodotto, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, la produzione, l’uso, la messa in vendita, la vendita e l’importazione a tali fini o l’esportazione del prodotto brevettato;

  2. (b)

    se l’oggetto del brevetto è un procedimento, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, l’uso del procedimento nonché l’uso, la messa in vendita, la vendita e l’importazione a tali fini o l’esportazione del prodotto finito ottenuto direttamente dal procedimento brevettato.

5.  Per quanto concerne il brevetto rilasciato per un’invenzione legata a prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici, ogni Parte stabilisce, conformemente alle condizioni e alle modalità delle proprie leggi e dei propri regolamenti applicabili, un periodo di protezione compensativo per l’arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l’invenzione brevettata per le procedure legate all’autorizzazione di immissione in commercio.

6.  Ai fini del paragrafo 5:

  1. (a)

    per «periodo di protezione compensativo» s’intende, per il Giappone, un’estensione del periodo di protezione di un brevetto e, per la Svizzera, un periodo specificato in un certificato protettivo complementare;

  2. (b)

    per «autorizzazione di immissione in commercio» s’intende l’autorizzazione o qualsiasi altra disposizione rilasciata dalle autorità competenti, tesa a garantire la sicurezza e, ove applicabile, l’efficacia dei prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici ai sensi delle leggi e dei regolamenti pertinenti di ciascuna Parte; e

  3. (c)

    la durata del periodo di protezione compensativo deve essere:

    1. (i)

      per il Giappone, pari alla durata dell’estensione richiesta dal titolare del brevetto, purché tale periodo di protezione compensativo non ecceda l’arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l’invenzione brevettata a causa delle procedure legate all’autorizzazione di immissione in commercio, o pari ad un periodo massimo previsto dalle leggi e dai regolamenti del Giappone. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo massimo viene fissato a cinque anni dalle leggi di pertinenza del Giappone, e

    2. (ii)

      per la Svizzera, pari al periodo decorso tra la data di deposito della domanda del brevetto e la data dell’autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, ridotto di un periodo di cinque anni. Il periodo di protezione massimo non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 118Novità vegetali

Ogni Parte fornisce lo stesso livello di protezione alle nuove varietà di tutti i generi e di tutte le specie vegetali come previsto dalla Convenzione UPOV del 1991.

Art. 119Indicazioni geografiche e indicazioni affini

1.  Ogni Parte garantisce un’adeguata ed efficace protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni affini conformemente al presente articolo.

2.  Ai fini del presente capitolo:

  1. (a)

    per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario di una Parte, o di una regione o località di tale Parte, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e

  2. (b)

    per «indicazioni affini» si intendono:

    1. (i)

      le indicazioni, nella designazione o presentazione di un servizio, contenenti il – o consistenti nel – nome di un luogo geografico di una Parte (di seguito denominate in questo articolo «indicazioni di servizi»), e

    2. (ii)

      il nome del Paese di una Parte, il nome di un Cantone della Svizzera, stemmi, bandiere e altri emblemi statali o regionali.

  3. 3.

    (a)

    Per quanto concerne le indicazioni geografiche, ogni Parte mette a disposizione i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:

    1. (i)

      l’uso di qualsiasi elemento, nella designazione o presentazione di un prodotto, che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un luogo geografico diverso dal vero luogo di origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto,

    2. (ii)

      qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10bis della Convenzione di Parigi, e

    3. (iii)

      qualsiasi uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini o degli alcolici rispettivamente per vini o alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione.

Nota: Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da compromettere gli obblighi di una Parte di cui al sottoparagrafo (iii). In relazione al sottoparagrafo (iii), le Parti hanno la facoltà di prevedere misure amministrative anziché ricorrere a procedimenti giudiziari.

  1. (b)

    Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso di qualsiasi indicazione di servizi in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

  2. (c)

    Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

  3. (d)

    Ogni Parte prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso dell’indicazione geografica, delle indicazioni di servizi, del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera, anche laddove sia indicata la vera origine dei prodotti, o laddove tali elementi siano riportati in versione tradotta o accompagnati da termini quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o espressioni simili, se tale uso rientra nei sottoparagrafi da (a) a (c). Il presente sottoparagrafo si applica anche qualora un simbolo grafico designante un luogo geografico di una Parte venga utilizzato per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

  4. (e)

    (i)

    Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente – o consistente in – un’indicazione geografica relativamente a prodotti non originari del territorio indicato, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora l’uso dell’indicazione nel marchio di fabbrica di tali prodotti corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (a)(i), (a)(iii), o (d), nella misura in cui il sottoparagrafo (a)(i) o (a)(iii) è applicabile.

    1. (ii)

      Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente – o consistente in – un’indicazione di servizio, il nome del Paese di una delle Parti o il nome di un Cantone della Svizzera, il cui uso corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (b), (c), o (d) nella misura in cui il sottoparagrafo (b) o (c) è applicabile, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora il marchio di fabbrica possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della Parte.

  5. (f)

    La protezione garantita dal presente articolo si applica anche laddove i prodotti originari di una Parte siano destinati all’esportazione.

  6. (g)

    (i)

    Ogni Parte garantisce, conformemente ai propri obblighi derivanti dall’articolo 6ter della Convenzione di Parigi, che non vengano utilizzati o depositati stemmi, bandiere o altri emblemi statali dell’altra Parte come marchi di fabbrica o elementi di marchi di fabbrica.

    1. (ii)

      Ogni Parte riconferma i propri obblighi derivanti dal paragrafo 2 dell’articolo 53 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, siglata il 12 agosto 19491, che dispone che l’uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Svizzera o di qualunque segno che ne costituisca un’imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.

    2. (iii)

      Ogni Parte garantisce che gli stemmi, le bandiere o altri emblemi statali o regionali dell’altra Parte non vengano utilizzati in un modo che possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

4.  Nei procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, operati dalle autorità pertinenti di ogni Parte in merito alla protezione disposta nel presente articolo, le designazioni elencate da una Parte nell’allegato X rappresentano, fatte salve le procedure o le azioni delle autorità pertinenti dell’altra Parte, una fonte d’informazione in merito al fatto che tali designazioni costituiscono indicazioni geografiche protette dalla prima Parte ai sensi del presente articolo.

  1. 5.

    (a)

    Su richiesta di una delle Parti, le Parti riesaminano in sede di Comitato misto l’allegato X, al fine di aggiornare l’elenco e includere nell’allegato X le indicazioni geografiche cui è stata assegnata la protezione di una delle Parti a livello nazionale.

  2. (b)

    Le modifiche proposte ai sensi del sottoparagrafo (a) devono essere integrate nel presente Accordo in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 152.

6.  Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie, i paragrafi dal 3 al 9 dell’articolo 24 dell’Accordo TRIPS si applicano alle disposizioni del presente articolo relative alle indicazioni geografiche e, mutatis mutandis, alle indicazioni affini.

  1. RS 0.518.12

Art. 120Concorrenza sleale

1.  Ogni Parte è tenuta a fornire un’efficace protezione contro gli atti di concorrenza sleale.

2.  Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. In particolare, sono vietati i seguenti atti di concorrenza sleale:

  1. (a)

    tutti gli atti di natura tale da generare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente;

  2. (b)

    le asserzioni false, nell’esercizio commerciale, di natura tale da screditare lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente;

  3. (c)

    le indicazioni o le asserzioni il cui uso, nell’esercizio commerciale, può trarre in inganno il pubblico in merito alla natura, alle caratteristiche, all’idoneità ai loro scopi, alla quantità dei prodotti o dei servizi, o al processo di fabbricazione dei prodotti;

  4. (d)

    atti che generano confusione con i prodotti o l’impresa di un altro soggetto tramite:

    1. (i)

      l’uso di un’indicazione di prodotti o di impresa identica o simile all’indicazione di prodotti o di impresa utilizzata da un altro soggetto, la quale gode di notorietà tra i consumatori o altri acquirenti, oppure

    2. (ii)

      l’assegnazione, la consegna, l’esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, l’esportazione, l’importazione o la fornitura di prodotti attraverso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indicazione;

  5. (e)

    atti consistenti nell’usare come propria un’indicazione di prodotti o di impresa identica o simile ad una notoria indicazione di prodotti o di impresa, usata da un altro soggetto, oppure atti consistenti nell’assegnazione, nella consegna, nell’esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, nell’esportazione, nell’importazione o nella fornitura di prodotti attraverso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indicazione;

  6. (f)

    atti consistenti nell’assegnazione, nella locazione, nell’esposizione allo scopo di assegnazione o locazione, nell’esportazione o importazione di prodotti che imitano la configurazione, salvo quella indispensabile per garantire la funzionalità dei prodotti, di prodotti di un altro soggetto;

  7. (g)

    atti consistenti nell’acquisire o esercitare il diritto di usare nomi di dominio identici o simili a un’indicazione specifica per prodotti o servizi di un altro soggetto, oppure atti consistenti nell’usare il nome di dominio con l’intenzione di conseguire slealmente un profitto o di causare un danno ad un altro soggetto; e

  8. (h)

    atti compiuti da un agente o un rappresentante di un titolare di un diritto attinente ad un marchio di fabbrica, senza un motivo legittimo e senza il consenso del titolare del diritto, consistenti nell’usare un marchio di fabbrica identico o simile al marchio di fabbrica usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli attinenti a tale diritto; o consistenti nell’usare tale marchio di fabbrica ai fini di assegnazione, consegna, esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, esportazione, importazione, o fornitura tramite una linea di telecomunicazione elettrica, di prodotti identici o simili ai prodotti attinenti a tale diritto; o consistenti nell’utilizzare un marchio di fabbrica nella fornitura di servizi identici o simili ai servizi attinenti a tale diritto.

3.  Ai fini del presente articolo, per «indicazione di prodotti o di impresa» s’intende un nome, un nome commerciale, un marchio di fabbrica, un marchio, o un contenitore o una confezione di prodotti, utilizzati in relazione all’impresa di un soggetto, o qualsiasi altra indicazione dei prodotti o dell’impresa di un soggetto.

4.  Ogni Parte garantisce tramite le proprie leggi e i propri regolamenti un’adeguata nonché efficace tutela delle informazioni riservate in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 39 dell’Accordo TRIPS.

Art. 121Trattamento dei dati di prova nelle procedure per l’autorizzazione di immissione in commercio

1.  Ogni parte si adopera per impedire che i richiedenti di un’autorizzazione di immissione in commercio per prodotti farmaceutici che impiegano nuove sostanze chimiche facciano ricorso o riferimento a dati di prova o ad altri dati sottoposti dal primo richiedente alla propria autorità competente per un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo di tempo dovrà essere definito dalle leggi pertinenti di ciascuna Parte e non essere inferiore a sei anni.

2.  Qualora le Parti subordinino l’autorizzazione di immissione in commercio di prodotti chimici destinati all’agricoltura che impiegano nuove sostanze chimiche alla presentazione di prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione richiede un impegno considerevole, esse sono tenute a garantire che, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti di pertinenza, ai richiedenti di un’autorizzazione di immissione in commercio venga:

  1. (a)

    vietato di fare ricorso o riferimento a tali dati sottoposti dal primo richiedente alla propria autorità competente per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda; oppure

  2. (b)

    generalmente imposto di presentare un set completo di dati di prova, anche nel caso in cui vi fosse una precedente domanda per lo stesso prodotto, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione della domanda precedente.

Art. 122Applicazione – Disposizioni generali

Ogni Parte si adopera per:

  1. (a)

    incentivare l’istituzione di gruppi consultivi pubblici e/o privati per affrontare le questioni legate alla contraffazione e alla pirateria; e

  2. (b)

    migliorare il coordinamento interno delle proprie agenzie governative implicate nell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ed agevolarne l’interazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 123Applicazione – Misure applicate alle frontiere

1.  Ogni Parte stabilisce procedure d’ufficio inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d’autore o diritti affini, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal o al transito attraverso il territorio doganale della Parte.

2.  Ai fini del presente articolo:

  1. (a)

    «esportazione» comprende la riesportazione; e

  2. (b)

    per «transito» s’intende il trasbordo e il transito doganale, quale definito nella Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali.

3.  Ogni Parte stabilisce procedure inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, su richiesta di un avente diritto, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di quanto esposto al paragrafo 1, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte.

4.  In caso di sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 3 in merito all’importazione nel, all’esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte, le autorità competenti della Parte che ha operato la sospensione dell’immissione dei prodotti è tenuta a notificare all’avente diritto il nome e gli indirizzi del mittente o del destinatario, nonché l’importatore o l’esportatore, ove applicabile, dei prodotti in questione. Tali autorità competenti sono tenute a notificare all’avente diritto i nomi e gli indirizzi del produttore dei prodotti in questione se ritengono che tale informazione sia di rilievo nel corso di procedure di sdoganamento.

5.  Ogni Parte garantisce che i prodotti, la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e nei quali le autorità competenti hanno ravvisato una violazione, non saranno immessi in libera circolazione senza il consenso dell’avente diritto e saranno distrutti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

6.  Ogni Parte garantisce che i titolari dei diritti non vengano gravati da un carico eccessivo in conseguenza degli oneri e dei costi di stoccaggio e di distruzione dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e che sono stati riconosciuti quali irregolari dalle autorità competenti.

7.  Le autorità competenti di ciascuna Parte mettono l’avente diritto nelle condizioni di analizzare campioni dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi del paragrafo 3, ove opportuno e nei limiti concessi dalle leggi e dai regolamenti della Parte, a spese dell’avente diritto.

8.  Ogni Parte adotta procedure semplificate in merito al sequestro e alla distruzione, da parte delle autorità competenti, dei prodotti la cui immissione è stata sospesa, le quali devono essere applicate in assenza di obiezioni ed assoggettate alle condizioni e alle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte.

Art. 124Applicazione – Provvedimenti civili

1.  Ogni Parte garantisce all’avente diritto la facoltà di esigere dall’autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

2.  Ai fini del presente articolo, l’espressione «avente diritto» comprende i titolari di interessi protetti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte per impedire atti di concorrenza sleale.

3.  Qualora l’avente diritto esiga dall’autore della violazione il risarcimento dei danni causati da una violazione, commessa con intenzione o negligenza, dei propri diritti di proprietà intellettuale, l’ammontare di tali danni viene calcolato, ove applicabile, in maniera presunta, indipendentemente dalla possibilità di calcolare i danni effettivi, tenendo conto dei fattori seguenti:

  1. (a)

    la quantità dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale dell’avente diritto effettivamente trasferiti a terzi, nonché l’ammontare del guadagno unitario dei prodotti che sarebbero stati venduti dall’avente diritto se non fosse stata compiuta la violazione;

  2. (b)

    i proventi percepiti dall’autore della violazione in conseguenza della violazione stessa; oppure

  3. (c)

    l’importo che l’avente diritto avrebbe avuto diritto a percepire per l’esercizio dei propri diritti di proprietà intellettuale.

4.  Nei casi in cui sia estremamente difficile per l’avente diritto titolare di diritti di proprietà dimostrare il danno economico effettivamente subito per via della natura dei fatti implicati, ogni Parte garantisce che, nella misura del possibile, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di determinare l’ammontare dei danni in base alla totalità delle prove che sono state loro addotte.

Art. 125Applicazione – Provvedimenti penali

1.  Ogni Parte stabilisce procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno in presenza dei seguenti atti, commessi intenzionalmente e su scala commerciale:

  1. (a)

    la violazione di diritti in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d’autore o diritti affini, o diritti legati a nuove varietà vegetali;

  2. (b)

    la violazione di diritti in materia di schemi di configurazione di circuiti integrati;

  3. (c)

    la rivelazione di informazioni segrete di cui al paragrafo 4 dell’articolo 120 nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte; e

  4. (d)

    gli atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell’articolo 120 nonché l’uso di indicazioni geografiche e di indicazioni affini come disposto ai sottoparagrafi 3(a)(i), 3(a)(ii), 3(b), 3(c), 3(d) qualora il sottoparagrafo 3(a)(iii) non sia applicabile, 3(g)(i) e 3(g)(iii) dell’articolo 119, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte.

2.  L’importazione, l’esportazione o il transito di prodotti che costituisce un atto di cui al sottoparagrafo 1(a) o 1(d) deve essere contemplato dai procedimenti penali e dalle sanzioni di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 123 si applica al presente paragrafo.

3.  Ove consentito dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, ogni Parte prevede pene più severe o pene separate per i reati elencati ai sottoparagrafi 1(a), 1(b) e 1(d) commessi in relazione ad attività aziendali o su scala commerciale.

4.  Ogni Parte garantisce che, in caso di violazione di diritti commessa intenzionalmente e su scala commerciale in materia di brevetti, modelli di utilità ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica o diritti legati a nuove varietà vegetali, oppure di atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell’articolo 120 nella misura prevista dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, le autorità competenti di ciascuna Parte possano procedere d’ufficio, senza che sia necessaria la presentazione di un reclamo formale della parte lesa.

5.  Ogni Parte garantisce che nel caso in cui (a) una violazione di diritti in materia di brevetti o marchi di fabbrica, o di diritti d’autore o diritti affini, oppure (b) un reato doganale in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sia commesso da un’organizzazione criminale, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di confiscare i proventi delle attività criminose e le proprietà che ne derivano conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

6.  Ogni Parte stabilisce pene da applicare in caso di importazione, effettuata intenzionalmente e su scala commerciale, di etichette sulle quali sia stato applicato un marchio di fabbrica identico a quello depositato nel territorio della Parte in merito a determinati prodotti, o simile o tale da non poter essere distinto nei suoi aspetti essenziali dal marchio di fabbrica depositato, se tali etichette sono destinate ad essere applicate sui prodotti per i quali è stato depositato il marchio di fabbrica o su prodotti simili.

Art. 126Fornitori di servizi Internet

1.  Al fine di incentivare la collaborazione dei fornitori di servizi Internet con gli aventi diritto in merito alla protezione contro la violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte stabilisce misure per sollevare i fornitori di servizi Internet da indebite responsabilità in merito alla rimozione di materiali da essi inseriti nei siti Internet in forza di contratti con i mittenti delle informazioni, qualora un avente diritto rivendichi nei confronti del fornitore di servizi Internet che tale materiale viola i propri diritti di proprietà intellettuale, purché il fornitore di servizi Internet si attenga alle procedure che le parti interessate sono tenute a seguire.

2.  Ogni Parte garantisce agli aventi diritto che hanno comunicato al fornitore di servizi Internet i materiali che essi con giusta causa ritengono violino i loro diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di ottenere tempestivamente dal fornitore di servizi Internet informazioni in merito all’identità del mittente delle informazioni.

Art. 127Collaborazione

1.  Le Parti, consapevoli di quanto sia importante garantire un’adeguata protezione della proprietà intellettuale al fine di incentivare ulteriormente lo scambio e l’investimento tra i reciproci territori, in conformità alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti e nella misura consentita dalle loro risorse disponibili, collaborano in ambito di proprietà intellettuale, anche tramite lo scambio di informazioni in merito alle relazioni che esse intrattengono con non Parti su questioni inerenti la proprietà intellettuale.

2.  Le Parti si adoperano per collaborare in attività legate a future convenzioni internazionali in merito all’armonizzazione, all’amministrazione e all’applicazione di diritti di proprietà intellettuale, nonché in attività di organizzazioni internazionali, ivi compresa l’Organizzazione mondiale del commercio e la OMPI.

3.  Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 128Sottocomitato per la proprietà intellettuale

1.  Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per la proprietà intellettuale (di seguito denominato in questo articolo «sottocomitato»).

2.  Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

  1. (a)

    riesaminare e monitorare l’attuazione e il funzionamento del presente capitolo;

  2. (b)

    discutere su ogni questione legata alla proprietà intellettuale con l’obiettivo di ottimizzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di incentivare l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione del sistema di protezione della proprietà intellettuale;

  3. (c)

    comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e

  4. (d)

    eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3.  Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

4.  Il sottocomitato deve essere:

  1. (a)

    composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresentanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti, ivi compresi quelli provenienti da settori privati, che siano in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare; e

  2. (b)

    co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

Art. 129Eccezioni relative alla sicurezza

Ai fini del presente capitolo, l’articolo 73 dell’Accordo TRIPS è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 12: Appalti pubblici

Art. 130Diritti e obblighi vigenti

1.  I diritti e gli obblighi delle Parti in merito agli appalti pubblici sono regolamentati dall’Accordo sugli appalti pubblici («Agreement on Government Procurement», di seguito denominato «il GPA»), contenuto nell’allegato 4 dell’Accordo OMC.

2.  Se il GPA viene emendato o sostituito da un altro accordo, ai fini del presente capitolo «il GPA» si riferisce al GPA emendato o a tale altro accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore per entrambe le Parti dell’emendamento o dell’altro accordo.

3.  Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 131Punti di informazione

Ogni Parte designa la seguente autorità governativa come proprio punto di informazioni per agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione concernente gli appalti pubblici:

  1. (a)

    per il Giappone, il Ministero degli affari esteri; e

  2. (b)

    per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 132Negoziazioni future

1.  Le Parti si consulteranno in sede di Comitato misto con l’obiettivo di accrescere la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, di attuarli con efficacia e di potenziare e sviluppare ulteriormente l’accesso al mercato degli appalti pubblici di ciascuna Parte ai fornitori dell’altra Parte.

2.  Qualora, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte accordi ad una non Parte vantaggi supplementari rispetto a quelli accordati all’altra Parte ai sensi del GPA in merito all’accesso al proprio mercato degli appalti pubblici, la prima Parte, su richiesta dell’altra Parte, avvia negoziazioni al fine di estendere tali vantaggi all’altra Parte su una base di reciprocità.

Capitolo 13: Promozione di una relazione economica più stretta

Art. 133Principi fondamentali

1.  Nel confermare la loro volontà di promuovere una relazione economica più stretta, le Parti, qualora ve ne sia necessità, avviano consultazioni con l’obiettivo di affrontare le questioni riguardanti la promozione di attività commerciali e di investimento dei propri settori imprenditoriali.

2.  In conformità alle loro rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti, le parti collaborano e intraprendono adeguate misure per promuovere una relazione economica più stretta tra loro, a beneficio dei propri settori imprenditoriali.

Art. 134Sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta

1.  Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, le Parti istituiscono il sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta (di seguito denominato in questo articolo «il sottocomitato»).

2.  Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

  1. (a)

    discutere sui modi e sui mezzi atti a promuovere una relazione economica più stretta tra le Parti;

  2. (b)

    discutere sulle opportunità di rimuovere ulteriormente gli ostacoli agli scambi e agli investimenti tra le Parti e agevolare le attività economiche nelle Parti;

  3. (c)

    discutere sulle opportunità di collaborare a diversi livelli in settori pubblici e imprenditoriali in ambiti riguardanti gli scambi bilaterali nonché in attività di promozione degli investimenti;

  4. (d)

    discutere su altre questioni inerenti la promozione di una relazione economica più stretta;

  5. (e)

    riportare le proprie conclusioni al Comitato misto e, se necessario, dare a quest’ultimo consigli in merito alle misure adeguate che devono essere intraprese dalle Parti;

  6. (f)

    riesaminare, ove opportuno, l’attuazione dei consigli di cui al sottoparagrafo (e); e

  7. (g)

    eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3.  Il sottocomitato:

  1. (a)

    deve essere composto da funzionari dei governi delle Parti;

  2. (b)

    deve agire in accordo con le Parti;

  3. (c)

    può, su accordo delle Parti, invitare rappresentanti di settori imprenditoriali o di altre organizzazioni legate all’imprenditoria delle Parti che siano in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare; e

  4. (d)

    deve essere co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

4.  Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

5.  Il sottocomitato collabora con altri sottocomitati pertinenti al fine di evitare inutili sovrapposizioni di lavoro. Se necessario, il Comitato misto è tenuto a dare istruzioni a tal fine.

Art. 135Organo di contatto

L’organo di contatto designato ai sensi dell’articolo 149 deve, relativamente all’attuazione del presente capitolo, eseguire le funzioni descritte nel capitolo 4 dell’Accordo di attuazione.

Art. 136Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

Capitolo 14: Composizione delle controversie

Art. 137Disposizioni generali

Le Parti si adoperano in ogni momento per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente in merito a qualsiasi questione inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo, tramite collaborazione, consultazioni di esperti o altri mezzi previsti nel presente Accordo.

Art. 138Campo di applicazione e copertura

1.  Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, il presente capitolo si applica relativamente alla composizione delle controversie tra le Parti inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.

2.  Nulla di quanto formulato nel presente capitolo può pregiudicare i diritti delle Parti di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie ai sensi di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

RS 0.632.20, allegato 2

3.  Nonostante il paragrafo 2, una volta che la Parte reclamante ha richiesto l’istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente capitolo, o di un panel ai sensi dell’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell’allegato 2 dell’Accordo OMC relativamente ad una determinata controversia, il ricorso al tribunale arbitrale o al panel scelto esclude ogni altra procedura per quella determinata controversia.

Art. 139Consultazioni

1.  Una Parte può presentare per iscritto una richiesta di consultazioni con l’altra Parte qualora ritenga che una misura applicata dall’altra Parte sia incompatibile con il presente Accordo o che tale misura comprometta o annulli i benefici che le derivano, direttamente o indirettamente, in virtù del presente Accordo. La Parte richiedente le consultazioni è tenuta ad esporre le ragioni della richiesta, a identificare la misura in questione nonché indicare la base giuridica su cui si fonda il reclamo.

2.  Quando una Parte richiede consultazioni ai sensi del paragrafo 1, l’altra Parte è tenuta a rispondervi tempestivamente e a procedere alle consultazioni in buona fede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, con l’obiettivo di giungere ad una tempestiva e soddisfacente soluzione della questione. Per questioni inerenti prodotti deperibili, l’altra Parte è tenuta ad avviare le consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 140Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1.  I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in ogni momento da entrambe le Parti. Essi possono essere avviati in ogni momento se le Parti lo concordano, e concludersi in ogni momento, su richiesta di una delle Parti.

2.  Previo accordo in tal senso tra le Parti, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare anche quando sono in corso procedure dinanzi a un tribunale arbitrale previste dal presente capitolo.

3.  I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione e le posizioni assunte dalle Parti durante questi procedimenti hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell’una e dell’altra parte nelle ulteriori azioni avviate.

Art. 141Istituzione di tribunali arbitrali

1.  La Parte ricorrente che ha richiesto consultazioni ai sensi dell’articolo 139 può inoltrare una richiesta scritta alla Parte cui è rivolto il reclamo in merito all’istituzione di un tribunale arbitrale:

  1. (a)

    se la Parte contro cui è presentato reclamo non procede alle consultazioni entro 30 giorni, o entro 15 giorni in caso di questioni inerenti prodotti deperibili, dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo; oppure

  2. (b)

    se le Parti non giungono ad una soluzione della questione tramite consultazioni ai sensi di tale articolo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

2.  La richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo deve indicare:

  1. (a)

    le specifiche misure in questione; e

  2. (b)

    la base giuridica su cui si fonda il reclamo, ivi comprese, laddove applicabile, le disposizioni del presente Accordo che si ritiene siano state violate o qualsiasi altra disposizione pertinente.

Al tribunale arbitrale può inoltre essere chiesto di proporre opzioni di attuazione, che dovranno essere allegate al lodo arbitrale.

3.  Il tribunale arbitrale deve essere composto da tre arbitri in possesso delle relative competenze tecniche o legali.

4.  Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di istituire un tribunale arbitrale, ogni Parte nomina un arbitro, che può essere un proprio cittadino, e propone fino a tre candidati per la funzione del terzo arbitro, che dovrà assumere la presidenza del tribunale arbitrale. Il terzo arbitro non può essere un cittadino di una delle Parti, non può avere residenza stabile nel territorio di una delle Parti, non può prestare servizio per una delle Parti e non può essersi già occupato della controversia ad altro titolo.

5.  Le Parti concordano e nominano il terzo arbitro entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale, tenendo conto delle candidature proposte ai sensi del paragrafo 4.

6.  Qualora una Parte non abbia nominato il primo arbitro ai sensi del paragrafo 4, o qualora le Parti non riescano a giungere ad un accordo sul terzo arbitro ai sensi del paragrafo 5, su richiesta di una delle Parti, il Segretario generale della Corte permanente d’arbitrato procede alle necessarie nomine entro i 30 giorni successivi.

7.  La data di istituzione di un tribunale arbitrale deve coincidere con la data di nomina del presidente del tribunale arbitrale.

Art. 142Funzioni dei tribunali arbitrali

1.  Il tribunale arbitrale istituito ai sensi dell’articolo 141:

  1. (a)

    esamina la questione su cui verte la richiesta di istituire il tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 141;

  2. (b)

    emette il lodo conformemente al presente Accordo e alle norme applicabili del diritto internazionale;

  3. (c)

    espone, nel lodo le valutazioni di diritto e di fatto debitamente motivate;

  4. (d)

    allega al lodo, qualora richiesto dalla Parte ricorrente, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 141, le opzioni di attuazione suggerite alle Parti, da considerare congiuntamente all’articolo 145; e

  5. (e)

    si consulta con le Parti, se del caso, al fine di fornire adeguate opportunità di uno sviluppo mirato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2.  Il lodo del tribunale arbitrale è definitivo e vincolante per le Parti.

Art. 143Procedimenti dei tribunali arbitrali

1.  Salvo diversamente convenuto dalle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce se i propri procedimenti debbano aver luogo in Giappone o in Svizzera, e la Parte ricorrente fornisce i servizi di segreteria. La lingua ufficiale dei procedimenti, dei documenti da sottoporre al tribunale o degli atti da questa prodotti, ivi compreso il lodo, è l’inglese.

2.  Il tribunale arbitrale si riunisce a porte chiuse. Le udienze si svolgono in forma pubblica, a meno che una delle Parti vi si opponga.

3.  Le delibere del tribunale arbitrale, la documentazione ad esso presentata e il progetto di lodo di cui al paragrafo 8 sono sottoposti al vincolo di confidenzialità.

4.  Nonostante il paragrafo 3, ciascuna Parte ha la facoltà di rilasciare, se lo ritiene opportuno, dichiarazioni pubbliche in merito alla controversia, ma è tenuta a trattare come confidenziali le informazioni fornite e le osservazioni presentate per iscritto dall’altra Parte al tribunale arbitrale, indicate da essa come confidenziali. Qualora una delle Parti abbia fornito informazioni o presentato osservazioni per iscritto indicandole come confidenziali, tale Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte, a fornire una sintesi non riservata delle informazioni o delle osservazioni scritte che può essere divulgata.

5.  Ogni Parte ha diritto ad almeno un’udienza dinanzi al tribunale arbitrale, nonché all’opportunità di presentare osservazioni iniziali e controprove per iscritto. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di raccogliere dalle Parti tutte quelle informazioni pertinenti che esso ritiene necessarie e opportune. Le Parti sono tenute a rispondere in maniera tempestiva ed esauriente a qualsiasi richiesta in tal senso da parte del tribunale arbitrale.

6.  Il tribunale arbitrale può raccogliere informazioni da qualunque fonte pertinente e può richiedere la consulenza di esperti chiamati ad esprimere il proprio parere su determinati aspetti della questione in esame.

7.  Alle Parti deve essere concessa la facoltà di presenziare a tutte le presentazioni, dichiarazioni o controprove nel corso del procedimento. Qualsiasi informazione fornita o osservazione presentata per iscritto da una Parte al tribunale arbitrale, ivi compresi eventuali commenti circa la parte espositiva del progetto di lodo e le risposte alle domande formulate dal tribunale arbitrale, deve essere accessibile all’altra Parte.

8.  Entro 90 giorni dalla data della sua istituzione, il tribunale arbitrale è tenuto a sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo, comprendente sia la parte espositiva che quella relativa ai risultati e alle conclusioni, al fine di consentire alle Parti di riesaminarlo. Qualora ritenga di non poter sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo entro il suddetto periodo di 90 giorni, il tribunale arbitrale può prorogare detto termine con il consenso delle Parti. Una Parte può sottoporre per iscritto al tribunale arbitrale commenti sul progetto di lodo entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo.

9.  Il tribunale arbitrale emette il proprio lodo entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo.

10.  Il tribunale arbitrale fa il possibile per prendere le proprie decisioni, ivi compreso il lodo, in via consensuale, ma può altresì prendere tali decisioni, lodo compreso, con voto espresso a maggioranza.

11.  Il lodo del tribunale arbitrale deve essere reso pubblico.

Art. 144Sospensione o conclusione dei procedimenti dei tribunali arbitrali

1.  Le Parti possono convenire di sospendere i lavori del tribunale arbitrale in qualsiasi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale e per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di detto accordo. Qualora i lavori del tribunale restino sospesi per oltre dodici mesi, l’autorità del tribunale arbitrale competente in merito alla controversia decade, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

2.  La Parti possono convenire di porre fine al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale in qualsiasi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale loro destinato, dandone congiuntamente notifica alla presidenza del tribunale arbitrale.

Art. 145Attuazione del lodo arbitrale

1.  La Parte verso cui è rivolto il reclamo è tenuta ad adempiere tempestivamente a quanto disposto nel lodo emesso dal tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo 143.

2.  Entro 20 giorni dalla data di emissione del lodo arbitrale, la Parte verso cui è rivolto il reclamo notifica alla Parte ricorrente le modalità e il periodo di tempo per l’attuazione del lodo, tenendo in considerazione, se applicabili, le opzioni di attuazione allegate al lodo. Qualora la Parte ricorrente ritenga inaccettabili le modalità o il periodo di tempo notificati, essa può chiedere all’altra Parte di avviare consultazioni al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Se entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta non è stata concordata una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale, che decide su modalità o tempi ragionevoli per l’attuazione del lodo. La decisione del tribunale arbitrale deve essere presentata entro 15 giorni dal deferimento della questione al tribunale arbitrale.

3.  Se la Parte cui è rivolto il reclamo ritiene impraticabile l’adempimento del lodo, essa è tenuta a notificarlo alla Parte ricorrente entro 20 giorni dall’emissione del lodo e ad avviare consultazioni al fine di giungere ad una compensazione reciprocamente soddisfacente. Se entro 20 giorni dalla data di notifica non è stata concordata tale compensazione, la Parte ricorrente può notificare all’altra Pare la propria intenzione di sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

4.  Se la Parte cui è rivolto il reclamo ha omesso di notificare le modalità e il periodo di tempo per l’attuazione del lodo ai sensi del paragrafo 2, o se la Parte ricorrente ritiene che l’altra Parte non si sia conformata al lodo entro il periodo specificato ai sensi del paragrafo 2, la Parte ricorrente può notificare all’altra Parte la propria intenzione di sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

5.  La notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 deve contenere la data a partire dalla quale ha inizio la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo, nonché l’indicazione delle concessioni o degli altri obblighi derivanti dal presente Accordo per i quali viene sospesa l’applicazione. Tale sospensione:

  1. (a)

    può essere attuata solo dopo che siano decorsi almeno 30 giorni dalla data di notifica;

  2. (b)

    non può essere effettuata se sono in corso consultazioni o procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale in merito alla controversia oggetto della sospensione;

  3. (c)

    deve essere limitata ai benefici equivalenti al livello di non osservanza del lodo; e

  4. (d)

    deve essere limitata allo stesso settore o agli stessi settori nei quali si è prodotta l’incompatibilità con le disposizioni del presente Accordo o nei quali un dato beneficio derivante dal presente Accordo è stato annullato o compromesso, a meno che la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi in tale settore o in tali settori risulti impraticabile o inefficace.

6.  Se la Parte verso cui è rivolto il reclamo ritiene che la Parte ricorrente non abbia soddisfatto i requisiti per procedere alla sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, essa può richiedere consultazioni con la Parte ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, conformemente al paragrafo 3 o 4. La Parte ricorrente avvia le consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi del presente paragrafo le Parti non giungono ad una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronunciata entro 15 giorni da tale deferimento. Fino al pronunciamento del tribunale arbitrale, l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo non può essere sospesa.

7.  La sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo in seguito a notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 decade qualora le Parti giungano ad una soluzione reciprocamente soddisfacente o qualora venga dato adempimento al lodo.

8.  Una Parte può richiedere ad un tribunale arbitrale di pronunciarsi in merito alla conformità al lodo arbitrale di qualsiasi misura attuativa adottata dopo la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo e, alla luce di tale pronunciamento, decidere se porre fine o effettuare modifiche alla sospensione. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronunciata entro 15 giorni dalla data di tale richiesta.

9.  Il tribunale di cui al presente articolo deve, se possibile, essere composto dagli stessi arbitri del tribunale arbitrale originario. Se uno degli arbitri non è disponibile, tale arbitro viene sostituito da un arbitro nominato ai sensi delle disposizioni citate dal paragrafo 4 al paragrafo 6 dell’articolo 141.

Art. 146Spese

Salvo altrimenti disposto dalle Parti, le spese del tribunale arbitrale, ivi compreso l’onorario degli arbitri, vengono suddivise in ugual misura tra le Parti.

Art. 147Altre disposizioni

Qualsiasi periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato tramite accordo tra le Parti.

Capitolo 15: Amministrazione dell’Accordo

Art. 148Comitato misto

1.  Le Parti istituiscono il Comitato misto, co-presieduto da alti funzionari delle Parti.

2.  Il Comitato misto ha le seguenti funzioni:

  1. (a)

    riesaminare e monitorare l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo;

  2. (b)

    valutare e consigliare alle Parti qualsiasi emendamento del presente Accordo;

  3. (c)

    supervisionare e coordinare l’attività di tutti i sottocomitati e dei gruppi di lavoro ad hoc istituiti ai sensi del presente Accordo;

  4. (d)

    adoperarsi per risolvere le controversie tra le Parti su qualsiasi questione inerente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo;

  5. (e)

    adottare le Procedure operative per lo scambio di merci e le Procedure operative per le regole di origine, esposte, rispettivamente, all’articolo 24 e all’articolo XXVIII dell’allegato II;

  6. (f)

    riesaminare ed emendare, ove necessario, le Procedure operative di cui al sottoparagrafo (e);

  7. (g)

    adottare qualsiasi decisione necessaria al funzionamento del presente Accordo; e

  8. (h)

    espletare altre funzioni concordate dalle Parti o previste nel presente Accordo.

3.  Il Comitato misto può istituire un sottocomitato o gruppi di lavoro ad hoc che lo assistano nell’espletamento delle proprie funzioni. Il mandato dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro ad hoc deve essere istituito dal Comitato misto, salvo laddove diversamente specificato nel presente Accordo.

4.  Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali.

5.  Il Comitato misto si riunisce, in linea di principio, ogni due anni in luogo concordato dalle Parti. In casi di urgenza, ogni Parte può richiedere per iscritto all’altra Parte la convocazione di una riunione speciale del Comitato misto. Alla presentazione di tale richiesta, le Parti fanno il possibile perché la riunione speciale abbia luogo entro 30 giorni. Nonostante il paragrafo 1, la riunione speciale può avere luogo a qualsiasi livello appropriato.

Art. 149Comunicazioni

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte designa un organo di contatto con la funzione di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione inerente al presente Accordo.

2.  Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono formulate in inglese.

Capitolo 16: Disposizioni finali

Art. 150Sommario e intestazioni

Il sommario e le intestazioni dei capitoli e degli articoli sono inseriti soltanto per comodità di riferimento e non incidono sull’interpretazione del presente Accordo.

Art. 151Allegati e note

Gli allegati e le note del presente Accordo costituiscono parte integrante dell’Accordo stesso.

Art. 152Emendamento

1.  Il presente Accordo può essere emendato tramite accordo tra le Parti. Tale emendamento deve essere approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure legali ed entra in vigore alla data concordata dalle Parti.

2.  Fatte salve le procedure legali di ciascuna Parte in merito alla conclusione e all’emendamento di accordi internazionali, i governi delle Parti possono operare emendamenti tramite lo scambio di note diplomatiche per le seguenti aree:

  1. (a)

    l’allegato I, purché tali emendamenti siano conformi all’emendamento del Sistema armonizzato e non introducano modifiche delle aliquote dei dazi doganali sulle importazioni sui prodotti originari dell’altra Parte conformemente all’allegato I;

  2. (b)

    l’elenco dei formaggi naturali figuranti al paragrafo 1 dell’annesso 1 all’appendice 1 dell’allegato I, purché tale emendamento sia il frutto di consultazioni in conformità al paragrafo 3 dello stesso, o sia conforme al paragrafo 4 dell’allegato 1 all’appendice dell’allegato I;

  3. (c)

    le appendici 1, 2 e 3 dell’allegato II;

  4. (d)

    l’appendice 2 dell’allegato III; oppure

  5. (e)

    l’allegato X.

Art. 153Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui i governi delle Parti scambiano note diplomatiche informandosi reciprocamente dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla sua risoluzione come descritto all’articolo 154.

Art. 154Denuncia

Ciascuna Parte ha diritto di denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta all’altra Parte con preavviso di un anno.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2009. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).