1. Per beneficiare delle prestazioni in contanti giusta l’articolo 16 paragrafo 1 lettera a) numero ii) dell’Accordo, il battelliere del Reno, entro tre giorni dall’insorgere dell’inabilità al lavoro, si rivolge all’istituto del luogo di soggiorno e, se stabilito dalla legislazione vigente per l’istituto competente o per quello del luogo di soggiorno, presenta un’attestazione rilasciata dal medico curante certificante l’inabilità al lavoro.
Comunica inoltre il proprio indirizzo nel luogo di soggiorno nonché nome e indirizzo dell’istituto competente.
2. Se i medici curanti dello Stato di soggiorno non rilasciano alcuna attestazione di inabilità al lavoro, il battelliere del Reno si rivolge direttamente all’istituto del luogo di soggiorno entro il termine stabilito dalla legislazione applicata da quest’ultimo. Tale istituto ordina subito l’accertamento medico dell’inabilità al lavoro e il rilascio dell’attestazione giusta il paragrafo 1 del presente articolo.
3. L’istituto del luogo di soggiorno trasmette senza indugio all’istituto competente i documenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e comunica in particolare la durata prevista dell’inabilità al lavoro.
4. L’istituto del luogo di soggiorno esegue quanto prima i controlli medici ed amministrativi del battelliere del Reno e ne comunica senza indugio i risultati all’istituto competente il quale conserva il diritto di far visitare a proprie spese il battelliere da un medico di propria scelta. Se l’istituto competente rifiuta di concedere le prestazioni per inosservanza, da parte del battelliere del Reno, delle norme sui controlli esso comunica la sua decisione a quest’ultimo ed invia copia della stessa all’istituto del luogo di soggiorno.
5. L’istituto del luogo di soggiorno comunica senza indugio al battelliere del Reno e all’istituto competente la fine del periodo d’inabilità al lavoro. Se l’istituto competente stesso decide che il battelliere è idoneo a riprendere il lavoro e gliene comunica tale decisione gli invia copia all’istituto del luogo di soggiorno.
6. Se l’istituto del luogo di soggiorno e quello competente stabiliscono due date diverse per la fine del periodo di inabilità al lavoro, si considera determinante la data decisa dall’istituto competente.
7. Se riprende il lavoro, il battelliere del Reno lo comunica all’istituto competente, ove previsto dalla legislazione applicata da quest’ultimo.
8. L’istituto competente paga le prestazioni in contanti in modo appropriato, segnatamente mediante mandato postale internazionale, e ne informa l’istituto del luogo di soggiorno. Se dette prestazioni sono concesse dall’istituto del luogo di soggiorno a carico dell’istituto competente, quest’ultimo, conformemente alla propria legislazione, informa il battelliere del Reno sui suoi diritti e sull’istituto incaricato di concedere le prestazioni. Nel contempo informa l’istituto del luogo di soggiorno sull’ammontare delle prestazioni, sulle date dei versamenti e sulla durata massima della concessione delle prestazioni in contanti secondo la legislazione dello Stato competente.
9. Due o più Parti Contraenti o le rispettive autorità competenti, in quanto siano interessate e su autorizzazione del Centro amministrativo, possono convenire modalità applicative diverse da quelle annunciate nei paragrafi 1 a 8 del presente articolo.
Applicazione dell’articolo 17 dell’Accordo