Législation

Decisione 2012/2 del 4 maggio 2012 di modifica del Protocollo del 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (con all.)

RS 0.814.327.1In vigoreStato 25.06.20244 articoli

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Traduzione

Art. 1Modifica

Le parti del protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico1, riunite in occasione della trentesima seduta dell’Organo esecutivo, decidono di modificare il protocollo del 1999 alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico («protocollo di Göteborg»), come specificato nell’allegato della presente decisione.

  1. RS 0.814.327

Art. 2Rapporto con il protocollo di Göteborg

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di accettazione della presente modifica senza aver precedentemente, o simultaneamente, depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al protocollo di Göteborg.

Art. 3Entrata in vigore

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del protocollo di Göteborg, la presente modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti al protocollo di Göteborg hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di accettazione.

Allegato alla decisione 2012/2

A. Preambolo

1.  Al secondo comma del preambolo, i termini «i composti organici volatili e i composti ridotti dell’azoto» sono sostituiti da «i composti organici volatili, i composti ridotti dell’azoto e il particolato».

2.  Al terzo comma del preambolo, i termini «e il particolato» sono inseriti dopo «ozono».

3.  Al quarto comma del preambolo, i termini «lo zolfo e i composti organici volatili e gli inquinanti secondari come l’ozono» sono sostituiti da «lo zolfo, i composti organici volatili, l’ammoniaca e il particolato emesso direttamente, nonché le sostanze inquinanti, come l’ozono e il particolato».

4.  Tra il quarto e il quinto comma del preambolo è aggiunto il seguente comma:

«riconoscendo le valutazioni, da parte di organizzazioni internazionali quali il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e il Consiglio dell’Artico, delle conoscenze scientifiche circa i benefici collaterali per la salute umana e il clima derivanti dalla riduzione del nero di carbonio e dell’ozono troposferico, in particolare nell’Artico e nelle regioni alpine,»

5.  Il sesto comma del preambolo è sostituito dal seguente:

«riconoscendo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti d’America stanno bilateralmente affrontando l’inquinamento transfrontaliero nell’ambito dell’Accordo sulla qualità dell’aria stipulato tra i due paesi che comprende impegni da parte di entrambe le parti per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, e che i due paesi stanno valutando l’inclusione di impegni di riduzione delle emissioni di particolato,»

6.  Il settimo comma del preambolo è sostituito dal seguente:

«riconoscendo inoltre che il Canada si è impegnato a realizzare riduzioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato per soddisfare le norme canadesi relative alla qualità dell’aria per l’ozono e il particolato e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’acidificazione, e riconoscendo che gli Stati Uniti si sono impegnati a mettere in atto programmi volti a ridurre le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili e particolato indispensabili per rispettare le norme di qualità dell’aria ambiente nazionali per l’ozono e il particolato, al fine di continuare a ridurre gli effetti dell’acidificazione e dell’eutrofizzazione e a migliorare la visibilità sia nei parchi nazionali sia nelle aree urbane,»

7.  Il nono e decimo comma del preambolo sono sostituiti dai seguenti commi:

«tenendo conto delle conoscenze scientifiche sul trasporto degli inquinanti atmosferici a livello di emisfero, dell’influenza del ciclo dell’azoto e delle potenziali sinergie nonché delle soluzioni di compromesso riguardo inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici,

consapevoli del fatto che le emissioni derivanti dal trasporto marittimo e dal trasporto aereo contribuiscono in misura significativa agli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e costituiscono questioni importanti attualmente all’esame dell’Organizzazione marittima internazionale e dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale,»

8.  Al quindicesimo comma del preambolo, i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».

9.  Al diciannovesimo comma del preambolo, i termini «e particolato, incluso nero di carbonio» sono inseriti dopo la parola «composti azotati».

10.  Il ventesimo e il ventunesimo comma del preambolo sono soppressi.

    11.  Al ventiduesimo comma del preambolo:

  1. a)

    i termini «e ammoniaca» sono sostituiti da «e composti ridotti dell’azoto»; e

  2. b)

    i termini «compreso il protossido di azoto» sono sostituiti da «, compreso il protossido di azoto e livelli di nitrato negli ecosistemi,».

12.  Al ventitreesimo comma del preambolo, la modifica non riguarda la versione italiana.

B. Art. 1

    1.  Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

  1. «1bis.

    per «questo protocollo», «il protocollo» e «il presente protocollo» s’intende il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, con le successive modifiche;»

2.  I termini «, espressi come ammoniaca (NH3)» sono aggiunti alla fine del paragrafo 9.

    3.  Dopo il paragrafo 11, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

  1. «11bis.

    per «particolato» o «PM» s’intende un inquinante atmosferico costituito da una miscela di particelle disperse in atmosfera. Le particelle presentano differenti proprietà fisiche (come dimensioni e forma) e composizioni chimiche. Salvo indicazione contraria, tutti i riferimenti al particolato nel presente protocollo si riferiscono a particelle con diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri (μm) (PM10), comprese quelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 µm (PM2,5);

  2. 11ter.

    per «nero di carbonio» s’intende un materiale carbonioso particellare particolato che assorbe la luce;

  3. 11quater.

    per «precursori dell’ozono» s’intendono ossidi di azoto, composti organici volatili, metano e monossido di carbonio;»

4.  Al paragrafo 13, dopo il termine «atmosfera» sono inseriti i termini «o di flussi verso recettori».

5.  Al paragrafo 15, i termini «composti organici volatili o ammoniaca» sono sostituiti da «composti organici volatili, ammoniaca o particolato».

    6.  Il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

  1. «16.

    per «fonte fissa nuova» s’intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata alla scadenza di un anno dall’entrata in vigore per una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l’autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell’entrata in vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se si tratti di modifica sostanziale o meno, tenendo in considerazione fattori quali i vantaggi che tale modifica presenta per l’ambiente.»

C. Art. 2

    1.  Nella frase introduttiva:

  1. a)

    è inserita la cifra «1.» prima dei termini «L’obiettivo del presente protocollo»;

  2. b)

    i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato»;

  3. c)

    dopo i termini «salute umana» è inserito «e sull’ambiente»;

  4. d)

    i termini «sui materiali e sui raccolti» sono sostituiti da «sui materiali, sui raccolti e sul clima, nel breve e lungo periodo»; e

  5. e)

    dopo il termine «eutrofizzazione» è inserito «, del particolato».

2.  Alla fine della lettera a) sono inseriti i termini «, che consentono il ripristino dell’ecosistema».

3.  Alla fine della lettera b) sono aggiunti i termini «, che consentono il ripristino dell’ecosistema» e dopo il punto e virgola è soppresso il termine «e».

4.  Alla lettera c) punto ii) i termini «Canada-wide Standard» sono sostituiti da «Canadian Ambient Air Quality Standard».

    5.  Dopo la lettera c) sono aggiunte le nuove lettere d), e) e f), come segue:

  1. «d)

      per il particolato:

    1. i)

      per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ozono descritti all’allegato I,

    2. ii)

      per il Canada, le norme Canadian Ambient Air Quality Standards for particulate matter, e

    3. iii)

      per gli Stati Uniti d’America, le norme National Ambient Air Quality Standards for particular matter;

  2. e)

    per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ammoniaca, descritti all’allegato I; e

  3. f)

    per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli di inquinanti atmosferici accettabili per la protezione dei materiali, descritti all’allegato I.»

6.  Alla fine dell’articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo:

«2.  Un ulteriore obiettivo è che, nelle misure di esecuzione per conseguire gli obiettivi nazionali per il particolato, le parti dovrebbero, nella misura in cui lo ritengano opportuno, dare priorità a misure di riduzione delle emissioni che facciano diminuire notevolmente anche il nero di carbonio al fine di garantire benefici per la salute umana e l’ambiente e attenuare i cambiamenti climatici nel breve periodo.»

D. Art. 3

    1.  Al paragrafo 1:

  1. a)

    i termini «limite di emissione» nella prima riga sono sostituiti da «impegno di riduzione delle emissioni»;

  2. b)

    il termine «il limite» nella terza riga è sostituito da «l’impegno»; e

  3. c)

    alla fine del paragrafo è aggiunto «Ciascuna parte, impegnandosi a ridurre le emissioni di particolato, cerca di operare riduzioni, nella misura che ritiene opportune, nelle categorie di fonti note per l’emissione di quantitativi elevati di nero di carbonio.».

2.  Ai paragrafi 2 e 3, i termini «V e VI» sono sostituiti da «V, VI e X».

3.  All’inizio del paragrafo 2 è inserito «Fatti salvi i paragrafi 2bis e 2ter,».

4.  Sono inseriti i nuovi paragrafi 2bis e 2ter:

«2bis.  Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.

2ter.  Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.»

5.  Il paragrafo 4 è soppresso.

6.  Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ciascuna parte dovrebbe applicare le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili di cui all’allegato VIII nonché alle fonti fisse di cui agli allegati IV, V, VI e X, e, se lo ritiene necessario, applica misure per il controllo del nero di carbonio in quanto componente del particolato, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.»

7.  Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ciascuna parte applica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e tenendo conto dei costi e dei vantaggi, i valori limite per il tenore di COV dei prodotti indicati all’allegato XI secondo le scadenze indicate all’allegato VII.»

    8.  Al paragrafo 8 lettera b):

  1. a)

    i termini «documento di orientamento V» e «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tale documento» sono soppressi;

  2. b)

    la frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo:

«È necessario rivolgere particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca da fonti significative di ammoniaca per la parte interessata.»

9.  Al paragrafo 9 lettera b) i termini «ammoniaca e/o composti organici volatili che contribuiscono all’acidificazione, all’eutrofizzazione o alla formazione di ozono» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e/o particolato che contribuiscono all’acidificazione, all’eutrofizzazione, alla formazione di ozono o a livelli più elevati di particolato».

10.  Al paragrafo 10 lettera b) i termini «zolfo e/o composti organici volatili» sono sostituiti da «zolfo, composti organici volatili e/o particolato».

11.  Il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo o alle modifiche contenute nella decisione 2012/2, il Canada e gli Stati Uniti d’America trasmettono all’Organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato, affinché vengano automaticamente inseriti nell’allegato II.»

12.  Dopo il paragrafo 11 sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

«11bis.  Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo, il Canada trasmette inoltre all’Organo esecutivo i valori limite pertinenti affinché vengano automaticamente inseriti negli allegati IV, V, VI, VIII, X e XI.

11ter.  Ciascuna parte mette a punto e mantiene aggiornati inventari e proiezioni per le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.

11quater.  Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment).

11quinquies.  Ai fini del confronto fra i totali delle emissioni nazionali e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1, le parti possono usare una procedura descritta in una decisione dell’Organo esecutivo. Tale procedura comprende le disposizioni relative alla trasmissione di documenti giustificativi e all’esame della modalità di ricorso alla procedura stessa.»

E. Art. 3bis

È aggiunto un nuovo articolo 3bis con il seguente testo:

«Art. 3bisDisposizioni transitorie flessibili

1.  In deroga all’articolo 3 paragrafi 2, 3, 5 e 6, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 può applicare, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l’attuazione dei valori limite specificati negli allegati VI e/o VIII.

    2.  Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:

  1. a)

    le disposizioni specifiche di cui agli allegati VI e/o VIII per le quali la parte sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili; e

  2. b)

    un piano di attuazione che indichi il calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.

3.  Il piano di attuazione di cui al paragrafo 2 lettera b) prevede, come requisito minimo, l’attuazione dei valori limite per fonti fisse nuove ed esistenti specificati nelle tabelle 1 e 5 dell’allegato VI e nelle tabelle 1, 2, 3, 13 e 14 dell’allegato VIII, entro otto anni dall’entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione oppure entro il 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore.

4.  In nessun caso una parte può rinviare l’applicazione dei valori limite per le fonti fisse nuove ed esistenti, specificati all’allegato VI o all’allegato VIII, oltre il 31 dicembre 2030.

5.  La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al Segretario esecutivo della Commissione una relazione triennale sui progressi nell’attuazione dell’allegato VI e/o dell’allegato VIII. Il Segretario esecutivo della Commissione metterà le relazioni triennali a disposizione dell’Organo esecutivo.»

F. Art. 4

1.  Al paragrafo 1 i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio».

2.  Al paragrafo 1 lettera a) i termini «sui bruciatori a basse emissioni e sulle buone prassi ambientali in agricoltura» sono sostituiti da «sui bruciatori a basse emissioni, sulle buone pratiche ambientali in agricoltura e sulle misure conosciute in grado di attenuare le emissioni di nero di carbonio in quanto componente del particolato».

G. Art. 5

    1.  Al paragrafo 1 lettera a):

  1. a)

    i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio»; e

  2. b)

    i termini «ai limiti nazionali di emissione o» sono sostituiti da «agli impegni di riduzione delle emissioni e».

    2.  Il paragrafo 1 lettera c) è sostituito dal seguente:

  1. «c)

    livelli di ozono troposferico e di particolato;»

3.  Al paragrafo 1 lettera d) i termini «all’articolo 6.» sono sostituiti da «all’articolo 6; e».

    4.  Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera e), con il seguente testo:

  1. «e)

    i miglioramenti per l’ambiente e la salute umana associati al conseguimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre, elencati all’allegato II. Per i paesi che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, le informazioni relative a tali miglioramenti verranno presentate negli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.»

    5.  Al paragrafo 2 lettera e):

  1. a)

    i termini «sulla salute e sull’ambiente» sono sostituiti da «sulla salute umana, sull’ambiente e sul clima»; e

  2. b)

    i termini «associati agli» sono sostituiti da «associati alla riduzione degli».

H. Art. 6

1.  Al paragrafo 1 lettera b) i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».

2.  Al paragrafo 1 lettera f) i termini «dei documenti di orientamento da I a V» sono sostituiti da «degli orientamenti», e sono altresì soppressi i termini «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tali documenti».

3.  Al paragrafo 1 lettera g) i termini «del documento di orientamento VI adottato» sono sostituiti da «degli orientamenti adottati», e sono altresì soppressi i termini «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tali documenti».

4.  Al paragrafo 1 lettera h) i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».

5.  Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «Ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni riguardanti:

  1. a)

    le concentrazioni ambiente e i depositi di composti dello zolfo e dell’azoto;

  2. b)

    le concentrazioni ambiente di ozono, composti organici volatili e particolato; e

  3. c)

    se possibile, le stime dei livelli di esposizione all’ozono troposferico e al particolato.

Se possibile, inoltre, ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni sull’incidenza di tutti questi inquinanti sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e acquatici, sui materiali e sul clima. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero ricorrere agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero utilizzare come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.»

6.  È inserito il nuovo paragrafo 2bis, con il seguente testo:

«2bis.  Ciascuna parte dovrebbe inoltre, nella misura che ritiene appropriata, sviluppare e mantenere aggiornati inventari e proiezioni sulle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.»

I. Art. 7

1.  Al paragrafo 1 lettera a) punto ii) i termini «paragrafo 3» sono sostituiti da «paragrafi 3 e 7».

    2.  Al paragrafo 1 il testo della frase introduttiva della lettera b) è sostituito da:

  1. «b)

    ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP trasmette a quest’ultimo, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, le seguenti informazioni relative alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca e particolato, sulla base degli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottati dall’Organo esecutivo:»

3.  Al paragrafo 1 lettera b) punto i) i termini «di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili» sono soppressi.

    4.  Al paragrafo 1 lettera b) punto ii):

  1. a)

    i termini «di ciascuna sostanza» sono soppressi; e

  2. b)

    la cifra «(1990)» è sostituita dai termini «indicato nell’allegato II».

5.  Al paragrafo 1 lettera b) punto iii) i termini «e sugli attuali piani di abbattimento» sono soppressi.

    6.  Il paragrafo 1 lettera b) punto iv) è sostituito dal seguente:

  1. «iv)

    un inventario che contenga informazioni dettagliate e proiezioni sulle emissioni ivi registrate;»

    7.  Al paragrafo 1 è aggiunta una nuova lettera bbis, con il seguente testo:

  1. «bbis)

    ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunica le informazioni disponibili all’Organo esecutivo, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, nonché ai programmi di sorveglianza e modellazione dell’atmosfera nel quadro della convenzione, in base agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;»

    8.  Il paragrafo 1 lettera c) è sostituito dal seguente:

  1. «c)

    le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano le informazioni disponibili sui livelli delle emissioni, incluso per l’anno di riferimento di cui all’allegato II nonché rilevanti per la zona geografica interessata dai loro impegni di riduzione delle emissioni. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera bbis), qualora l’Organo esecutivo ne faccia richiesta.»

    9.  Al paragrafo 1, dopo la lettera c), è aggiunta una nuova lettera d), con il seguente testo:

  1. «d)

    ciascuna parte deve anche fornire, ove disponibili, i suoi inventari delle emissioni e le proiezioni relative alle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.»

10.  Il testo della frase introduttiva del paragrafo 3, è sostituito da:

«3.  Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall’Organo esecutivo, l’EMEP e gli altri organi sussidiari forniscono a tale organo informazioni utili su:»

11.  Al paragrafo 3 lettera a) i termini «particolato, incluso il nero di carbonio,» sono inseriti dopo la parola «concentrazioni ambiente di».

12.  Al paragrafo 3 lettera b) i termini «dell’ozono e dei suoi precursori.» sono sostituiti da «del particolato, dell’ozono troposferico e dei loro precursori;».

    13.  Al paragrafo 3 dopo la lettera b) sono inserite due nuove lettere, c) e d), con il seguente testo:

  1. «c)

    sugli effetti negativi per la salute umana, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture, incluse le interazioni con i cambiamenti climatici e l’ambiente, correlati alle sostanze disciplinate dal presente protocollo, e sui progressi nell’ottenere miglioramenti per la salute umana e per l’ambiente, come specificato negli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo; e

  2. d)

    sul calcolo dei bilanci dell’azoto, dell’efficienza nell’utilizzo dell’azoto e delle eccedenze dell’azoto e relativo ai miglioramenti nella zona geografica delle attività dell’EMEP, facendo ricorso agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.»

14.  La frase finale del paragrafo 3 è soppressa.

15.  Al paragrafo 4 i termini «e di particolato» sono aggiunti alla fine del paragrafo.

16.  Al paragrafo 5 i termini «le concentrazioni effettive di ozono e i livelli critici dell’ozono» sono sostituiti da «le concentrazioni effettive di ozono e di particolato e i livelli critici dell’ozono e del particolato».

17.  È aggiunto un nuovo paragrafo 6, con il seguente testo:

    «6.  In deroga all’articolo 7 paragrafo 1 lettera b), una parte può chiedere all’Organo esecutivo l’autorizzazione a fornire un inventario limitato per un particolare o per particolari inquinanti se:

  1. a)

    detta parte non era tenuta in precedenza a comunicare informazioni a titolo del presente protocollo, o di altri protocolli, riguardo a tale o a tali inquinanti; e

  2. b)

    l’inventario limitato comprende, come minimo, tutte le maggiori fonti puntuali dell’inquinante o degli inquinanti all’interno della zona geografica della parte o di una ZGEI pertinente.

L’Organo esecutivo rilascia tale autorizzazione annualmente per un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo per una parte contraente, ma in nessun caso per la comunicazione delle emissioni per gli anni successivi al 2019. La richiesta di autorizzazione è accompagnata da informazioni sui progressi compiuti nella messa a punto di un inventario più completo all’interno della comunicazione annuale della parte richiedente.»

J. Art. 8

1.  Alla lettera b) i termini «al particolato, incluso il nero di carbonio,» sono inseriti dopo «quelle relative».

2.  Alla lettera c) i termini «composti dell’azoto e composti organici volatili,» sono sostituiti da «composti dell’azoto, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio,».

3.  Dopo la lettera d) è aggiunta una nuova lettera dbis), con il seguente testo:

«dbis)  miglioramento delle conoscenze scientifiche sui potenziali benefici collaterali per la mitigazione dei cambiamenti climatici associati ai potenziali scenari di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (come il metano, il monossido di carbonio e il nero di carbonio) che provocano forzatura radiativa a breve termine e altri effetti climatici;»

4.  Alla lettera e) i termini «dell’eutrofizzazione e dell’inquinamento fotochimico» sono sostituite da «dell’eutrofizzazione, dell’inquinamento fotochimico e del particolato».

5.  Alla lettera f) i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e altri precursori dell’ozono, e particolato».

    6.  Alla lettera g):

  1. a)

    i termini «azoto, composti organici volatili,» sono sostituiti da «azoto, composti organici volatili e particolato»;

  2. b)

    i termini «compreso il relativo contributo alle concentrazioni di particolato» sono soppressi; e

  3. c)

    i termini «i composti organici volatili e l’ozono troposferico» sono sostituiti da «i composti organici volatili, il particolato e l’ozono troposferico».

    7.  Alla lettera k):

  1. a)

    i termini «all’ambiente e alla salute umana» sono sostituiti da «all’ambiente, alla salute umana e agli impatti sul clima»; e

  2. b)

    i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato».

K. Art. 10

1.  Al paragrafo 1 i termini «dei composti dello zolfo e dell’azoto» sono sostituiti da «dei composti dello zolfo e dell’azoto, del particolato».

    2.  Al paragrafo 2 lettera b):

  1. a)

    i termini «gli effetti rilevanti per la salute» sono sostituiti da «gli effetti rilevanti per la salute umana, dei vantaggi che ne deriverebbero anche per il clima,»; e

  2. b)

    il termine «il particolato,» è inserito dopo «quelle riguardanti».

3.  Sono inseriti i nuovi paragrafi 3 e 4, con il seguente testo:

«3.  Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, l’Organo esecutivo include negli esami previsti dal presente articolo una valutazione delle misure di attenuazione per le emissioni di nero di carbonio.

4.  Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, le parti valutano le misure di riduzione per l’ammoniaca nonché l’eventuale necessità di rivedere l’allegato IX.»

L. Art. 13

Il testo dell’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Art. 13Adeguamenti

1.  Qualsiasi parte della convenzione può proporre un adeguamento dell’allegato II del presente protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i limiti di emissione e la percentuale di riduzione delle emissioni.

2.  Qualsiasi parte può proporre un adeguamento dei suoi impegni di riduzione delle emissioni già elencati nell’allegato II. La proposta deve contenere documenti giustificativi e sarà esaminata, come specificato in una decisione dell’Organo esecutivo. Il riesame si effettua prima che la proposta sia discussa tra le parti a norma del paragrafo 4.

3.  Ciascuna parte ammissibile a norma dell’articolo 3 paragrafo 9 può proporre adeguamenti all’allegato III al fine di aggiungere una o più ZGEI o di modificare una ZGEI soggetta alla sua giurisdizione ed elencata nell’allegato stesso.

4.  Gli adeguamenti proposti sono trasmessi per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di adeguamento nella successiva seduta dell’Organo esecutivo a condizione che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.

5.  Gli adeguamenti sono adottati per consenso delle parti rappresentate in una delle riunioni dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le parti del presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione invia alle parti comunicazione scritta dell’adozione dell’adeguamento.

Art. 13bisModifiche

1.

Ciascuna parte può proporre modifiche al presente protocollo.

2.

Le modifiche proposte sono trasmesse per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale le comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di modifica nella successiva seduta dell’Organo esecutivo a condizione che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.

3.

Le modifiche al presente protocollo, ad eccezione di quelle agli allegati I e III, sono adottate per consenso dalle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali modifiche presso il Depositario. Per tutte le altre parti, le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione.

4.

Le modifiche agli allegati I e III del presente protocollo vengono adottate per consenso delle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di centottanta giorni dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione comunica la modifica a tutte le parti, la modifica agli allegati entra in vigore per quelle parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione che almeno sedici parti non abbiano trasmesso detta notifica.

5.

Le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati I e/o III lo notificano per iscritto al Depositario entro novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati ha effetto per tale parte.

6.

Per le parti che hanno accettato la modifica, la procedura di cui al paragrafo 7 sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.

7.

Le modifiche agli allegati da IV a XI vengono adottate per consenso delle parti presenti in una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui viene comunicata dal Segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, ogni modifica ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):

  1. a)

    le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati da IV a XI lo notificano per iscritto al Depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;

  2. b)

    qualsiasi modifica degli allegati da IV a XI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:

  3. i)

    ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a), oppure

  4. ii)

    a respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.»

M. Art. 15

È aggiunto un nuovo paragrafo 4, con il seguente testo:

«4.  Uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalla procedura di cui all’articolo 13bis, paragrafo 7, per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.»

N. Nuovo art. 18bis

Un nuovo articolo 18bis è inserito dopo l’articolo 18:

«Art. 18bisDenuncia dei protocolli

    Quando tutte le parti che hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al presente protocollo con il Depositario conformemente all’articolo 15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente sottoscritti e di seguito elencati:

  1. a)

    il protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri;

  2. b)

    il protocollo di Sofia del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri;

  3. c)

    il protocollo di Ginevra del 1991 concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri;

  4. d)

    il protocollo di Oslo del 1994 relativo a un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo.»

O. Allegato II

Il testo dell’allegato II è sostituito dal testo seguente:

Allegati

  • Allegato III
  • Valori limite per le emissioni di particolato prodotte da fonti fisse
  • Valori limite per il contenuto di composti organici volatili nei prodotti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 25.06.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).