Législation

Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

RS 0.810.1 · 82 articoli

Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946 (RS 0.810.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (82 articoli)

Art. 1

Il fine dell’Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione) è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.…

Art. 2

L’Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti: a) Agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei lavori di carattere internazionale; b) Stabilisce e mantiene una collaborazion…

Art. 3

Tutti gli Stati possono diventare membri dell’Organizzazione.…

Art. 4

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell’Organizzazione, firmando, od accettando in qualsiasi altro modo la presente costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme cost…

Art. 5

Gli Stati, i governi dei quali sono stati invitati ad inviare osservatori alla Conferenza internazionale della sanità, convocata a Nuova York nel 1946, possono divenire membri firmando, od accettando in qualsiasi altro modo questa co…

Art. 6

Riservate le condizioni di eventuali accordi tra le Nazioni Unite e l’Organizzazione, da approvarsi conformemente al Capo XVI, gli Stati che non diventano membri secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 possono domandare di diven…

Art. 7

Se uno Stato Membro non soddisfa i suoi obblighi finanziari verso l’Organizzazione, oppure in altre circostanze eccezionali, l’Assemblea della sanità può, conformemente alle condizioni che essa giudica opportune, sospendere i privile…

Art. 8

Territori o gruppi di territori, che non sono responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali, possono essere ammessi come membri associati dall’Assemblea della sanità, verso domanda presentata in nome di questi terri…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).