Gli Stati parti della presente convenzione, Considerando il principio enunciato nella risoluzione 1721 (XVI) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo cui le nazioni del Mondo debbono poter comunicare al più presto possibile per mezzo di satellite su base mondiale e non discriminatoria; Considerando le relative disposizioni del trattato sui princìpi che regolano le attività degli Stati nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra‑atmosferico, compresa la luna e gli altri corpi celesti, trattato concluso il 27 gennaio 1967, ed in particolare l’articolo I, il quale afferma che lo spazio extra‑atmosferico deve essere utilizzato a vantaggio e nell’interesse di tutti i Paesi; Decisi, a questo scopo, a continuare a fornire per il bene degli utenti di telecomunicazioni di tutti i Paesi, ricorrendo alla tecnica di telecomunicazioni spaziali più avanzata e più appropriata, i mezzi più efficaci e più economici e del tutto compatibili con l’utilizzazione più efficace ed equa dello spettro delle frequenze radioelettriche e delle orbite di satelliti; Riconoscendo che l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite ha creato, conformemente al suo obiettivo originale, un sistema mondiale di comunicazioni mobili via satellite per le comunicazioni marittime, segnatamente dei mezzi che permettono le comunicazioni di soccorso e di sicurezza, che sono specificate nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con le sue modifiche, e nel Regolamento delle radiocomunicazioni così come stipulato nella Costituzione e nella Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, con le sue modifiche, quale risposta ad alcune esigenze di radiocomunicazione del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM); Ricordando che l’Organizzazione aveva allargato il suo obiettivo originale creando delle comunicazioni aeronautiche e mobili terrestri, come pure delle comunicazioni aeronautiche via satellite per la gestione del traffico aereo e del controllo operativo degli aeromobili (servizi di sicurezza aeronautica), e che crea inoltre dei servizi di radiolocalizzazione; Riconoscendo che l’aumento della concorrenza sul mercato dei servizi di comunicazione mobile via satellite ha reso necessario che il sistema a satelliti d’Inmarsat funzioni attraverso la Società così come definita all’articolo 1, al fine di poter restare duraturo dal punto di vista commerciale e assicurare in questo modo, come principio di base, la continuità dei servizi di comunicazione marittima via satellite di soccorso e di sicurezza per il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMSSM); Intenzionati a far rispettare dalla Società alcuni altri principi di base, segnatamente di non effettuare discriminazioni in base alla nazionalità, di intraprendere delle attività esclusivamente a scopo pacifico, di mirare a fornire i servizi di comunicazione mobile via satellite a tutte le regioni in cui ne sussiste il bisogno e di garantire il principio di concorrenza leale; Notando che la Società funzionerà secondo principi finanziari ed economici sani, tenuto conto dei principi commerciali generalmente riconosciuti; Affermando che un controllo intergovernativo è necessario per assicurare che la Società adempia i suoi obblighi di fornitore di servizi per il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMSSM) e rispetti gli altri principi di base, hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
- a)
il termine «l’Organizzazione» indica l’organizzazione intergovernativa creata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2;
- b)
il termine «la Società» indica la o le strutture commerciali costituita/e in applicazione del diritto nazionale e tramite le quali funziona il sistema via satellite d’Inmarsat;
- c)
il termine «Parte» indica uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore;
- d)
l’espressione «Accordo di servizi pubblici» indica l’Accordo applicato dall’Organizzazione e dalla Società, come indicato al paragrafo 1 dell’articolo 4;
- e)
«SMSSM» indica il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare, così come stabilito dall’Organizzazione marittima internazionale.
Art. 2Creazione dell’Organizzazione
L’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, qui di seguito denominata «l’Organizzazione», è creata dalla presente Convenzione.
La finalità dell’Organizzazione è assicurare che i principi di base enunciati nel presente articolo vengano rispettati dalla Società, e segnatamente:
- a)
assicurare la prestazione continua dei servizi mondiali di comunicazione via satellite di soccorso e sicurezza in mare, segnatamente quelli precisati nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con le sue modifiche, e nel Regolamento delle radiocomunicazioni come stipulato nella Costituzione e nella Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, con le sue modifiche, concernente il SMSSM;
- b)
assicurare i servizi senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità;
- c)
esercitare le sue attività esclusivamente per fini pacifici;
- d)
fornire servizi di comunicazione mobile via satellite a tutte le zone in cui ve n’è il bisogno, tenendo debitamente conto delle regioni rurali e isolate dei Paesi in via di sviluppo;
- e)
funzionare secondo i principi della concorrenza leale, rispettando le leggi e i regolamenti applicabili.
Art. 4Applicazione dei principi di base
1) L’Organizzazione, con l’approvazione dell’Assemblea, applica un Accordo di servizi pubblici con la Società e conclude qualsiasi altro accordo necessario per permettere all’Organizzazione di controllare e di fare rispettare dalla Società i principi di base di cui all’articolo 3, come pure di applicare qualsiasi altra disposizione della presente Convenzione.
2) Ogni Parte sul cui territorio ha sede la Società, adotta ogni misura appropriata conformemente alla sua legislazione nazionale, necessaria per permettere alla Società di continuare a fornire dei servizi SMSSM, e rispettare gli altri principi di base di cui all’articolo 3.
L’Organizzazione comprende i seguenti organismi:
- a)
- b)
un Segretariato con a capo un Direttore.
Art. 6Assemblea – Composizione e riunioni
1) L’Assemblea si compone di tutte le Parti.
2) L’Assemblea si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Sessioni straordinarie vengono convocate su richiesta di un terzo delle Parti o su richiesta del Direttore, o secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Assemblea.
3) Ogni Parte ha il diritto di assistere e di partecipare alle riunioni dell’Assemblea indipendentemente dal luogo in cui queste si svolgono. Le disposizioni stabilite con il Paese ospitante devono essere compatibili con tali obblighi.
Art. 7Assemblea – Procedure
1) Ogni parte disporrà di un voto in Assemblea.
2) Ogni decisione relativa a questioni di fondo viene presa a maggioranza di due terzi, mentre ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti. Le Parti che si astengono dalla votazione saranno considerate come non votanti.
3) Ogni decisione in merito al fatto se una data questione sia procedurale o di fondo sarà presa dal presidente. Tale decisione può essere annullata da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
4) Per ogni riunione dell’Assemblea, il quorum è costituito dalla maggioranza delle Parti.
Art. 8Assemblea – Funzioni
L’Assemblea ha le seguenti funzioni:
- a)
studia ed esamina le finalità, la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell’Organizzazione e le attività della Società riguardanti i principi di base enunciati all’articolo 3, tenuto conto di tutte le raccomandazioni della Società in merito;
- b)
adotta tutte le misure e decide di tutte le procedure necessarie per assicurare che la Società rispetti i principi di base, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, segnatamente l’approvazione della conclusione, della modifica e della disdetta dell’Accordo di servizi pubblici conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4;
- c)
decide su tutte le questioni concernenti le relazioni ufficiali tra l’Organizzazione e gli Stati, che siano Parti oppure no, e le organizzazioni internazionali;
- d)
decide di ogni emendamento alla presente Convenzione in virtù dell’articolo 18 che segue;
- e)
nomina un Direttore conformemente all’articolo 9 ed è abilitata a congedare il Direttore; e
- f)
esercita tutte le altre funzioni che le incombono, in virtù di un qualunque altro articolo della presente Convenzione.
1) Il mandato del Direttore dura quattro anni oppure ha una durata decisa dall’Assemblea.
2) Il Direttore è il rappresentante legale dell’Organizzazione e il capo del Segretariato; è responsabile nei confronti dell’Assemblea e opera sotto l’autorità di quest’ultimo.
3) Il Direttore determina, in funzione dei consigli e delle istruzioni dell’Assemblea, la struttura, gli effettivi e le condizioni normali d’impiego dei funzionari e impiegati, consulenti e altri consiglieri del Segretariato, e nomina il personale del Segretariato.
4) Al momento della nomina del Direttore e degli altri membri del personale del Segretariato, occorre in primo luogo tener conto della necessità di assicurare il grado d’integrità, di competenza e di efficacia più elevato.
5) L’Organizzazione conclude, con ogni Parte sul cui territorio ha sede il Segretariato dell’Organizzazione, un accordo, che deve essere approvato dall’Assemblea, concernente tutte le installazioni, privilegi e immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore e degli altri funzionari e dei rappresentanti delle Parti quando quest’ultimi si trovano sul territorio del Paese ospitante, ai fini dell’esercizio delle loro funzioni. Tale accordo cessa se il Segretariato lascia il territorio del Paese ospitante.
6) Eccezion fatta per le Parti che hanno stipulato un accordo conformemente al paragrafo 5, tutte le altre Parti stipulano un Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore, del suo personale, degli esperti incaricati di missioni per conto dell’Organizzazione e dei rappresentati delle Parti mentre si trovano sul territorio delle Parti allo scopo di esercitare le loro funzioni. Tale Protocollo è indipendente dalla presente Convenzione e stipula le condizioni alle quali cessa di avere effetto.
1) L’Organizzazione adotta, nell’Accordo di servizi pubblici, ogni disposizione affinché le spese inerenti ai seguenti costi siano a carico della Società:
- a)
creazione e funzionamento del Segretariato;
- b)
tenuta delle sessioni dell’Assemblea;
- c)
applicazione delle misure adottate dall’Organizzazione in virtù dell’articolo 4, al fine di assicurare che la Società rispetti i principi di base.
2) Ogni Parte fa fronte alle proprie spese di rappresentanza alle riunioni dell’Assemblea.
Una Parte non è responsabile in quanto tale degli atti e delle obbligazioni dell’Organizzazione o della Società, se non per quanto concerne coloro che non sono Parti o le persone fisiche o giuridiche che potrebbe rappresentare e unicamente nella misura in cui tale responsabilità può derivare dai trattati in vigore tra la Parte e la non-Parte interessata. Tuttavia, le disposizioni che precedono non proibiscono ad una Parte che sia tenuta, in virtù di un siffatto trattato, ad indennizzare una non-Parte o una persona fisica o giuridica che essa rappresenti, di invocare i diritti che possano derivare da detto trattato nei confronti di qualsiasi altra Parte.
Art. 12Personalità giuridica
L’Organizzazione gode di personalità giuridica. Ai fini dell’esercizio delle funzioni che le spettano, essa è in particolare abilitata a stipulare contratti, acquisire, affittare, detenere e cedere beni mobili e immobili, nonché essere parte in un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati od organizzazioni internazionali.
Art. 13Rapporti con le altre organizzazioni internazionali
L’Organizzazione collabora con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli organi di essa che si occupano delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico e delle zone oceaniche nonché con le sue istituzioni specializzate e con altre organizzazioni internazionali sulle questioni di interesse comune.
Ogni Parte può, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, ritirarsi volontariamente dall’Organizzazione, in qualsiasi momento; il ritiro avrà effetto a partire dal momento in cui il Depositario ha ricevuto detta notifica.
Art. 15Composizione delle controversie
Ogni controversia fra le Parti, o fra le Parti e l’Organizzazione, in relazione a qualsiasi questione derivante dalla presente Convenzione deve essere composta mediante negoziato fra le Parti interessate. Se entro il termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto, e se le Parti in controversia non hanno accettato:
- a)
nel caso di una controversia fra le Parti, di sottoporla alla Corte internazionale di giustizia; o
- b)
nel caso di un’altra controversia, di sottoporla ad altre procedure di regolamento delle controversie, la controversia può, se le Parti sono consenzienti, essere sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della presente Convenzione.
Art. 16Consenso ad essere vincolato
1) La presente convenzione rimane aperta alla firma a Londra fino alla sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all’adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti della presente convenzione mediante:
- a)
firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- b)
firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- c)
2) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario.
3) Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.
Art. 17Entrata in vigore
1) La presente convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui gli Stati rappresentanti il 95 per cento delle quote di investimento iniziali sono divenuti Parti della convenzione.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ove la presente convenzione non sia entrata in vigore nel termine dei trentasei mesi successivi alla data in cui essa è stata aperta alla firma, essa non entrerà in vigore,
3) Per uno Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione o adesione della presente convenzione dopo la data della sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione prendono effetto alla data del deposito dello strumento.
1) Ogni Parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, che vengono comunicati dal Direttore a tutte le altre Parti e alla Società. L’Assemblea valuta l’emendamento unicamente dopo un termine di sei mesi, tenendo conto di ogni raccomandazione fatta dalla Società. L’Assemblea può, in casi particolari, in virtù di una decisione di fondo, ridurre la durata di tale periodo di tre mesi al massimo.
2) Ove venga adottato dall’Assemblea, l’emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento da parte del Depositario delle notifiche di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che, alla data della sua adozione da parte dell’Assemblea, erano Parti alla Convenzione. Quando entra in vigore, l’emendamento diviene vincolante per tutte le Parti che lo hanno accettato. Per ogni altro Stato Parte al momento dell’adozione dell’emendamento da parte dell’Assemblea, detto emendamento ha carattere vincolante dal giorno in cui il Depositario riceve la sua notifica di accettazione.
1) Il Depositario della presente convenzione sarà il Segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale.
2) Il Depositario informa al più presto possibile tutte le Parti:
- a)
di ogni firma della Convenzione;
- b)
del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c)
dell’entrata in vigore della Convenzione;
- d)
dell’adozione di ogni emendamento alla Convenzione e dell’entrata in vigore di esso;
- e)
di ogni notifica di ritiro;
- f)
delle altre modifiche e comunicazioni aventi relazione con la presente Convenzione.
3) Al momento dell’entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione, il Depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite1.
- RS 0.120
Allegati
- Procedure da seguire per la composizione delle controversie di cui all’art. 15 della Convenzione
- Quote di investimento anteriori alla prima determinazione sulla base dell’utilizzazione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.